Giacomo Oberto

 

GLI ACCORDI PREMATRIMONIALI IN CASSAZIONE,

OVVERO QUANDO IL DISTINGUISHING

FINISCE NELLA HAARSPALTEMASCHINE

 

ABSTRACT: La poderosa fortezza costruita nel corso di alcuni decenni dalla Cassazione sul tema della nullità delle intese preventive di divorzio continua a perdere pezzi.  La decisione in commento, pur proclamando in astratto la propria fedeltà all’indirizzo tradizionale (che afferma la nullità, in generale, degli accordi in vista della crisi coniugale), viene a  sottrarre a quella regola un’ulteriore categoria di pattuizioni. L’ennesimo distinguo proposto dagli ermellini si basa questa volta sulla contrapposizione seguente. A) «accordi» che intendono «regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti»: accordi, questi, destinati ad essere colpiti da nullità in base alla ben nota giurisprudenza di legittimità. B) «contratti» caratterizzati «da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali», in cui la crisi del rapporto viene in considerazione alla stregua di una condizione: negozi, questi, da ritenersi invece validi. Quest’ulteriore distinzione, come si tenterà di provare nel presente lavoro, appare dogmaticamente inaccettabile. Essa presenta, se non altro, il pregio di dimostrare che i tempi sono ormai maturi per una decisa inversione di rotta.

SOMMARIO: 1. L’accordo in esame e le conseguenti statuizioni giudiziali. Distinguishing o Haarspaltemaschine? – 2. Precedenti usi della «macchina spaccacapelli» sul tema degli accordi preventivi: alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza di legittimità. – 3. Segue. Un esempio di «uso inconsapevole» della «macchina spaccacapelli». – 4. Segue. Esempi di uso della «macchina spaccacapelli» tratti dalla giurisprudenza di merito. – 5. La sottile, ma insostenibile, distinzione proposta dalla Cassazione nella decisione in commento. – 6. La crisi coniugale come condizione del contratto prematrimoniale in discorso. – 7. La crisi coniugale in bilico tra causa e condizione del contratto. – 8. Sull’esecuzione dell’impegno preventivo a trasferire l’immobile. Una questione processuale. – 9. Segue. La natura non preliminare dell’impegno preventivo a trasferire. – 10. La natura dell’atto di trasferimento e l’applicabilità dell’art. 2932 c.c.

 

 

1. L’accordo in esame e le conseguenti statuizioni giudiziali. Distinguishing o Haarspaltemaschine?

 

Il caso è assai semplice. Un giorno prima della celebrazione delle nozze, i futuri coniugi sottoscrivono una scrittura privata, che, secondo quanto è dato desumere dalla motivazione della decisione di legittimità, appare concepita nei termini seguenti: «in caso di fallimento del matrimonio (separazione o divorzio) la moglie cederà al marito un immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione di altro immobile, pure di sua proprietà, da adibirsi a casa coniugale; a saldo, comunque, il marito trasferirà alla moglie un titolo BOT di lire 20.000.000».

Sulla base di siffatto impegno, sopravvenuto il giudizio divorzio, il marito propone in tale ultimo processo, in via riconvenzionale, domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza che tenga luogo del trasferimento immobiliare non effettuato: petitum, questo, che viene rigettato dal tribunale, laddove la corte d’appello dichiara «valido ed efficace» l’impegno, «omettendo peraltro pronuncia ex art. 2932 c.c., ed invitando la parte interessata ad attivarsi, al riguardo, in separata sede».

La moglie propone allora ricorso contro tale statuizione, appoggiandosi alla tradizionale giurisprudenza di legittimità sulla nullità delle intese tra coniugi in vista del divorzio, per violazione dell’art. 160 c.c. La Cassazione nega però che il contratto in discorso sia ascrivibile a questa categoria di negozi. Ne deriva che la nullità non è in tal caso applicabile. Il ricorso è rigettato.

Non è certo questa la sede per riprendere l’annoso dibattito sulla validità delle intese preventive di separazione e divorzio. La dimostrazione della loro piena validità, contro l’opinione da sempre espressa dalla Cassazione e da una consistente parte della dottrina, ma conformemente a quanto teorizzato e praticato in vari sistemi dell’Europa (anche continentale) e del mondo, è già stata, da diversi anni, fornita da chi scrive in numerose sedi, cui si fa pertanto rinvio [1].

Qui preme invece soffermarsi brevemente sul metodo utilizzato dalla Cassazione, la quale compie una spericolata manovra volta, da un lato, a ribadire in astratto la tradizionale posizione sul tema, eccettuandovi però, dall’altro, il caso di specie. Caso, va subito precisato, in cui la mancata attribuzione di validità al patto sarebbe venuta a porsi in contrasto, in maniera particolarmente stridente, prima ancora che con regole di diritto, con il buon senso. Evidente, dunque, lo sforzo di raggiungere per tale via un risultato di «equità» sostanziale nel caso concreto, facendo salva l’impalcatura concettuale generale da sempre seguita dal Supremo Collegio sul tema degli accordi in vista della crisi coniugale. Il risultato viene perseguito mercé il ricorso ad un sottile distinguo, volto, come si diceva poc’anzi, a sottrarre l’accordo in oggetto al novero di quelli preventivi in vista del divorzio.

Questa volta, peraltro, il distinguishing operato dalla Suprema Corte, più che quel «gioco seducente (fascinating game) che permette al giudice di common law di sottrarsi alla soggezione a un determinato precedente vincolante e di recuperare così ampi spazi di discrezionalità, dichiarando che il caso concreto in quel momento al suo esame non presenta le stesse circostanze di fatto che avevano giustificato l’applicazione della regola nel passato» [2], ricorda la «macchina spaccacapelli» di jheringiana memoria [3]. Una Haarspaltemaschine che, pur se presa a prestito dal «cielo dei concetti giuridici», su cui il grande giurista tedesco ironizzava, sembra, per via del suo uso eccessivo, essersi ormai inesorabilmente inceppata.

Prima di dimostrare dove si cela la zeppa che viene a bloccare il meccanismo, sarà opportuno rammentare in quali precedenti controversie siffatta tecnica decisionale è stata applicata alla materia delle intese preventive di divorzio.

 

 

2. Precedenti usi della «macchina spaccacapelli» sul tema degli accordi preventivi: alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza di legittimità.

 

Il primo caso fu quello, assai pubblicizzato a suo tempo dai media (e non a caso ricordato proprio dalla sentenza qui in esame) di una decisione dell’ormai lontano 2000 [4], la quale, pur riaffermando il tradizionale principio della nullità delle intese concluse in sede di separazione, con valore inteso dalle parti come vincolante anche per il divorzio, rigettò la domanda di nullità di un accordo preventivo sull’ammontare dell’assegno di divorzio, sulla base del pretesto che l’invalidità era stata invocata nella specie non dal coniuge avente diritto all’assegno, bensì dall’altro, che di tale assegno avrebbe potuto essere onerato.

Il risultato paradossale di siffatta operazione ermeneutica fu quello di trasformare – al di fuori di ogni previsione di legge – la nullità per violazione di regole d’ordine pubblico in una sorta di nullità relativa, la quale potrebbe essere fatta valere soltanto dal coniuge che avrebbe diritto all’assegno, con buona pace di quanto disposto dall’art. 1421 c.c. E’ del resto innegabile che, se la causa è illecita, la nullità colpisce l’intero atto; quest’ultimo non può essere lecito nei confronti di una parte e illecito nei riguardi dell’altra, al punto che, secondo taluno, la sentenza si sarebbe posta addirittura in violazione dell’art. 3 Cost., poiché avrebbe riservato un trattamento differenziato a ciascuno dei coniugi [5].

Il secondo caso, assai meno noto [6], ma certo non meno paradossale, fu quello in cui, in quel medesimo anno, la Corte [7] si spinse ad affermare che tale forma di nullità non solo potrebbe essere invocata esclusivamente dal coniuge avente diritto all’assegno, ma dovrebbe essere fatta valere soltanto nell’ambito della procedura di divorzio (e pertanto non successivamente alla relativa pronunzia), così surrettiziamente introducendo per quell’ipotesi di nullità un’impropria forma di prescrizione, in aperta ed ingiustificata violazione, questa volta, non solamente del principio di cui all’art. 1421 c.c., ma anche di quello ex art. 1422 c.c.

Per il periodo successivo va ricordata una decisione del 2001 [8] su di un caso piuttosto singolare. Nella specie due coniugi, in sede di udienza presidenziale di divorzio, si erano accordati nel senso che l’ex marito avrebbe corrisposto alla ex moglie un assegno mensile, contestualmente ad un versamento di quaranta milioni di lire. Tale ultima somma veniva espressamente qualificata quale anticipo su eventuali aumenti che l’assegno avrebbe potuto subire per effetto di decisioni giudiziali eventualmente emesse a seguito di procedure ex art. 9, l.div., nel caso, per l’appunto, la donna avesse deciso di richiedere un aumento dell’assegno [9].

La Corte statuì che «non viola il principio di indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo coniugale (ed è, pertanto, del tutto legittima) l’eventuale compensazione operata tra l’importo del credito vantato dall’ex coniuge in ragione del successivo incremento dell’assegno divorzile disposto dal giudice ed una somma in precedenza corrisposta dall’obbligato all’assegno stesso con funzione integrativa di quest’ultimo, da tenere in conto (come convenzionalmente pattuito tra i coniugi in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale) nell’ipotesi, appunto, di verificazione delle condizioni legali per un aumento, somma da considerare, conseguentemente, come una forma di anticipazione del maggior importo eventualmente dovuto in futuro all’ex coniuge».

Ora, se è vero che quell’intesa era destinata ad incidere su soggetti ormai svincolati dal rapporto coniugale, è altrettanto innegabile che essa era stata raggiunta – come, del resto, espressamente richiesto dall’art. 4, sedicesimo comma, l.div.! [10] – in un momento anteriore, pur se di poco, a quello della cessazione degli effetti civili del matrimonio e anche tale patto era venuto a formare oggetto di quella negoziazione globale dei rapporti dare-avere nati dal vincolo matrimoniale, che caratterizza la fine di quest’ultimo.

Inoltre, appare evidente che l’accordo veniva in qualche modo a comprimere gli effetti dell’esercizio di un’azione, quale quella ex art. 9, l.div., che, nella tradizionale visione della Cassazione [11] sarebbe caratterizzata dal profilo della più assoluta irrinunziabilità. Ed invero, il consenso a vanificare ab initio gli effetti dell’esperimento di un’azione non è cosa poi molto distante dalla rinunzia alla proposizione della medesima. L’obiezione, poi [12], secondo cui l’accordo in oggetto non cadrebbe sotto gli strali dell’art. 160 c.c., posto che si tratta di soggetti ormai divorziati, prova, come si dice, troppo, atteso che questo è proprio il motivo per il quale, in realtà, ogni accordo preventivo in vista del divorzio sfugge alla sfera di operatività della disposizione citata, non concernendo «diritti e doveri che nascono dal matrimonio», bensì riguardando rapporti giuridici che nascono dal divorzio, che del matrimonio rappresenta, per l’appunto, l’esatto opposto [13].

Due anni dopo, la Corte [14], pur ribadendo, anche in questo caso, che «ogni patto stipulato in epoca antecedente al divorzio volto a predeterminare il contenuto dei rapporti patrimoniali del divorzio stesso deve ritenersi nullo», ammette la possibilità «che le parti, in sede di divorzio, dichiarino espressamente che, in virtù di una pregressa operazione (ad es. trasferimento immobiliare) tra di esse, l’assegno di divorzio sia già stato corrisposto una tantum, con conseguente richiesta al giudice di stabilire conformemente l’assegno medesimo». In assenza di tale inequivoca richiesta sarebbe invece inibito al giudice di determinare l’assegno, «sulla base del riconoscimento dell’avvenuta corresponsione in unica soluzione». Ebbene, come il giudice possa procedere alla determinazione dell’assegno dopo aver constatato che esso è già stato liquidato in unica soluzione rimane un mistero, anche alla luce del disposto dell’art. 5, ottavo comma, l.div.

Ma il profilo più sconcertante è dato dal fatto che, come prosegue la sentenza citata, del tutto diversa sarebbe l’ipotesi in cui le parti abbiano già regolato i propri rapporti patrimoniali e nessuna delle due richieda un assegno, nel qual caso l’accordo sarebbe valido per l’attualità, «ma non escluderebbe che successivi mutamenti della situazione patrimoniale di una delle due parti possano giustificare la richiesta di corresponsione di un assegno a carico dell’altra» [15]. Appare chiaro che questa insolita fattispecie di «nullità à la carte», oltre a non trovare alcun fondamento giuridico nel vigente ordinamento, manifesta un’intima contraddittorietà della decisione. Ed invero, l’invalidità degli accordi preventivi viene dalla giurisprudenza ricondotta, come più volte ricordato, alla nullità per violazione di canoni d’ordine pubblico. Ora, siffatta nullità non consente in alcun modo di ritenere ammissibile una richiesta di modifica basata sulla mera sopravvenienza. L’accordo nullo non può produrre, per definizione, effetti di sorta (e le prestazioni che ne siano eventualmente seguite sono ripetibili): la categoria della «validità per l’attualità» è dunque un nonsense giuridico.

È probabile che quando la Corte affermò questo principio avesse in mente l’ipotesi dell’accordo in sede di divorzio non contenente un’espressa rinunzia e non preceduto da una rinunzia preventiva: in tal caso la validità dell’intesa s’incontra con la proponibilità della richiesta di modifica delle condizioni del divorzio, ex art. 9 l.div. Sarebbe però comunque scorretto, in questa ipotesi, discorrere, come invece fa la Cassazione, di «validità per l’attualità»: il contratto è tout court valido (e tale resta ad vitam aeternam!), potendo semmai diventare inefficace per cause sopravvenute, da far valere ex art. 9 l.div., laddove, naturalmente – per lo meno secondo l’opinione di chi scrive – tale eventualità non sia stata implicitamente od esplicitamente esclusa dalla voluntas contrahentium.

 

 

3. Segue. Un esempio di «uso inconsapevole» della «macchina spaccacapelli».

 

All’antologia di cui sopra potrà aggiungersi ancora una decisione di legittimità del 2012, in cui l’ «effetto-spaccacapello» è, per così dire, inconsapevole, dal momento che dalla lettura della motivazione emerge che la Corte ha sostanzialmente attribuito rilievo, senza rendersene conto, ad un patto raggiunto in sede di separazione, sebbene con una chiara valenza divorzile e postdivorzile [16].

Secondo tale decisione, invero, il giudice deve tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi sul godimento della casa familiare. Va pertanto cassata la decisione di merito che abbia rigettato la richiesta di assegnazione della casa familiare per aver raggiunto il figlio maggiorenne convivente l’autosufficienza economica, quando per gli accordi intercorsi in sede di separazione è stato attribuito al coniuge il diritto a godere l’abitazione fino a quando fosse durata la convivenza con il figlio maggiorenne, a prescindere dalla raggiunta autonomia economica e (ancorché non espressamente dichiarato dalle parti, ma comunque secondo quanto implicitamente desumibile) a prescindere dalla circostanza che ormai si verta in un giudizio di divorzio.

Nella specie, l’accordo, consacrato nel verbale di separazione personale, era testualmente concepito nei termini seguenti: «L’immobile in questione verrà posto in vendita a terzi con modalità che i coniugi stessi stabiliranno di comune accordo, quando i figli L. e V. trasferiranno altrove la loro residenza e quindi tale abitazione non sarà più di loro necessità». Ora, di fronte ad una simile intesa, la Cassazione rimprovera alla decisione d’appello di non aver tenuto conto del fatto che il «regolamento convenzionale» era «destinato ad avere vigenza temporalmente indeterminata fino al verificarsi della condizione ivi prevista» (cioè dello stabilimento in altro luogo della residenza dei figli). Prosegue la Corte di legittimità asserendo che «la sentenza impugnata appare quindi viziata laddove non dà conto delle ragioni – eventualmente sopravvenute – per le quali tale accordo non dovrebbe influire sulla domanda di assegnazione della casa coniugale in sede di giudizio di divorzio».

Neppure una parola sulla notoria giurisprudenza di legittimità circa la nullità delle intese preventive di divorzio, nonostante proprio il tema dell’accordo assunto in sede di separazione personale sulla vendita a terzi dell’immobile di proprietà comune, con conseguente divisione del ricavato, avesse già formato oggetto – esattamente vent’anni prima – di uno specifico precedente, che aveva invece (coerentemente con l’indirizzo assolutamente prevalente e da chi scrive mai condiviso) fulminato di nullità siffatto tipo di accordo [17].

La sentenza del 2012 attribuisce quindi efficacia vincolante all’accordo sulla casa familiare raggiunto in sede di separazione consensuale, riconoscendogli una valenza anche post-divorzile, sebbene ancorata alla clausola rebus sic stantibus (quest’ultima sfumatura mi sembra debba essere colta, invero, nella parte della motivazione che richiama non meglio precisate «ragioni – eventualmente sopravvenute – per le quali tale accordo non dovrebbe influire sulla domanda di assegnazione della casa coniugale in sede di giudizio di divorzio»).

 

 

4. Segue. Esempi di uso della «macchina spaccacapelli» tratti dalla giurisprudenza di merito.

 

Per non essere da meno, pure la giurisprudenza di merito si è cimentata in subiecta materia con il «meccanismo spaccacapelli».

Ho già avuto modo di ricordare in altre occasioni come, nel 2010, il tribunale di Varese [18] abbia spinto il suo furore iconoclasta contro gli accordi preventivi al punto di dichiarare nullo l’accordo con il quale gli sventurati contendenti avevano avuto l’ardire di premettere all’intesa una premessa del seguente letterale tenore: «è specifico intento delle parti addivenire ad una composizione convenzionale della complessa vertenza, trasformando il procedimento instaurato in divorzio congiunto, dirimendo ogni questione economica, passata, presente e futura con la presente scrittura conciliativa».

Ebbene, in quella medesima occasione, il giudice ammette espressamente che quell’accordo avrebbe dovuto essere considerato valido, se solo si fosse trattato di «patti “puri”, svincolati cioè dal divorzio e dunque, senza alcun riferimento, esplicito od implicito, al futuro assetto dei rapporti economici conseguenti alla eventuale pronuncia di divorzio». Il discrimen viene così posto sul labile versante formale della presenza/assenza della menzione della causa dell’intesa (causa «definitoria» in maniera «tombale» della crisi coniugale, a valere per il divorzio). L’omessa indicazione varrebbe dunque a salvare la validità degli accordi, pur essendo evidente che, tanto per citare un esempio, un’attribuzione patrimoniale una tantum in sede di separazione – a prescindere dalla presenza o meno di esternazioni sull’assegno e dall’evocazione dello scioglimento del matrimonio – manifesta la presenza di un accordo destinato comunque, nell’intenzione delle parti, «a valere» anche per il divorzio. Con una conclusione, quindi, che prova veramente troppo, posto che, allora, qualsiasi attribuzione patrimoniale diversa dalla corresponsione di un assegno, effettuata nel contesto di un contratto della crisi coniugale precedente al supremum exitum del vincolo, dovrebbe reputarsi vietata.

Alcuni anni prima della decisione di cui sopra, il tribunale di Messina [19] aveva invece sottoposto la possibile validità dei patti preventivi di divorzio al positivo accertamento, da parte del giudice, che lo stesso non violi in concreto il «limite inderogabile rappresentato dalla funzione assistenziale che la legge attribuisce all’assegno di divorzio», atteso che il regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati dovrebbe «poter assicurare al coniuge richiedente, qualora questi non abbia adeguati mezzi propri, il mantenimento, almeno in via tendenziale, del tenore di vita goduto durante il matrimonio»; pertanto, nei limiti in cui non si stravolgesse detto principio, potrebbe considerarsi valida e vincolante la rinuncia al mantenimento, liberamente concordata dalle parti, salvo il sopravvenire di nuove circostanze che imponessero la revisione di detti accordi.

La decisione, peraltro, si fonda su di un’evidente confusione tra funzione assistenziale e funzione alimentare, laddove, come noto, solo per quest’ultima la legge prevede espressamente la caratteristica dell’inderogabilità [20]. Non chiarita dall’arresto rimane poi anche la distinzione tra il tema della rinunziabilità in via preventiva alle conseguenze patrimoniali postmatrimoniali e la rinunziabilità tout court (eventualmente anche all’atto del verificarsi della crisi coniugale): due ben distinti profili, che troppo spesso vengono confusi [21].

 

 

5. La sottile, ma insostenibile, distinzione proposta dalla Cassazione nella decisione in commento.

 

Tornando al caso deciso dalla sentenza in commento, va osservato innanzi tutto che questa volta la Haarspaltemaschine viene utilizzata per spaccare il capello in modo ulteriormente diverso rispetto al passato.

Qui, infatti, la Suprema Corte propone, per la prima volta, una distinzione tra i due seguenti tipi di intese. A) «accordi» che intendono «regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti»: accordi, questi, destinati ad essere colpiti da nullità in base alla ben nota giurisprudenza di legittimità. B) «contratti» caratterizzati «da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali», in cui la crisi del rapporto viene in considerazione alla stregua di una condizione: negozi, questi, da ritenersi invece validi.

In tutta onestà, neppure questa volta il risultato di tale raffinata Haarspaltung appare condivisibile.

In primis si dovrà notare che la «prematrimonialità» di un contratto della crisi coniugale nulla ha a che vedere con la sua eventuale «globalità», atteso che nessuno è in grado di prevedere quali e quanto complessi saranno i rapporti economici dopo un periodo magari pluriennale di convivenza uti coniuges. Né essa risulta necessariamente legata allo specifico tema dell’assegno: proprio la Suprema Corte non ha mai esitato, neppure per un istante, a fulminare di nullità intese tra coniugi separati dirette a stabilire singole, ben determinate, attribuzioni patrimoniali al momento dell’eventuale (ancorché in tal contesto ormai facilmente vaticinabile) futuro divorzio, anche al di là e al di fuori dell’ipotesi della predeterminazione del (o della rinunzia al) diritto all’assegno divorzile [22].

In un’ottica ancora più radicale, va sottolineato che, nella materia in esame, concernente per definizione pattuizioni di carattere patrimoniale, non appare possibile riproporre la superata contrapposizione tra «accordo» e «contratto».

Varrà la pena ricordare brevemente che, sul piano della teoria generale, la concezione che vorrebbe individuare l’«accordo» (in senso stretto) come un tipo di negozio a sé stante, distinto dal contratto, nasce – sotto la spinta di influssi corporativistici – come il tentativo di raggruppare in un’autonomia categoria una serie di figure negoziali in cui le parti, invece di comporre tra di loro interessi in conflitto, attuano interessi «paralleli e convergenti» [23].

Questa opinione, per quanto di autorevole fonte, non appare condivisibile.

Come esattamente rilevato nella dottrina meno risalente, la compatibilità tra concor­danza di interessi e fattispecie contrattuale sembra una nozione ormai acquisita e trova conferma a livello codicistico con l’espressa previsione dei contratti plurilaterali con comunione di scopo [24]. Per non dire poi del fatto che la distinzione in esame non solo non trova conforto in alcuna delle vigenti disposizioni, ma pare contrastata dall’art. 1321 c.c. che, oltre a non autorizzare alcun tipo di contrapposizione tra i due concetti in questione, fonda espressamente sull’accordo il concetto di contratto [25]. Infine, come pure autorevolmente rimarcato ormai svariati decenni or sono, neanche sotto il profilo delle regole operazionali il ricorso alla figura dell’accordo sembra recare una qualche utilità: l’accordo finirebbe infatti con il diventare una «figura metagiuridica, una inutilità per il diritto, se ad un certo momento le parti non restassero vincolate, in quello che sarà l’apprezzamento dei propri interessi convergenti» [26].

La verità è che, nel campo degli accordi sulla separazione, il divorzio o l’annullamento del matrimonio, l’unica categoria di riferimento è (e non può essere se non) quella, scoperta ormai diversi anni or sono dallo scrivente, dei «contratti della crisi coniugale» [27], definibili come quei contratti «che si caratterizzano per la presenza vuoi della causa tipica di definizione della crisi coniugale (contratto tipico della crisi coniugale – contratto postmatrimoniale), vuoi per la semplice presenza, accanto ad una causa tipica diversa (donazione, negozio solutorio, transazione, convenzione matrimoniale, divisione), di un motivo “postmatrimoniale”, rappresentato dal fatto che quel particolare contratto viene stipulato in contemplazione della crisi coniugale, avuto riguardo all’intenzione delle parti di considerare la relativa pattuizione alla stregua di una delle “condizioni” della separazione o del divorzio, cioè di un elemento la cui presenza viene dai coniugi ritenuta essenziale al fine di acconsentire ad una definizione non contenziosa della crisi coniugale» [28].

In quest’ottica, del tutto arbitrario risulta l’espresso riferimento della motivazione qui in commento al requisito della «rilevanza» (misurabile, di grazia, come ed in base a quale scala?) del profilo patrimoniale: un aspetto, questo, che non si comprende da quale norma o da quale principio sarebbe desumibile, come dimostrato proprio dal richiamo della motivazione all’assegno postmatrimoniale. Ed invero, l’esperienza del contenzioso coniugale comprova come la parte più interessante, più combattuta, e sovente più «succosa» della «partita» patrimoniale si giochi non tanto sugli assegni, quanto sul regime, sulla titolarità dei beni acquisiti, sulla qualificazione giuridica di attribuzioni patrimoniali effettuate dai coniugi e/o dai rispettivi parenti, sui rapporti dare-avere sorti in anni di intrecci affettivo-patrimoniali.

No. L’unica ragione che può indurre a considerare come «prematrimoniale» un contratto della crisi coniugale è data dal suo essere concepito in contemplation of divorce, laddove la contemplation va intesa – e non può non essere intesa se non – proprio alla stregua di una condizione.

 

 

6. La crisi coniugale come condizione del contratto prematrimoniale in discorso.

 

Nell’ottica testé delineata, la riconduzione dell’accordo oggetto della decisione qui commentata al novero delle intese «prematrimoniali», mercé il richiamo delle parti al meccanismo della condizione, appare quanto di più naturale si possa immaginare.

Sebbene la Cassazione parli qui di «un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c.», dovrà invece riconoscersi nell’accordo la presenza di un mutuo (per la ristrutturazione di un alloggio della moglie), di cui le parti avevano previsto l’estinzione a mezzo di una datio in solutum, peraltro a sua volta in parte «contro-compensata» o «riequilibrata» – avuto riguardo, evidentemente, al rapporto tra il valore del bene e l’ammontare delle spese di ristrutturazione sostenute dal marito – dal trasferimento da parte del marito alla moglie di «un titolo BOT di L. 20.000.000» [29]. L’estinzione del mutuo era peraltro soggetta alla condizione sospensiva del «fallimento» dell’unione. Osservando le stesse cose da un altro punto di vista, si poteva pensare ad una donazione indiretta, risolutivamente condizionata al medesimo evento di cui sopra.

Nihil sub sole novi, come si ribadirà tra un attimo.

È evidente che il trasferimento dell’immobile non era previsto come dovuto nel caso in cui il matrimonio non si fosse venuto a trovare in una situazione di crisi (o di «fallimento», per utilizzare l’espressione usata dalle parti). La persistenza del vincolo avrebbe avuto l’effetto di conservare il carattere gratuito della prestazione costituita dal pagamento, da parte del (in allora futuro) marito delle spese di ristrutturazione di un altro immobile della (in allora futura) moglie.

Negare al contratto in oggetto la natura di patto prematrimoniale, come invece fa la Cassazione nella sentenza in commento, appare quanto mai arduo.

A parte la considerazione (per il vero irrilevante per i fini in discorso, ma comunque significativa in vista di una connotazione più marcatamente «familiare» dell’intesa) per cui le spese sostenute dal marito attenevano alla ristrutturazione non già di un immobile «qualsiasi» della moglie, bensì proprio di quello destinato a divenire casa coniugale [30], va ribadito in questa sede come l’idea di collegare i rapporti patrimoniali tra due soggetti che stanno per unirsi in matrimonio al (ci si consenta l’espressione) «buon esito» dello stesso, sia concezione da antichissima data inscindibilmente connessa con l’istituto matrimoniale.

Proprio lo studio storico e comparato delle pattuizioni in vista della celebrazione delle nozze [31] evidenzia il frequente e diffuso riconoscimento della validità di accordi diretti, per l’eventualità del fallimento del rapporto di coniugio, a riportare i contraenti, come dire, back to square one: cioè, nella stessa posizione di partenza in cui si sarebbero trovati se mai si fossero impegnati in quell’unione rivelatasi poi così male assortita.

A parte le intese contenute nei pacta nuptialia, di cui fanno fede le fonti romane, che in un numero incredibilmente vasto di casi contemplavano espressamente il divortium quale causa di restituzione dell’apporto dotale, provvedendo a fissare le concrete modalità dell’attuazione di tale restitutio [32], va ricordato che pure in epoche nelle quali l’unica causa di scioglimento del vincolo matrimoniale era rappresentata dalla morte, i notai non disdegnavano di prendere in considerazione nei contratti di matrimonio l’ipotesi della separatio a mensa e thoro, proprio quale causa di ristabilimento delle condizioni patrimoniali di partenza dell’una e dell’altra parte.

Così, nel medioevo, il celebre Rolandino, dopo aver spiegato che (conformemente a quanto unanimemente ritenuto dal pensiero giuridico dell’epoca) la restitutio dotis era dovuta non solo in caso di scioglimento del matrimonio per morte, ma anche di separazione, diremmo oggi, personale, conseguente alla fornicatio del marito (la restituzione veniva invece esclusa, a titolo sanzionatorio, nel caso di adulterio della moglie), si intratteneva nella descrizione dei soggetti cui competeva la richiesta di restituzione ed il tempo in cui tale restituzione avrebbe dovuto essere fatta, rimettendo la predeterminazione di tali elementi proprio alla volontà delle parti nell’atto (prematrimoniale) di costituzione di dote [33].

Ho già avuto modo di evocare in altre occasioni la decisione resa nel 1612 dal Concistorium del Regno di Sicilia in applicazione delle consuetudini di Messina, ove per determinati tipi di matrimonio (detti «alla latina») vigeva un regime di comunione universale legale. La sentenza confermò la validità della clausola del contratto matrimoniale che escludeva la comunione «casu (quod absit) di separatione di matrimonio, tanto senza figli come nati figli, & quelli morti in minori età, vel maiori ab intestato», stabilendo altresì che, in tale ultima ipotesi, «detta sposa non possa disponere, nisi tantum di unzi trenta» [34]. Qualcosa, tra l’altro, di molto simile a ciò che per secoli è avvenuto ed ancor oggi avviene Oltralpe con la c.d. «clausola alsaziana».

Tramite tale clause alsacienne, invero, le coppie che optano in Francia per il regime di comunione universale possono stabilire che, in caso di scioglimento per divorzio, ognuno dei coniugi riprenderà gli apporti alla comunione [35]. Il risultato perseguito è sicuramente commendevole. Come rilevato dalla dottrina transalpina [36], «En période de divortialité galopante, on peut comprendre la préoccupation des époux de faire en sorte que le bénéfice susceptible d’être tiré du régime matrimonial soit minimal en cas de divorce et maximal en cas de décès. La clause de liquidation alternative répond à cette attente (également dénommée clause alsacienne en raison de son développement par les praticiens alsaciens en réponse à la fréquence de la communauté universelle dans cette région, pour des raisons historiques). Elle consiste, dans le cas d’une communauté universelle, à liquider celle-ci différemment selon la cause de dissolution. En cas de dissolution par décès, les règles de la communauté universelle s’appliquent. Au contraire, en cas de

dissolution par divorce, la liquidation est réalisée comme s’il s’agissait d’une communauté réduite aux acquêts, par la possibilité offerte à chacun des époux de reprendre ses “apports”, c’est-à dire les biens qui auraient été propres en régime légal ou les biens non constitutifs d’acquêts» [37]. La clausola, già ritenuta conforme al sistema del Code civil [38], ha ricevuto un ulteriore avallo dalla riforma francese del 23 giugno 2006 (sulle successioni e liberalità), in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha introdotto un terzo comma all’art. 265 del Code, a mente del quale «si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ ils auront apportés à la communauté» [39].

Quanto sopra – tornando alla disciplina nostrana – è del resto ciò che ancora oggi i coniugi molte volte fanno quando, in sede di separazione, chiariscono che determinati acquisti «squilibrati», operati nel corso dell’unione, vanno «riequilibrati» mercé il ricorso ad atti ricognitivi, per esempio, di proprietà per quote diverse da quelle demonstratae dal rogito d’acquisto, ma rispondenti alla proporzione tra i rispettivi apporti di denaro corrisposti al momento del pagamento del prezzo d’acquisto [40]. E non si venga a dire che un accordo di questo genere non avrebbe carattere «preventivo». È chiaro infatti che, se il momento in cui intese di questo tipo sono raggiunte è quello della separazione, la valenza (se ci si passa l’espressione) «tombale» alle stesse accordata ne squaderna la contemplation of divorce, a prescindere dalla più o meno accorta formale omissione di ogni richiamo al futuro divorzio, e dunque il carattere «preventivo» (qui non rispetto al matrimonio, ma rispetto al divorzio, che è ciò che conta in questa sede), nel senso più volte chiarito.

E del resto, non può tacersi che l’inconsistenza della tradizionale posizione della giurisprudenza di legittimità è ulteriormente comprovata proprio dal fatto che le intese preventive sulla separazione personale, a differenza di quelle sul divorzio, sono state più volte ritenute valide, pur essendo anch’esse intese preventive su di un futuro, possibile, mutamento di status [41].

Si noti, poi, che della «prematrimonialità» dell’accordo in esame sembra rendersi ben conto la Cassazione nella decisione in esame, laddove, nella sua parte finale, collega la «sospensione», in costanza di matrimonio, del credito del marito verso la moglie alla vigenza inter coniuges del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. [42].

 

 

7. La crisi coniugale in bilico tra causa e condizione del contratto.

 

       Le considerazioni di cui sopra introducono la trattazione di un ulteriore criterio distintivo, cui la Cassazione, nella sentenza qui commentata, sembra voler fare solo un marginale richiamo, ma che ha invece costituito il nucleo della decisione di merito confermata in sede di legittimità. Sul punto va tenuto presente che la decisione di primo grado aveva rigettato la domanda del marito, ritenendo nullo l’impegno assunto dalla moglie «per illiceità della causa, in quanto in contrasto con la disposizione imperativa dell’art. 160 c.c., che vieta atti di disposizione relativi a diritti od obblighi nascenti dal matrimonio» [43].

La sentenza d’appello aveva allora avuto buon gioco a sottolineare che l’impegno negoziale assunto dalla moglie, prima del matrimonio, di trasferire al marito, in caso di «fallimento» del matrimonio stesso (ossia in caso di separazione o di scioglimento) l’immobile, a titolo di indennizzo per le spese affrontate dal marito per la sistemazione del diverso immobile adibito a casa coniugale, era «un impegno negoziale che, in sé, non trae[va] il proprio titolo genetico dal matrimonio, e non [poteva] quindi annoverarsi fra i diritti o doveri nascenti dal matrimonio, nell’ottica del prefato art. 160 c.c., che vieta appunto gli atti di disposizione relativi a diritti o doveri “nascenti” dal matrimonio, e sanciti imperativamente» [44].

       Sin qui, peraltro, il discorso si svolgeva sul solo piano generale della validità tout court dell’intesa, non certo su quello specifico dell’intesa, in quanto intesa preventiva.

       A sparigliare le carte interveniva però la stessa corte d’appello, introducendo (pur se, a quanto pare, non espressamente richiesta sul punto) il tema del carattere preventivo dell’accordo. Così osservava la corte territoriale: «Si potrebbe, tuttavia, in ipotesi, sostenere che, al di là della causa formalmente apparente di tale datio in solutum condizionale, in realtà la causa negoziale effettivamente sottesa (…) fosse quella di istituire una sorta di abnorme “penale” per il caso di scioglimento del matrimonio, ossia una prestazione patrimoniale destinata ad avere effetto dissuasivo o penalizzante in caso di iniziativa intesa a determinare lo scioglimento del matrimonio: se tale fosse stato l’intento finalistico delle parti, la effettiva causa negotii non avrebbe potuto intendersi come regolamento preventivo (in sé ammissibile) di rapporti di dare ed avere patrimoniali riguardanti il rimborso (mediante datio in solutum di altro bene) delle spese come sopra affrontate dal marito nella prospettiva del matrimonio (in tal senso rilevante solo dal punto di vista del motivo), ma avrebbe invece dovuto intendersi in termini di preventiva, preordinata e dissuasiva penalizzazione di iniziative intese alla risoluzione del vincolo [matrimoniale], e, come tale, sicuramente illecita, in quanto mirante a condizionare preventivamene la libertà decisionale degli sposi».

       Tale ipotesi, continuava la decisione di merito, «però potrebbe ritenersi vera solo nel caso in cui risultasse una forte sproporzione fra le prestazioni (…), poiché solo dalla eventuale sproporzione di tali contrapposte prestazioni potrebbe eventualmente dedursi (…) che la reale causa negotii della surrichiamata scrittura del 18/8/89 non fosse quella di una datio in solutum con funzione di indennizzo, soggetta all’evento condizionale dello scioglimento del matrimonio, ma fosse, invece, rispondente ad una ben diversa funzione causale, mirata a dar vita ad una sorta di “penale” per la iniziativa di scioglimento del matrimonio». Seguiva poi l’illustrazione delle ragioni per le quali, nella specie, tale sproporzione non poteva ritenersi sussistente.

       Chiaramente, la decisione di merito legava, sul piano degli accordi preventivi, la validità dell’intesa al fatto di aver le parti considerato il «fallimento» dell’unione alla stregua di una mera condizione del contratto, laddove l’accordo sarebbe stato nullo se i coniugi avessero dedotto l’evento-divorzio non già in condizione, ma nella causa del negozio stesso.

       Ora, come dimostrato da chi scrive in altra sede [45], se il dedurre a causa di un contratto l’impegno a separarsi o a divorziare (o, tutto al contrario, a non separarsi e a non divorziare) è senz’altro motivo di nullità dell’intesa per evidente violazione dei principi di ordine pubblico di protezione della libertà personale nella sfera più intima, ben diversa è la sorte dei contratti che prevedano tali eventi personali alla stregua di mere condizioni, sospensive o risolutive, dell’efficacia delle prestazioni patrimoniali ivi contemplate. Ciò è proprio quanto ha ribadito la corte d’appello, con statuizione confermata dalla sentenza qui in commento, nella parte in cui rileva che «ove causa genetica fosse il matrimonio (e il suo fallimento), l’impegno predetto, una sorta di sanzione dissuasiva volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi anche in ordine all’assunzione di iniziative tendenti allo scioglimento del vincolo coniugale, sarebbe sicuramente nullo. Ma indice di tale ipotesi potrebbe essere soltanto una notevole sproporzione delle prestazioni, al contrario non provata» [46].

Da tali parole traspare l’intuizione della vera ed unica distinzione possibile in materia: quella, cioè, tra contratti che vedono il profilo personale dedotto ad oggetto della prestazione («in cambio di x mi impegno a divorziare», «in cambio di y mi impegno a non divorziare») e quelli che vedono quello stesso profilo dedotto alla stregua di mero evento in condizione («nel caso di divorzio mi impegno a riconoscerti x»). Il richiamo alla «notevole sproporzione delle prestazioni» cela, in realtà, l’intuizione del tema della penale collegata ad un comportamento di carattere personale [47].

Ma, per arrivare a tale conclusioni, non appare necessario scomodare gli angeli del Begriffshimmel per chiedere loro in prestito la «macchina spaccacapelli»: le famigerate intese preventive sulla crisi coniugale non vedono mai quale causa l’impegno a separarsi o a divorziare (o, al contrario, ad astenersi dal compiere tali atti), bensì mirano a predeterminare le conseguenze patrimoniali dell’eventuale (libera) decisione sul piano personale, così diminuendo il livello di aleatorietà del possibile contenzioso coniugale, conformemente ad un’esigenza drammaticamente sentita di «certezza», in una materia tanto umanamente delicata. E se mai (ma, si ripete, non risulta che sia mai concretamente capitato) dovesse accertarsi una situazione di evidente sproporzione tra la prestazione promessa in caso di divorzio e la situazione patrimoniale del promittente, la natura di penale dell’attribuzione dimostrerebbe (arg. ex art. 1382 c.c.) la presenza, al di là delle espressioni usate dalle parti nel contratto della crisi coniugale, proprio di un obbligo di astensione dall’esercizio del diritto personale di agire per il divorzio, con conseguente nullità dell’impegno [48].

 

 

8. Sull’esecuzione dell’impegno preventivo a trasferire l’immobile. Una questione processuale.

 

       Per concludere, alcune brevi notazioni a margine sull’impegno a trasferire assunto nella scrittura per cui era causa e sulla sua esecuzione per via giudiziale.

       In primo luogo un profilo processuale.

       Il lettore della decisione di legittimità potrebbe infatti essere colto dalla curiosità di sapere per quale motivo la domanda ex art. 2932 c.c. sia stata dalla corte d’appello – nel contesto, non lo si dimentichi, di una procedura di divorzio – rigettata nel merito e non, puramente e semplicemente, dichiarata inammissibile. È noto infatti che la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all’art. 40 c.p.c. soltanto laddove tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e – ad esempio – di quella di scioglimento della comunione legale su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma in tutto autonome e distinte [49]. A maggior ragione ciò sarebbe dovuto valere per la richiesta formulata dal marito in prime cure ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Va però anche tenuto presente che, ai sensi del citato art. 40 c.p.c., l’inammissibilità del petitum in oggetto va eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio non oltre «la prima udienza» [50], mentre nella specie ciò non era concretamente avvenuto, come puntualmente rimarcato dalla decisione d’appello. Quest’ultima, pur impropriamente riferendosi ad una questione «di competenza», anziché di (divieto di) cumulo tra cause per cui è prescritto un rito diverso [51], dà correttamente atto della intervenuta preclusione al riguardo [52].

 

 

9. Segue. La natura non preliminare dell’impegno preventivo a trasferire.

 

       Una volta superato lo scoglio dell’inammissibilità, resta allora da comprendere perché la corte territoriale, pur affermando (con statuizione curiosamente pure riportata in dispositivo) che la scrittura in oggetto costituiva «valido impegno negoziale preliminare (…) ai successivi fini ed effetti dell’art. 2932 c.c.», abbia in concreto rifiutato l’applicazione di tale ultima norma, limitandosi a «dichiarare la validità ed efficacia» dell’impegno a trasferire l’immobile in discorso, «omessa, nella presente sede cognitiva, ogni determinazione agli effetti traslativi» [53].  La ragione risiede nel fatto che, nella specie, la parte non aveva adempiuto all’onere di fornire la necessaria attestazione circa gli estremi della concessione edilizia, né aveva «apportato, in alternativa, la eventuale dichiarazione di anteriorità dell’opera all’anno 1967, il tutto come tassativamente previsto dall’art. 40 Legge Urbanistica n. 47/85 e succ. mod.» [54].

       Come il marito potrà evitare l’effetto preclusivo del giudicato sul rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., una volta ottenuta la sola (e peraltro non richiesta) sentenza accertativa del diritto al trasferimento è un mistero che lasciamo ai processualisti [55]. In questa sede si potrà invece brevemente vedere, in generale, quale struttura l’impegno prematrimoniale a trasferire un diritto reale (immobiliare o mobiliare che sia) possa assumere e, in particolare, se esso debba ricevere quella di un atto bilaterale (con la necessità, quindi, di una manifestazione di volontà anche da parte del destinatario dell’attribuzione), ovvero quella di un atto traslativo unilaterale (ciò che prescinderebbe dall’accettazione dell’accipiens), ovvero ancora quella di una proposta ex art. 1333 c.c. (con la conseguenza che l’accettazione non sarebbe necessaria, ma il contratto dovrebbe ritenersi concluso solo in mancanza di un rifiuto del destinatario «nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi»).

       La questione si pone in termini identici a quella già più volte affrontata in relazione ai contratti traslativi assunti (non in vista, ma) in sede di crisi coniugale

Proprio l’ultima di quelle appena indicate è la soluzione additata dalla Cassazione in una nota pronunzia [56] la quale, di fronte alle incognite del binomio: impegno a trasferire – atto di trasferimento, suggerisce le seguenti soluzioni: preliminare di contratto ex art. 1333 c.c. – contratto definitivo ex art. 1333 c.c.

Concentrando l’attenzione sull’impegno a trasferire notiamo subito che la dottrina ha esattamente criticato, nella decisione appena ricordata, l’individuazione di un contratto preliminare nell’impegno del padre di trasferire l’immobile, sostenendo che è invece nel primo negozio (quello, appunto, stipulato in sede di separazione) che va ravvisato l’atto di autonomia, laddove nel secondo va riscontrato un mero atto solutorio [57].

 

 

10. La natura dell’atto di trasferimento e l’applicabilità dell’art. 2932 c.c.

 

Passando al secondo dei termini del binomio in cui s’articola l’effetto traslativo voluto dalle parti, sarà opportuno dire a questo punto che, una volta scartate la via della donazione e quella della compravendita [58], rimangono a disposizione tre possibilità. Esse consistono, più esattamente, nel ricorso al contratto ex art. 1333 c.c., al negozio traslativo unilaterale (o pagamento traslativo) e al negozio traslativo bilaterale.

Per la prima soluzione si è già espressa la Corte di cassazione [59], oltre ad una parte (minoritaria) della dottrina [60]. La conclusione si scontra però con la lettera della disposizione in esame – che parla di sole «obbligazioni», senza fare cenno agli effetti reali – oltre che con i risultati cui perviene quella dottrina che, sulla base del dato testuale della norma, confortato da riflessioni comparatistiche, nega l’idoneità della proposta diretta a concludere un contratto «con effetto reale a carico del solo proponente» a porre in opera il meccanismo formativo del contratto descritto dall’art. 1333 c.c. [61]. L’osservazione è stata criticata da chi ha ritenuto di poter proporre un’estensione analogica della norma in questione [62]: operazione ermeneutica, questa, inaccettabile a fronte del carattere eccezionale dell’art. 1333 c.c. Carattere eccezionale che non può certo essere disconosciuto tramite l’accostamento [63] a fattispecie quali quelle di cui agli artt. 649, 1236, 1411 c.c., connotate da evidenti differenze strutturali rispetto al contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.

In realtà, l’art. 649 c.c. è chiaro nell’attribuire al legato l’effetto traslativo immediato, al momento dell’apertura della successione, laddove l’art. 1333 c.c. collega, testualmente, la conclusione del contratto – e dunque il momento di produzione degli effetti – alla «mancanza del rifiuto»; rifiuto che deve oltre tutto essere espresso «nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi», con conseguente incertezza nella determinazione del mo­mento nel quale il diritto si trasferisce in capo all’acquirente, ciò che appare inconciliabile con il regime della circolazione dei beni immobili e con il sistema di pubblicità che lo accompagna. Questa incertezza è invece totalmente assente nella citata fattispecie successoria, e lo stesso discorso vale per gli artt. 1236 c.c. (sulla cui pertinenza alla materia degli effetti reali si potrebbe, tra l’altro, discutere) e 1411 c.c., così come per l’art. 785 c.c. Con riguardo a quest’ultima disposizione, andrà subito detto che, anche a voler ammettere la possibilità di estendere gli effetti del contratto concluso ex art. 1333 c.c. al di là di quelli meramente obbligatori (ciò che peraltro, per le ragioni sopra esposte, appare inaccettabile), rimane comunque il fatto che lo schema in esame appare difficilmente compatibile con la forma dell’atto pubblico [64]. Il «non rifiuto» – si è osservato – è un evento che comunque sfugge all’attività notarile, con conseguente impossibilità di una documentazione dello stesso presupposto della costituzione del diritto in capo all’oblato [65].

Se dunque la via indicata dalla Cassazione non sembra percorribile, non appare neppure consigliabile la strada del negozio unilaterale traslativo astratto solutionis causa, o pagamento traslativo, atto unilaterale riconducibile alla categoria più generale ex artt. 1176 ss. c.c. e svincolato da ogni forma di accettazione o di mancato rifiuto da parte del destinatario [66]. Ciò non solo per via delle persistenti incertezze sull’ammissibilità nel nostro ordinamento di un trasferimento di proprietà mediante atti a struttura unilaterale [67], ma anche per poter comunque offrire al destinatario il potere di impedire l’effettuazione del trasferimento allorquando egli abbia interesse a farlo: si pensi al caso in cui il creditore abbia perso interesse all’atto, oppure il medesimo si prospetti addirittura come fonte di possibili danni. Scartata la via dell’atto unilaterale la conclusione preferibile appare dunque quella di far assumere all’atto traslativo una struttura bilaterale [68] nella quale risulti appunto – oltre, ovviamente, alla specificazione della causa praeterita del negozio – anche il consenso del destinatario dell’attribuzione.

Venendo ad accennare brevemente alla tutela giudiziale dell’obbligazione di trasferire, dottrina e giurisprudenza appaiono concordi, in caso di rifiuto dell’obbligato ad operare il trasferimento, a concedere al creditore l’azione ex art. 2932 c.c. [69]. La soluzione è sicuramente da condividersi, né costituisce ostacolo al suo accoglimento l’aver negato la natura «preliminare» dell’impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta. Se è vero, infatti, che, stando alla lettera della legge, l’art. 2932 c.c. postula la presenza di un obbligo a «concludere un contratto» (e non di un «obbligo a trasferire»), ponendo a disposizione del creditore un rimedio consistente nell’emanazione di una sentenza che produce gli effetti «del contratto non concluso» (e non di un «trasferimento non attuato»), è altrettanto vero che, ex art. 1324 c.c., la disciplina contrattuale è applicabile agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

Non sembra quindi azzardato proporre un’estensione della sentenza costitutiva anche in funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall’atto traslativo della proprietà, alla cui effettuazione un coniuge si era obbligato in sede di stipula del contratto di definizione della crisi coniugale. La soluzione testé prospettata riceve del resto ulteriore conforto dalla considerazione di quanto disposto dall’art. 1706 cpv. c.c., che estende il rimedio ex art. 2932 c.c. ad un’obbligazione di dare in senso tecnico (generata dal mandato senza rappresentanza ad acquistare), ossia di trasferire la proprietà del bene a mezzo di un atto in cui si suole identificare un negozio traslativo di esecuzione non astratto, ma causale, che si appoggia, cioè, al mandato e alla sua causa [70].

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INIZIO NOTA

SOMMARIO



[1] Va dato atto, in primis, alla decisione in commento di riconoscere che l’orientamento prevalente in giurisprudenza «è  criticato  da  parte  della  dottrina,  in  quanto trascurerebbe di considerare adeguatamente  non  solo i principi del diritto di famiglia, ma la stessa evoluzione  del  sistema  normativo, ormai orientato a riconoscere  sempre  più  ampi  spazi  di  autonomia ai coniugi nel determinare  i  propri  rapporti  economici, anche successivi alla crisi coniugale». Sul punto cfr., anche per gli ulteriori rinvii, Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, Milano, 1999, p.  483 ss.; Id., «Prenuptial agreements in contemplation of divorce» e disponibilità in via preventiva dei diritti connessi alla crisi coniugale, in Riv. dir. civ., 1999, II, p. 171 ss.; Id., Contratto e famiglia, in Aa.Vv., Trattato del contratto, a cura di Roppo, VI, Interferenze, a cura di Roppo, Milano, 2006, p. 253 ss.; Id., Gli accordi preventivi sulla crisi coniugale, in Familia, 2008, p. 25 ss.; Id., Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, in Fam. dir., 2012, p. 69 ss.; Id., Accordi preventivi di divorzio: la prima picconata è del tribunale di Torino, Nota a Trib. Torino, 20 aprile 2012, in Fam. dir., 2012, p. 806 ss. V. poi anche, da ultimo, Fusaro, Marital contracts, Ehevertraege, convenzioni e accordi prematrimoniali. Linee di una ricerca comparatistica, in Nuova giur. civ. comm., 2012, II, p. 475 ss.; Arceri, La pianificazione della crisi coniugale: il consenso sulle condizioni della separazione, accordi a latere e pattuizioni in vista del futuro divorzio, in Fam. dir., 2013, p. 98 ss. La prima decisione edita, in senso decisamente favorevole alla validità delle intese preventive di divorzio è Trib. Torino, 20 aprile 2012, in Fam. dir., 2012, p. 803, con nota di Oberto.

[2] Così Lamarque, Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana, in Corr. giur., 2010, p.  960. Sul distinguishing cfr. Moretti, Il precedente giudiziario nel sistema inglese, in Aa. Vv., Atlante di diritto privato comparato, a cura di Galgano, Bologna, 2006, p. 12 ss.; Rordorf, L’arte del distinguishing e i poteri di overruling dei giudici di merito e di legittimità, relazione svolta all’Incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 9 maggio 2006, in http://astra.csm.it/incontri/relaz/13058.pdf. Richiama questa tecnica anche Angeloni, La cassazione attenua il proprio orientamento negativo nei confronti degli accordi preventivi di divorzio: distinguishing o perspective overruling?, in Contratto e impresa, 2000, p. 1136 ss., proprio a commento di Cass., 14 giugno 2000, n. 8109, su cui v. immediatamente infra, nel testo: decisione, quest’ultima, non a caso citata dalla sentenza qui in commento.

[3] Rudolf von Jhering collocava nel «cielo dei concetti giuridici» (Begriffshimmel) una meravigliosa «macchina spaccacapelli» (Haarspaltemaschine), con la quale gli aspiranti beati si sarebbero dovuti cimentare, spaccando un capello in 999.999 parti assolutamente uguali (cfr. von Jhering, Serio e faceto nella giurisprudenza, Firenze, 1954, p. 280; per la versione in lingua originale cfr. von Jhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, Wien, 2009, p. 250 ss.; la prima edizione è del 1884).

[4] Cass., 14 giugno 2000, n. 8109, in Fam. dir. 2000, p. 429; in Corr. giur., 2000, p. 1021, con nota di Balestra; in Riv. notar., 2000, II, p. 1221, con nota di Zanni; in Giust. civ., 2000, I, p. 2217, con nota di Giacalone; in Giur. it., 2000, p. 2229, con nota di Barbiera; in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, p. 704, con nota di Bargelli; in Foro it., 2001, I, c. 1318, con note di E. Russo e di G. Ceccherini; in Giust. civ., 2001, I, p. 457, con nota di Guarini; in Familia, 2001, p. 243, con nota di Ferrando.

[5] Così M. Finocchiaro, Sull’assetto dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Una rivoluzione annunciata solo dalla stampa, Nota a Cass., 14 giugno 2000, n. 8109, in Guida al diritto, 2000, n. 24, p. 43; v. inoltre Ruggiero, Gli accordi prematrimoniali, Napoli, 2005, p. 83.

[6] Al punto da non essere menzionato dalla decisione qui in commento, la quale cita Cass., 14 giugno 2000, n. 8109, cit., oltre a Cass., 21 febbraio 2001, n. 2492 (su cui v. tra breve nel testo), nonché Cass., 10 marzo 2006, n. 5302. La menzione di tale ultima decisione appare peraltro incomprensibile, nel contesto in cui essa viene effettuata. Ed invero, con quell’arresto la Suprema Corte decise che «Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell’art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – , non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati secundum ius, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio». Neppure la lettura della motivazione consente di comprendere per quale motivo tale sentenza sarebbe da annoverare tra quelle che avrebbero fatto salva, nella specie, la validità di un patto preventivo. Tutto al contrario, la Corte fece in tale occasione coerente applicazione del principio generale dalla stessa sempre affermato, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto alla moglie un assegno, sebbene i coniugi avessero inteso, in sede di separazione, liquidare le pretese della moglie mercé l’attribuzione una tantum di un bene (un bar, nella specie), avendo ella rinunziato (dalla lettura della motivazione non si comprende se espressamente od implicitamente) ad ogni contributo di mantenimento.

[7] Cfr. Cass., 1 dicembre 2000, n. 15349, in Giust. civ., 2001, I, p. 1592.

[8] Cass., 21 febbraio 2001, n. 2492, in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, p. 345, con nota di Grondona.

[9] Più esattamente la moglie si era impegnata per iscritto a «tener conto» della citata somma «qualora si [fossero dovuti] verificare in futuro giustificati motivi per [una] possibile variazione dell’assegno».

[10] Sul punto cfr. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., p. 86 s.

[11] Da chi scrive per nulla condivisa: cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 473 ss.

[12] In questo senso sembrerebbe orientato Grondona, Accordi patrimoniali tra ex coniugi e assegno di divorzio: un precedente?, Nota a Cass., 21 febbraio 2001, n. 2492, in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, p. 347.

[13] Sul tema v. per tutti Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 457 ss.; Id., Accordi preventivi di divorzio: la prima picconata è del tribunale di Torino, cit., p. 812 s.; Arceri, op. loc. ultt. citt.

[14] Cfr. Cass., 9 ottobre 2003, n. 15064.

[15] Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, escluso che i coniugi avessero dichiarato l’avvenuta corresponsione una tantum dell’assegno di divorzio in virtù di una precedente operazione di trasferimento immobiliare, aveva proceduto alla determinazione dell’assegno medesimo sulla base della richiesta di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio presentata da uno degli ex coniugi.

[16] Cfr. Cass., Sentenza 13 gennaio 2012 n. 387, in Fam. dir., 2012, p. 772, con nota di Arceri.

[17] Cass., 4 giugno 1992, n. 6857, in Corr. giur., 1992, p. 863, con nota di V. Carbone; in Giur. it., 1993, I, 1, c. 340, con nota di Dalmotto: «A norma della legge 1 dicembre 1970 (sia nella originaria formulazione, che a seguito della legge di riforma 6 marzo 1987 n. 74) l’accordo con il quale i coniugi fissano, in costanza, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, deve considerarsi invalido, oltre che nella parte riguardante i figli, anche nella parte concernente l’assegno spettante al coniuge ai sensi dell’art. 5, in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, un siffatto accordo non solo contrasta con l’art. 9 della medesima legge, il quale consente la revisione in ogni tempo delle disposizioni concernenti la misura e la modalità di versamento dell’assegno, ma anche, e soprattutto, ha causa illecita, in quanto appare sempre connesso, esplicitamente o implicitamente, alla finalità di viziare o limitare la libertà di difendersi nel successivo giudizio di divorzio, sia in relazione agli aspetti economici, sia in relazione alla stessa dichiarazione di divorzio, in contrasto anche con la nuova disciplina della legge n. 74 del 1987, che, configurando detto assegno con natura eminentemente assistenziale, ne si pone in evidenza il carattere di indisponibilità in correlazione con il principio generale dell’ordinamento secondo cui gli emolumenti di varia natura correlati alle esigenze di vita (pensioni, alimenti, retribuzioni ecc.) sono indisponibili». L’accordo raggiunto in sede di separazione consensuale prevedeva, nella specie, la vendita dell’unico immobile di proprietà comune e la successiva divisione tra le parti del relativo prezzo.

[18] Cfr. Trib. Varese, 29 marzo 2010, in Fam. dir., 2011, p. 60, con nota di Grasso; ibidem, p. 295, con nota di Patania; ibidem, p. 919, con nota di Torre. Come già ricordato da chi scrive (cfr. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., p. 81, nota 80), più che spontaneo sorge il dubbio sulla circostanza se il tribunale varesotto si sia interrogato sulla conciliabilità di questa soluzione con il tenore letterale dell’art. 4, sedicesimo comma, l. div., che presuppone, proprio per la proponibilità della domanda congiunta, che le parti abbiano già raggiunto un accordo (proprio come le stesse s’erano azzardate a fare sul presupposto di un chiaro intento di presentare tale domanda) «che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici». Va aggiunto che, nella specie, l’accordo prevedeva testualmente quanto segue: «La casa coniugale, della quale i ricorrenti sono comproprietari, verrà posta in vendita, anche per l’eventuale tramite di un mediatore, al prezzo di euro 230.000,00»; la successiva domanda giudiziale era diretta alla «nomina di un mediatore che si occupi, così come stabilito dall’art. 2 dell’omologa di separazione, della vendita della casa cointestata ai coniugi».

[19] Trib. Messina, 10 dicembre 2002, in CED – Corte di cassazione, Archivio MERITO, pd 2150A3, in Arch. civ., 2003, p. 410, con nota di Petitti.

[20] Sulla differenza tra la funzione assistenziale e la funzione alimentare, nonché sull’assoluta irrilevanza della prima sul tema della derogabilità o meno, in via tanto preventiva che susseguente, dell’assegno di divorzio si rinvia per tutti ad Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 440 ss.

[21] Sulla distinzione v. per tutti Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 388 ss. Una maggiore consapevolezza della necessità di tenere distinti i due profili traspare da Trib. Terni, 10 maggio 2005, in Corr. merito, 2005, p. 909, con nota di Sorrentino, che ha affermato la validità di una implicita rinunzia all’assegno in sede di divorzio su domanda congiunta. La cosa singolare è che tale rinunzia è stata non solo implicitamente ricavata dalla semplice dichiarazione delle parti di «nulla avere più reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione», ma è stata addirittura estesa al punto di ritenere inaccoglibile la richiesta di concessione di un assegno ex art. 9, l.div., essendo successivamente mutate le condizioni delle parti. Sul punto, sebbene debba senz’altro ritenersi ammissibile (pur non essendo questa l’opinione prevalente) una rinunzia al citato rimedio processuale (così come al parallelo rimedio successivo alla separazione, ex art. 710 c.p.c.: cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 473 ss.), va considerato che non può desumersi tale rinunzia dal semplice fatto che i contraenti abbiano emesso la dichiarazione di cui sopra. I contratti della crisi coniugale sono caratterizzati dalla clausola rebus sic stantibus e per questa ragione la costante giurisprudenza ammette la parte che non si sia fatta riconoscere un assegno postmatrimoniale ad avanzarne richiesta ai sensi delle norme citate (artt. 710 c.p.c., ovvero 9, l.div.): Cass. 5 ottobre 1956, n. 3363, in Rep. Foro it., 1956, voce Separazione di coniugi, n. 130 ss.; Cass. 13 aprile 1960, n. 860, in Giust. civ., 1960, I, p. 1371; in Giur. it., 1961, I, 1, c. 843, con nota di Jemolo; in Foro it., 1960, I, c. 951; Cass. 30 gennaio 1961, n. 173, in Foro it., 1961, I, c. 438; Cass., 26 maggio 1967, n. 1146; Cass. 26 ottobre 1968, n. 3564; Cass., 14 novembre 1992, n. 12235; Cass., 24 maggio 1996, n. 4794. Il tutto, lo si ripete (per lo meno secondo l’isolata opinione di chi scrive), fin tanto che espressamente, o anche solo implicitamente (il caso della prestazione una tantum è il più evidente) le parti non abbiano escluso siffatta eventualità.

[22] Cfr. ad es. Cass., 1° marzo 1991, n. 2180: «Il divieto per i coniugi di disciplinare in anticipo i loro rapporti patrimoniali per l’eventualità del divorzio non riguarda solo la predeterminazione dell’assegno, ma comprende gli accordi economici parimenti rientranti nel regime patrimoniale del divorzio (nella specie, trattavasi di accordo accessorio alla separazione, ma funzionalmente collegato anche al divorzio, con il quale erano concessi in godimento alla moglie beni mobili ed immobili del marito), sussistendo anche per tali accordi le ragioni di ordine pubblico del divieto (attitudine ad influire sulle determinazioni delle parti in ordine allo status personale). Il principio non resta escluso dalla possibilità, introdotta dall’art. 4 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (che ha novellato l’art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898), di proporre congiuntamente la domanda di divorzio, poiché, in questa evenienza, le intese raggiunte dalle parti sul relativo assetto economico attengono ad un divorzio che esse hanno già deciso di conseguire, e, quindi, non semplicemente prefigurato». V. inoltre Cass., 11 agosto 1992, n. 9494, che si è espressa per la nullità di un’intesa, denominata «atto di transazione», con cui, in sede di separazione, il marito, a tacitazione di ogni pretesa della moglie a titolo di mantenimento, si impegnava a farle trasferire la proprietà di un appartamento; da parte sua la moglie dichiarava di essere stata completamente soddisfatta di ogni pretesa, anche futura, per mantenimento, rinunciando espressamente ad ogni assegno ed «a pretendere alcunché in caso di divorzio, rinunciando quindi anche all’assegno di cui all’art. 5 Comma 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898». Cfr. poi anche Cass., 10 gennaio 2012, n. 1084, che ha ritenuto nulla una scrittura, avente ad oggetto il trasferimento, dal marito alla moglie, di un immobile e il versamento di una somma quale definizione transattiva delle pretese vantate dalla moglie sul patrimonio del marito, laddove il patto (concluso in sede di separazione con valenza anche per il futuro divorzio) aveva la funzione di porre fine alla controversia insorta tra i coniugi circa la divisione di tale patrimonio, alla cui formazione la moglie vantava di avere contribuito anche mediante cessione di beni personali. Per la giurisprudenza di merito v. Trib. Varese, 29 marzo 2010, cit., in cui, come già ricordato, l’accordo dichiarato nullo prevedeva testualmente quanto segue: «La casa coniugale, della quale i ricorrenti sono comproprietari, verrà posta in vendita, anche per l’eventuale tramite di un mediatore, al prezzo di euro 230.000,00», mentre la successiva domanda giudiziale era diretta alla «nomina di un mediatore che si occupi, così come stabilito dall’art. 2 dell’omologa di separazione, della vendita della casa cointestata ai coniugi».

[23] Così si esprime Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile, diretto da Filippo Vassalli, Torino, 1950, p. 304 ss. (si noti che la prima edizione della Teoria generale del negozio giuridico risale al 1943), seguito da un certo numero di autori e di sentenze: v. in particolare Manca, voce Accordi, in Noviss. dig. it., I, Torino,  1957, p. 145 ss.; V.M. Trimarchi, voce Accordo (teoria gen.), in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 300; Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, I, Torino, 1955, p. 327; in giurisprudenza v. Cass., 3 marzo 1936, n. 740, in Giur. it., 1936, I, 1, c. 303; in Foro it., 1936, I, c. 518; Cass., 25 settembre 1978, n. 4277, in Foro it., 1979, I, c. 718, con nota di Jannarelli; Trib. Milano, 10 novembre 1982, in Dir. fam. pers., 1982, p. 1358, con nota di Nappi; Trib. Napoli, 13 marzo 1989, in Dir. fam. pers., 1990, p. 135; in Dir. e giur., 1990, p. 590; in Giur. merito, 1989, I, p. 1105 (la pronuncia risulta datata 14 febbraio 1989 in Vita notar., 1988, p. 1236 e in C.E.D. – Corte di cassazione, Arch. MERITO, pd. 891023); Trib. Latina, 14 aprile 1988, in Dir. fam. pers., 1989, p. 137.

[24] Art. 1420 c.c.: v. in particolare Rescigno, Consenso, accordo, convenzione, patto, (la terminologia legislativa nella materia dei contratti), in Riv. dir. comm., 1988, I, p. 12; cfr. inoltre Osti, voce Contratto, in Noviss. dig. it., IV, Torino, 1959, p. 477, che vede nel contratto il «tipico strumento tecnico giuridico della collaborazione economica fra i soggetti»; per l’applicazione di tali principi alla materia in esame cfr. Doria, «Negozio» di separazione consensuale dei coniugi e revocabilità del consenso, nota a Trib. Napoli, 13 marzo 1989, in Dir. fam. pers., 1990, p. 507 s.; Delconte, Il rapporto tra omologazione del giudice e consenso dei coniugi nella separazione consensuale, in Arch. civ., 1992, p. p. 641; Sala, La rilevanza del consenso dei coniugi nella separazione consensuale e nella separazione di fatto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 1038 s. Si noti che nella categoria dei contratti plu­rilaterali a comunione di scopo rientrano a pieno titolo quasi tutti gli esempi solitamente indi­cati dalla dottrina qui contestata, quali «il  negozio di fondazione di società cooperative o di persone giuridiche aventi scopi mutualistici (artt. 2511-12) o di associazione, e il negozio di fusione delle società commerciali (...); il consorzio a scopo di ricomposizione fondiaria previsto dall’art. 850 e altresì il consorzio industriale» (così Betti, op. cit., p. 304 ss.).

[25] Negano rilevanza alla categoria dell’accordo, quanto meno nel diritto privato patrimoniale, Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 14 s.; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1978, p. 213 s.; Rescigno, Consenso, accordo, convenzione, patto, cit., p. 12; Doria,  «Negozio» di separazione consensuale dei coniugi e revocabilità del consenso, cit., p. 507 s.; Sala, La rilevanza del consenso dei coniugi nella separazione consensuale e nella separazione di fatto, cit., p. 1038 ss.

[26] Jemolo, Il matrimonio, in Trattato di diritto civile, diretto da Filippo Vassalli, Torino, 1950, p. 376 s.; condivide espressamente tale conclusione Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, p. 340; v. inoltre Delconte, op. cit., p. 641; sul tema delle norme contrattuali applicabili all’accordo di separazione cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 193 ss.; Id., La natura dell’accordo di separazione consensuale e le regole contrattuali ad esso applicabili, in Fam. dir., 1999, p. 601 ss., ivi, 2000, p. 86 ss.

[27] Cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I e II, citt. Sull’artificiosità della distinzione tra accordo e contratto v. ivi, I, cit., p. 204 ss.

[28] Cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 705 ss.

[29] Sul punto ha argutamente notato l’amico Carlo Rimini, nel corso di un recente convegno, che i b.o.t. hanno durata piuttosto breve, ciò che lascia trasparire un certo qual scetticismo sulla tenuta dell’unione da parte di quegli stessi nubendi che di lì ad un solo giorno sarebbero andati a celebrare…

[30] Sul carattere non liberale, neppure a titolo di donazione indiretta, dell’attribuzione patrimoniale a favore del coniuge, caratterizzata dalla presenza di una sorta di «riserva d’uso» (o di couso) da parte di chi tale attribuzione effettua e sui suoi rapporti con le teorie germaniche dell’unbenannte Zuwendung, degli ehebezogene Rechtsgeschäfte eigener Art e della presupposizione (argomento, questo, che non è possibile approfondire in questa sede), si fa rinvio ad Oberto, Il regime di separazione dei beni tra coniugi. Artt. 215-219, in Il codice civile. Commentario fondato e già diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2005, p. 372 ss.

[31] Per uno studio storico Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 66 ss.; Id., Gli accordi sulle conseguenze patrimoniali della crisi coniugale e dello scioglimento del matrimonio nella prospettiva storica, Nota a Cass., 20 marzo 1998, n. 2955, in Foro it., 1999, I, c. 1306 ss.; Id., I precedenti storici del principio di libertà contrattuale nelle convenzioni matrimoniali, in Dir. fam. pers., 2003, p. 535 ss.; Id., La comunione legale tra coniugi, nel Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, I, Milano, 2010, p. 3 ss., 49 ss. Sul tema v. anche ampiamente Magagna, I patti dotali nel pensiero dei giuristi classici. Per l’autonomia privata nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, Padova, 2002, passim.

[32] Cfr. ad es. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 66 ss.

[33] Rolandino, Summa artis notariae, Augustae Taurinorum, 1594, p. 226 ss. Analogamente cfr. de Ferrariis, Practica aurea, Venetiis, 1575, f. 133 s.

[34] Cfr. la sentenza del 20 giugno 1612 di cui riferisce Giurba, Decisionum novissimarum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae volumen primum, Panormi, 1621, p. 398 ss.

[35] Cfr. Malaurie e Aynès, Les régimes matrimoniaux, Paris, 2007, p. 89, p. 325 s.: «les époux peuvent adopter un régime alternatif, c’est-à-dire différent suivant la cause de dissolution : décès ou divorce. C’est l’objet de la clause de reprise dans une communauté universelle, dite souvent ‘clause alsacienne’, prévoyant qu’en cas de divorce, les époux pourront reprendre leurs apports. Techniquement, cette clause est un avantage matrimonial, une clause de partage ; si bien qu’elle ne modifie pas le régime de communauté universelle. En pratique, il s’agit bien d’en revenir à la communauté d’acquêts, si le mariage est un échec».

[36] Brun-Wauthier, Régimes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des couples non mariés, Orléans, 2009, p. 267.

[37] Sulla clause alsacienne v. i riferimenti in Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., p. 386, nota 171; II, Milano, 2010, p. 1671, nota 198.

[38] Nel senso che «Ne porte pas atteinte au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales la clause par laquelle, dans le cadre d’un régime de communauté universelle, chaque époux reprendrait, en cas de dissolution de la communauté par divorce, les biens tombés dans la communauté de son chef» v. App. Colmar, 16 maggio 1990, in Rép. Defrénois, 1990,  p. 1361, con nota di Champenois; in JCP, 1991, éd. N., II, p. 17, con nota di Simler. Ancora vent’anni dopo la validità della clausola è stata ribadita da Cass.1ère civ., 17 novembre 2010, n° 09-68292, la quale ha affermato che la stessa «ne confère aucun avantage matrimonial», confermando l’avviso della dottrina, secondo cui «loin de conférer un avantage, son effet est de faire obstacle à ce qu’un avantage matrimonial se réalise» (Simler, La validité de la clause de liquidation alternative de la communauté universelle menacée par le nouvel article 265 du Code civil, in JCP, N 2005, 1265). Anche per Cass.1ère civ., 17 janvier 2006, la clausola è valida, costituendo «un aménagement des règles du partage (le bien repris est commun), qui ne porte  pas atteinte à l’immutabilité ou à l’unicité du régime matrimonial».

[39] La disposizione testé citata apre il varco a nuove audacie applicative, sempre nel segno di un’ampliata libertà negoziale: «Dans l’hypothèse dans laquelle les époux auraient prévu une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, ils pourraient prévoir une double clause : une clause de reprise des apports en cas de divorce et une clause d’exclusion de reprise des apports en cas de décès. On pourrait, également, songer à la clause qui exclurait, dans le contrat de mariage portant adoption du régime de participation aux acquêts, le calcul de la créance de participation en cas de dissolution du mariage par divorce. Les époux préféreront organiser par anticipation une telle modulation, plutôt que d’opérer un changement de régime, plus onéreux, durant leur mariage» (Brun-Wauthier, op. loc. ultt. citt).

[40] Cfr. ad es. Cass., 18 settembre 2012, n. 15640. Qui la Corte ha ritenuto valida la scrittura privata con cui i coniugi, dopo aver acquistato per quote uguali un immobile, intervenuta la crisi coniugale e separatisi di fatto, avevano emesso una «ricognizione attributiva delle quote di comproprietà sul bene», esplicitando che la contitolarità era ripartita per la quota di 1/7 in favore del marito e per la quota di 6/7 in favore della moglie, impegnandosi reciprocamente a formalizzare con atto notarile, a semplice richiesta, detta ricognizione.

[41] La Cassazione ha riconosciuto la validità – per esempio – di un impegno con cui uno dei coniugi, in vista di una futura separazione consensuale (e dunque non nel contesto di quest’ultima), prometteva di trasferire all’altro la proprietà di un bene immobile «anche se tale sistemazione patrimoniale avviene al di fuori di qualsiasi controllo da parte del giudice... purché tale attribuzione non sia lesiva delle norme relative al mantenimento e agli alimenti» (Cass., 5 luglio 1984, n. 3940, in Dir. fam. pers., 1984, p. 922). Ancora, potrà citarsi il caso in cui si è ammessa la validità di una transazione preventiva, con la quale il marito si obbligava espressamente, in vista di una futura separazione consensuale, a far conseguire alla moglie la proprietà di un appartamento in costruzione, allo scopo di eliminare una situazione conflittuale tra le parti (Cass., 12 maggio 1994, n. 4647, in Fam. dir., 1994, p. 660, con nota di Cei; in Vita notar., 1994, p. 1358; in Giust. civ., 1995, I, p. 202; in Dir. fam. pers., 1995, p. 105; in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, p. 882, con nota di Buzzelli; in Riv. notar., 1995, II, p. 953). Irrilevanti appaiono le obiezioni sollevate in proposito (cfr. Quadri, Autonomia dei coniugi e intervento giudiziale nella disciplina della crisi familiare, in Familia, 2005, p. 12) evidenziando l’ovvia differenza tra separazione e divorzio, rappresentata dalla perdurante esistenza del vincolo matrimoniale nella prima ipotesi, che si caratterizzerebbe così per il suo carattere di situazione «aperta», rispetto alla seconda. È infatti pacifico che anche la separazione dà vita ad uno status familiare: pertanto, se le intese preventive sono da considerarsi nulle in quanto dirette a «fare mercimonio» di uno status indisponibile al di fuori del momento solennizzato dalla instaurazione della relativa procedura di fronte al giudice, non si riesce a comprendere per quale ragione le obiezioni sollevate contro tali accordi in contemplation of divorce non dovrebbero poi valere se riferite alla separazione. Per non dire poi della giurisprudenza di legittimità favorevole agli accordi preventivi in tema di conseguenze economiche della pronunzia di annullamento del matrimonio (Cass., 13 gennaio 1993, n. 348, in Corr. giur., 1993, p. 822 con nota di Lombardi; in Giur. it., 1993, 1, 1, c. 1670 con nota di Casola; in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, p. 950, con note di Cubeddu e di Rimini; in Vita notar., 1994, p. 91, con nota di Curti; in Contratti, 1993, p. 140, con nota di Moretti). Proprio questa ultima decisione viene, inspiegabilmente, definita come «assai singolare» dalla sentenza qui in commento.

[42] Commentando questa stessa decisione, anche Fiorini, La Corte dovrebbe individuare una linea univoca in grado di orientare le decisioni degli operatori, Nota a Cass., 21 dicembre 2012, n. 23713, in Guida dir., n. 4, 19 gennaio 2013, p. 28, rileva che «Prescindendo (…) dall’effettiva persistenza dell’originario credito all’indennizzo del marito (tenuto conto che quest’ultimo ha goduto anch’egli della casa familiare ristrutturata a sue spese), si avverte una contraddizione proprio all’interno della pronuncia, laddove si ammette da un lato che le parti possano escludere il loro originario rapporto di credito-debito dal regime di contribuzione reciproca previsto per legge e, dall’altro, si ritiene l’operazione posta in essere estranea alla fattispecie dei patti prematrimoniali».

[43] Apprendo questa informazione dalla lettura della decisione di merito confermata dalla sentenza qui in commento, vale a dire App. Ancona, 14 marzo 2007, n. 104, in causa R.G. n. 432/2006, inedita, la cui motivazione mi è stata gentilmente fornita dall’avv. Marta Lettieri.

[44] Cfr. App. Ancona, 14 marzo 2007, cit.

[45] Da notare che, in questo peculiare contesto, gli aggettivi «prematrimoniale» e «postmatrimoniale» assumono, paradossalmente, significati equivalenti, nel senso che l’intento è sempre quello di disciplinare ciò che succederà con (e dopo) lo scioglimento del vincolo (e ciò spiega il «post-»), pur potendo talora siffatti accordi (nell’intento di perseguire la medesima finalità) essere conclusi prima della celebrazione delle nozze (e ciò spiega il «pre-»).

[46] Cfr. App. Ancona, 14 marzo 2007, cit.

[47] Per la trattazione del tema si fa rinvio a Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 605 ss.; Id., Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., p. 83 s.

[48] Per la trattazione del tema si fa rinvio a Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 605 ss.; Id., Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., p. 83 s.

[49] Il tema è stato ampiamente sviluppato in Oberto, La comunione legale tra coniugi, II, cit., p. 1794 ss., cui si fa rinvio anche per i necessari richiami dottrinali e giurisprudenziali.

[50] Per la concreta individuazione di tale momento, in relazione ai procedimenti della crisi coniugale, cfr. Oberto, La comunione legale tra coniugi, II, cit., p. 1800 ss.

[51] Si noti che, ex art. 40, terzo comma, c.p.c., la proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., in assenza di declaratoria di inammissibilità, avrebbe dovuto condurre ad escludere… l’udienza presidenziale! Il tema è approfondito in Oberto, La comunione legale tra coniugi, II, cit., p. 1799.

[52] Sul punto, infatti, la decisione d’appello (App. Ancona, 14 marzo 2007, cit.) afferma quanto segue: «Osserva pregiudizialmente la Corte che, nella specie, non è stata tempestivamente eccepita o rilevata la incompetenza del giudice adito (ossia del giudice dello scioglimento del matrimonio) in ordine alla definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, che siano diversi da quelli inerenti gli obblighi di natura assistenziale; tali questioni patrimoniali, estranee all’ambito di quelle inerenti agli obblighi assistenziali, non appartengono alla competenza camerale della procedura di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed andavano quindi devolute alla competenza del Tribunale in via di rito ordinario, al di fuori della procedura speciale; ma, in carenza di tempestiva eccezione o rilievo, la predetta questione di competenza è attualmente preclusa».

[53] Così recita, testualmente, il dispositivo di App. Ancona, 14 marzo 2007, cit.

[54] Cfr. App. Ancona, 14 marzo 2007, cit. La conclusione appare conforme all’indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. ad es. Cass., 30 novembre 2007, ad avviso della quale la presenza di irregolarità amministrative che rendono non commerciabile l’immobile oggetto di preliminare di vendita blocca la domanda diretta ad ottenere la conclusione del contratto attraverso sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. V. inoltre Cass., 19 agosto 2011, n. 17436, secondo cui «La disposizione del secondo comma dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata – comporta l’esigenza di allegazione del detto certificato per la stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all’art. 2932 cod. civ. Pertanto, poiché la sentenza emessa a norma dell’art. 2932 cod. civ. postula l’accertamento dei requisiti di validità del contratto non concluso, incombe sull’attore l’onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento, producendo il certificato in parola». Secondo Cass., 18 luglio 2011, n. 15734 «La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, come si desume dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che successivamente al contratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1° settembre 1967, con la conseguenza che in queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 cod. civ.» (la decisione rende peraltro chiaro che la sentenza costitutiva può essere ottenuta solo in presenza dei requisiti di validità del trasferimento).

[55] La corte d’appello afferma testualmente: «omessa, in questa sede, la pronuncia ex art. 2932 c.c. propriamente costitutiva del trasferimento, per il quale dunque la parte interessata dovrà eventualmente attivarsi in separata sede, sulla scorta dell’accertamento (operato in questa sede) della validità ed efficacia dell’impegno de quo». Ma il diritto ad ottenere l’esecuzione forzata in forma specifica può essere esercitato tramite la proposizione di un petitum che la parte aveva già proposto in sede divorzile; petitum che è stato, come detto, rigettato. Né l’emanazione di una sentenza di accertamento sembra poter costituire autonoma e novativa ragione di applicazione del rimedio ex art. 2932 c.c., connesso ad un dovere di fonte negoziale.

[56] Cass., 21 dicembre 1987, n. 9500, in Riv. dir. civ., 1989, II, p. 233, con nota di Chianale; in Riv. notar., 1989, II, p. 210; in Giust. civ., 1988, I, p. 1237, con nota di Costanza; in Corr. giur., 1988, p. 146 ss. con nota di V. Mariconda: «Allorché taluno, in sede di separazione coniugale consensuale, assume l’obbligo di provvedere al mantenimento di una figlia minore, impegnandosi a tal fine a trasferirle un determinato bene immobile, pone in essere con il coniuge un contratto preliminare a favore di terzo. Quando poi in esecuzione di detto obbligo, dichiara per iscritto di trasferire alla figlia tale bene, avvia il processo formativo di un negozio che, privo della connotazione dell’atto di liberalità, esula dalla donazione ma configura una proposta di contratto unilaterale, gratuito e atipico, che, a norma dell’art. 1333 c.c., in mancanza del rifiuto del destinatario entro il termine adeguato alla natura dell’affare, e stabilito dagli usi, determina la conclusione del contratto stesso e, quindi, l’irrevocabilità della proposta».

[57] Chianale, Obbligazioni di dare e atti traslativi solvendi causa, in Riv. dir. civ., II, 1989, p. 238: «Il padre si obbliga verso il coniuge a trasferire un bene alla figlia, per adempire l’obbligo legale del suo mantenimento; questo sarebbe un preliminare a favore del terzo. Ma preliminare di che cosa? Risponde la Corte: è preliminare non di donazione, né di vendita, ma di un negozio traslativo solvendi causa. Ovvero: il negozio in cui vi è l’assunzione di un’obbligazione è il preliminare dell’atto di adempimento di quella obbligazione. In realtà nel verbale di separazione non vi è alcun preliminare ma una dichiarazione negoziale con cui il genitore si obbliga a compiere un atto traslativo solvendi causa. Secondo la Corte, il negozio in cui si esplica l’autonomia contrattuale è il secondo, che opera il trasferimento; e così il negozio che obbliga a trasferire viene inquadrato nell’area dei negozi preparatori. L’argomentazione va invece capovolta: l’atto di autonomia è il primo, con cui il genitore si obbliga a dare; il secondo negozio è un atto meramente solutorio, il cui compimento è coercibile in forma specifica ex art. 2932». Per un commento alla pronunzia in esame cfr. anche Costanza, Art. 1333 e trasferimenti immobiliari solutionis causa, nota a Cass., 21 dicembre 1987, n. 9500, in Giust. civ., 1988, I, p. 1241 ss.; V. Mariconda, Art. 1333 e trasferimenti immobiliari, nota a Cass., 21 dicembre 1987, n. 9500, in Corr. giur., 1988, p. 146 ss.; Id., Il pagamento traslativo, in Contr. impr., 1988, p. 735 ss.; Sciarrone Alibrandi, Pagamento traslativo e art. 1333 c.c., in Riv. dir. civ., 1989, II, p. 525 ss.; Gazzoni, Babbo Natale e l’obbligo di dare, Nota a Cass., 9 ottobre 1991, n. 10612, in Giust. civ., I, 1991, p. 2895; Maccarone, Obbligazione di dare e adempimento traslativo, in Riv. notar., 1994, I, p. 1319 ss.; Di Majo, Causa e imputazione negli atti solutori, in Riv. dir. civ., 1994, I, p. 781 ss.

[58] Oberto, Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, Milano, 2000, p. 267 ss.

[59] Cass., 21 dicembre 1987, n. 9500, cit.

[60] In questo senso cfr. V. Mariconda, Art. 1333 e trasferimenti immobiliari, cit., p. 149 ss.; Id., Il pagamento traslativo, cit., p. 758 s.; Camardi, Principio consensualistico, produzione e differimento dell’effetto reale, in Contr. impr., 1998, p. 595 ss.; cfr. anche Dogliotti, Separazione e divorzio, Torino, 1995, p. 11, in senso dubitativo e con specifico riferimento all’ipotesi dei trasferimenti in favore dei figli.

[61] Sacco, Il contratto, Torino, 1975, p. 44 ss.; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1987, p. 264; Sacco e De Nova, Il contratto, I, nel Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 2004, p. 75 ss.; cfr. anche Rimini, Il problema della sovrapposizione dei contratti e degli atti dispositivi, Milano, 1995, p. 288 s.; Sesta, Contratto a favore di terzo e trasferimento dei diritti reali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, p. 956; Maccarone, Considerazioni d’ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, in Contr. impr., 1998, p. 665 ss.

[62] Cfr. Sciarrone Alibrandi, Pagamento traslativo e art. 1333 c.c., cit., p. 535 ss., cui si fa rinvio per gli ulteriori richiami dottrinali.

[63] Proposto da V. Mariconda, Art. 1333 e trasferimenti immobiliari, cit., p. 151; Id., Il pagamento traslativo, cit., p. 764.

[64] L’obiezione vale anche, ad avviso di chi scrive, a contrastare l’opinione secondo la quale il ricorso all’art. 1333 c.c. in relazione agli effetti reali sarebbe ammesso «quando il consenso all’acquisto è espresso in sede di programmazione dell’acquisto medesimo, mediante un contratto che lo prevede quale effetto di un futuro atto di trasferimento, a sua volta previsto come dovuto, e che nella stessa sede si provvede a giustificare sul piano della causa» (così Camardi, Principio consensualistico, produzione e differimento dell’effetto reale, cit., p. 596), dal momento che in tal caso verrebbe meno l’ostacolo che si frappone all’utilizzo della procedura semplificata per l’acquisto dei diritti reali, costituito dal fatto che l’acquisizione di un diritto su di un bene può accompagnarsi ad oneri e rischi in capo al titolare (Camardi, op. loc. ultt. citt.). Il problema, invero, non è costituto tanto dalla possibilità che l’acquisto si dimostri oneroso, quanto dall’assoluta impossibilità di documentare (e, prima ancora, di costituire) con la certezza dello scritto (e il discorso vale, ovviamente, tanto per la scrittura privata che per l’atto pubblico) l’an e il quando dell’acquisto stesso.

[65] Costanza, Art. 1333 e trasferimenti immobiliari solutionis causa, cit., p. 1242 s.; Maccarone, Obbligazione di dare e adempimento traslativo, cit., p. 1329.

[66] Sciarrone Alibrandi, Pagamento traslativo e art. 1333 c.c., cit., p. 525 ss., 544 ss.; Gazzoni, Babbo Natale e l’obbligo di dare, cit., p. 2900; De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, I, Milano, 1991, p. 238, nota 242, il quale non esclude peraltro neppure la via contrattuale; Gazzoni, Trascrizione del preliminare di vendita e obbligo di dare, in Riv. notar., 1997, p. 42 ss., che trae argomenti dal termine atto impiegato dall’art. 2645-bis, commi secondo e terzo, c.c.; per una rassegna delle variegate opinioni in tema di atto traslativo solutionis causa si rinvia a V. Mariconda, Il pagamento traslativo, cit., p. 740 ss.; sui rapporti tra pagamento traslativo e condictio indebiti cfr. Gallo, Arricchimento senza causa e quasi contratti (i rimedi restitutori), nel Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 1996, p. 124 ss.

[67] In senso contrario cfr. Carresi, Il contratto con obbligazioni del solo proponente, in Riv. dir. civ., 1974, I, p. 393 ss.; Sacco, Il contratto, cit., p. 46 ss.; Maccarone, Considerazioni d’ordine generale sulle obbligazioni di dare in senso tecnico, cit., p. 660 ss.; favorevoli invece alla struttura unilaterale dell’atto traslativo solvendi causa appaiono L. Ferri, Della trascrizione immobiliare, in Commentario del codice civile, diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 80 s.; Benatti, Il pagamento con cose altrui, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, p. 480 ss.; Moscati, Pagamento dell’indebito, in Commentario del codice civile, diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 200; Gazzoni, Babbo Natale e l’obbligo di dare, cit., p. 2900; Sacco e De Nova, Il contratto, I, cit., p. 80 s. (peraltro a condizione che sussista «un interesse precostituito e tipico dell’oblato all’appropriazione»); Gazzoni, Trascrizione del preliminare di vendita e obbligo di dare, cit., p. 19 ss., 41 ss.

[68] In questo senso cfr. A. Ceccherini, Crisi della famiglia e rapporti patrimoniali, cit., p. 132; Oberto, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio, in Fam. dir., 1995, p. 166.

[69] Chianale, Obbligazioni di dare e atti traslativi solvendi causa, cit., p. 238; A. Ceccherini, Crisi della famiglia e rapporti patrimoniali, cit., p. 132; Rimini, Il problema della sovrapposizione dei contratti e degli atti dispositivi, cit., p. 291; Dogliotti, Separazione e divorzio, cit., p. 11; A. Ceccherini, I rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia e nel fallimento, Milano, 1996, p. 211; per la giurisprudenza v., ancorché in obiter, Cass., 2 dicembre 1991, n. 12897, in relazione all’impegno assunto dal marito a costituire un diritto d’usufrutto in favore della moglie separata su di un alloggio.

[70] Sul tema si fa rinvio a Oberto, Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, cit., p. 277 ss., anche per i necessari approfondimenti in tema di esecuzione in via coattiva dell’impegno a trasferire in favore della prole.