Giacomo Oberto

 

Intervento e poteri del giudice italiano

discendenti dal Regolamento UE n. 650/2012

in materia di successioni

(Traccia per una relazione)

 

Sommario:

1. “Ottiche” del Regolamento

2. Punti qualificanti del Regolamento

3. Materie del Regolamento

4. Territorio e tempo di applicabilità del Regolamento

5. Attenzione, però: il Regolamento, in alcune sue parti, ha carattere di universalità

6. I criteri di competenza giurisdizionale cambiano radicalmente rispetto alle norme oggi in vigore. Considerazioni generali

·        6.1. Vediamo per il momento il principale (ultima residenza abituale del de cujus)

·        6.2. Fori derogatori (rispetto a quello dell’ultima residenza abituale)

·        6.3. Trasferimento della competenza (art. 6)

·        6.4. Esclusione convenzionale della competenza basata sull’ultima residenza abituale (art. 5)

·        6.5. Attenzione: professio juris, ma NON professio fori

7. Criteri ulteriori di competenza (“a cascata”): la competenza sussidiaria ex art. 10

8. Criteri ulteriori di competenza (“a cascata”): il forum necessitatis ex art. 11

9. Regole generali applicabili ad ogni criterio di competenza

10. Regole sul modo con il quale si risolvono le questioni attinenti alla competenza giurisdizionale

11. Definizione di “organo giurisdizionale”

12. Riflessi della competenza giurisdizionale sul certificato successorio 

 

 

 

1. “Ottiche” del Regolamento

 

Strumento “ambizioso” e complesso, che si colloca nelle tre ottiche della cooperazione giudiziaria in materia civile:

·       ottica “Bruxelles”: strumento per determinare la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in un certo settore (successioni, ovviamente);

·       ottica “Roma”: strumento di d.i.p. uniforme, cioè si vogliono dare regole uniformi in tutti gli Stati membri (in realtà 25 su 28) per individuare quale legge applicare;

·       ottica del diritto materiale uniforme (certificato successorio europeo).

 

 

2. Punti qualificanti del Regolamento

 

[Bonomi, Univ. di Losanna]:

 

 

3. Materie del Regolamento

 

Sono definite,

·       in maniera negativa, dall’art. 1 (con le relative esclusioni: no la materia fiscale, doganale e amministrativa, cfr. inoltre le esclusioni di cui al par. 2 dell’art. 1):

 

Art. 1

(…)

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a) lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;

b) la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 26;

c) le questioni riguardanti la scomparsa, l’assenza o la morte presunta di una persona fisica;

d) le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

e) le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;

f) la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;

g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 2, lettera i);

h) le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;

i) lo scioglimento, l’estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;

j) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;

k) la natura dei diritti reali;

l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

 

·       ma anche (in maniera positiva) dall’art. 3, par. 1, lett. a):

 

Art. 3

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «successione», la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima;

(…)

 

 

·       e, per la legge applicabile (ma ritengo valga in generale a definire l’ambito di applicazione), dall’art. 23:

 

 

Articolo 23

Ambito di applicazione della legge applicabile

1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

2. Tale legge regola in particolare:

a) le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione;

b) l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;

c) la capacità di succedere;

d) la diseredazione e l’indegnità;

e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato;

f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all’articolo 29, paragrafi 2 e 3;

g) la responsabilità per i debiti ereditari;

h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi;

i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;

j) la divisione dell’eredità.

 

 

Diverse norme del Regolamento richiamano l’ “intera successione”. Vi è dunque un chiaro anelito ad avere una unica legge applicabile ed unico giudice relativamente a tutti i profili della successione senza che vengano in rilievo, a tale riguardo, la natura e la localizzazione dei singoli beni ereditari. Si vuole così evitare il morcellement dei vari aspetti di una successione, con attribuzione degli stessi a giudici di paesi diversi.

Non solo.

Secondo quanto previsto dalle proposte di regolamento presentate nel 2011 e relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le autorità di uno Stato membro investite della successione di un coniuge o di un partner dovrebbero essere anche competenti per pronunciarsi, rispettivamente, sul regime matrimoniale fra coniugi o sugli effetti patrimoniali dell’unione registrata; tale soluzione è chiaramente ispirata, oltre che a ragioni di economia processuale, all’opportunità che vi sia un coordinamento fra l’assetto dato ai rapporti patrimoniali della coppia e il regime successorio.

Le due proposte prevedono, più precisamente, nei rispettivi artt. 3, che «le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un coniuge» o «di un partner» ai sensi dei regolamento in materia di successioni «sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi» o «agli effetti patrimoniali dell’unione registrata» correlate alla domanda. Tuttavia, l’art. 3, par. 2, della proposta relativa agli effetti patrimoniali delle unioni registrate consente alle autorità giurisdizionali di uno Sato membro investite di una domanda riguardante la successione di un partner di «dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l’istituto dell’unione registrata».

 

 

·      Proposta di un Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes (COM)2011 (126)

·      Proposta di un Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences of registered partnerships (COM)2011 (127)

 

 

       Tale intento (cioè quello di evitare il morcellement) non è però sempre perseguito e (concretamente) conseguito. Si pensi, ad es., alla regola scolpita nell’art. 5 del Regolamento, per cui, a determinate condizioni, “le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione”. Da tale dizione deriva che le parti possono accordarsi anche solo su taluni aspetti della successione, per cui per gli altri continuerà ad essere dotato di competenza giurisdizionale il giudice designato dall’art. 4 del Regolamento.

 

 

4. Territorio e tempo di applicabilità del Regolamento

 

L’armonizzazione delle norme sulla competenza in questo settore comporta il superamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri vincolati dal regolamento: tutti ad eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda (25 su 28).

Si applica ratione temporis alle successioni mortis causa di carattere transfrontaliero aperte a partire dal 17 agosto 2015.

Successioni aperte: il che vuol dire che si applicano le disposizioni del Regolamento, a partire, sì, dal 17 agosto 2015, ma anche su testamenti redatti molto tempo prima e per atti eventualmente lesivi di diritti di eredi e/o legittimari (es.: donazioni, vendite simulate, ecc.) posti in essere anche prima.

 

 

5. Attenzione, però: il Regolamento, in alcune sue parti, ha carattere di universalità

 

Il carattere universale è espressamente disposto per le norme sulla legge applicabile all’art. 20 della proposta.

 

CAPO III

LEGGE APPLICABILE

 

Articolo 20

Applicazione universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

 

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale, tale carattere si evince indirettamente dall’insieme delle norme contenute nella proposta e in particolare dagli artt. 6, 10 e 11, ma anche dal Considerando n. 30:

 

 

Articolo 6

Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge

Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, … [ergo, a contrariis si desume che il giudice di uno Stato membro può aver a che fare con una controversia in cui il de cuius ha scelto la legge di uno Stato non membro, perché cittadino di tale Stato, ex art. 22: in tal caso le parti e il giudice non potranno avvalersi di quanto disposto dall’art. 6; cfr. inoltre gli artt. 10 e 11, che richiamano espressamente casi in cui il giudice di uno Stato membro deve decidere applicando una legge di uno Stato non membro, sussistendo elementi di collegamento con l’ordinamento di uno Stato non membro].

 

Considerando n. 30:

 

Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente residenti in uno Stato membro al momento della morte, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.

 

Come gli altri regolamenti europei sul conflitto di leggi, il regolamento UE n. 650/2012 è dunque dotato di una vocazione universale: la disciplina di conflitto in esso contenuta risulta, infatti, applicabile, negli Stati membri vincolati, anche a situazioni connesse con uno o più Stati terzi, incluse le situazioni che, in ragione di detta connessione, siano ricondotte dai pertinenti criteri di collegamento sotto la legge di uno Stato terzo: ivi compresa quella degli Stati membri esclusi dal proprio ambito di applicazione.

 

       Esempio: cittadino britannico abitualmente residente in Italia. La legge applicabile, per regola generale è quella italiana (art. 21) e il giudice italiano è quello dotato di competenza giurisdizionale ex art. 4.

       Cioè per risolvere la questione di giurisdizione e quella del diritto applicabile NON devo rivolgermi più alla l. n. 218/1995, ma al Regolamento, anche se l’unico elemento di estraneità “punta” verso un Paese che dal Regolamento non è vincolato.

 

Le norme di diritto internazionale privato uniformi (e di giurisdizione) sono così affrancate da qualsiasi condizione di reciprocità: a prescindere dalle caratteristiche di ordine personale e territoriale della situazione da regolare, esse si applicano purché siano soddisfatte le condizioni di applicabilità ratione materiae e ratione temporis prescritte dallo strumento.

 

Lo stesso vale, come detto, anche per le norme sulla competenza giurisdizionale, concepite come un sistema completo di titoli di giurisdizione, che sostituisce integralmente le norme interne degli Stati membri. Qui le nuove norme uniformi, pertanto, non mirano soltanto a ripartire, nella materia successoria, la potestas judicandi tra le autorità degli Stati membri, ma anche a individuarne la sussistenza nei rapporti tra i giudici di Stati membri e i giudici di Stati terzi.

 

Il carattere erga omnes del regolamento vale, naturalmente, per le sole norme di conflitto in esso contenute, per le norme sulla competenza giurisdizionale e non anche per le disposizioni dettate in materia di efficacia delle decisioni e degli atti pubblici stranieri dallo stesso strumento, con l’effetto che, rispetto a decisioni o atti pubblici provenienti da Stati terzi, dovranno applicarsi le norme nazionali interne. Tale carattere universale non vale neppure per le norme sulla litispendenza e sulla continenza, come si dirà a suo tempo.

 

[Bonomi – Wautelet]:

 

 

[Mariottini]:

In virtú del carattere universale, la disciplina uniforme prevarrà sulle corrispondenti norme nazionali e per l’Italia, segnatamente, sulle disposizioni di cui agli artt. 46-50, l. n. 218/1995.

 

Ciò nondimeno, il regolamento fa salvi, nei rapporti con gli Stati terzi, gli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri e lascia impregiudicate le convenzioni internazionali di cui essi siano parti.

 

 

Articolo 75

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell’articolo 27 del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento non osta all’applicazione della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta dall’accordo intergovernativo tra tali Stati del 1 o giugno 2012, da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui essa preveda:

a) norme sugli aspetti procedurali dell’amministrazione dell’eredità secondo la definizione della convenzione e sulla relativa assistenza da parte delle autorità degli Stati parti contraenti della convenzione; e

b) procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di successioni.

 

Si pensi alla Convenzione consolare stipulata dall’Italia con la Svizzera il 22.7.1868 la quale, all’art. 17, co. 3, stabilisce che le controversie relative alla successione di un cittadino italiano o svizzero siano da assegnarsi al giudice dell’ultimo domicilio che il de cuius possedeva nel suo Stato di origine, seppure la successione si sia aperta nell’altro Stato contraente.

 

[Carpaneto]:

Il foro della residenza abituale del de cuius al momento della morte è competente a decidere in relazione a tutti i beni successori, mobili ed immobili, anche se situati in uno Stato non membro dell’Unione europea o non parte del Regolamento (quindi, ad esempio nel Regno Unito, in Irlanda o in Danimarca). Potrà accadere che negli ordinamenti, quale quello inglese, ispirati al metodo scissionista, i giudici esercitino comunque la propria competenza in relazione ai beni immobili presenti sul loro territorio, con la conseguenza che le decisioni assunte dal giudice competente ai sensi del Regolamento resteranno prive di effetti.

 

 

6. I criteri di competenza giurisdizionale cambiano radicalmente rispetto alle norme oggi in vigore (e, come si è visto, non solo per le successioni “endo-europee”). Considerazioni generali

 

Il Regolamento introduce criteri di competenza giurisdizionale internazionale.

·       Esso non vale quindi a determinare i criteri di competenza interna, che continuerà ad essere individuata dalle norme nazionali, come confermato dall’art. 2 (Articolo 2-Competenza in materia di successione all’interno degli Stati membri. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di successione).

·       Dunque si continuerà ad applicare l’art. 22 c.p.c.: luogo di apertura della successione (456 c.c.): ultimo domicilio (e non residenza):

Art. 22.

(Foro per le cause ereditarie)

 

       E’ competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause:

       1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

       2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;

       3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall’erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;

       4) contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

       Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

·       Ci potrebbe essere divergenza tra ultimo domicilio ed ultima residenza. In tal caso,

o    se l’ultima residenza abituale è all’estero, ovviamente si applicheranno le norme del Regolamento, anche se l’ultimo domicilio dovesse risultare in Italia. Il giudice italiano adito si dovrà dichiarare carente di compentenza giurisdizionale, a meno che il de cujus non abbia avuto l’ultima res. ab. in uno stato non membro e l’Italia venga in considerazione in base agli artt. 10 o 11: es. il defunto aveva la sua ultima res. ab. negli U.S.A., ma era cittadino italiano e vi sono beni ereditari in Italia: in tal caso sarà dotato di competenza giurisdizionale il giudice italiano e di competenza interna il giudice del luogo dell’ultimo suo domicilio (in Italia), al momento dell’apertura della successione (si è fatto, appunto, il caso che, al momento della morte, egli fosse abitualmente residente in America, ma domiciliato in Italia).

o    Viceversa, se l’ultima residenza abituale è in Italia (ma l’ultimo domicilio all’estero), sarà dotato di competenza giurisdizionale il giudice italiano, la cui competenza interna sarà determinata dall’art. 22 secondo comma c.p.c. La successione si è aperta fuori della Repubblica, perché l’ultimo domicilio era all’estero, ma è competente il giudice italiano del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni, ecc. perché in base al Regolamento la causa va radicata in Italia. Se nessun criterio ex art. 22 c.p.c. fosse individuabile nella specie, non rimarrebbe che fare applicazione analogica dell’art. 4 del Regolamento (ufficio giudiziario del luogo dell’ultima residenza abituale in Italia del de cujus), secondo quanto già prospettato in dottrina.

 

Ed infatti alcuni Autori si sono chiesti quale sia la soluzione nel caso in cui la legge del Paese in questione non consente di determinare la competenza interna, perché presuppone situazioni che non hanno ivi luogo? In dottrina si propone l’estensione analogica del criterio dell’ultima residenza abituale, anche ai fini della determinazione della competenza interna.

 

       [Bonomi e Wautelet]

 

Da notare che, per la precisione, un caso in cui le norme del Regolamento possono interferire con la competenza interna c’è: è l’ipotesi dell’art. 5, di cui si dirà in seguito; qui si prevede che, a determinate condizioni, le parti possano convenire “che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione”. Dunque l’accordo può avere ad oggetto anche un Tribunale ben determinato (es.: il Tribunale di Torino, e non solo la competenza giurisdizionale dei giudici italiani).

 

6.1. Vediamo per il momento il principale (ultima residenza abituale del de cujus)

 

Regolamento UE n. 650/2012

Legge 31 maggio 1995, n. 218

 

CAPO II

COMPETENZA

 

Articolo 4

Competenza generale

 

Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5

Accordi di scelta del foro

1. Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

2. L’accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo.

 

 

 

 

Art. 50.

Giurisdizione in materia successoria.

 

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: --a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; --b) se la successione si è aperta in Italia; --c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; --d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero; --e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

 

Secondo il principio di unità della successione accolto dal regolamento, i giudici di tale Stato sono competenti a statuire sull’intera successione senza che vengano in rilievo, a tale riguardo, la natura e la localizzazione dei singoli beni ereditari.

 

L’ultima residenza abituale del de cuius svolge un ruolo fondamentale nella struttura del regolamento (UE) n. 650/2012, dal momento che esso rappresenta, a un tempo, il criterio principale:

 

·       sia per l’individuazione della legge applicabile (art. 21, par. 1),

·       sia per la determinazione del giudice competente (art. 4),

·       sia (mercé il richiamo agli artt. 4, 7, 10 e 11) per la determinazione dell’autorità competente al rilascio del certificato successorio europeo, a norma dell’art. 64 del Regolamento (“Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’articolo 4, dell’articolo 7, dell’articolo 10 o dell’articolo 11”),

 

ciò che favorisce, in generale, la coincidenza tra forum e jus e, quindi, l’unità della disciplina delle successioni transfrontaliere sul piano della competenza giurisdizionale e della legge applicabile, eliminando il rischio del forum shopping.

 

Aspetti positivi del criterio della residenza abituale:

·       [Nota del Parlamento Europeo] As stated at recital 27, the rules of this Regulation are devised so as to endure that the authority dealing with the succession will, in most situations, be applying its own law. Accordingly, at Articles 4-12; 5-22; 6-22 the Regulation facilitates, by way of principle, the synchronisation of the competent court and the applicable law. Advantage: judicial efficiency. Proceedings are easier to conduct, less time-consuming and less expensive when a court applies its own law. In fact, trying to scrutinize the content of a foreign law delays proceedings and increases costs. Moreover, by facilitating, in as much as possible, the coincidence between forum and ius, the Regulation also reduces the potential recourse to the public policy clause under Article 35 which protects the forum’s fundamental values.

·       si pone in linea con i più recenti strumenti di diritto internazionale privato europeo, a partire, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità parentale;

·       diversamente dalla cittadinanza, che esprime un collegamento diretto con la sovranità degli Stati, essa costituisce un criterio di prossimità che coincide tendenzialmente con il centro degli interessi del defunto e spesso con il luogo di situazione della maggior parte dei suoi beni;

·       tiene inoltre conto della crescente mobilità dei cittadini europei e favorisce l’integrazione nello Stato membro di riferimento;

·       evita le discriminazioni nei confronti di coloro che risiedono in un Paese senza averne la cittadinanza;

·       il collegamento della residenza abituale dovrebbe, infine, consentire di assoggettare a una medesima legge la successione e la liquidazione del regime patrimoniali tra coniugi, ai sensi dell’art. 17 della proposta presentata dalla Commissione (cfr. la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, COM(2011) 126 del 16.3.2011), laddove i coniugi abbiano omesso di designare la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali.

 

Inconvenienti (legati alla sua connaturata flessibilità):

·       la sua natura intrinsecamente fattuale determina un contenuto vago e variabile, rimesso, di volta in volta, al prudente apprezzamento dell’autorità giurisdizionale adita;

·       un tale luogo è suscettibile di mutare facilmente e velocemente nel tempo e di dare luogo ad incertezze applicative;

·       la sua determinazione richiede di valutare molteplici elementi di fatto, i quali, a loro volta, possono variare, da situazione a situazione, a seconda anche dell’età e delle condizioni personali della persona deceduta;

·       la sua indeterminatezza dipende anche dalla circostanza che il Regolamento, come gli altri strumenti uniformi di diritto internazionale privato dell’Unione, non contiene una definizione autonoma del concetto di «residenza abituale».

 

A rimediare all’incertezza sulla determinazione della residenza abituale soccorrono due consideranda:

·       Cons. 23: (…) Al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.

·       Cons. 24: In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all’estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all’altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.

 

[Bonomi, Univ. Losanna]:

 

[Davì e Zanobetti]

Emerge con chiarezza dal testo dell’art. 4 che le norme sulla competenza sono destinate ad operare dopo l’apertura della successione, poiché la disposizione si riferisce alla residenza abituale del defunto «al momento della morte». Esse non si applicano quindi ad eventuali controversie relative alla materia successoria che dovessero sorgere durante la vita del de cujus, quali, ad esempio, contestazioni sulla validità di un patto successorio, oppure di un atto di rinuncia anticipata all’eredità. Sembra infatti da escludersi che possa ricomprendere anche queste ipotesi un criterio giurisdizionale che fa espresso riferimento al momento della morte della persona della cui eredità si tratta; inoltre il criterio dell’ultima residenza abituale del de cujus, qualora dovesse essere utilizzato in via analogica, potrebbe anche apparire poco appropriato se la controversia vertesse, ad esempio, su un patto successorio fra due futuri eredi benché stipulato con la partecipazione dello stesso de cujus.

Il Max-Planck-Institut (Comments, p. 568, 570 s.), aveva proposto di aggiungere una disposizione che avesse specificamente ad oggetto le questioni relative alla successione futura di una persona, individuando come competenti al riguardo le autorità del paese di residenza abituale della persona stessa onde evitare di lasciare aperta una lacuna nel costruendo diritto internazionale privato dell’Unione, dato che le controversie in questione non rientrano né nell’ambito di applicazione del regolamento sulle successioni, né in quello del Regolamento 44/2001, che non disciplina la materia successoria. La proposta non è però stata accolta.

 

La competenza giurisdizionale nell’ipotesi di procedimenti instaurati prima dell’apertura della successione rimarrà dunque soggetta alle norme nazionali degli Stati membri.

Le decisioni così adottate dovranno peraltro applicare le norme del regolamento sulla determinazione della legge applicabile e potranno comunque beneficiare del riconoscimento automatico negli altri Stati membri previsto dal capo IV, il cui operare non è limitato che dalla provenienza della pronuncia dalle autorità di uno Stato membro e dalla materia che essa ha ad oggetto come determinata dagli articoli 1, 3 e 23 del regolamento.

Quanto, dunque, alle norme nazionali applicabili per la determinazione della competenza giurisdizionale in materie di cause sui patti successori, va in primo luogo considerato che la dottrina italiana reputa che i patti successori, in sede di qualificazione, vadano ascritti alle successioni, anziché ai contratti.

 

[Calò, Le successioni nel diritto internazionale privato, Milano, 2007, p. 76]

 

Quanto sopra è confermato dal fatto che il Regolamento tratta dei patti successori, sebbene non presenti norme sulla giurisdizione in relazione alle relative controversie. Ne consegue che, per tale limitato aspetto (cioè per l’individuazione della competenza giurisdizionale a decidere sulla validità di un patto successorio, allorchè la causa sia proposta prima del decesso del de cujus), dovrà applicarsi l’art. 50, l. n. 218/1995 (v. sopra).

Questo giudice (italiano, nella specie) dovrà però fare applicazione, per la decisione della causa sul patto, concluso allorquando il de cujus era vivo, della legge determinata dall’art. 25 del Regolamento: “1. Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto”.

 

       Si deve poi ancora considerare che l’opzione normativa per il criterio della residenza abituale porrà inevitabili problemi di rapporti con i sistemi di common law, basati sul diverso concetto di domicile.

 

       [Bonomi e Wautelet]

 

6.2. Fori derogatori (rispetto a quello dell’ultima residenza abituale)

 

Malgrado il generale intento del regolamento di favorire la certezza del diritto nell’Unione europea, attraverso l’elaborazione di un sistema fondato su un titolo generale di giurisdizione, lo strumento contiene numerosi fori derogatori, variamente ispirati, che minano, di fatto, la prevedibilità delle soluzioni.

 

Oltre alle incertezze legate alla determinazione della nozione di residenza abituale, ulteriori difficoltà possono derivare dalla facoltà di trasferire la competenza in favore del giudice più adatto a conoscere la fattispecie (art. 6).

 

Valorizzazione della volontà delle parti (art. 5): è presente, ma asimmetrica rispetto all’autonomia privata rilevante sul piano della legge applicabile:

infatti il de cuius:

 

·       può scegliere la leggere applicabile (ovviamente non senza limiti! cfr. art. 22), MA

·       non può scegliere in modo alcuno la competenza giurisdizionale (se non “indirettamente”,

o    fissando la propria residenza abituale in un certo luogo, oppure,

o    sempre indirettamente, scegliendo la legge applicabile ex art. 22, ma solo alle condizioni precise e restrittive descritte dall’art. 7), mentre

·       la scelta del foro competente è concessa alle sole «parti interessate» della controversia successoria (art. 5) ed è, invece, preclusa al de cujus.

 

Disposizioni sulla giurisdizione collegate alla professio juris di cui all’art. 22 (cioè la scelta del diritto applicabile, come prius, determina conseguenze sulla competenza giurisdizionale, quale posterius).

 

Articolo 5

Accordi di scelta del foro

1. Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

2. L’accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo.

 

Articolo 6

Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge

Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l’organo giurisdizionale adito ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10:

a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest’ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; oppure

b) dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta.

 

Articolo 7

Competenza in caso di scelta di legge

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:

a) se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6;

b) se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure

c) se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell’organo giurisdizionale adito.

 

Articolo 8

Chiusura del procedimento aperto d’ufficio in caso di scelta di legge

L’organo giurisdizionale che ha aperto d’ufficio un procedimento in materia di successioni ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10 chiude il procedimento se le parti del procedimento hanno convenuto di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22.

 

Articolo 9

Competenza fondata sulla comparizione

1. Se, nel corso del procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esercita la competenza ai sensi dell’articolo 7, risulta che non tutte le parti del procedimento sono parte dell’accordo relativo alla scelta del foro, l’organo giurisdizionale continua a esercitare la competenza quando le parti che non sono parte dell’accordo compaiono senza contestare la competenza dell’organo giurisdizionale.

2. Se la competenza dell’organo giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è contestata dalle parti del procedimento che non sono parte dell’accordo in questione, l’organo giurisdizionale dichiara la propria incompetenza.

In tal caso, la competenza a decidere sulla successione spetta agli organi giurisdizionali competenti ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10.

 

 

6.3. Trasferimento della competenza (art. 6)

 

Art. 6, lett. a), ma anche art. 10.

Questa disposizione NON presuppone necessariamente l’accordo tra le parti in causa (a differenza dell’art. 5 e dell’art. 6, lett. b), che parla di un accordo preventivo, o in corso di causa, per escludere la competenza ex art. 4).

 

Attenzione all’inciso dell’art. 6: “Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22”.

Ciò comporta un grave inconveniente:

·       Ove il defunto non abbia scelto la propria legge di cittadinanza, ma tutte le persone interessate alla successione siano domiciliate nello Stato membro di cittadinanza, ad esempio, perché, poco prima della morte, il de cuius si era trasferito in un diverso Stato membro dove era scomparso qualche tempo dopo il suo arrivo, le parti interessate sono costrette ad avviare la causa dinanzi al giudice del luogo di ultima residenza abituale del defunto, dove questi si era trasferito, sebbene tutti gli altri collegamenti della fattispecie siano ancora collegati con lo Stato di cittadinanza. E se il giudice ritiene che il foro del luogo di cittadinanza sarebbe conveniens NON può disporre il trasferimento della causa, neppure su istanza (o su accordo) delle parti.

È una vera assurdità, ma è l’unica soluzione possibile, alla luce del Regolamento: eppure bastava togliere l’inciso iniziale…

L’unico vantaggio è che il giudice applica la sua legge (cioè si conserva la coincidenza tra forum e jus).

 

Ulteriori “inconvenienti”, ma meno gravi, a mio avviso:

·       Il trasferimento opera solo su istanza di parte, non potendo i giudici del foro generale o del foro sussidiario rilevare d’ufficio la loro incompetenza.

·       In ogni caso, anche in presenza di una domanda di parte, l’autorità adita conserva il potere discrezionale di decidere diversamente e, quindi, di giudicarsi più competente a decidere sulla controversia rispetto ai giudici dello Stato della legge scelta, in ragione delle diverse circostanze del caso di specie. Non vi è quindi un obbligo per i giudici aditi di dichiarare la propria incompetenza in casi di questo genere.

 

Il criterio per la decisione del giudice è:

“se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest’ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni”.

Evidente il richiamo al concetto del forum non conveniens:

La possibilità di trasferire la competenza giurisdizionale in favore del giudice dello Stato di cittadinanza del de cuius, se più adatto a conoscere la fattispecie, costituisce una trasposizione nel campo delle successioni mortis causa del foro previsto dall’art. 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in materia di responsabilità parentale, il quale, sul modello dell’art. 8 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, prevede che, in via eccezionale, le autorità competenti in virtù di una delle norme del regolamento (CE) n. 2201/2003 possano rinunciare ad esercitare tale competenza, trasferendola all’autorità straniera che, a loro giudizio, sia più adatta a trattare il caso o una sua parte specifica. Tale possibilità è familiare alla tradizione giuridica di common law e, in particolare, alla dottrina del forum non conveniens. Nonostante le affinità funzionali, molte sono, tuttavia, le differenze tra le due disposizioni: l’operatività dell’art. 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 è subordinata, infatti, a condizioni che non trovano riscontro nell’art. 6 del regolamento (UE) n. 650/2012. Del resto, se il trasferimento di una causa da un giudice di uno Stato membro ad un altro è comprensibile nella materia della protezione dei minori, perché l’unico interesse da prendere in considerazione è quello del figlio, in materia successoria, invece, ciò può suscitare perplessità poiché in tali situazioni si tratta di comporre interessi diversi, spesso tra loro confliggenti, quali quelli degli eredi, dei legatari e dei creditori del defunto.

 

Ci si chiede se, tra le “circostanze pratiche” di cui all’art. 6, lett. a), può rientrare anche la maggiore o minore facilità d’accesso al diritto straniero scelto dal de cujus. Probabilmente , visto il carattere non tassativo delle due circostanze indicate dal Regolamento.

 

[Nota del Parlamento Europeo]

 

2.1.3 Declining of jurisdiction in the event of a choice of law

At Article 6 (1), the Regulation provides that where the law chosen by the deceased to govern his succession is the law of a Member State, the court seised may, at the request of one of the parties to the proceedings, decline jurisdiction if it considers that the courts of the Member State of the chosen law are “better placed” to rule on the succession. In considering whether to decline jurisdiction, the court shall take into account the practical circumstances of the succession, such as the habitual residence of the parties and the location of the assets. In granting discretion to decline jurisdiction upon the seised court, this provision makes use of forum non conveniens, a legal mechanism which originates in the common law system and which is employed in the Regulation by the European Union legislator to facilitate the parallelism between forum and ius: The provision, in fact, allows the court seised under the general criterion of habitual residence or the court seised under the provision on subsidiary jurisdiction (see infra) to decline jurisdiction in favour of the court of the Member State whose law has been chosen by the testator to govern his succession.5

Interestingly, under Article 6 (1) lit a) discretion to decline jurisdiction is afforded to the court on request of just one of the parties to the proceedings, unlike the exclusive choice-of-court agreement at Article 5 (1) of the Regulation, which requires that all parties agree to establish the competence of the Member State whose law the testator devised to govern his succession. It is deemed that such a solution has been drafted to allow the court to find a judicially efficient solution where the deceased only lived for a short while in a Member State other than that of his nationality, he chose his national law to govern his succession, his heirs and legatees remained in his Member State of origin but they have not entered in a choice-of-court agreement under Article 5 of the Regulation. This balanced provision must be welcomed.

However, the European legislator did not address the situation where the deceased did not choose his law of origin, but all interested parties (his children) are domiciled in this Member State. Just imagine a case where, just prior to his death, the deceased relocates from Finland to Spain and dies a few months after his arrival. If the deceased has not selected the succession law of his origin, the interested parties must initiate the succession proceedings in Spain although they are all domiciled in Finland. This solution does not seem to be appropriate for a smooth and unburdensome processing and distribution of the estate.6

From a procedural perspective, it should be noted that the judicial cooperation among the courts of the habitual residence and the origin of the deceased has not been addressed by the Regulation. Despite considerable development in this area of law, the instrument does not provide for direct communications among judges, although there is a compelling need for an improved coordination in the context of Articles 6 to 8 of the Regulation7. Furthermore, with regard to parallel proceedings, Articles 17 and 18 of the Regulation simply copy the mechanism of the Brussels I Regulation, although the recast provides for a more balanced solution – especially in the context of choice of court agreements.8

 

5 It should be noted that this mechanism is not entirely new in the European law of civil procedure – a similar mechanism is found in Article 15 of the Regulation Brussels IIbis see Hess, Europäisches Zivilprozessrecht (2010), § 7 paras 69 et seq. On forum non conveniens in the EU judicial area cf. Mariottini, in: Pocar/Viarengo/Villata (eds), Recasting Brussels I (2012), p. 285 et seq.

6 Hess/Jayme/Pfeiffer, Opinion on the proposal for a European regulation on succession law – Version 2009/157 (COD) of 16 January 2012, p. 22.

7 Hess/Jayme/Pfeiffer, Opinion on the proposal for a European regulation on succession law – Version 2009/157 (COD) of 16 January 2012, p. 23.

8 Dickinson, YbPIL 2011, p. 266 et seq.

 

 

       Il trasferimento della competenza ha luogo solo in relazione ad un altro Stato membro. La soluzione è stata criticata in dottrina.

 

       [Bonomi e Wautelet]

 

6.4. Esclusione convenzionale della competenza basata sull’ultima residenza abituale (art. 5)

 

Come si è visto, l’art. 5 dispone come segue:

 

Articolo 5

Accordi di scelta del foro

1. Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

2. L’accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo.

 

 

Laddove le parti della controversia successoria abbiano raggiunto un tale accordo, ai sensi dell’art. 6, lett. b), i giudici eventualmente aditi sulla base del titolo di giurisdizione generale dell’art. 4 o del foro sussidiario dell’art. 10, dovranno dichiarare immediatamente la loro incompetenza in favore delle autorità dello Stato selezionato dalle parti ai sensi dell’art. 5 del regolamento. In tale ipotesi, la dichiarazione d’incompetenza deve avvenire d’ufficio senza che i giudici aditi possano disporre di alcuna discrezionalità al riguardo, nemmeno sulla maggiore idoneità degli stessi a giudicare sulla controversia.

 

Si può discutere se tra le “parti interessate” rientrino anche i creditori del de cujus. Ora, secondo un primo commento di due Autrici tedesche, essi sarebbero esclusi dalla facoltà di concludere un siffatto accordo, riferibile solo ai potenziali eredi e legittimari (tra l’altro: chissà perché solo “potenziali” e non anche, come apparirebbe più logico, attuali: ben può sorgere una controversia tra eredi e/o legittimari certi, in cui si discute solo delle quote e non della qualità di erede e/o legittimario!).

 

[Lurger e Perscha]

 

       L’osservazione fa il pari con un precedente della nostra Cassazione, in una situazione analoga, ancorchè “rovesciata” e “speculare” rispetto alla presente:

·       in quel caso si discuteva di una causa di adempimento di obbligazioni di cui era soggetto attivo il de cujus;

·       nel caso qui in questione, si discute di obbligazioni di cui era soggetto passivo il de cujus,

ma il ragionamento dovrebbe valere anche qui e cioè: la successione gioca solo sul piano della legittimazione attiva/passiva dei soggetti e non per la qualificazione del rapporto (sebbene argomenti in senso contrario potrebbero trarsi, invece, dall’art. 22, n. 3, c.p.c., per lo meno per i debiti del de cujus).

 

Sez. U, Sentenza n. 27182 del 20/12/2006 (Rv. 594113)

 

Qualora l’attore,facendo valere la qualità di erede dell’intestatario di un conto corrente bancario intercorso con Istituto di credito con sede nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 198 del 1992), chieda l’adempimento delle prestazioni derivanti dal contratto nel quale assuma di essere subentrato al de cuius, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita; infatti, la causa non ha natura successoria, tale essendo, ai sensi dell’art. 50 della legge 218 del 1995 e dell’art. 22 cod. proc. civ., soltanto quella tra successori (veri o presunti) a titolo universale o particolare, atteso che la qualità di erede fatta valere dall’attore, integrando esclusivamente il titolo della sua legittimazione e non l’oggetto principale del giudizio, può essere accertata incidentalmente dal giudice avente giurisdizione sulle cause relative ad obbligazioni contrattuali.

 

Art. 22.

(Foro per le cause ereditarie)

 

E’ competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause:

(…)

 3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall’erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;

(…)

 

Qualche dubbio, relativamente alla soluzione negativa per i creditori, peraltro, potrebbe sorgere, con riguardo al Regolamento, per effetto di quanto stabilito dall’art. 23 sulla legge applicabile.

 

Articolo 23

Ambito di applicazione della legge applicabile

1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

2. Tale legge regola in particolare:

(…)

       g) la responsabilità per i debiti ereditari;

 

Ma anche sul punto i primi commenti paiono in senso contrario rispetto alla possibilità di riferire l’art. 23 cit. anche alle azioni dei creditori del de cujus: si veda ad es. quanto affermano Bonomi e Wautelet, sebbene tali Autori rimarchino che l’enumerazione di cui all’art. 23, par. 2, non è tassativa:

 

 

E’ peraltro vero che il riferimento della norma citata alla “responsabilità per i debiti ereditari” può essere inteso come relativo alla natura della responsabilità (ad es.: solidale/parziaria) e non già all’individuazione del carattere successorio o meno della controversia. Rimane il fatto che la natura della responsabilità influisce inevitabilmente sulla legittimazione passiva rispetto alle azioni esperite dai creditori!

Non solo.

I riferimenti del Regolamento alla necessità di tutelare gli interessi del creditori dell’eredità sono numerosi (cfr. ad es. il Cosiderando n. 7, o il n. 80, o l’art. 33 del Regolamento): ne deriva che, a mio avviso, anche le loro azioni, in quanto fondate su crediti verso il de cujus, vanno considerate come “successorie” non solo ai sensi dell’art. 21, ma anche ai sensi degli artt. 4 ss. Ergo, ben sarà possibile

·       un accordo di elezione di foro ex art. 5, o

·       uno “spostamento” ex art. 6 della competenza

in relazione a procedimenti per il recupero di crediti proposti o proponendi da creditori dell’eredità verso uno o più eredi.

 

Le parti che abbiano concluso fra loro un accordo del suddetto tipo possono anche rivolgersi direttamente all’autorità del paese la cui legge sia stata oggetto di scelta; eventuali altre parti del procedimento che non abbiano partecipato all’accordo possono contestare la competenza del giudice designato, il quale in questo caso dovrà, secondo quanto dispone il par. 2 dell’art. 6, declinare la propria competenza, oppure possono comparire senza sollevare eccezioni e sanare così la loro mancata partecipazione all’accordo, come prevede l’art. 9, par. 1.

 

       Quanto al termine entro il quale deve essere compiuta la scelta, tale momento non è precisato: nel silenzio della disposizione pare ragionevole ritenere che essa possa essere effettuata dopo l’apertura della successione anche in pendenza di un giudizio avviato presso i giudici stabiliti dalla norma di competenza generale, stante la possibilità del trasferimento della competenza ai sensi dell’art. 6, lett. b).

Ovviamente tale facoltà sarà in ogni caso vincolata dalle prescrizioni delle norme processuali nazionali di volta in volta rilevanti e potrà incontrare difficoltà rispetto a casi in cui queste ultime non prescrivano alcunché al riguardo.

 

L. 218/1995

ART. 11. (Rilevabilità del difetto di giurisdizione)

 

Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

 

Cass., Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014 (Rv. 633017)

Il principio sancito dall’art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall’attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.

 

 

       La disposizione di cui sopra sembra peraltro superata dall’art. 15 del Regolamento, secondo cui “L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza”. La declaratoria d’ufficio, senza ulteriori restrizioni, sembra implicare la possibilità che la stessa avvenga in ogni stato e grado. Dunque sembra potersi affermare (in difetto di norme del Regolamento, o anche di norme interne che lo impediscano) che le parti possano accordarsi in qualsiasi momento, in ogni stato e grado, fin tanto che la controversia non è definita con sentenza passata in giudicato. In tal caso il giudice adito dovrebbe dichiararsi carente di competenza giurisdizionale, ai sensi dell’art. 6, lett. b), del Regolamento.

 

Più complessa e discutibile sarebbe invece la possibilità di concludere un accordo sul foro prima dell’insorgere della controversia e prima addirittura dell’apertura della successione: ammettere una tale facoltà, in certi Stati, rischierebbe, infatti, di essere qualificata come patto successorio, come tale proibito o sottoposto a regole stringenti in materia di forma.

 

[Davì e Zanobetti]

Il Regolamento non precisa in base a quale legge debba essere valutata la validità sostanziale dell’accordo. Trattandosi di accordo processuale, si dovrebbe, a rigore, ritenere applicabile la lex fori, vale a dire la legge del paese di ultima residenza abituale, i cui tribunali sono competenti ai sensi dell’art. 4, oppure la legge designata, in applicazione dell’art. 7, lett. b), a seconda del giudice dal quale la validità dell’accordo debba venire valutata. L’accordo dovrebbe quindi in pratica rispettare i requisiti stabiliti da entrambe le leggi. E stato però suggerito che la validità sostanziale dell’accordo di scelta del foro sia invece da considerare sottoposta alla stessa legge che regola la successione (v. in tal senso A. Dutta, Das neue internationale Erbrecht, cit., p. 6). La soluzione offrirebbe certamente il vantaggio di consentire la sottoposizione dell’accordo ad un’unica legge. Tuttavia, in assenza di precise indicazioni nel testo del regolamento, essa dovrebbe basarsi sull’interpretazione analogica delle norme riguardanti la validità sostanziale delle disposizioni per causa di morte, che non sembrano poter essere ritenute con certezza estensibili alla disciplina di un’ipotesi così diversa. Lo stesso è a dirsi per l’opinione espressa da A. Bonomi, Article 5, in A. Bonomi - P. Wautelet, Le droit européen des successions, cit., p. 186, il quale si pronuncia, al contrario, a favore dell’applicazione della legge del giudice designato, basandosi, a quanto sembra, su un’interpretazione analogica della disciplina dettata ora dall’art. 25, par. 1, del regolamento 1215/2012 (cd. regolamento Bruxelles I-bis) riguardo alla proroga di competenza da esso prevista, che ugualmente rappresenta un’ipotesi non assimilabile a quella dell’accordo qui in esame.

 

Chi decide sulla validità dell’accordo di elezione del foro? In difetto di una autorità giudiziaria “superiore” verrebbe da dire: entrambi i giudici (che potrebbero anche pervenire a decisioni incompatibili). Sul punto potrebbero trarsi spunti dal Regolamento “Bruxelles I” e dalla sua recente modifica.

 

       [Bonomi e Wautelet]

 

In realtà l’art. 7, lett. a), investe della causa direttamente ed automaticamente il giudice ad quem, che non può più mettere in discussione la sua competenza. Ergo è solo al giudice a quo che compete la decisione sulla validità ed operatività dell’accordo di elezione del foro.

 

Articolo 7

Competenza in caso di scelta di legge

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:

a) se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6;

b) se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure

c) se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell’organo giurisdizionale adito.

 

       [Bonomi e Wautelet]

 

6.5. Attenzione: professio juris, ma NON professio fori

 

Anche l’art. 5 contiene l’inciso iniziale seguente: “Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22…”.

Ciò comporta un grave inconveniente:

Ove il defunto non abbia scelto la propria legge di cittadinanza, ma tutte le persone interessate alla successione siano domiciliate nello Stato membro di cittadinanza, ad esempio, perché, poco prima della morte, il de cuius si era trasferito in un diverso Stato membro dove era scomparso qualche tempo dopo il suo arrivo, le parti interessate sono costrette ad avviare la causa dinanzi al giudice del luogo di ultima residenza abituale del defunto, dove questi si era trasferito, sebbene tutti gli altri collegamenti della fattispecie siano ancora collegati con lo Stato di cittadinanza, e nonostante il loro accordo sulla scelta di un giudice diverso!

Anche questa è una vera assurdità, ma è l’unica soluzione possibile, alla luce del Regolamento: eppure bastava togliere l’inciso iniziale

 

[Faraci]:

È curioso che il regolamento (UE) n. 650/2012, nel valorizzare l’autonomia privata ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale in materia successoria, non abbia introdotto la possibilità di una scelta unilaterale del foro in favore del defunto, da effettuarsi attraverso disposizione testamentaria espressa.

Una tale eventualità era stata in effetti proposta dagli studiosi del Max Planck Institut di Amburgo nel commentario alla proposta di regolamento del 2009. Questi ultimi, infatti, nel criticare l’aporia della proposta sulla proroga di giurisdizione, avevano suggerito di introdurre due forme espresse di scelta del foro, quella del testatore e quella delle parti del procedimento contenzioso, nonché una forma tacita di scelta del foro, legata alla comparizione in giudizio del convenuto.

Del resto, la possibilità di una scelta unilaterale espressa del foro è contemplata anche dal regolamento (CE) n. 44/2001 rispetto ai trusts inter vivos: secondo l’art. 23, par. 4, dello stesso, infatti, il settlor può designare il giudice competente per le controversie legate al trust nello strumento costitutivo dello stesso.

La stessa facoltà è ammessa anche dall’art. 25, par. 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (cd. «Bruxelles I-bis»), che ha sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 a partire dal 10 gennaio 2015. Più in generale, il riconoscimento di una tale possibilità avrebbe realizzato, anche sul piano della competenza giurisdizionale, la libertà testamentaria, completando così la libertà di scelta della legge applicabile prevista dal regolamento in favore del testatore all’art. 22. In effetti, quando quest’ultimo sceglie la legge di uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale può essere interessato anche al fatto che i giudici di tale Stato siano dotati di giurisdizione sul merito: questi ultimi, infatti, avendo familiarità con il contenuto della legge applicabile scelta, sono di solito più adatti a conoscere della controversia.

 

Si tenga presente, però, che la Cassazione italiana sembra non valutare con grande favore tale possibilità: nel primo caso in cui la stessa si è espressa in tema di art. 23, par. 4 del Regolamento Bruxelles I (sulla facoltà di designare la giurisdizione per il trust), la scelta è stata chiaramente quella di venire incontro al soggetto contro gli interessi del quale il trust era stato costituito. La Corte ha così ritenuto inefficace la clausola nei riguardi di tale soggetto:

 

Cass., Sez. Un., ordinanza 20 giugno 2014, n. 14041

 

La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto costitutivo di un trust vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del trust, pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al trust, mentre non vincola i soggetti che rispetto al trust sono in posizione di terzietà, come l’erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario.

 

(…)

 

Tornando alla soluzione concretamente adottata dal Regolamento n. 650/2012, va detto che anche qui l’unico vantaggio è che il giudice applica la sua legge (cioè si conserva la coincidenza tra forum e jus).

Ovviamente lo stesso risultato lo si sarebbe potuto raggiungere lasciando al de cujus la possibilità di determinare la giurisdizione e poi prevedere l’automatica applicazione della lex fori.

 

Nello stesso senso critico rispetto a quanto sopra illustrato sono orientati una nota del Parlamento Europeo ed uno studio sulla proposta che ha dato luogo al Regolamento effettuato da tre cattedratici tedeschi, tutti estremamente critici sul fatto che sia stata negata al de cujus la possibilità di predeterminare la giurisdizione.

 

[Nota del Parlamento Europeo] The second head of jurisdiction provided for by the Regulation is based on consent: According to Article 5 all parties concerned may conclude a choice-of-court agreement. The prorogation of the competent court is limited, however, to the case where the deceased had chosen the law of the Member State of his origin (nationality) to govern his succession (Article 22). In this case, the parties concerned can agree that the proceedings shall not take place at the last habitual residence of the defunct, but in the Member State of his nationality instead. However, the heir [sic! Recte: deceased; l’equivoco nasce dalla confusione del traduttore dal testo originale tedesco tra Erblasser (de cuius) ed Erbe (erede)] cannot designate unilaterally the competent court for the succession of his assets.4 It seems to be doubtful whether this complicated mechanism will operate efficiently. On the one hand, it requires an explicit agreement of all interested parties which might be difficult to reach when the succession is disputed. In addition, getting the consensus of all interested parties may be a difficult task as these persons are not always known at the beginning of succession proceedings. All in all, it is expected that the practical importance of Article 5 will be limited.

 

4 This solution is based on the idea that the heir [sic! Recte: deceased] shall not be empowered to designate the competent court against the will of the parties of (a future) litigation. The main objective is to protect the family of the deceased in case of disinheritance, see Hess/Jayme/Pfeiffer, Opinion on the proposal for a European regulation on succession law – Version 2009/157 (COD) of 16 January 2012, p. 20 et seq.

 

 

       Alla luce delle critiche di cui sopra vi è già in dottrina chi afferma la possibilità di utilizzare gli spunti desumibili dall’art. 21, paragrafo 2, del Regolamento. Disposizione, questa, riferita solo alla legge applicabile, ma che potrebbe in qualche modo condurre ad un’estensione analogica anche alle situazioni descritte dagli artt. 5-8 e dunque anche in relazione alla competenza giurisdizionale.

 

Articolo 21

Criterio generale

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

 

       L’esempio più ricorrente (specie per i Tedeschi, per evidenti ragioni!) è quello dei c.d. Mallorca-Fälle, cioè dei pensionati (o anche di semplici benestanti nullafacenti) germanici, che passano buona parte dell’anno in Spagna, peraltro mantenendo ogni altro tipo di rapporto (economico, affettivo, finanziario, lavorativo, ecc.) con la madrepatria.

 

[Lurger e Perscha]

 

       La soluzione proposta sembra peraltro tecnicamente inaccettabile: il sistema disegnato dagli artt. 5-9 del Regolamento ha carattere sicuramente eccezionale, rispetto alla regola generale di cui all’art. 4.

 

 

7. Criteri ulteriori di competenza (“a cascata”): la competenza sussidiaria ex art. 10

 

Criteri ulteriori di competenza (a cascata)

 

Articolo 10

Competenza sussidiaria

1. Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui:

a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,

b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

 

Articolo 11

Forum necessitatis

Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

 

 

Competenza sussidiaria ex art. 10:

I criteri della nazionalità e della residenza abituale sono posti tra loro in concorso successivo e precludono la possibilità di un libero apprezzamento discrezionale da parte del giudice sulla base di collegamenti (soggettivi o oggettivi) diversi da quelli indicati espressamente dalla norma.

Tale foro garantisce così agli eredi e ai creditori del de cuius l’accesso alla giustizia in situazioni nelle quali la situazione successoria presenti stretti legami con uno Stato membro a causa della presenza in tale luogo di alcuni beni ereditari.

 

Inconvenienti a livello pratico:

·       Il foro sussidiario moltiplica le ipotesi di dissociazione tra competenza e legge applicabile, a danno dell’intento generale del regolamento di sincronizzare il più possibile legge applicabile e foro competente.

·       La disposizione favorisce l’insorgenza di conflitti positivi di competenza tra gli Stati membri, nonché tra questi e gli Stati terzi, atteso che la condizione da esso contemplata può essere realizzata allo stesso tempo in più luoghi, ad esempio, qualora il de cuius possegga più cittadinanze, ipotesi quest’ultima nella quale la coesistenza dei due giudizi paralleli dovrà essere risolta sulla base delle norme sulla litispendenza (art. 17 del regolamento). In terzo luogo,

·       Vi è il rischio che il foro sussidiario dia luogo a decisioni inconciliabili e al fenomeno del forum shopping nelle relazioni con gli Stati terzi, dove il defunto risiedeva abitualmente o si trovano beni ereditari. In tali casi, peraltro, a differenza di quanto previsto dal nuovo regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis), non potranno applicarsi le norme sulla litispendenza dettate dal regolamento, essendo quest’ultime indirizzate alle relazioni tra le autorità dei soli Stati membri.

·       Il foro sussidiario non esclude, infine, il rischio di un conflitto negativo di giurisdizioni, qualora, ad esempio, nessun bene ereditario sia situato nel territorio degli Stati membri.

 

[Nota del Parlamento Europeo]

2.1.4 Subsidiary jurisdiction

At Article 10 (1), the Regulation holds that where the habitual residence of the deceased at the time of death is not located in a Member State, the courts of a Member State in which assets of the estate are situated shall nonetheless have jurisdiction to rule on the succession as a whole so far as the deceased was a national of that Member State at the time he died or, failing that, he had his previous habitual residence in that Member State, provided that no more than five years have elapsed from the time the habitual residence changed and the court is seised. Thus, this provision establishes a subsidiary jurisdiction, which is meant to step in when the deceased’s habitual residence was located in a third State, but assets of the estate are situated in a Member State’s territory. Moreover, where no Member State court has jurisdiction under Article 10 (1), Article 10 (2) of the Regulation provides that the courts of the Member State in which assets are located shall nevertheless have jurisdiction to rule on those assets, as opposed to the succession as a whole. This provision introduces a concession from the unitary approach to the succession, which is however justified by the weaker connection that ties the succession to the Member State: In the case at issue, in fact, the only relevant connection between the succession and the court is the presence of the deceased’s assets in the Member Statès territory.

Overall, subsidiary jurisdiction clearly strengthens Member States’ jurisdiction, by avoiding a potential gap in the jurisdiction of the EU Member States where the deceased’s assets are situated: In the hypothesis where the last habitual residence of the deceased is in a third country, Article 10 of the Regulation ensures to heirs, legatees and creditors access to justice before the courts of such Member States.

 

       Un problema è posto dall’art. 10, lett. b), nel caso in cui, nel corso degli ultimi cinque anni, il de cujus abbia avuto più di una residenza, prima dell’ultima. In tal caso sembra preferibile la tesi restrittiva, che limita le giurisdizioni ad una sola alternativa (la penultima), rispetto a quella dell’ultima residenza abituale.

 

       [Bonomi e Wautelet]

 

       Del resto si tenga presente che l’art. 10, lett. b) così si esprime: “la precedente residenza abituale” e NONuna precedente residenza abituale”…

 

       Da notare, poi, che, salva la professio juris, il giudice della penultima residenza abituale dovrà applicare la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale. Peraltro la regola conosce un’eccezione nel caso in cui tale legge di uno Stato terzo rinvii a quella della penultima residenza abituale.

 

       [Bonomi e Wautelet]

 

 

8. Criteri ulteriori di competenza (“a cascata”): il forum necessitatis ex art. 11

 

Forum necessitatis ex art. 11:

La regola si pone come norma di chiusura del sistema giurisdizionale, per sua natura completo, del regolamento e mira a compensare la soppressione delle competenze nazionali residue. Esso risponde, in generale, ad un problema pratico, rappresentato dal sorgere di conflitti negativi di giurisdizione ed evita (o rimedia a) possibili situazioni di diniego di giustizia.

A titolo esemplificativo, il considerando n. 31 del regolamento si limita a prospettare l’ipotesi di una guerra civile o il caso in cui non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato o perché le circostanze lo impediscono o per i caratteri del sistema giurisdizionale al quale il giudice in questione appartiene (quali il costo eccessivo del procedimento, la lunghezza dello stesso e, in generale, il mancato rispetto, nello Stato in questione, delle garanzie dell’equo processo).

 

[Nota del Parlamento Europeo]

2.1.5 Forum necessitatis

Another potential gap in the jurisdiction of Member States as a result of the deceased’s last habitual residence in a third State is filled at Article 11 of the Regulation whereby, where no court of a Member State has jurisdiction pursuant to other provisions of the Regulation, the courts of a Member State may, on an exceptional basis, rule on the succession if proceedings cannot reasonably be brought or conducted or, again, they would be impossible in a third State with which the case is closely connected. The case, however, must have a sufficient connection with the Member State of the court seised, in order to establish jurisdiction in that Member State.

In order to avoid the denial of justice in situations that have a sufficient connection with the court seised, the discretionary exercise of jurisdiction provided at Article 11 aims at ensuring an available forum when a dispute does not fit within the other rules of jurisdiction pursuant to the Regulation. This provision introduces, in the interests of justice, a new ground of jurisdiction for EU plaintiffs who would otherwise be deprived of an adequate forum outside the European Union in which to litigate their disputes.

The provisions on subsidiary jurisdiction and on forum necessitatis are interesting from a legal-political perspective: These provisions openly address third-State situations9 and confer to the European Union, according to the case-law of the ECJ, the exclusive competence in this area of law.10 Recently, the Commission proposed similar provisions with regard to the recast of the Regulation Brussels I.11 However, the national governments in the Council strongly opposed to that proposal which – unfortunately – failed in the legislative process. The Succession Regulation demonstrates that there is a need for including third-State situations not only at the level of private international law, but also with regard to jurisdiction. Against this backdrop, it must be regretted that the proposal of the EU-Commission for the reform of the Insolvency Regulation does not address third-State situations.12

 

9 In this respect, the United Kingdom which finally opted out after lengthy and delaying negotiations is to be considered as a third State.

10 ECJ, opinion 1/2003, 2/7/2006, Lugano-Convention, ECR 2006 I-1145, paras 139 et seq.

11 On the proposal for a recast of the Brussels I Regulation cf. esp. Pocar/Viarengo/Villata (eds), Recasting Brussels I (2012); Lein (ed.), The Brussels I Review Proposal Uncovered (2012).

12 COM (2012) XXX of 12/13/2012.

 

 

[Davì e Zanobetti]

Si possono però immaginare altre ipotesi [di casi eccezionali] che potrebbero essere invece di più difficile apprezzamento, in particolare qualora sussistano elementi di natura sostanziale idonei ad incidere sulla valutazione della «ragionevolezza» dello svolgimento di una causa in un determinato paese terzo. Si potrebbe ad esempio pensare al caso di un figlio nato fuori del matrimonio che non abbia la possibilità di avanzare pretese sull’eredità paterna in un paese islamico i cui giudici siano competenti secondo le sue leggi interne ad occuparsi di quella successione, dato che questi paesi non riconoscono alcun rilievo giuridico alla filiazione naturale; in un caso del genere l’attore non avrebbe quindi modo di vedersi riconoscere un diritto di carattere sostanziale che potrebbe invece essergli accordato in uno degli Stati membri con cui la questione presenti un sufficiente contatto [es.: il figlio era emigrato in Italia o in Francia; il genitore naturale invece era sempre rimasto residente nel suo Paese d’origine]. Il giudice di quest’ultimo paese [membro] potrebbe dunque essere chiamato a valutare se, in una siffatta ipotesi, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, sussistano i presupposti per l’esercizio della giurisdizione.

La guida interpretativa offerta in proposito dal regolamento non è però chiarissima: infatti, mentre il presupposto della «ragionevolezza» indicato dall’art, 11 appare piuttosto ampio e sembra conferire al giudice dello Stato membro un significativo margine di discrezionalità, d’altra parte la norma precisa — come ribadito anche dal considerando 31 — che l’esercizio della giurisdizione in casi di questo tipo deve pur sempre rimanere eccezionale. Un limite alla discrezionalità del giudice è comunque costituito dalla possibile difficoltà del riconoscimento nei paesi non membri interessati della decisione che egli dovrebbe rendere, specie in considerazione del fatto che il legame su cui si fonda l’esercizio della sua competenza potrebbe esservi ritenuto insufficiente.

 

Per evitare, per quanto possibile, conflitti positivi di competenza, Bonomi (Article 11, in A. Bonomi - P. Wautelet, Le droit européen des successions, cit., p. 229), segnala la possibilità che la competenza fondata sul forum necessitatis, anziché estendersi all’intera successione, venga limitata ai soli beni per i quali l’azione nel paese terzo si riveli concretamente impossibile. Almeno nell’ipotesi in cui la domanda riguardi altresì i beni situati all’estero, il suggerimento sembra tuttavia presupporre il potere dell’autorità adita di restringere il petitum di propria iniziativa, malgrado l’assenza di una disposizione in tal senso nel regolamento. Anche l’art. 12 il quale consente al giudice di non pronunciarsi su alcuni beni facenti parte dell’asse ereditario, prevede come requisito l’istanza di parte.

 

Alcuni esempi pratici [Me. Wautelet, notaio belga]:

 

[Lurger e Perscha]

 

 

9. Regole generali applicabili ad ogni criterio di competenza

 

Regole generali applicabili ad ogni criterio di competenza

 

Articolo 12

Limitazione del procedimento

1. Se l’eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l’organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l’oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

 

Articolo 13

Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima

Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.

 

 

[Davì e Zanobetti]

Le norme sulla competenza stabilite dal regolamento si applicano — con l’eccezione prevista dal par. 2 dell’art. 10 — «all’intera successione» e quindi riguardano tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario, ovunque essi si trovino. Il legislatore europeo ha tuttavia voluto tener conto del fatto che alcuni Stati rivendicano la competenza esclusiva delle loro autorità giurisdizionali per l’adozione di provvedimenti concernenti beni situati sul loro territorio, in particolare quando si tratta di immobili, e non sono pertanto disposti a riconoscere le decisioni emanate in merito a detti beni dai giudici di altri paesi.

L’art. 12 ammette pertanto che, quando la successione riguardi anche beni situati in Stati terzi, una delle parti possa chiedere al giudice di non pronunciare su uno o più di quei beni «qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo».

La norma, dettata da esigenze di economia processuale, reintroduce però quella pluralità di fori competenti a conoscere della successione che si era voluto evitare, in considerazione dei ben noti inconvenienti legati al morcellement delle successioni; se, infatti, può sembrare inutile ottenere una pronuncia che non potrebbe poi essere eseguita nel luogo di situazione del bene, è altresì possibile che il giudice valuti che, nel caso di specie, sia comunque essenziale ad una corretta amministrazione della giustizia che la successione riceva una regolamentazione unitaria e non ritenga quindi opportuno accogliere la richiesta di parte di limitare l’oggetto della causa, anche se alcuni capi della sua decisione dovessero risultare insuscettibili di riconoscimento.

 

 

10. Regole sul modo con il quale si risolvono le questioni attinenti alla competenza giurisdizionale

 

Regole sul modo con il quale si risolvono le questioni attinenti alla competenza giurisdizionale

 

Articolo 14

Adizione dell’organo giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale è considerato adito:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto;

b) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’organo giurisdizionale; o

c) se i procedimenti sono aperti d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale decide di aprire il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall’autorità giurisdizionale.

 

Articolo 15

Verifica della competenza

L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

 

Articolo 16

Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’organo giurisdizionale competente sospende il procedimento fino a quando sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o, che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2. In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») ( 1 ), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.IT 27.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201/119

3. Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

 

Articolo 17

Litispendenza

1. Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’organo giurisdizionale successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito.

2. Ove sia accertata la competenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito, l’organo giurisdizionale successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

 

Articolo 18

Connessione

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti agli organi giurisdizionali di Stati membri differenti, l’organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere il procedimento.

2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l’organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Agli effetti del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

 

Articolo 19

Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

 

L’art. 15 del Regolamento dispone, in via generale, che l’organo giurisdizionale di uno Stato membro adito in materia di successione per una causa per la quale non è competente in base al regolamento deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza.

Vi sono, tuttavia, casi in cui il giudice designato da una norma sulla competenza del regolamento può dichiararsi incompetente, ma solo su richiesta di una delle parti del procedimento: è ciò che avviene in base all’art. 6, lett. a) del regolamento in relazione al trasferimento della competenza in favore dei giudici più adatti a conoscere il caso.

 

Per ciò che attiene alla litispendenza, va detto che le disposizioni dell’art. 17 corrispondono perfettamente al regime della litispendenza del regolamento (CE) n. 44/2001: l’art. 17, infatti, prevede che il giudice successivamente adito deve sospendere d’ufficio il procedimento fino all’accertamento della competenza del giudice preventivamente adito e solo successivamente deve dichiarare la propria incompetenza. Come l’art. 30 del regolamento (CE) n. 44/2001, tali norme contengono, inoltre, una definizione autonoma del momento di adizione dell’autorità giudiziaria (da ancorare alla data del deposito della domanda oppure, se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato, alla data in cui l’atto viene ricevuto dall’autorità competente per la notifica).

 

Quanto alla definizione del concetto di litispendenza, come il regolamento (CE) n. 44/2001, l’art. 17 del regolamento (UE) n. 650/2012 richiede l’identità soggettiva e oggettiva delle cause pendenti, ossia che esse siano state proposte «tra le stesse parti» e le domande abbiano «il medesimo oggetto e il medesimo titolo».

Non è chiaro, tuttavia, se nella materia successoria possano essere trasposte le interpretazioni formulate in proposito dalla Corte di giustizia nella materia civile e commerciale, e se, quindi, possano ritenersi in litispendenza

·       due procedimenti avviati dinanzi ad organi giurisdizionali diversi che vertano sulla medesima controversia successoria ma rispetto a profili ereditari distinti o, ancora,

·       due cause nelle quali la medesima pretesa successoria sia stata azionata davanti a due autorità da parte di attori diversi che vantino la medesima qualifica di erede, legatario o creditore del de cuius.

In attesa dei futuri chiarimenti della Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sembra, tuttavia, ragionevole ammettere un’interpretazione estensiva dei due criteri, a motivo della complessità delle questioni successorie e dell’esigenza di mantenere la coerenza nella disciplina della fattispecie.

 

[Davì e Zanobetti]

Stabilire se due (o eventualmente più) procedimenti rientranti nel campo di applicazione del regolamento determinino una situazione di litispendenza può d’altronde risultare complesso, perché una stessa successione può dare luogo a controversie aventi oggetto o parti non coincidenti o che non lo sono interamente. Infatti è ovviamente ben possibile che più procedimenti riguardino aspetti distinti della successione, ad esempio, attribuzione di diversi legati; inoltre, come si è visto, le parti possono accordarsi per conferire competenza esclusiva relativamente anche ad un solo aspetto di una successione ai giudici dello Stato membro la cui legge sia stata designata dal de cujus mediante professio juris, cosicché non dovrebbe essere considerata un’ipotesi di litispendenza l’eventuale sottoposizione di altri aspetti della successione al giudice del paese dell’ultima residenza abituale. E però necessario sottolineare che la Corte di giustizia ha accolto nella sua giurisprudenza una concezione non formale dell’identità di oggetto, in base alla quale l’eccezione di litispendenza può essere sollevata ogni volta in cui possano aversi decisioni contrastanti, da intendersi come decisioni il cui contenuto sia idoneo a impedire o limitare il riconoscimento nello Stato richiesto della decisione resa successivamente.

 

Da notare che le norme su litispendenza e connessione operano solo in relazione agli Stati membri.

 

[Bonomi, Univ. Losanna]

 

All’ultima domanda risponderei negativamente. Le regole nazionali sulla litispendenza e connessione presuppongono la pendenza dinanzi a due giudici nazionali. Il giudice italiano dovrà invece applicare l’art. 7 della legge n. 218/1995:

 

 

Art. 7.

Pendenza di un processo straniero.

 

1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell’ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l’ordinamento italiano.

 

Su tale norma v. la giurisprudenza di legittimità, che ne fornisce una lettura piuttosto ampia:

Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012 (Rv. 624041)

 

La litispendenza internazionale può essere dichiarata d’ufficio, atteso che la ratio dell’art. 7, comma 1, della legge n. 218 del 1995, diretta a favorire l’economia dei giudizi e ad evitare conflitti tra giudicati, non consente di subordinare all’eccezione di parte l’intervento sospensivo del giudice. Ne consegue che la formulazione letterale della menzionata norma (“quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza”) va intesa nel senso che la litispendenza deve essere dichiarata dal giudice quando l’esistenza dei relativi presupposti emerga dagli elementi offerti dalle parti.

 

Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012 (Rv. 624040)

 

La litispendenza internazionale presuppone, oltre all’identità delle parti, l’identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall’identità del loro petitum immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l’art. 7 della legge n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso il decreto di sospensione del giudizio interno sulla decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento motivato dall’anteriore pendenza in Brasile di un giudizio tra i genitori sull’affidamento del minore).

 

Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012 (Rv. 624042)

 

La sospensione del processo per litispendenza internazionale è obbligatoria, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 della legge n. 218 del 1995, a differenza della sospensione per pregiudizialità della causa straniera, che è facoltativa, ai sensi del successivo comma terzo. Ne consegue che, nell’ipotesi di litispendenza internazionale, non è necessaria una motivazione specifica in ordine alle ragioni della disposta sospensione, essendo sufficiente che il giudice dia conto dell’esistenza delle condizioni per essa normativamente previste.

 

Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 15/05/2007 (Rv. 597774)

 

Affinché si verifichi una situazione di litispendenza internazionale, l’art. 7 della legge n. 218 del 1995, secondo il quale, ai fini della sospensione, occorre che le domande abbiano identità dell’oggetto e del titolo, va interpretato nel senso che devono ritenersi fondate sullo stesso titolo ed hanno il medesimo oggetto le domande che riguardano il medesimo rapporto giuridico. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ravvisato l’identità di titolo ed oggetto tra la domanda di risarcimento danni per perdita di merce trasportata via mare proposta in Italia contro due convenuti che avevano chiamato in garanzia il subvettore e il giudizio già pendente innanzi all’Alta Corte del Sudafrica tra le stesse parti, ancorché in un giudizio fosse stata fatta valere la responsabilità contrattuale e nell’altro quella extracontrattuale).

 

Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 15/05/2007 (Rv. 597773)

 

L’accertamento di una situazione di litispendenza internazionale non configura una questione di giurisdizione e non può quindi costituire oggetto di regolamento di giurisdizione, concretando invece un’ ipotesi di sospensione necessaria del processo, soggetta al rimedio del regolamento necessario di competenza.

 

Sull’inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. cfr. comunque la giurisprudenza di legittimità:

 

 

Sez. U, Sentenza n. 2022 del 23/03/1983 (Rv. 426877)

 

L’art. 12 della convenzione italo-austriaca del 16 novembre 1971 per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, resa esecutiva con legge 12 febbraio 1974 n. 71, il quale impone al giudice di uno degli stati contraenti di spogliarsi della causa qualora avanti ad un giudice dell’altro stato sia pendente un giudizio fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, regola, in deroga al principio fissato dall’art. 3 cod. proc. civ., esclusivamente il caso della litispendenza, cioè di contemporanea pendenza di cause con identità di soggetti, oggetto e titolo, mentre non può essere invocato nella diversa ipotesi di continenza o di connessione di cause. Pertanto, con riguardo alla controversia promossa davanti al giudice italiano, per l’accertamento di un rapporto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al pagamento di determinate spettanze, la circostanza che sia stato preventivamente adito il giudice austriaco, con domanda limitata all’accertamento del rapporto, non può valere ad interferire sulla giurisdizione del giudice italiano, nemmeno sotto il profilo di un obbligo di sospensione del processo in attesa della pronuncia straniera sulla questione comune ad entrambe le cause (sussistenza del rapporto).

 

 

Sez. 1, Sentenza n. 1870 del 05/07/1973 (Rv. 364906)

 

Le norme (in particolare gli artt 24 e 52 della legge fallimentare) intese a far inderogabilmente convergere nella procedura concorsuale le azioni relative a crediti verso il fallito, attribuendone la cognizione al tribunale fallimentare e correlativamente sottraendola a un diverso giudice altrimenti competente, debbono pur sempre considerarsi norme sulla Competenza cosiddetta ‘internà, siccome dirette a distribuire la cognizione delle liti fra gli organi giudiziari dello stato; non mai come norme sulla Competenza cosiddetta ‘internazionalè o ‘giurisdizionalè, mediante le quali lo stato invece limita l’ambito della propria giurisdizione determinando le liti rispetto alle quali essa puo esercitarsi. Di conseguenza, poiche in forza del principio della territorialita della legge processuale (sancito, segnatamente con riguardo alla competenza, dall’art 27 delle preleggi), allo scopo di accertare la sussistenza dei presupposti di una propria incompetenza, come effetto processuale di un atto parimenti processuale, l’ autorita giudiziaria italiana deve aver riguardo unicamente ad Atti ed effetti compiuti e disciplinati dalla legge processuale italiana, il giudice italiano, innanzi al quale un credito sia stato fatto valere in via ordinaria, non puo ritenersi incompetente sul riflesso che del medesimo credito sia stata gia chiesta l’insinuazione in una procedura fallimentare straniera; ne, quindi si pone in tale ipotesi il problema degli effetti da riconoscersi o meno alla sentenza straniera dichiarativa del fallimento.

 

 

[Davì e Zanobetti]

Quando il giudice adito declina la propria competenza, l’eventuale riassunzione della causa è rimessa all’iniziativa delle parti, che potrebbero ovviamente anche abbandonarla, dato che non sono previsti né trasferimento degli atti da un giudice all’altro, alcun altro sistema di coordinamento fra le giurisdizioni.

La proposta originaria della Commissione prevedeva che le parti avessero a disposizione un termine entro il quale riassumere la causa innanzi al giudice a favore del quale era stata pronunciata la declinatoria di competenza, trascorso inutilmente il quale il giudice preventivamente adito avrebbe riacquistato la propria competenza. Questa disciplina, modellata sull’art. 15 del regolamento 2201/2003 (a sua volta ispirato agli artt. 8 e 9 della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori), non è stata però recepita nel testo finale del regolamento, perché il legislatore europeo ha voluto introdurre una semplice possibilità di spostamento della competenza.

Il regolamento peraltro non precisa quale sia in questi casi la sorte dei provvedimenti già adottati, come, ad esempio, la nomina di un curatore dell’eredità; sembra comunque logico ritenere che essi mantengano la propria validità e che anzi possano, se ne ricorrono i presupposti, formare oggetto di riconoscimento e di esecuzione anche negli altri Stati membri.

 

Non concordo. In assenza di una norma che stabilisca l’ultrattività di tali misure non si vede proprio in base a quale criterio le stesse, in quanto adottate da giudice radicalmente carente di competenza giurisdizionale, dovrebbero “sopravvivere”.

Altro rilievo critico: la c.d. “riassunzione” della causa dinanzi al giudice dotato di competenza giurisdizionale NON può essere ritenuta riassunzione ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni italiane sulla riassunzione delle cause civili (es.: art. 50 c.p.c.: “il processo continua…”). La c.d. “riassunzione” in tal caso indica semplicemente l’inizio di una nuova e distinta controversia, mentre nessuno degli effetti (sostanziali e processuali) dell’atto introduttivo del precedente giudizio (si pensi all’interruzione della prescrizione) potrà ritenersi perdurante di fronte al nuovo giudice.

 

 

11. Definizione di “organo giurisdizionale

 

Art. 3, paragrafo 2:

 

2. Ai fini del presente regolamento il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e

b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all’articolo 79, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

 

Il regolamento (UE) n. 650/2012 ha optato in favore di una nozione ampia di «organo giurisdizionale» con l’intento di estendere la portata delle norme uniformi agli organi giurisdizionali lato sensu intesi, ivi comprese le autorità di natura non giudiziaria che esercitino la funzione giurisdizionale in situazioni successorie, in particolare per delega.

L’ampiezza della nozione di organo giurisdizionale è tuttavia ridimensionata dai due ulteriori requisiti enunciati dallo stesso art. 3, par. 2: ossia

·       il rispetto del principio del contraddittorio e

·       la possibilità che la decisione resa dall’autorità non giurisdizionale sia sottoposta ad un controllo successivo da parte del giudice e abbia la stessa forza e la stessa efficacia di un’analoga decisione resa da un giudice nazionale.

 

 

12. Riflessi della competenza giurisdizionale sul certificato successorio

 

L’individuazione della competenza giurisdizionale determina anche l’individuazione dell’autorità nazionale abilitata a rilasciare il certificato successorio europeo.

 

 

Articolo 64

Competenza a rilasciare il certificato

 

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’articolo 4, dell’articolo 7, dell’articolo 10 o dell’articolo 11. L’autorità di rilascio è:

a) un organo giurisdizionale quale definito all’articolo 3, paragrafo 2; o

b) un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione.

 

Per evitare inconvenienti o complicazioni legate al tenore delle diverse normative nazionali, l’art. 64 del regolamento precisa, infatti, che l’autorità di rilascio del certificato può essere sia un organo giurisdizionale quale definito dall’articolo 3, par. 2, sia «un’altra autorità che, in forza del diritto nazionale applicabile, è competente in materia successoria», prospettando così l’ipotesi in cui l’autorità competente per il rilascio del certificato sia un notaio che non eserciti alcuna attività giurisdizionale né svolga il proprio operato su delega o sotto il controllo di un’autorità giurisdizionale in senso stretto, come richiesto, invece, dalla nozione di «organo giurisdizionale» definita dall’art. 3, par. 2, del regolamento.

 

       [Me. Trémosa, Notaio francese]

 

       Da notare, però, che l’art. 64 cit., non richiama l’art. 5, per cui l’applicazione al secondo esempio potrebbe essere discutibile. E’ peraltro vero che il considerando n. 70 stabilisce che “Il certificato dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento”. Dunque: “ai sensi del presente regolamento”, dice il considerando, senza porre distinzioni o limitazioni di sorta; sembra quindi che si voglia perseguire un perfetto parallelismo tra competenza del notaio a rilasciare il certificato e competenza del giudice ai sensi di tutte le norme relative (artt. 4 ss.).

      

Il principio vale, invece, sicuramente per le regole di competenza sussidiaria dell’art. 10 o dell’art. 11.

 

       [Me. Trémosa, Notaio francese]

 

       L’individuazione dell’autorità nazionale competente per il rilascio del certificato rileva anche (e conseguentemente) per la designazione dell’autorità giurisdizionale competente per il ricorso descritto dall’art. 72 del Regolamento.

 

Regolamento n. 650/2012

 

Articolo 72

Procedure di ricorso

1. Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato.

Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio a norma dell’articolo 71 e dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.

Il ricorso è proposto davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.

2. Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l’autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall’autorità di rilascio.

Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l’autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l’autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

 

Articolo 73

Sospensione degli effetti del certificato

1. Gli effetti del certificato possono essere sospesi:

a) dall’autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell’articolo 71; o

b) dall’autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall’autorità di rilascio in virtù dell’articolo 72, in pendenza di tale impugnazione.

2. L’autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l’autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’eventuale sospensione degli effetti del certificato.

Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.

 

 

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014

 

Art. 32

Disposizioni in materia di certificato successorio europeo

 

1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.

2. Avverso le decisioni adottate dall’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile.

3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

 

 Note all’art. 32:

 Il Regolamento UE 650 del 2012 del Parlamento europeo e

 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge

 applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle

 decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti

 pubblici in materia di successioni e alla creazione di un

 certificato successorio europeo è pubblicato nella

 G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201.

 

 Il testo dell’articolo 739 del Codice di procedure

 civile così recita:

 "Art. 739. Reclami delle parti.

 Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre

 reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di

 consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in

 camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo

 con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa

 in camera di consiglio.

 Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio

 di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato

 in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è

 dato in confronto di più parti.

 Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso

 reclamo contro i decreti della corte d’appello e contro

 quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.".

 

 Il titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499

 così recita:

 "TITOLO II

 Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e

 di legato

 13. Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante

 ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al

 tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si

 è aperta la successione un certificato dal quale risultino

 la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i

 beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta

 fatta dal testatore

 Se la successione si è aperta fuori dei territori

 indicati nell’art. 1 il certificato di eredità deve

 chiedersi al tribunale in composizione monocratica del

 luogo dove si trova la maggior parte dei beni immobili del

 defunto esistenti nei territori medesimi

 Ove nell’eredità siano compresi beni immobili, la

 richiesta del certificato è obbligatoria.

 Sono applicabili alle richieste dei certificati di

 eredità e di legato le disposizioni dell’art. 49, primo

 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637

 13-bis. Se il chiamato ha accettato l’eredità, il

 certificato di cui all’articolo precedente può essere

 chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse

 14. Se la domanda è proposta in base a un titolo

 testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il

 certificato di morte del testatore e una copia autentica

 del testamento.

 Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni

 necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo

 diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone

 che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di

 testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano

 diritto ad una quota di riserva.

 Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una

 lite sul diritto a succedere

 15. Se il certificato è chiesto in base a un titolo di

 successione legittima, il richiedente deve allegare al

 ricorso il certificato di morte della persona della cui

 successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto,

 che costituisce il fondamento del suo diritto

 Il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie

 per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se

 il suo diritto alla successione legittima sia escluso o

 limitato dal diritto a succedere di parenti più prossimi.

 Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una

 lite sul diritto a succedere

 16. Il tribunale in composizione monocratica assume

 d’ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le

 lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova

 proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo

 del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul

 diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi

 interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere

 sentite in contraddittorio col richiedente.

 Il tribunale in composizione monocratica può disporre,

 a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più

 idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali

 esteri con invito agli interessati a presentare alla

 cancelleria le loro opposizioni entro un termine

 determinato secondo le circostanze.

 Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini

 dell’art. 371 del codice penale

 17. Il tribunale in composizione monocratica, valutate

 le prove secondo il suo libero convincimento, provvede

 mediante decreto motivato a rilasciare o negare il

 certificato.

 Se è pendente una lite sul diritto a succedere, egli,

 nel certificato, farà menzione espressa della pendenza di

 lite.

 I documenti allegati al ricorso non sono restituiti,

 salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di

 sostituirli con copia autentica

 18. Se vi sono più eredi, essi possono chiedere

 congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno

 indicate le quote di ognuno.

 Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli

 altri, prima della pronuncia del decreto, possono

 domandarne l’estensione anche ai propri diritti

 19. Se risulta che l’erede è stato istituito sotto

 condizione o con onere modale, ovvero che il testatore gli

 ha imposto di dar cauzione, oppure ha disposto dei legati,

 il tribunale in composizione monocratica deve farne

 espressa menzione nel certificato

 20. Se risulta successivamente l’inesistenza totale o

 parziale del diritto a succedere, il tribunale in

 composizione monocratica dispone con decreto, su ricorso

 degli interessati o d’ufficio, la revoca del certificato

 rilasciato

 21. Il certificato fa presumere ad ogni effetto la

 qualità di erede.

 Non può essere considerato erede o legatario apparente

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7,

 del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in

 buona fede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 535

 dello stesso codice, chi non sia in possesso del

 certificato rilasciato secondo le norme del presente

 decreto

 22. Il legatario di una cosa o di un diritto

 determinato, esistente nel patrimonio del defunto al

 momento della sua morte, può chiedere, mediante ricorso al

 tribunale in composizione monocratica competente secondo le

 norme dell’art. 13, il rilascio di un certificato

 sull’acquisto del legato medesimo.

 A tale effetto egli deve allegare al ricorso il

 certificato di morte del testatore e una copia autentica

 del testamento in virtù del quale egli vanta il suo

 diritto.

 Il tribunale in composizione monocratica, ove sia

 possibile, deve sentire gli eredi.

 Nel rimanente si applicano le disposizioni relative al

 certificato di eredità.

 23. Il procedimento dinanzi al tribunale in

 composizione monocratica è regolato dalle disposizioni

 comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal

 codice di procedura civile, in quanto applicabili .

 La cancelleria deve comunicare all’ufficio del registro

 del luogo ove si è aperta la successione, copia dei

 certificati di eredità o di legato rilasciati dal

 tribunale in composizione monocratica".

 

 

Barone:

A seguito del ricorso del richiedente per i motivi di cui all’art. 67, l’autorità giudiziaria, se accoglie il ricorso ritenendo il rifiuto di rilascio non motivato, (qui si vede come difficilmente può essere motivo di ricorso il rilascio del certificato) o rilascia il certificato con competenza direi "sostitutiva" ovvero assicura (nel nostro linguaggio processuale direi "dispone" o "ordina") che l’autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione, cioè emetta un nuovo certificato.

L’art. 72 pone implicitamente a ciascun Stato membro l’obbligo di prevedere (ove non già esistente, qualche norma generale idonea a disciplinare il caso) una nuova competenza del giudice sia funzionale che territoriale e specifiche regole processuali. Io credo che la natura del ricorso e del giudizio che ne consegue dovrebbe indirizzare il nostro legislatore verso un procedimento speciale, con rito camerale, con contradditorio tra il ricorrente e l’autorità di rilascio (analogo a quello avverso il rifiuto di trascrizione nei registri immobiliari). La competenza territoriale, per ragioni di opportunità e comodità dovrebbe essere quella del giudice del tribunale del circondario ove ha sede l’autorità di rilascio. Quanto all’intervento obbligatorio o meno del P.M. la questione resta aperta a entrambe le soluzioni, infatti vi può essere un problema di status o di tutela dei minori come può non esservi. Nel nostro Paese la forma del provvedimento del giudice, sia che si sostituisca all’autorità di rilascio che non, dovrebbe essere quella del decreto reclamabile ai sensi dell’art. 739 c.p.c.

Qualora l’autorità di rilascio venga richiesta di adottare una nuova decisione dovrà dare conto, nel nuovo certificato, del precedente iter, successivo alla data del rilascio del primo certificato (richiesta, ricorso, decreto); infatti, anche da un punto di vista storico, poiché l’originale del certificato è sempre conservato dall’autorità di rilascio, il nuovo certificato dovrebbe porre nel nulla il precedente. Anche se il regolamento non lo prevede appare utile, e sicuramente non è vietato, che sul primo certificato originale conservato dall’autorità di rilascio vengano annotate tutte le possibili circostanze conseguenti ai casi sopra illustrati. Nelle more della procedura di modifica ad opera dell’autorità di rilascio o di pendenza dell’impugnazione proposta all’autorità giudiziaria, gli effetti del certificato possono essere sospesi; la sospensione opera per il periodo fino al rilascio del nuovo certificato, deve essere comunicata senza indugio alle persone cui sono state rilasciate copie autentiche e, durante la sospensione, non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato.

 

 

       Sebbene sia espressamente richiamato il solo art. 739 c.p.c. l’evidente carattere camerale della procedura ex art. 71 del Regolamento impone il richiamo a tutti gli articoli da 737 a 742-bis c.p.c.:

 

Art. 737.

(Forma della domanda e del provvedimento)

 

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

Art. 738.

(Procedimento)

 

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

Il giudice può assumere informazioni.

 

Art. 739.

(Reclami delle parti)

 

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. (1)

 

 

(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato (di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell’interesse della procura di amministrazione controllata) fa decorrere il termine per reclamo dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.

 _______________

 

Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 25 febbraio 2008, n. 4719 e Cass. Civ., sez. I, sentenza 14 novembre 2008, n. 27239 in Altalex Massimario.

 

Art. 740.

(Reclami del pubblico ministero)

 

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.

 

Art. 741.

(Efficacia dei provvedimenti)

 

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata. (1)

 

 

(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato (di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell’interesse della procura di amministrazione controllata) fa decorrere il termine per reclamo dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.

 

Art. 742.

(Revocabilità dei provvedimenti)

 

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

 

Art. 742-bis.

(Ambito di applicazione degli articoli precedenti)

 

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.

 

       Ciò che si può dire in prima battuta è, dunque, che:

·      Il reclamo avverso il provvedimento del notaio si propone, come detto, al tribunale come sopra individuato;

·      Poiché l’art. 78 del Regolamento impone(va) agli Stati membri di comunicare alla Commissione (non già e non solo l’autorità competente, bensì) “le procedure di ricorso di cui all’art. 72”, tutte le regole procedurali contenute nell’art. 739 c.p.c. vanno intese come richiamate, ivi compresi, ad es.,

o    il termine di decadenza di dieci giorni, nonché

o    la non reclamabilità ulteriore del provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo;

·      Quanto al profilo della decadenza, il richiamo all’art. 739 c.p.c. si rivela quanto mai infelice, tenuto conto del fatto che qui abbiamo procedure “para-contenziose” che sovente si svolgono “nei confronti di più parti”; in particolare è dubbio se il termine decorra dalla notificazione effettuata dalla Cancelleria (ipotesi cui qui andrebbe assimilata un’eventuale notifica disposta dal notaio), caso cui la Cassazione ha fornito risposta negativa, nel senso che la notifica che fa decorrere il termine è solo quella richiesta dalla parte:

Sez.  1, Ordinanza n.  462 del 13/01/2010 (Rv. 611532)  

 

 Nei procedimenti camerali che si svolgono "in confronto di più parti", quale quello di opposizione all’espulsione dello straniero, la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo se effettuata ad istanza di parte, così come previsto nell’art. 739 secondo comma cod. proc. civ., e non anche quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice "a quo" o su istanza del predetto ausiliare. Per effetto di tale disciplina, applicabile anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati al rito camerale, salvo che non sia espressamente disposto in modo diverso, la notificazione del provvedimento giudiziale sull’opposizione all’espulsione eseguita a cura della cancelleria del giudice di pace è inidonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.

 

 

Sez.  1, Sentenza n.  13166 del 18/06/2005 (Rv. 581285)  

 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 739 cod. proc. civ., nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono "in confronto di più parti", la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice "a quo" o su istanza di quell’ausiliare. Ne consegue che, per effetto di tale disciplina, applicabile anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale (salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso), la notifica del decreto emesso dal tribunale sul ricorso proposto, "ex" art. 30, sesto comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, eseguita a cura del cancelliere del giudice, non è idonea a determinare la decorrenza del suddetto termine per il reclamo avverso il citato decreto.

Ciò significa, in sostanza, che il termine, in difetto di notifica operata da una parte, rimarrà aperto, a meno che la procedura dinanzi al notaio non si sia svolta di fronte ad una parte sola; ciò, sempre ammesso e non concesso che il concetto processuale di “parte” sia in qualche modo riferibile ai “soggetti” che possono attivare la (e intervenire nella) procedura in discorso;

·      Quanto alla non reclamabilità ulteriore della decisione del tribunale, desumibile dall’art. 739, ult. cpv., c.p.c., va detto che essa può ritenersi “temperata” dall’applicabilità del rimedio ex art. 742 c.p.c. (revocabilità o modificabilità in ogni tempo dei decreti camerali).

 

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