Articolo 158   



SEPARAZIONE CONSENSUALE

1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto
senza l'omologazione del giudice.

2. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento dei figli e` in contrasto con l'interesse di questi il
giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da
adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione,
puo` rifiutare allo stato l'omologazione.

 

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