Giurisprudenza
Comunione legale
____________________________________________
Oggetto
della comunione legale immediata: i diritti di credito, con particolare
riferimento ai fondi comuni di investimento
CASSAZIONE
CIVILE, sez. I, sent. 15 giugno 2012, n. 9845 - Pres. Luccioli - Rel.
Schirò
Comunione legale tra coniugi –
Oggetto ex
art. 177, lett. a), c.c. –
Diritti di credito aventi una componente patrimoniale suscettibile
di acquisire un valore di scambio – Caduta in comunione legale –
Configurabilità – Quote di fondi comuni di investimento acquisiti
da un coniuge con i proventi della sua attività – Caduta in comunione legale
– Configurabilità.
(C.c. art. 177, primo comma, lett. a), c.c.)
Anche i diritti di credito acquistati da
ciascuno dei coniugi in costanza di regime legale ricadono nella comunione,
allorquando si tratti di crediti aventi una componente patrimoniale
suscettibile di acquisire un valore di scambio. Tra questi rientrano le quote
di fondi comuni di investimento, ancorché acquisite con i proventi
dell’attività di un solo coniuge.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI |
|
Conformi |
Sul problema generale della caduta in comunione legale
dei crediti: Cass., 18 agosto 1994, n. 7437; 23 settembre 1997, n. 9355; 27
maggio 1999, n. 5172; Cass., 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. 16 luglio 2008,
n. 19567; Cass., 15 gennaio 2009, n. 799; Cass., 6 maggio 2009, n. 10386;
Cass., 23 febbraio 2011, n. 4393. |
Difformi |
Sul problema generale della caduta in comunione legale dei crediti: Cass., 18 luglio 1983, n. 4969; Cass., 24 febbraio 1986, n. 1136; Cass., 23 luglio 1987, n. 6424; Cass., 11 settembre 1991, n. 9513; Cass., 9 luglio 1994, n. 6493; Cass., 27 gennaio 1995, n. 987; Cass., 1° febbraio 1996, n. 875; Cass., 12 maggio 1998, n. 4757; Cass., 18 febbraio 1999, n. 1363; Cass., 22 settembre 2000, n. 12554; Cass., 4 marzo 2003, n. 3185; Cass., Sez. Un., 24 agosto 2007, n. 17952; Cass., 24 gennaio 2008, n. 1548. Sul tema specifico dei fondi comuni di investimento: Trib. Palermo, 9 luglio 2001. |
...
Omissis ...
Svolgimento del processo
R.D.P. ricorre per cassazione,
con cinque motivi illustrati con memoria, nei confronti di T.G., avverso la
sentenza n. 1149/09 in data 23 novembre 2009, con la quale la Corte di appello
di Bari ha rigettato gli appelli dai medesimi proposti, rispettivamente in via
principale e in via incidentale, contro la sentenza in data 11 marzo 2008 del
Tribunale di Foggia, che - pronunciando sulla domanda di divisione giudiziale
dei beni comuni proposta dalla T. nei confronti del coniuge P. a seguito di
sentenza di separazione personale passata in giudicato - dopo aver disposto
consulenza tecnica d’ufficio e individuato quali beni facenti parte della
comunione legale, e quindi della massa da dividere, la quota del 50% di un
appartamento e un locale box per auto in (…), il valore di riscatto di
alcune polizze e il saldo di un conto corrente bancario, così aveva
provveduto:
- aveva determinato in
Euro 156.343,59 il valore della quota spettante a ciascuno dei coniugi;
- aveva attribuito alla
T. il box auto e il valore di riscatto di due polizze assicurative e al P. la
quota pari al 50% dell’appartamento;
- aveva condannato il P.
a pagare alla moglie la somma di Euro 82.538,00 a titolo di conguaglio in
denaro, già rivalutato all’attualità, oltre agli interessi
legali del 3% annuo sulla somma non rivalutata dalla data dello scioglimento
della comunione ( 29 marzo 2003) sino all’effettivo soddisfo,
nonché la somma di Euro 121.592,00, oltre agli interessi legali dalla
stessa data al saldo, a titolo di rimborso della quota di pertinenza della T.
di fondi comuni "Arca", rientranti nella comunione legale ai sensi
dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c., avendo il primo giudice ritenuto
ricompresi nel testoline acquisti non solo 1 diritti reali, ma anche i diritti
di credito qualificabili come investimenti in valori mobiliari o
capitalizzazioni (quali buoni del tesoro, titoli obbligazionari e di
partecipazione societaria e quote di fondi comuni di investimento), ed infine
l’ulteriore somma di Euro 38.280,00, oltre a interessi, a titolo di
mancato reddito sulle proprie quote immobiliari.
La Corte di appello di
Bari, nel rigettare i gravami e nel confermare la sentenza di primo grado,
così motivava, per quel che rileva in questa sede:
- era priva di
fondamento la tesi del P., secondo cui le quote di fondi comuni
d’investimento costituiti con i proventi della svia attività
professionale non potevano essere ricomprese nella comunione legale ex art.
177, comma 1, lett. a), c.c.; infatti, secondo i giudici di appello, tali quote
costituivano non soltanto oggetto di un diritto di credito, ma anche
entità dotate di componente patrimoniale avente un proprio valore
economico e di scambio;
- parimenti infondata
era la censura in ordine alla errata stima dell’appartamento in (…)
e del conseguente valore della quota spettante alla T., dovendosi attribuire
rilievo non alla destinazione ad uso ufficio attribuita all’immobile dal
P., ma a quella (uso abitazione) risultante dall’atto di acquisto e dagli
strumenti urbanistici e dovendosi imputare esclusivamente al P., che aveva
modificato la destinazione d’uso, i costi da sostenere per la
ristrutturazione dell’immobile ai fini del ripristino della sua
originaria destinazione abitativa;
- le censure mosse alla
consulenza tecnica d’ufficio ed ai criteri seguiti dal c.t.u. per la stima
erano infondate, atteso che i criteri seguiti erano congrui e convincenti e la
sentenza di primo grado aveva confutato le contrarie deduzioni del consulente
di parte resistente;
- il corrispettivo
dovuto alla T. per il mancato godimento dell’immobile non decorreva dalla
data di proposizione della domanda giudiziale di divisione, come sostenuto dal
P., ma dal momento precedente in cui questi era stato costituito in mora con
raccomandata del 31 maggio 2002, dovendosi egli considerare da tale momento non
più in buona fede, ma in ogni caso la sentenza di primo grado aveva
stabilito la decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di
separazione (29 marzo 2003) successiva a tale costituzione in mora. Resiste con
controricorso e memoria la T.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente — denunciando violazione degli artt. 177, comma 1, lettere a), b) e c), e 217 c.c. - censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello "erroneamente inquadrato" le quote di fondi comuni di investimento, acquistati esclusivamente con i proventi della propria attività professionale, "nell’ambito della comunione legale (c.d. immediata)" di cui all’art. 177, lett. a), c.c.
...
Omissis ...
2. Il primo motivo è privo di fondamento.
L’art. 177 c.c., comma 1, lett. a), nel prevedere che costituiscono oggetto della comunione "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali", ricomprende nel proprio disposto gli atti acquisitivi di ogni genere di "bene", inteso quale oggetto di ogni tipo di diritti, non contenendo la norma alcuna specificazione delimitativa (Cass. 1999/5172; 2007/21098). Infatti la comunione legale fra i coniugi, come regolata dell’art. 177 c.c. e segg., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dall’art. 1100 c.c., e segg., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che forma oggetto. Con la conseguenza che i crediti, così come i diritti a struttura complessa come i diritti azionari, in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell’art. 177 c.c., poste dall’art. 179 c.c. (Cass. 2007/21098, che ha confermato la decisione della Corte di merito, che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale).
3. In particolare, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2009/799; 2011/4393) si è già espressa nel senso che restano esclusi dalla comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c., solo i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio, come quelli derivanti da un contratto preliminare di compravendita (Cass. 2008/1548), dalla partecipazione ad una cooperativa edilizia a contributo erariale (Cass. 2005/12382; 2011/16305) o da un deposito bancario (Cass. 2006/1197), e che vi sono invece ricompresi, oltre ai titoli obbligazionari, i titoli di partecipazione azionaria e le quote di fondi d’investimento, che hanno una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio (Cass. 1994/7437; 1997/9355; 1999/5172; 2009/799; 2009/10386; 2011/4393). Soccorre a tale proposito anche l’orientamento giurisprudenziale, che, nell’escludere la configurabilità del fondo comune d’investimento come comunione o come soggetto autonomo distinto sia dai partecipanti che dalla società di gestione che lo ha istituito, ravvisa nel fondo stesso un patrimonio separato, in cui la separazione "garantisce adeguatamente la posizione dei partecipanti, i quali sono i proprietari sostanziali dei beni di pertinenza del fondo, lasciando però la titolarità formale di tali beni in capo alla società di gestione che lo ha istituito" (Cass. 2010/16605), restando così evidenziata, in forza di tale pronuncia, la componente patrimoniale insita nella quota di partecipazione al fondo.
4. Argomenti contrari non possono trarsi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dalla sentenza di questa Corte n. 1197 del 20 gennaio 2006, che, nel confermare l’orientamento secondo cui il denaro depositato su un conto corrente intestato ad un coniuge in regime di comunione legale non entra a far parte di tale comunione, non ha preso in considerazione la circostanza che nel caso di specie il denaro era stato successivamente reinvestito in quote di fondi comuni e non ha quindi affrontato il problema dell’eventuale caduta in comunione legale immediata delle quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento. Ciò è infatti dipeso non dalla implicita considerazione, da parte della Corte di legittimità, che la sottoscrizione di quote di fondi comuni d’investimento non dia luogo ad acquisto suscettibile di rientrare nella comunione legale a norma dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c. — come invece ritenuto dal ricorrente — ma dalla circostanza, risultante dalla stessa sentenza di legittimità qui richiamata, che in quel giudizio il giudice di appello aveva escluso che l’acquisto di quote di fondi comuni fosse caduto in comunione legale, trattandosi di surrogazione di un bene personale ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. f) c.c., e che tale statuizione non era stata censurata dalla ricorrente, che aveva invece dedotto che il denaro ricavato dalla vendita di bene personale era stato depositato, prima del reinvestimento in quote di fondi comuni, su un conto corrente del coniuge in comunione legale, cadendo per ciò solo nella comunione legale. Pertanto nel giudizio di legittimità definito con la menzionata sentenza di questa Corte n. 1197 del 2006, il tema dell’eventuale caduta in comunione legale immediata delle quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento era estraneo ai motivi di impugnazione e non costituiva oggetto del giudizio medesimo.
... Omissis ...