CASSAZIONE CIVILE,
sez. VI, ord. 2 gennaio 2012, n. 9 - Pres. Finocchiaro - Rel. Lanzillo
Promessa di matrimonio – Conseguenze risarcitorie derivanti dal
recesso senza giustificato motivo, ex art. 81 c.c. –
Assoggettabilità ai principi generali
in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale –
Esclusione – Obbligazione ex lege
di rimborso delle spese fatte e delle obbligazioni contratte dal promissario in
vista del matrimonio – Configurabilità – Estensibilità di tale obbligazione al
ristoro anche dei danni non patrimoniali – Esclusione.
(C.c.
art. 81)
Le conseguenze risarcitorie derivanti dal recesso senza giustificato
motivo dalla promessa di matrimonio, ex
art. 81 c.c., non sono assoggettate ai principi generali in tema di
responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena
responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale
regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente,
nel senso dell’accettazione di un legame non voluto, ma costituiscono oggetto
di un’obbligazione ex lege. Ne deriva
che il risarcimento dei danni conseguenti all’ingiustificata rottura della
promessa di matrimonio va circoscritto alle spese fatte ed alle obbligazioni
contratte dal promissario in vista della celebrazione delle nozze, con
esclusione, quindi, del risarcimento dei danni non patrimoniali.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI |
|
Conformi |
Sulla natura di
obbligazione ex lege del dovere
risarcitorio ex art. 81 c.c.:
Cass., 15 aprile 2010, n. 9052; Trib. Bari, 28 settembre 2006. Sulla non risarcibilità
del danno non patrimoniale: App. Milano, 25 giugno 1954; Trib. Milano, 29
marzo 1963; Trib. Roma, 27 luglio 1963; Trib. Bari, 28 settembre 2006; Trib.
Torino, 29 gennaio 2009. |
Difformi |
Sulla risarcibilità del
danno non patrimoniale: App. Torino, 22 marzo 1949. |
... Omissis ...
La
Corte:
Premesso
in fatto:
-
Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“1.-
Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha
confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania - Sez. dist. di Paterno
- ha condannato C.G. al risarcimento dei danni in favore di F.P., per
ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, nella misura di Euro
9.875,45, somma corrispondente alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte
dalla fidanzata in previsione delle nozze. In accoglimento dell’appello
incidentale proposto dalla F. la Corte di appello ha poi condannato il C. al
risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in Euro 30.000,00.
Quest’ultimo propone sette motivi di ricorso per cassazione. L’intimata non ha
depositato difese.
2.-
I primi due motivi, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione e
violazione degli art. 79, 80 e 81 cod. civ. nel capo in cui la sentenza
impugnata lo ha condannato al rimborso delle spese, sono inammissibili perché
generici ed apoditticamente formulati.
Il
ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia preso in esame le sue
deduzioni circa il giusto motivo della rottura del fidanzamento e non abbia
tenuto conto, nella quantificazione dei danni, della misura in cui dette spese
avrebbero potuto essere recuperate, ma non fa alcun riferimento alla concreta
motivazione della sentenza, che ha ritenuto non provate le eccezioni da lui
sollevate, né illustra le ragioni per cui la motivazione si dovrebbe ritenere
insufficiente, illogica o contraddittoria.
3.-
Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.
81 e 2059 c.c., e vizi di motivazione, sul rilievo che il risarcimento dei
danni conseguenti all’ingiustificata rottura della promessa di matrimonio va
circoscritto alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dal promissario;
non può essere esteso oltre questi limiti - e men che mai al risarcimento dei
danni non patrimoniali - poiché il recesso dalla promessa non costituisce
illecito, in quanto la legge vuoi salvaguardare fino all’ultimo la piena
libertà delle parti di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio.
Richiama a conforto la recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez.
3, 15 aprile 2010 n. 9052).
3.-
I motivi sono fondati.
Va
premesso che la rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - cioè
risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle
pubblicazioni matrimoniali (come nel caso di specie, ove il ricorrente ha
esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la
celebrazione delle nozze) - non può considerarsi comportamento lecito, come
assume il ricorrente, allorché avvenga senza giustificato motivo.
È
indubbio che tale comportamento non genera l’obbligazione civile di contrarre
il matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir
meno alla parola data ed all’affidamento creato nel promissario, quindi la
violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono
considerare lecite o giuridicamente irrilevanti.
Poiché,
tuttavia, la legge vuoi salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta
libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l’illecito consistente
nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali
in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla
piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale
regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente
nel senso dell’accettazione di un legame non voluto.
Ma
neppure si vuole che il danno subito dal promissorio incolpevole rimanga del
tutto irrisarcito.
Il
componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione a carico
del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di
un’obbligazione ex lege a rimborsare
alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle
obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di
danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non
patrimoniali.
La
motivazione della sentenza impugnata, circa la rilevanza degli interessi non
patrimoniali, degli affetti e dei diritti della persona del promesso sposo
incolpevole, che sarebbero anche costituzionalmente protetti e che
risulterebbero lesi dalla rottura della promessa, è irrilevante e non
congruente con la disciplina giuridica della materia, poiché tralascia il
presupposto ineliminabile per poter attribuire rilevanza ai suddetti diritti e
interessi: cioè l’assoggettamento della promessa di matrimonio e del suo inadempimento
ai principi generali in tema di responsabilità, contrattuale od
extracontrattuale, anziché ai soli effetti espressamente previsti dall’art. 81
c.c.
4.-
Gli altri motivi, che censurano i criteri di liquidazione del danno non
patrimoniale, risultano assorbiti.
4.-
Propongo che il ricorso sia deciso con procedura in camera di consiglio, nel
senso dell’accoglimento del terzo e quarto motivo; del rigetto del primo e del
secondo motivo, assorbiti gli altri motivi”.
-
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle
parti.
-
Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato
in diritto:
Il
Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli
argomenti prospettati dal relatore.
In
accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata
deve essere cassata nella parte in cui ha condannato il ricorrente al
risarcimento dei danni non patrimoniali. Il primo e il secondo motivo vanno
rigettati e gli altri motivi risultano assorbiti.
Non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa
nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.
Il
capo della sentenza di appello che ha accolto l’appello incidentale della F.,
condannando il C. al risarcimento dei danni non patrimoniali, deve essere
annullato, mentre va confermata la condanna del ricorrente a rimborsare alla F.
le spese fatte e le obbligazioni contratte in vista del matrimonio,
nell’importo quantificato dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello.
Considerata
la reciproca soccombenza delle parti le spese del giudizio di appello si
compensano per intero.
Le
spese del presente giudizio vanno poste a carico della soccombente F. e si
liquidano complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed
Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli
accessori previdenziali e fiscali di legge.
P.Q.M.
La
Corte di cassazione accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso; rigetta il
primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi.
Cassa
la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda proposta da F. P. con l’atto di appello incidentale e
conferma il rigetto dell’appello principale, proposto da C.G. Compensa per
intero le spese del giudizio di appello. Condanna F.P. a rimborsare al
ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in
Euro 1.500,00, oltre alle spese generali ed agli accessori previdenziali e
fiscali di legge.
Così
deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato
in Cancelleria il 2 gennaio 2012.