CASSAZIONE
PENALE, sez. III, 29 novembre 2010, n.
42182 - Pres. Petti - Rel. Lombardi
Comunione legale tra coniugi – Beni
destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi ex art. 178 c.c. –
Comunione de residuo – Art. 179, lett. d), c.c. – Applicabilità –
Esclusione – Diritto del coniuge dell’imprenditore sui beni in comunione
residuale una volta intervenuta la cessazione del regime – Natura reale –
Esclusione – Confisca dei predetti beni disposta con sentenza penale definitiva
a carico del coniuge imprenditore – Possibilità per il coniuge non imprenditore
di rivendicare la propria quota – Esclusione.
(C.c. artt. 178, 179, lett.d))
Nel regime di comunione legale i beni
destinati all’esercizio dell’impresa di uno solo dei coniugi ex art. 178 c.c. non sono soggetti,
all’atto del loro acquisto, alle formalità prescritte dall’art. 179, lett. d),
c.c., applicabile ai soli beni che servono all’esercizio di una professione
liberale. Il coniuge dell’imprenditore, intervenuta la cessazione del regime
legale, non è titolare di un diritto reale sui beni predetti, né può
rivendicare la propria quota, quanto meno sin tanto che i beni conservano la
loro destinazione all’esercizio dell’impresa. (In applicazione di questo
principio la Corte ha confermato la decisione con la quale il G.I.P., in
funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di restituzione pro quota di un terreno e di un
opificio, di cui con precedente sentenza era stata disposta la confisca a
carico del coniuge imprenditore della parte ricorrente).
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI |
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Conforme |
Trib. Camerino, 5 agosto 1988. |
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