** AVVISO DI PUBBLICAZIONE **
TRIBUNALE FIRENZE
SEZ. 00 ORD. 00000 DEL 05/06/2002
PD.1759A3
PRES. Miraglia
ATT. Starrange Servicos CONV. CHL spa
Il finanziamento a scopo di garanzia, che il titolare di una societa' ab-
bia ricevuto, a titolo personale, da altra societa', stante la diversita'
delle parti non e' riferibile ad un accordo quadro aleatorio concluso tra
quest'ultima societa' e la societa' rappresentata dal primo. La legittimita'
di un trust "interno" con funzione solutoria, deve essere valutata non solo
con riferimento al disposto dell'art. 13 legge 16 ottobre 1989, n. 364 che
sembra escludere i trust privi di elementi di internazionalita'; ma anche
con riferimento all'art. 15 della medesima legge, che vieta che il trust
possa produrre effetti incompatibili con le disposizioni della legge de-
signata dalle norme di conflitto del foro. La validita' degli atti di confe-
rimento di beni ad un trust interno con funzione solutoria, e' disciplinata
dalla legge italiana, ex art. 4, legge 16 ottobre 1989, n. 364; sicche',
laddove ricorrano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ.,, tali
atti di conferimento possono essere soggetti ad azione revocatoria. (Massima
a cura della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la mo-
tivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).
IL FORO TOSCANO TOSCANA GIURISPRUDENZA ANNO 2003 PAG. 17