** AVVISO DI PUBBLICAZIONE **

 TRIBUNALE  FIRENZE

 SEZ. 00  ORD.  00000      DEL 05/06/2002

 PD.1759A3

    PRES. Miraglia

    ATT. Starrange Servicos           CONV. CHL spa

 

    Il  finanziamento a scopo di garanzia, che il titolare di una societa' ab-

 bia  ricevuto,  a  titolo  personale, da altra societa', stante la diversita'

 delle  parti  non  e'  riferibile ad un accordo quadro aleatorio concluso tra

 quest'ultima  societa' e la societa' rappresentata dal primo. La legittimita'

 di  un  trust "interno" con funzione solutoria, deve essere valutata non solo

 con  riferimento  al  disposto dell'art. 13 legge 16 ottobre 1989, n. 364 che

 sembra  escludere  i  trust  privi di elementi di internazionalita'; ma anche

 con  riferimento  all'art.  15  della  medesima legge, che vieta che il trust

 possa  produrre  effetti  incompatibili  con  le disposizioni della legge de-

 signata  dalle norme di conflitto del foro. La validita' degli atti di confe-

 rimento  di  beni ad un trust interno con funzione solutoria, e' disciplinata

 dalla  legge  italiana,  ex  art.  4, legge 16 ottobre 1989, n. 364; sicche',

 laddove  ricorrano  tutti i presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ.,, tali

 atti  di conferimento possono essere soggetti ad azione revocatoria. (Massima

 a  cura  della rivista sottoindicata. Consultare la rivista stessa per la mo-

tivazione del provvedimento e per l'eventuale annotazione).

 IL FORO TOSCANO TOSCANA GIURISPRUDENZA  ANNO 2003 PAG.   17                  

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