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Fondo patrimoniale e trust a favore di figli minori - Richiesta di
autorizzazione al trasferimento di beni immobili dal fondo patrimoniale al
trust - Limiti all'alienazione ex art. 169 c.c. Tribunale di Firenze
provvedimento del giorno 23 ottobre 2002 Il Tribunale
di Firenze, Sezione I Civile, (omissis) visto il
ricorso ex art. 710 cod. proc. civ. e 169 cod. civ. presentato da B. e P.; sentito il
Giudice Relatore; sentito il
Pubblico Ministero il quale ha espresso in data 26 giugno 2002 parere
favorevole all'accoglimento del ricorso; sciogliendo
la riserva di cui al verbale di udienza di comparizione in camera di
consiglio del 16 ottobre 2002; Osserva I ricorrenti
hanno esposto: di avere
contratto matrimonio, con rito concordatario, in Roma il giorno ...; che dalla
loro unione ... è nata una bambina di nome ...; che in data
4 luglio 2001 con atto ai rogiti per Notaio Bertozzi essi coniugi hanno
costituito un fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ. per far fronte ai
bisogni della famiglia, comprendendovi un appartamento per civile abitazione
su due livelli fuori terra, di sette vani più servizi ed accessori, oltre
resede ed annessi pertinenziali, beni tutti posti in Comune di ..., di
proprietà esclusiva del coniuge B. (v. doc. 1 allegato al ricorso); che a
seguito di ricorso congiunto depositato in Cancelleria il giorno 14 febbraio
2001, in data 17 ottobre 2001 è stata ritualmente omologata la separazione
consensuale di essi coniugi istanti (v. doc. 2 allegato al ricorso); che essi
coniugi hanno intenzione di procedere, non appena ciò sarà possibile secondo
i tempi oltre che nei modi previsti dalla legge, alla richiesta di cessazione
degli effetti civili del loro matrimonio; che, in
forza di quanto disposto dall'art. 171 cod. civ., tra le cause di cessazione
del fondo patrimoniale è ricompresa la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, salvo il perdurare del fondo stesso fino al compimento della
maggiore età dell'ultimo dei figli minori; che è
comunque ferma e comune intenzione di essi coniugi tutelare sin da ora maggiormente i figli, mantenendo la stessa destinazione e
segregazione già imposta ai beni e
diritti oggetto del fondo patrimoniale
sopraindicato e ciò anche oltre il
termine di durata previsto per il fondo stesso, se del caso persino
incrementando il numero e la quantità dei beni oggetto di tale destinazione; di ritenere essi coniugi che il
più efficace strumento giuridico, idoneo per tutelare gli effetti voluti ed
analoghi a quelli del fondo patrimoniale, sia l'istituto del trust, regolato
dalle disposizioni della Convenzione dell'Aja del l° luglio 1985, ratificata
dalla Repubblica Italiana con Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 ed entrata in
vigore il primo gennaio 1992; che con atto ai rogiti del
Notaio … del 15 luglio 2001 B. ha, quindi,
costituito ed istituito un trust — denominato Trust B. — ricomprendendovi da
subito la propria intera quota di capitale
posseduta nella s.r.l. ... unipersonale, pari all'intero capitale
sociale e ammontante a lire 190.000.000 (ovvero 98.126,90 Euro) ed istituendo quale trustee pro tempore il Dottor con studio in Firenze; che in linea con quanto sopra esposto, quali beneficiari finali del trust
sono stati individuati i figli del disponente B.; beneficiari del reddito
sono stati indicati i suoi figli nati e nascituri, oltre al disponente
stesso; che all'interno dello stesso
atto istitutivo, il disponente si è espressamente riservato la facoltà di
poter successivamente trasferire e sottoporre, sempre nel suddetto trust, altri
beni mobili ed immobili così come altri diritti di ogni tipo. Hanno pertanto i ricorrenti
concluso per sentir omologare la parziale modifica delle condizioni già
pattuite nell'atto di separazione omologato dal Tribunale di Firenze in data
17 ottobre 2001 autorizzando il coniuge e i coniugi, in particolare ai sensi
e per gli effetti dell'art. 169 del cod. civ., a sottoporre, inserire e
trasferire nel Trust B. l'appartamento per civile abitazione in Comune di
..., di proprietà piena ed esclusiva del signor B., e già compresi nel fondo
patrimoniale costituito con atto ai rogiti Notaio; beni riportati al NCEU del
Comune di ... con i seguenti dati: ...; ferme ed immutate restando tutte le
altre condizioni già contenute nell'atto di separazione consensuale, omologato
dal Tribunale di Firenze in data 17 ottobre 2001; con efficacia immediata del
decreto, ai sensi del comma 2 dell'art. 741 cod. proc. civ., stanti l'urgenza
e la necessità richieste dal caso e ordine al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emanando
provvedimento, con espresso esonero da ogni eventuale responsabilità al
riguardo. Rileva Vi è
insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 710 e 711 cod. proc. civ. per poter
procedere alla modifica delle condizioni della separazione consensuale, sul
rilievo che la costituzione del trust di
cui al ricorso esula dal contenuto tipico
degli accordi in sede di separazione, relativo all'affidamento della
prole, al contributo dei genitori al mantenimento in favore del coniuge più
debole economicamente; infatti l'art. 710 cod. proc. civ. su richiamato prevede espressamente la possibilità di modificare i provvedimenti riguardanti i
coniugi e la prole conseguenti alla separazione. Il ricorso deve comunque essere esaminato sotto il profilo di cui
all'art. 169 cod. civ.. I beni di cui è procedimento costituiscono gli unici beni conferiti a suo tempo in
fondo patrimoniale con rogito per Notaio. L'art. 6 dell'atto di costituzione del fondo prevede (III e IV,
cpv.) che "per l'alienazione dei beni costituenti
il fondo, i coniugi fanno espresso riferimento all'art. 169 cod. civ." e
che "è espressamente esclusa, per patto convenuto tra i
coniugi contraenti alla presenza di testi, l'autorizzazione giudiziale in
merito agli atti con cui vengono vincolati i beni costituenti il fondo
patrimoniale". Da quanto sopra deriva che vi è necessità che il trasferimento dei
beni dal fondo al trust (che attua
un vero e proprio patrimonio separato: al riguardo vd. art. 2, comma 2, lett.
a) della citata Convenzione dell'Aja del 1°
luglio 1985) sia autorizzato da questo Tribunale, essendo esclusa
l'autorizzazione giudiziale per quei soli "atti con cui vengono
vincolati i beni costituenti il fondo patrimoniale" ed essendo
espressamente richiamata la disciplina legale dell'art. 169 cod. civ. per
quanto riguarda l'alienazione dei beni (così come, del resto, è opinione dei
ricorrenti, i quali, a tale scopo, hanno adito questa a.g.o.). L'art. 169 cod. civ. richiede, a maggior ragione se vi sono figli
minori (come nel caso di specie), quale presupposto dell'autorizzazione giudiziale la sussistenza di necessità o di
utilità evidente. Tralasciando la prima ipotesi
(di necessità — non prospettata nel caso
di specie —) l'utilità evidente richiede sempre che l'uscita di un
bene dal fondo sia compensata dalla
immissione nello stesso di altro bene o comunque di altra utilità
economicamente valutabile (cfr. Trib. Genova, 26 gennaio
1998, in Nuova giur. civ., 1999, I, 215;
App. Bari, 15 luglio 1999, in
Giust. civ., 2000, I, 200; Trib. Trani, 3 maggio 1999, in Giust. civ.,
2000, I, 201). Nel caso di specie è pur vero che il trust destinatario del
trasferimento ha effetti voluti ed analoghi a quelli del fondo patrimoniale
(e segnatamente beneficiari finali del trust
sono stati individuati i figli del disponente B.; beneficiari del
reddito sono stati indicati i suoi figli nati e nascituri, oltre al
disponente stesso), ma
vi è parimenti da osservare come, nell'ambito della libertà
negoziale propria del trust, nessun vincolo formale (e in particolare nessun
onere di autorizzazione giudiziale con
scopi ed effetti identici a quelli di cui all'art. 169 cod. civ.)
viene posto ai trustee nell'ipotesi di eventuale futuro trasferimento dei
beni conferiti nella massa da questi amministrata
— vd. art. 15 dell'atto istitutivo — il che priva l'istituto di quelle
garanzie che, una volta scelta l'opzione del fondo patrimoniale e non adottata la clausola
derogatrice consentita dall'inciso iniziale di cui all'art. 169 cod. civ. (e
in giurisprudenza ritenuta ammissibile anche nell'ipotesi di presenza di
figli minori: cfr. Trib. di Verona, 30 maggio 2000, in Nuova giur. civ., 2001, I, 170), vengono apprestate
dal regime autorizzativo vincolato di cui alla richiamata norma codicistica. Per tali motivi il ricorso deve essere respinto. P.T.M. il Tribunale 1.dichiara inammissibile il
ricorso ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ.; 2.rigetta il ricorso ai sensi
dell'art. 169 cod. civ. Si comunichi alle parti ed al Pubblico Ministero.
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