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a favore delle figlie minorenni — genitori nominati trustee — violazione dei doveri dei trustee — revoca e
sostituzione. Tribunale di Milano – Sentenza
del Giudice Unico Dott. S. Baccolini 20 ottobre 2002. Svolgimento
del processo Con atto di citazione notificato in
data 8.3.2000 Bianchi Paolo conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la ex moglie
Verdi Bianca per ivi sentirla dichiarare decaduta per conflitto di interessi
"con le beneficiarie dal diritto di amministrare il ... Trust con
conseguente nomina di altro amministratore nonché che la convenuta non ha il
diritto a pretendere dal patrimonio del Trust il pagamento di un appartamento
di mq. 200 in via Malcom X a Milano ...". Chiedeva, inoltre, che la Verdi
Bianca fosse "tenuta a rendere puntualmente conto al coamministratore di
come vorrà spendere
i redditi del Trust "qualora nelle more
del giudizio avesse rilasciato l'immobile
di via Malcom X". Esponeva parte attrice: a) che in data 29.12.95 veniva
pronunciata sentenza di divorzio n. 10.122 dalla Corte Suprema di Giustizia
in Londra; b) che fra le condizioni del divorzio era stato previsto la
costituzione di un Trust per amministrare nell'interesse delle figlie minori
l'abitazione familiare che aveva acquistato sul territorio inglese e che era
rimasta nella disponibilità dell'affidataria; c) che nel 1998 l'ex moglie
decideva di rientrare in Italia con le bambine, avendo trovato lavoro a Roma;
d) che in data 18.12.98 venivano modificati i patti dell'atto costitutivo del
Trust (Settlement del 23.9.97) con la previsione di una locazione a terzi
dell'ex casa coniugale ed utilizzo del ricavato anche per sostenere i canoni
dell'abitazione romana utilizzata dalla ex moglie e dalle figlie; d) che nel
1999 la Verdi Bianca si trasferiva con le bambine a Milano fissando la
propria residenza in un immobile prestigioso di via Malcom X; e) che la
convenuta aveva violato le regole di correttezza verso il coamministratore e
verso il patrimonio omettendo di documentare le spese che pretendeva essere
rimborsate dal capitale depositato presso la Mercury Bank quale liquidità del
Trust. Si costituiva parte convenuta eccependo
preliminarmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedendo
il rigetto delle domande. In via riconvenzionale, formulava poi una contrapposta
istanza di decadenza dell'ex marito "dalla carica di trustee per breach
of trust" con nomina di un sostituto nonché di ordine" di
cessare immediatamente
ogni azione volta alla modifica di quanto
stabilito nella sentenza di divorzio e
nell'atto costitutivo del trust ... e di sottoscrivere immediatamente i
documenti necessari al trasferimento dei fondi del Trust ...". Precisava la Verdi Bianca che
l'immobile interessato al Trust era sito a Londra e che l'ex marito era
sempre stato informato delle spese da lei sostenute; b) che Bianchi Paolo non
aveva collaborato alla gestione del Trust "omettendo anche di compiere
atti necessari alla gestione stessa". Con atto depositato in data
11.1.2001 parte convenuta si costituiva con un nuovo difensore che,
richiamandosi alle tesi difensive già dedotte anche in via preliminare,
sottolineava che i proventi del Trust erano stati bloccati da controparte. Con ricorso depositato in data
1.3.2001 parte attrice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo l'autorizzazione a compiere diverse operazioni nell'interesse
del Trust lamentando una difficoltà di gestione. Instaurato il contraddittorio, il ricorso veniva discusso all'udienza ex art. 183 c.p.c. e
rigettato con provvedimento riservato depositato in data 3.5.2001. Con analogo provvedimento depositato
in data 11.11.2001 veniva rigettato l'ulteriore ricorso ex art. 700 c.p.c.
presentato sempre da parte attrice e nominato un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. e 14 legge n. 218/95. Avverso tale provvedimento, nella parte relativa alla reiezione
della richiesta cautelare, veniva proposto
reclamo e con ordinanza collegiale in data 10.12.2001 la richiesta veniva
disattesa. Concessi i termini ex art. 184
c.p.c., depositata la relazione da parte dell'ausiliario, costituitasi parte
convenuta con un nuovo difensore, operati
differimenti dell'udienza onde acconsentire alle parti di approfondire
soluzioni transattive emerse nel corso
delle comparizioni parti, la causa veniva trattenuta a decisione. Motivi della
decisione Ai Trust costituiti volontariamente
o comprovati per iscritto trova applicazione la Convenzione dell'Aja firmata
in data 1.7.85 (resa esecutiva in Italia con legge 16.10.1989 n. 364 in
vigore dal 1.1.1992) ed i rapporti giuridici oggetto della presente causa ben
possono annoverarsi fra quelli indicati nell'art. 2 della predetta
Convenzione, ove si evidenzia che con il termine Trust ci si riferisce ai "rapporti
giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni -
siano stati posti sotto il controllo di un
trustee nell'interesse di un beneficiano o per un fine specifico". Con
un Consent Order emesso dal Giudice Kirker in data 11.8.96, nell'ambito della
causa di divorzio n. 10.122 intentata dalle attuali parti avanti all'Alta
Corte di Giustizia - Divisione della Famiglia -, su accordo era stato
previsto che Bianchi Paolo dovesse trasferire la proprietà dell'immobile
(appartamento del primo e secondo piano) ubicato in Londra per la rimanenza del
periodo di 99 anni a parti-re dal 25.12.1984 nonché di 2269 azioni nella
Ciooc Harris Limited) intestandola congiuntamente alla ex moglie Verdi Bianca
e facendosi carico delle spese inerenti alla costituzione
dell'amministrazione fiduciaria (Trust), di cui gli ex coniugi assumevano la veste di amministratori nell'interesse
delle due figlie minori. Secondo le
indicazioni previste dal citato Consent Order, l'atto istitutivo del Trust
veniva stipulato in data 23.10.97 con richiamo alle disposizioni del Trust of
Land and Appointment of Trustee Act del 1996 e con espressa previsione,
quanto alle modalità di amministrazione: a) di un'occupazione dell'immobile
da parte dell'ex moglie "vita natural durante e purché lei, una o
entrambe le figlie, lo staff domestico o ospiti solamente temporanei occupino
e usino l'immobile nel rispetto delle successive clausole 4 e 5"; b) il
godimento a titolo gratuito e con onere della beneficiaria di sopportare solo
le spese condominiali ed il canone per il godimento del suolo si cui
l'immobile de quo insisteva - Ground Rent - (art. 3.1.1.); e) amministrazione
con-giunta dei genitori nominati trustees in favore delle figlie (art.
3.2) e che il patrimonio del Trust "sarà detenuto fiduciariamente a
favore e della ricorrente e del resistente in modo assoluto" (art.
3.4.); d) il potere di nominare un nuovo trustee, in sostituzione di uno dei
coniugi, richiedeva l'approvazione scritta dell'altro,
approvazione che non poteva essere ragionevolmente rifiutata (art. 11.1.); e)
con successivi atti i trustees potevano modificare i poteri loro conferiti
dall'atto costitutivo. Con
successivo atto, sottoscritto in data 18.12.1998, gli ex coniugi avevano
previsto accordi supplementari secondo cui: a) l'immobile di Londra veniva
concesso in locazione a terzi per un periodo di due anni mentre la convenuta – che per motivi di
lavoro si era trasferita con le figlie a Roma – occupava l'appartamento
in affitto all'uopo reperito; b) il canone ricavato dalla locazione
dell'immobile di Londra veniva considerato quale quota capitale ed, al netto
delle imposte, doveva essere impiegato per la copertura di spese elencate in
ordine di priorità nell'art. 1; c) per la gestione del ricavato e delle spese
venivano costituiti uno o più conti correnti; d) allo scadere di un biennio
gli accordi supplementari cessavano di avere vigore (art. 6). Ciò premesso l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione dispiegato da parte convenuta nelle
conclusioni del primo atto difensivo è infondata e, per tanto, deve essere
disattesa. L'art.
3 della legge 31.5.1995 n. 218 prevedendo che la giurisdizione del Giudice
Italiano sussista "quando il convenuto è domiciliato o residente in
Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a
stare in giudizio a norma dell'art. 77
c.p.c." ha abbandonato la divisione tra cittadini italiani e
cittadini stranieri, che aveva caratterizzato le precedenti disposizioni, ed
ha introdotto il principio innovatore (per qualsiasi controversia salve le
azioni reali su immobili all'estero) del collegamento fra il soggetto che è
convenuto in giudizio e lo Stato di residenza o domicilio. Accanto a tale criterio generale vi sono poi una serie
di ipotesi nelle quali l'art. 3 stabilisce comunque la sussistenza della
giurisdizione italiana e, per quello che ci interessa, al II comma contempla
un espresso richiamo ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo
11 della Convenzione di Bruxelles in data 27.9.1968 circa la competenza
giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
e ciò limitatamente alle materie comprese nel campo di applicazione della
Convenzione quale risultante dal suo art 1. Parimenti l'art. 2 della Convenzione
di Bruxelles per le controversie con elementi di estraneità aveva individuato
nel domicilio delle persone convenute nel territorio dello Stato contraente
il criterio generale e solo, in via alternativa (art. 5 e per quello che ci interessa
punto 6), erano stati previsti fori
speciali avanti ai quali il convenuto a prescindere dal domicilio "può
essere citato". Nella fattispecie per cui è causa non è contestato che all'atto dell'introduzione del
presente giudizio (art. 5 c.p.c.) la convenuta
fosse già residente o, comunque, domiciliata sul territorio italiano e, più
precisamente, in Milano ove attualmente ancora dimora con le figlie minori. Affermata la giurisdizione di questo
Giudice,
occorre accertare la
legge sostanziale applicabile alla fattispecie oggetto di causa e che presenta elementi di estraneità. Per una corretta soluzione della questione occorre muovere l'analisi
dalla già citata Convenzione dell'Aja, che
all'art. 6 evidenzia nella volontà del
costituente (di sottoporre il Trust ad un determinato ordinamento) un
criterio di collegamento e solo
laddove tale scelta di legge sia inefficace o manchi si dovrà avere riguardo
ai criteri oggettivi posti dal
successivo art. 7 (contenete
l'elenco di una serie di elementi che l'interprete deve considerare al fine di determinare il diritto
applicabile): criteri posti in un implicito
ordine di importanza che, tuttavia, non vincolano il Giudice quanto alla
sequenza rigorosa dell'ordine stesso. Dai lavori preparatori della
Convenzione dell'Aja si evince che i criteri elencati, la cui rilevanza deve essere
valutata dall'interprete con riferimento a quelli esistenti al momento della
costituzione del Trust, evidenzia-no: a) che il luogo di amministrazione
rileva solo in quanto sia stato espressamente designato dal costituente; b)
che la collocazione dei beni ha un'importanza determinante per i Trust aventi
ad oggetto beni immobili. Nell'atto
costitutivo del Trust non emerge alcuna scelta da parte del costituente in
ordine al diritto applicabile ed al momento della sottoscrizione della
dichiarazione i criteri (immobile oggetto del Trust sito in Londra, residenza
dei trustees e amministrazione del Trust in Londra) deponevano
inequivocabilmente per un rinvio all'ordinamento inglese, che deve
intendersi applicabile nel suo complesso senza poter limitare il richiamo ad
una singola norma interpretata separatamente dal sistema in cui si iscrive
(principio dell'integralità del richiamo secondo il diritto internazionale
privato). Ritenuta l'applicabilità
del diritto inglese occorre quindi individuare la materia del contendere, il
cui ambito è stato nel corso del giudizio modificato e con la precisazione
delle conclusioni – rassegnate all'udienza del 1.2.2002 – circoscritto alle
contrapposte richieste di rimozione dei coniugi dalla carica di
amministratore (parte attrice ha formulato domanda di rimozione dell'ex
moglie e parte convenuta di decadenza con conseguente rimozione dell'ex
marito). Superflue appaiono le considerazioni
dedotte da parte convenuta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. circa
la domanda attorea, formulata in via principale, atteso che a prescindere dal
diverso tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo
è incontroverso che
la volontà dell'attore sia sempre stata
quella di estromettere la ex moglie dall'amministrazione
fiduciaria, che in base al negozio costitutivo doveva essere esercitata
congiuntamente. La mancata reiterazione, in sede di
conclusioni definitive, delle altre domande formulate da parte attrice di
accertamento dell'assenza di un diritto in capo alla convenuta al rimborso
del canone della casa di Milano (sita in via Malcom X) e dell'obbligo di
rendiconto della trustee Verdi Bianca nonché quelle dedotte da parte
convenuta, in via riconvenzionale, ai punti a e b della comparsa di
costituzione del primo difensore esimono il Tribunale da ogni valutazione nel
merito. Nell'ordinamento
inglese l'art. 41 del Trustee Act del 1925 prevede un
espresso potere del Giudice di
rimuovere i trustees per giusta causa, su
loro richiesta o su istanza dei beneficiari, "qualora sia
opportuno o se sia inopportuno difficoltoso o non agevole provvedere (alla
revoca) senza l'assistenza della Corte di emanare un provvedimento
di nomina di un nuovo trustee in sostituzione o in aggiunta di uno o
più trustee esistenti"; potere subordinato
alla mancata previsione di un atto volontario di nomina previsto dal negozio
costitutivo del Trust, ed all'accertamento di una violazione del Trust o
comunque degli obblighi che caratterizzano l'ufficio privato dei trustees. Quanto a tale ultimo profilo, l'art.
2 della Convenzione dell'Aja sottolinea che il trustee è "investito del
potere ed onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare
gestire o disporre dei beni secondo i termini del Trust e le norme
particolari impostategli dalla legge", ed in base ai principi di common law esplicando i relativi
compiti con l'uso di un elevato grado di
diligenza nell'attenersi all'atto istitutivo, con obbligo di imparzialità
(obbligo di mantenersi equi-distante fra gli interessi dei singoli beneficiari), con obbligo di custodire i beni in modo
da conservarne l'integrità materiale e giuridica nonché con obbligo di tenere
una corretta contabilità. Inoltre ai sensi della legge
codificata (art. 6 TLAT 1996) i trustees hanno, quanto alla gestione degli
immobili conferiti in Trust, tutti i poteri del pieno proprietario e nel loro esercizio
sono soggetti al "duty of
care" previsto dal TA 2000 che impone
azioni nel miglior interesse dei beneficiari. Nella
fattispecie per cui è causa, ritiene questo Giudice che entrambi i genitori
si siano sottratti al dovere di lealtà e correttezza (particolarmente elevato
trattandosi di un'amministrazione fiduciaria) che l'ufficio di trustee
imponeva, attuando una serie di comportamenti contrari al concetto inglese di
"good faith" (agire onestamente e ragionevolmente) e sicuramente inidonei a raggiungere lo scopo del Trust con inevitabile pregiudizio quanto meno delle posizioni
soggettive delle minori. Sulla
scorta dei fatti dedotti in giudizio risultano violati: a) l'obbligo di
conservazione dell'immobile; b) l'obbligo di tenere un'adeguata contabilità;
c) l'obbligo di imparzialità. Si osserva, infatti, che l'immobile
di Londra non solo
è da tempo privo di un'adeguata
manutenzione finalizzata alla conservazione del valore della proprietà
(omissione imputabile ad entrambi i trustees) ma per il veto espresso dall'ex
moglie, la quale aveva accarezzato l'idea di trasferirsi con le minori
nuovamente in Inghilterra, non è stato reso
produttivo di reddito con la concessione a terzi di una nuova locazione. Quanto all'obbligo di una corretta
contabilità (violazione imputabile ad entrambi i trustees) dalla relazione dell'ausiliario si evince che l'immobile di Harrington
Gardens è soggetto al paga-mento delle tasse sui redditi all'Amministrazione
Finanziaria per ogni anno fiscale
(nel Regno Unito la scadenza per ogni anno
fiscale è fissata il 5 aprile e con possibilità di pagamento
posticipato – entro il 31 gennaio dell'anno successivo – con la previsione di una sanzione pecuniaria). Per l'anno fiscale con scadenza
5.4.99 l'onere è stato adempiuto in ritardo e per i due anni fiscali
successivi omessa la dichiarazione (cfr. Ammenda comminata dalla Inland
Revenue). Sempre con riferimento alla
violazione dell'obbligo indicato sub b), occorre anche evidenziare che gli ex
coniugi non hanno provveduto a saldare le spese concernenti l'attività
professionale svolta dallo studio JF Ben proprio con riferimento agli
adempimenti fiscali e le informazioni da dare all'Amministrazione inglese sulla scorta di un
accordo fra i trustees mai raggiunto. Il trustee Bianchi Paolo
relativamente all'obbligo di imparzialità non ha poi tenuto in debito conto
che la posizione della ex moglie, quale beneficiaria del Trust in quanto
conduttrice vitalizia dell'immobile, gli impediva di entrare in conflitto di
interessi con la stessa e gli imponeva di tenere conto con equi-distanza dei
diritti di tutti i beneficiari (art. 6 del TALT 1996): ciò appare tanto più
vero se si considera che il ... Trust non prevedeva una deroga all'obbligo di
amministrazione congiunta dei trustees. In definitiva gli ex coniugi con i
rispettivi comportamenti, dettati dall'esasperata conflittualità che ancora li lega, hanno contribuito entrambi a pregiudicare un'appropriata
gestione del Trust e sulla base del semplice criterio di ragionevolezza ben
avrebbero potuto delegare a terzi, come per altro più volte nelle more del
giudizio suggerito da questo Giudice, i propri poteri di trustees in modo da
uscire da quella situazione di stallo che la loro incapacità di determinarsi
serenamente aveva comportato (la delega volontaria è stata espressamente
regolata nel Trust Act del 1925 per singoli atti e ciò indipendentemente che
l'attività comporti esercizio di un potere discrezionale). A fronte di un siffatto pregiudizio
delle posizione delle beneficiarie minori ed in difetto di atti volontari, il
Tribunale deve rimuovere gli attuali trustees e nominarne nuovi in
sostituzione, così esercitando quel potere integrativo (inherent jurisdiction
cfr. affidavit da pag. 8 e ss.) previsto nell'ordinamento inglese. Le considerazioni sino ad ora svolte
rendono superflue l'espletamento dell'attività istruttoria richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Richiamato l'affidavit, quanto al
numero dei trustees in ipotesi di Trust immobiliare, ritiene il Tribunale di
nominare quale nuovo amministratore l'Honorary Legal Advisor del Consolato
Britannico di Milano, Avv. Tizio Caio (già ausiliario del Giudice in questo
procedimento), il quale – per la conoscenza professionale e l'equilibrio
mostrati nell'espletamento dell'incarico – assicura un'adeguata capacità di
adempiere agli obblighi derivanti all'amministratore dall'atto costitutivo;
attività che dovrà svolgere con l'altro trustee nominato Avv. Tebe Aldo del
Foro di Milano ed appartenente al medesimo studio legale. I nuovi trustees dovranno agire congiuntamente per raggiungere lo
scopo del Trust nell'interesse delle
beneficiarie e con particolare riferimento alla posizioni delle minori
così esercitando tutti i poteri desumibili
dal negozio costitutivo (e successivo atto) nonché dai principi normativi e
di common law che disciplinano la materia. Appare superfluo prescrivere alle parti in causa, non solo nella loro
qualità di trustees rimossi ma soprattutto di genitori esercenti la potestà
sulle beneficiarie minori, di collaborare con i nuovi amministratori in modo
da consentire loro una proficua e celere amministrazione fiduciaria. I trustees nominati in sostituzione, pur non essendo
professionali (lay) hanno giusta previsione di questo Giudice diritto ad un
compenso per l'attività che andranno a svolgere, in base alle tariffe forensi
previste per l'attività stragiudiziale, oltre al rimborso delle spese debitamente
documentate (properly e quindi non originate da comportamenti dolosi o
colposi); rimborso che potrà essere prelevato direttamente dal capitale del
Trust il cui patrimonio comprende non solo l'immobile di Londra ma anche gli
investimenti e la liquidità che di volta in volta ne formano parte. Al
riguardo si osserva che con la relazione dell'ausiliario è stato indicato un
saldo al dicembre 2001 del conto corrente presso la Ben Bank intestato al
Trust pari a E 100.000,22. La regola tradizionale dell'onerosità per l'attività
svolta dal trustee solo in ipotesi specifiche (e il trustee rientra in
particolari categorie — quali pubblic trustee, Judical trustee e trust
companies —, se il trust fund si trova in uno stato estero in cui è previsto
l'incarico oneroso, se ciò è previsto dall'atto costitutivo, se sono stati
stipulati accordi in tal senso tra gli amministratori ed i beneficiari ed,
infine, se lo prevede l'autorità giudiziaria) non è stata superata dal
Trustee Act del 2000 (entrato in vigore il 1.2.2001) le cui sections 28-33 hanno modificato solo il regime
relativo ai professional trustee, cui compete sempre un compenso salva
contraria disposizione del negozio costitutivo. L'esito della causa esonera questo Giudice dal valutare la
richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta e la reciproca
soccombenza consente di dichiarare integralmente compensate fra le parti le
spese di lite, ivi comprese quelle liquidate nel corso del giudizio per
l'elaborato dell'ausiliario ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c.- Tali conclusioni ex art. 92 c.p.c. appaiono tanto più
vere se si considera la peculiarità della materia oggetto di controversia,
che nel nostro ordinamento non risulta ancora avere avuto un'adeguata elaborazione giurisprudenziale, e la circostanza
che relativamente al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. il Tribunale
aveva già provveduto alla liquidazione
delle relative spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede; a) rimuove Bianchi Paolo e [la convenuta] dall'incarico
di trustees del ... Trust e nomina in loro sostituzione l'Avv. e l'Avv.
con studio in Milano via ; h) dichiara cessata la materia del con-tendere
relativamente all'ulteriore domanda formulata di parte attrice con l'atto
introduttivo; c)
rigetta le
ulteriori domande formulate dalle parti; d)
manda alla
cancelleria di comuni-care copia della presente sentenza ai nuovi trustees
nominati Avv. e Avv. con studio in Milano via ; e)
dichiara le spese
di lite integralmente compensate fra le parti; f)
pone
definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese
liquidate all'ausiliario nel corso del giudizio. |