L. 16 ottobre 1989, n. 364
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge
applicabile ai trusts e sul loro ricono-scimento, adottata a L’Aja il 1° luglio
1985
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro
riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985.
Art.2
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione
di cui all’articolo 1 a decorrere dalla sua en-trata in vigore in conformità a
quanto disposto dall’articolo 30 della convenzione stessa.
Art.3
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione relativa alla legge sui "trusts"
ed al loro riconoscimento.
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
considerando che il trust è un istituto peculiare
creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottata da altri
paesi con alcune modifiche,
hanno convenuto
di stabilire disposizioni comuni relative alla legge
applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi
al suo riconoscimento;
hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e
di adottare le seguenti disposizioni:
Capitolo I
Campo di applicazione
La presente Convenzione stabilisce la legge
applicabile al trust e regola il suo riconoscimento.
Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono
i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra
vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di
un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e
non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee
o di un’altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo,
di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i
termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Il fatto che il costituente conservi alcune
prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di
beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.
La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti
volontariamente e comprovati per iscritto.
La Convenzione non si applica a questioni preliminari
relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei
quali determinati beni sono trasferiti al trustee.
La Convenzione non si applica qualora la legge
specificata al capitolo II non preveda l’istituto del trust o la categoria di
trust in questione.
Capitolo II
Legge applicabile
Il trust è regolato dalla legge scelta dal
costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle
disposizioni dell’atto che costituisce il trust o portandone la prova,
interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso.
Qualora la legge scelta in applicazione del precedente
paragrafo non preveda l’istituzione del trust o la categoria del trust in questione,
tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all’articolo 7.
Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust
sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami.
Per determinare la legge con la quale un trust ha più
stretti legami, si tiene conto in particolare:
a) del luogo di amministrazione del trust designato
dal costituente;
b) della situazione dei beni del trust;
c) della residenza o sede degli affari del trustee;
d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove
dovranno essere realizzati.
La legge specificata agli articoli 6 o 7 regola la
validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l’amministrazione
del trust.
In particolare, la legge dovrà regolamentare:
a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee,
la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione
delle funzioni di trustee;
b) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;
c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in
parte, l’esecuzione dei suoi obblighi o l’esercizio dei suoi poteri;
d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei
beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;
e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;
f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai
poteri di accantonare gli introiti del trust;
g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi
compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari;
h) la modifica o la cessazione del trust;
i) la ripartizione dei beni del trust;
j) l’obbligo del trustee di render conto della sua
gestione.
Nell’applicazione del presente capitolo aspetti del
trust che possono essere trattati a parte, in particolare le questioni
amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa.
La legge applicabile alla validità del trust
stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad
un elemento del trust che può essere trattato a parte, con un’altra legge.
Capitolo III
Riconoscimento
Un trust costituito in conformità alla legge
specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale
riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal
patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in
giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee
davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica.
Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o
lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:
a) che i creditori personali del trustee non possano
sequestrare i beni del trust;
b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio
del trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta;
c) che i beni del trust non facciano parte del regime
matrimoniale o della successione dei beni del trustee;
d) che la rivendicazione dei beni del trust sia
permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust,
abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore
dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di
conflitto del foro.
Il trustee che desidera registrare i beni mobili e
immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione
nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza
del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della
legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.
Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui
elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del
luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più
strettamente connessi a Stati che non prevedono l’istituto del trust o la
categoria del trust in questione.
La Convenzione non ostacolerà l’applicazione di norme
di legge più favorevoli al riconoscimento di un trust.
Capitolo IV
Disposizioni generali
La Convenzione non ostacolerà l’applicazione delle
disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non
si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della
volontà, in particolare nelle seguenti materie:
a) la protezione di minori e di incapaci;
b) gli effetti personali e patrimoniali del
matrimonio;
c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori,
in particolare la legittima;
d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
e) la protezione di creditori in casi di
insolvibilità;
f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che
agiscono in buona fede.
Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano
di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli
obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.
La Convenzione non pregiudica le disposizioni
legislative del foro che devono essere applicate anche per situazioni
internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto
di leggi.
In casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle
norme della stessa natura di un altro Stato che abbia con l’oggetto della
controversia un rapporto sufficientemente stretto.
Ciascuno Stato contraente potrà, mediante una riserva,
dichiarare che non applicherà la disposi-zione del secondo paragrafo del
presente articolo.
Ai sensi della Convenzione il termine
"legge" indica le norme di legge in vigore in uno Stato, ad eccezione
delle regole di conflitto di legge.
Le disposizioni della Convenzione potranno essere non
osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine
pubblico.
La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli
Stati in materia fiscale.
Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento,
dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts
costituiti in base ad una decisione giudiziaria.
Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli
Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed en-trerà in vigore dal giorno di
ricevimento della notifica.
L’articolo 31 è applicabile, per analogia, al ritiro
di detta dichiarazione.
Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto
di applicare le disposizioni del capitolo III solo ai trusts la cui validità è
regolata dalla legge di uno Stato contraente.
La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere
dalla data della loro costituzione.
Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto
di non applicare la Convenzione ad un trust costituito prima dell’entrata in
vigore della Convenzione per detto Stato.
Ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi
della Convenzione, qualora uno Stato comprenda varie unità territoriali,
ciascuna con le proprie norme di legge per quanto riguarda il trust, ogni
rife-rimento alla legge di detto Stato sarà considerato come relativo alla
legge in vigore nell’unità territoriale in questione.
Uno Stato all’interno del quale varie unità
territoriali hanno le proprie norme di legge in materia di trust non è tenuto
ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge che interessano unicamente
queste unità territoriali.
La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento
internazionale di cui uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono
disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente Convenzione.
Capitolo V
Clausole finali
Ciascuno Stato, al momento della firma, della
ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o, al momento
di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 29, potrà esprimere le
ri-serve previste agli articoli 16, 21 e 22.
Nessun’altra riserva sarà consentita.
Ciascuno Stato contraente potrà, in ogni momento,
ritirare una riserva da esso espressa; tale riserva cesserà di avere effetto il
primo giorno del terzo mese dopo la notifica del ritiro.
La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che
erano membri della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato al
momento della sua quindicesima sessione.
Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti
di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero
degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenone dopo la
sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 30, par. 1.
Lo strumento di adesione sarà depositato esso il
Ministero degli Affari Esteri del Reo dei Paesi Bassi.
L’adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i
rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno mosso
obiezioni alla succitata adesione entro dodici mesi dal ricevimento della
notifica di cui all’articolo 32.
Ogni Stato membro potrà altresì muovere tali obiezioni
al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione,
successiva all’adesione. Tali obiezioni saranno notificate al Mini-stero degli
Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali
nelle quali vengono applicati sistemi giuridici diversi, potrà, al momento
della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione,
dichiarare che la presente Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità
territoriali, o solamente a una o più di esse, e potra, in qualunque momento,
modificare detta dichiarazione, for-mulando una nuova dichiarazione. Tali
dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei
Paesi Bassi, e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si
applica la Convenzione.
Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al
presente articolo, la Convenzione sarà applicata a tutte le unità territoriali
di detto Stato.
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del
terzo mese dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o
approvazione previsto dall’art. 27.
Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:
a) per ogni Stato che la ratifichi, l’accetti, o l’approvi
successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo
mese dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 28;
c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione
è stata estesa in conformità all’articolo 29, il primo giorno del terzo mese
dopo la notifica di cui a detto articolo.
Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione
mediante notifica formale per iscritto, indirizzata al Ministero degli Affari
Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.
La denuncia entrerà in vigore dal primo giorno del
mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di
ricevimento della notifica da parte del depositario, o ad ogni altra data
successiva, specificata nella notifica.
Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi
Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi
avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell’articolo 28:
a)
le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all’articolo
27;
b)
la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni
dell’articolo 30;
c)
le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 28;
d)
le estensioni di cui all’articolo 29;
e)
le dichiarazioni di cui all’articolo 20;
f)
le riserve o i diritti di riserva di cui all’articolo 26;
g)
le denunce di cui all’articolo 31.
In
fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto
a l’Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti
ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del
Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà
consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza
de l’Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima
sessione.