TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Prima Civile

Il Giudice

dott. Giacomo Oberto

 

Torino, 21 gennaio 2005

 

Al Presidente del Tribunale di Torino

Dott. Mario Barbuto

 

 

Oggetto: Ricerche e parere sull’art. 54 del Regolamento (CE) n. 44/2001.

 

 

 

Caro Presidente,    

 

rispondo come segue al quesito postomi con lettera in data 18 gennaio 2005, relativamente all’art. 54 del Regolamento (CE) n. 44/2001.

 

L’art. 54 del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si occupa delle domande dirette ad ottenere la dichiarazione di esecutività (exequatur) di cui al precedente art. 39. Non vi è dubbio che tale dichiarazione – cioè quella prevista dall’art. 39 cit. – va richiesta all’autorità giudiziaria del Paese nel quale si intende effettuare l’esecuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 39 stesso, che rinvia all’allegato II. Ne consegue che per le dichiarazioni di esecutività di sentenze straniere da eseguirsi in Italia è competente la Corte d’appello, autorità giudiziaria menzionata, per l’appunto, dal citato allegato II.

 

L’art. 54 peraltro si riferisce ad un «attestato» che il ricorrente deve allegare alla propria domanda, al fine di dimostrare che la sentenza di cui si chiede la dichiarazione di esecutività (exequatur) è effettivamente esistente. Ora, il testo dell’art. 54 cit. è formulato nei termini seguenti:

 

Articolo 54


Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato V del presente regolamento.

 

Qui il regolamento si riferisce sicuramente ad un attestato emesso da autorità del Paese da cui la sentenza proviene e non da quello in cui la sentenza va eseguita. Se dunque un italiano vuol eseguire all’estero una decisione italiana deve ottenere tale attestato (ex art. 54 cit.) da un’autorità italiana. Sul punto non vi sono indicazioni negli allegati al Regolamento, circa l’individuazione di tale autorità. Peraltro l’allegato V descrive il contenuto del menzionato attestato, come segue:

 

ALLEGATO V


Attestato di cui agli articoli 54 e 58 del regolamento relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie
(Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)
1. Stato membro d’origine
2. Organo giurisdizionale o autorità competente che rilascia l’attestato
2.1. Nome
2.2. Indirizzo
2.3. Tel./fax/posta elettronica
3. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione / approvato la transazione giudiziaria(1)
3.1. Tipo di organo giurisdizionale
3.2. Sede dell’organo giurisdizionale
4. Decisione/transazione giudiziaria(2)
4.1. Data
4.2. Numero di riferimento
4.3. Parti in causa
4.3.1. Nome(i) dell’attore (degli attori)
4.3.2. Nome(i) del convenuto (dei convenuti)
4.3.3. Nome delle eventuali altre parti
4.4. Data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali
4.5. Testo della decisione/transazione giudiziaria allegato al presente attestato
5. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio
La decisione / transazione giudiziaria(3) è esecutiva nello Stato membro d’origine (articoli 38 e 58 del regolamento) contro:
Nome:
Fatto a ..., data ...
Firma e/o timbro ...
(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Cancellare la dicitura inutile.
(3) Cancellare la dicitura inutile.

 

L’espressione da interpretare, per comprendere chi sia legittimato/obbligato al rilascio dell’attestato in questione, è dunque la seguente: «Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione». Ora, posto che il Regolamento non individua una competenza in ordine al rilascio di tale attestato, non rimarrà che fare ricorso ai principi generali propri dell’ordinamento processuale da cui la decisione emana. Se il Regolamento avesse inteso dettare criteri diversi, lo avrebbe infatti stabilito espressamente.

 

Al riguardo va subito precisato che non deve necessariamente trattarsi di un’autorità giurisdizionale. Il Regolamento è infatti chiaro nel porre una assoluta alternatività tra «giudice» e «autorità competente». D’altro canto il citato allegato V pone una netta distinzione tra «Organo giurisdizionale o autorità competente che rilascia l’attestato» e «Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione / approvato la transazione giudiziaria»: potrebbero infatti esistere ordinamenti in cui l’attestato sull’esistenza di una decisione viene rilasciato dall’autorità giudiziaria ed altri in cui tale attestato promana da un’altra «autorità competente». Sarà dunque il sistema giuridico processuale italiano (cioè quello del Paese d’origine, da cui promana la decisione da eseguirsi all’estero) a determinare chi sia il soggetto tenuto a compilare e rilasciare tale attestato.

 

Ora, secondo il nostro ordinamento, non può esservi dubbio, a mio avviso, che è il Cancelliere dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento (e non certo il Giudice di quest’ultimo) l’unico soggetto legittimato a rilasciare copia dell’atto stesso, secondo quanto risulta dall’art. 153 disp. att. c.p.c. che conferisce, per l’appunto, al Cancelliere e non certo al Giudice il potere/dovere di attendere al rilascio delle copie in forma esecutiva delle sentenze.

 

Quanto sopra risulta poi confermato dal testo dell’art. 46 della previgente Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata il 27 settembre 1968), sostituita dal Regolamento in questione, secondo cui «La parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una decisione deve produrre: 1. una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità (…)». Il richiamo al concetto di «spedizione» rende evidente il riferimento alla figura del Cancelliere, unico soggetto (per lo meno nel nostro ordinamento, che è il solo che rileva per noi a tal fine) competente ad emettere la «spedizione» in forma esecutiva di una sentenza.

 

In definitiva deve ritenersi che i Cancellieri degli uffici giudiziari che hanno emesso i provvedimenti (italiani) che le parti interessate intendano eseguire in un altro Paese dell’U.E. siano pienamente legittimati e tenuti a rilasciare l’attestato di cui all’allegato V del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Sarà quindi il Cancelliere del Tribunale di Torino l’unico soggetto legittimato/tenuto ad emettere l’attestato in discorso, in relazione ai provvedimenti giurisdizionali emessi dal Tribunale di Torino e che le parti intendano eseguire all’estero, nell’ambito di un Paese dell’U.E.

   

 Nella speranza di aver risposto in maniera esauriente al quesito postomi, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed invio i più cordiali saluti.

 

(Giacomo Oberto)