TRIBUNALE DI TORINO |
Sezione
Prima Civile |
Il Giudice |
dott. Giacomo Oberto |
Torino, 21 gennaio 2005
Al Presidente del Tribunale
di Torino
Dott. Mario Barbuto
Oggetto:
Ricerche e parere sull’art. 54 del Regolamento
(CE) n. 44/2001. |
Caro Presidente,
rispondo come segue al quesito postomi con lettera in
data 18 gennaio 2005, relativamente all’art. 54 del Regolamento (CE) n.
44/2001.
L’art. 54 del Regolamento del Consiglio dell’Unione
Europea (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale si occupa delle domande dirette ad ottenere la dichiarazione
di esecutività (exequatur) di cui al
precedente art. 39. Non vi è dubbio che tale dichiarazione – cioè quella
prevista dall’art. 39 cit. – va richiesta all’autorità giudiziaria del Paese
nel quale si intende effettuare l’esecuzione, secondo quanto stabilito
dall’art. 39 stesso, che rinvia all’allegato II. Ne consegue che per le
dichiarazioni di esecutività di sentenze straniere da eseguirsi in Italia è
competente la Corte d’appello, autorità giudiziaria menzionata, per l’appunto,
dal citato allegato II.
L’art. 54 peraltro si
riferisce ad un «attestato» che il ricorrente deve allegare alla propria
domanda, al fine di dimostrare che la sentenza di cui si chiede la
dichiarazione di esecutività (exequatur)
è effettivamente esistente. Ora, il testo dell’art. 54 cit. è formulato nei
termini seguenti:
Articolo
54
|
Qui il regolamento si
riferisce sicuramente ad un attestato emesso da autorità del Paese da cui la
sentenza proviene e non da quello in cui la sentenza va eseguita. Se dunque un
italiano vuol eseguire all’estero una decisione italiana deve ottenere tale
attestato (ex art. 54 cit.) da
un’autorità italiana. Sul punto non vi sono indicazioni negli allegati al
Regolamento, circa l’individuazione di tale autorità. Peraltro l’allegato V
descrive il contenuto del menzionato attestato, come segue:
ALLEGATO
V
|
L’espressione da
interpretare, per comprendere chi sia legittimato/obbligato al rilascio
dell’attestato in questione, è dunque la seguente: «Il giudice o l’autorità competente
dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione». Ora, posto che il
Regolamento non individua una competenza in ordine al rilascio di tale
attestato, non rimarrà che fare ricorso ai principi generali propri
dell’ordinamento processuale da cui la decisione emana. Se il Regolamento
avesse inteso dettare criteri diversi, lo avrebbe infatti stabilito
espressamente.
Al riguardo va subito
precisato che non deve necessariamente trattarsi di un’autorità
giurisdizionale. Il Regolamento è infatti chiaro nel porre una assoluta
alternatività tra «giudice» e «autorità competente». D’altro canto il citato
allegato V pone una netta distinzione tra «Organo
giurisdizionale o autorità competente che rilascia l’attestato» e «Organo
giurisdizionale che ha emesso la decisione / approvato la transazione
giudiziaria»: potrebbero infatti esistere ordinamenti in cui l’attestato
sull’esistenza di una decisione viene rilasciato dall’autorità giudiziaria ed
altri in cui tale attestato promana da un’altra «autorità competente». Sarà dunque il sistema giuridico processuale
italiano (cioè quello del Paese d’origine, da cui promana la decisione da
eseguirsi all’estero) a determinare chi sia il soggetto tenuto a compilare e
rilasciare tale attestato.
Ora, secondo il nostro
ordinamento, non può esservi dubbio, a mio avviso, che è il Cancelliere
dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento (e non certo il Giudice
di quest’ultimo) l’unico soggetto legittimato a rilasciare copia dell’atto
stesso, secondo quanto risulta dall’art. 153 disp. att. c.p.c. che conferisce,
per l’appunto, al Cancelliere e non certo al Giudice il potere/dovere di
attendere al rilascio delle copie in forma esecutiva delle sentenze.
Quanto sopra risulta poi
confermato dal testo dell’art. 46 della previgente Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(firmata il 27 settembre 1968), sostituita dal Regolamento in questione,
secondo cui «La parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una
decisione deve produrre: 1. una spedizione che presenti tutte le formalità
necessarie alla sua autenticità (…)». Il richiamo al concetto di «spedizione»
rende evidente il riferimento alla figura del Cancelliere, unico soggetto (per
lo meno nel nostro ordinamento, che è il solo che rileva per noi a tal fine)
competente ad emettere la «spedizione» in forma esecutiva di una sentenza.
In definitiva deve ritenersi
che i Cancellieri degli uffici giudiziari che hanno emesso i provvedimenti
(italiani) che le parti interessate intendano eseguire in un altro Paese
dell’U.E. siano pienamente legittimati e tenuti a rilasciare l’attestato di cui
all’allegato V del Regolamento del
Consiglio dell’Unione Europea (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale. Sarà quindi il Cancelliere del Tribunale
di Torino l’unico soggetto legittimato/tenuto ad emettere l’attestato in
discorso, in relazione ai provvedimenti giurisdizionali emessi dal Tribunale di
Torino e che le parti intendano eseguire all’estero, nell’ambito di un Paese
dell’U.E.
Nella speranza
di aver risposto in maniera esauriente al quesito postomi, resto a disposizione
per ogni eventuale chiarimento ed invio i più cordiali saluti.
(Giacomo Oberto)