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1 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - CAMPO D ' APPLICAZIONE - ISTANZA DI PROVVEDIMENTI
PROVVISORI IN RELAZIONE AD UNA LITE RIGUARDANTE I RAPPORTI PATRIMONIALI FRA
CONIUGI - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 1 )
2 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE
DELLE DECISIONI - CAMPO D ' APPLICAZIONE - PROVVEDIMENTI PROVVISORI O CONSERVATIVI
RELATIVI A MATERIE ESCLUSE - INCLUSIONE - INSUSSISTENZA
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ARTT . 1 E 24 )
3 . CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE
DELLE DECISIONI - PROROGA DI COMPETENZA - COMPARIZIONE DEL CONVENUTO DINANZI
AL GIUDICE ADITO - COMPARIZIONE NON SOLO PER ECCEPIRE L ' INCOMPETENZA ,
MA ANCHE PER SVOLGERE DIFESE NEL MERITO - COMPARIZIONE NON ATTRIBUTIVA DI
COMPETENZA
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 18 )
1 . LA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI
MIRANTE AD OTTENERE LA CONSEGNA DI UN DOCUMENTO AL FINE DI IMPEDIRE CHE ESSO
VENGA USATO COME PROVA IN UNA CONTROVERSIA RIGUARDANTE L ' AMMINISTRAZIONE
DEI BENI DELLA MOGLIE DA PARTE DEL MARITO NON RIENTRA NELLA SFERA DI APPLICAZIONE
DELLA CONVEN ZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE SE TALE
AMMINISTRAZIONE E STRETTAMENTE CONNESSA AI RAPPORTI PATRIMONIALI CHE DERIVANO
DIRETTAMENTE DAL VINCOLO CONIUGALE .
2 . L ' ART . 24 DALLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 NON PUO ESSERE INVOCATO
PER FAR RIENTRARE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE I PROVVEDI
MENTI PROVVISORI O CAUTELARI RELATIVI A MATERIE CHE NE SONO ESCLUSE .
3 . L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 DEVE ESSERE INTERPRETATO
NEL SENSO CHE ESSO CONSENTE AL CONVENUTO NON SOLO DI ECCEPIRE L ' INCOMPETENZA
, MA ANCHE DI PRESENTARE CONGIUNTAMENTE , IN VIA SUBORDINATA , DIFESE NEL
MERITO , SENZA TUTTAVIA PERDERE IL DIRITTO DI SOLLEVARE L ' ECCEZIONE DI
INCOMPETENZA .
NEL PROCEDIMENTO 25/81 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE
, A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 CONCERNENTE L ' INTERPRETAZIONE DA
PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 SULLA
COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE
E COMMERCIALE , DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO
PENDENTE TRA
C . H . W ., RESIDENTE IN EKEREN , BELGIO , RICORRENTE PER CASSAZIONE CONTRO
UNA SENTENZA DEL GERECHTSHOF DELL ' AIA , EMESSA FRA LE PARTI E PRONUNCIATA
IL 14 DICEMBRE 1979 , E RESISTENTE IN VIA INCIDENTALE , CON L ' AVV . O .
DE SAVORNIN LOHMAN , PATROCINANTE DINANZI ALLO HOGE RAAD ,
E
G . J . H ., RESIDENTE IN BRASSCHAAT , BELGIO , RESISTENTE IN CASSAZIONE
, RICORRENTE IN VIA INCIDENTALE PER CASSAZIONE CONTRO LA SUDDETTA SENTENZA
, CON L ' AVV . P . MOUT , ANCH ' EGLI PATROCINANTE DINANZI ALLO HOGE RAAD
,
DOMANDA VERTENE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 1 , 18 E 24 ( EVENTUALMENTE
IN CONNESSIONE CON L ' ART . 6 ) DELLA CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA
GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
, FIRMATA A BRUXELLES IL 27 SETTEMBRE 1968 ,
1 CON SENTENZA 6 FEBBRAIO 1981 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 17 MARZO SUCCESSIVO
, LO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI HA PROPOSTO , A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO
1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE , DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ,
DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ( IN
PROSIEGUO : LA CONVENZIONE ), QUATTRO QUESTIONI PREGIUDIZIALI SULL ' INTERPRETAZIONE
DEGLI ARTT . 1 , 18 E 24 DI DETTA CONVENZIONE .
2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE
NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA TRA DUE CONIUGI CITTADINI OLANDESI , RESIDENTI
NEL BELGIO , RIGUARDANTE L ' AMMINISTRAZIONE , DA PARTE DEL MARITO , DI BENI
PERSONALI DELLA MOGLIE . POICHE LA MOGLIE INTENDEVA PRODURRE COME PROVA UN
DOCUMENTO REDATTO DAL MARITO , RECANTE LA MENZIONE ' CODICILLO ' , E INTESO
A SOTTRARRE I SUDDETTI BENI AGLI ONERI CONSEGUENTI ALL ' AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORTE , QUESTO ADIVA IL PRESIDENTE DELL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK
DI ROTTERDAM CHIEDENDOGLI DI ORDINARE LA RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO E DI
VIETARE CHE LO STESSO VENISSE USATO COME PROVA .
3 ESSENDO STATA CONTESTATA LA COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL ' ARRONDISSEMENTSBANK
DI ROTTERDAM AD ORDINARE TALE RESTITUZIONE , LA CAUSA VENIVA PORTATA DINANZI
AL GERECHTSHOF DELL ' AIA E QUINDI DINANZI ALLO HOGE RAAD IL QUALE , RITENENDO
NECESSARIA PER RISOLVERE LA CONTROVERSIA L ' INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE
, HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA LE SEGUENTI QUESTIONI :
' 1 . SE LE DEROGA STABILITA NELL ' ART . 1 , 2* COMMA , N . 1 , QUANTO
ALL ' APPLICABILITA DELLA CONVENZIONE A ' ' TESTAMENTI E SUCCESSIONI ' '
RIGUARDI LE PRETESE FATTE VALERE IN GIUDIZIO DALL ' AUTORE DI UN CODICILLO
DETENUTO DA UN ALTRO SOGGETTO , PRETESE AVENTI AD OGGETTO LA RESTITUZIONE
DEL CODICILLO , LA DISTRUZIONE DI FOTOCOPIE , COPIE O RIPRODUZIONI DELLO
STESSO E L ' IMPOSIZIONE DEL DIVIETO DI ( FAR ) DETENERE O USARE QUALSIASI
FOTOCOPIA , COPIA O RIPRODUZIONE DI TALE DOCUMENTO , AL FINE DI IMPEDIRE
CHE LE DICHIARAZIONI IVI CONTENUTE SIANO OPPOSTE ALL ' AUTORE DEL CODICILLO
IN UNA CONTROVERSIA NON RIGUARDANTE UN TESTAMENTO O UNA SUCCESSIONE ;
2 . SE LA DEROGA STABILITA NELL ' ART . 1 , 2* COMMA , N . 1 , QUANTO ALL
' APPLICABILITA DELLA CONVENZIONE AL ' ' REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI
' ' RIGUARDI PRETESE COME QUELLE INDICATE SUB A ), QUALORA ESSE VENGANO
FATTE VALERE PER IMPEDIRE CHE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL CODICILLO SIANO
USATE COME MEZZO DI PROVA CONTRO L ' AUTORE DELLO STESSO IN UNA CONTROVERSIA
RELATIVA ALLA GE STIONE ASSERTIVAMENTE NON AUTORIZZATA O SCORRETTA , DA
PARTE DELL ' AUTORE DEL CODICILLO , DEL PATRIMONIO PERSONALE DELLA MOGLIE
, SE TALE GESTIONE DEVE ESSERE CONSIDERATA COME STRETTAMENTE CONNESSA AI
RAPPORTI PATRIMONIALI DIRETTAMENTE DERIVANTI DAL VINCOLO MATRIMONIALE ;
3 . SE LA NOZIONE DI ' ' PROVVEDIMENTI PROVVISORI O CAUTELARI ' ' DI CUI
ALL ' ART . 24 SI RIFERISCA ANCHE AI PROVVEDIMENTI CAUTELARI URGENTI CHE
POSSONO ESSERE CHIESTI , AI SENSI DELLA SEZIONE 18 DEL TITOLO 13 DEL PRIMO
LIBRO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE OLANDESE , IN UN PROCEDIMENTO SOMMARIO
. SE AL RIGUARDO , ABBIA RILEVANZA IL FATTO CHE IL PROVVEDIMENTO VENGA CHIESTO
IN RELAZIONE AD UN ALTRO PROCEDIMENTO PENDENTE NEI PAESI BASSI ;
4 . SE L ' IPOTESI DELLA COMPARIZIONE DEL CONVENUTO ESCLUSIVAMENTE AL FINE
DI ECCEPIRE L ' INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO , IPOTESI CONTEMPLATA DALL
' ART . 18 , SECONDA FRASE , COMPRENDA ANCHE IL CASO IN CUI IL CONVENUTO
, PUR ECCEPENDO L ' INCOMPETENZA , SVOLGA , IN VIA SUBORDINATA , PER L '
EVENTUALITA CHE IL GIUDICE SI DICHIARI COMPETENTE , ARGOMENTI DI MERITO .
'
SULLA PRIMA E LA SECONDA QUESTIONE
4 IL PROBLEMA SOLLEVATO CON LA PRIMA E LA SECONDA QUESTIONE CONSISTE NELL
' ACCERTARE SE , IN CONFORMITA ALL ' ART . 1 , 2* COMMA , DELLA CONVENZIONE
, DEBBA ESSERE ESCLUSA DALL ' APPLICAZIONE DI QUESTA , IN QUANTO COLLEGATA
ALLE MATERIE ' TESTAMENTI E SUCCESSIONI ' , O ' REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI
' , UNA DOMANDA MIRANTE AD OTTENERE UN PROVVEDIMENTO PROVVISORIO CHE RIGUARDI
LA RESTITUZIONE DI UN DOCUMENTO RECANTE LA MENZIONE ' CODICILLO ' , CHE POSSA
ESSERE USATO COME MEZZO DI PROVA IN UNA CONTROVERSIA RELATIVA ALL ' AMMINISTRAZIONE
, DA PARTE DEL MARITO , DEI BENI PERSONALI DELLA MOGLIE .
5 E OPPORTUNO ESAMINARE INNANZITUTTO LA SECONDA QUESTIONE RELATIVA AL '
REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI ' , AI SENSI DELL ' ART . 1 DELLA CONVENZIONE
.
6 COME LA CORTE HA DICHIARATO
NELLA SENTENZA 27 MARZO 1979 ( CAUSA 143/78 , DE CAVEL , RACC . PAG . 1055
), TALE NOZIONE COMPRENDE NON SOLO IL REGIME DEI BENI SPECIFICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE
CONTEMPLATI DA DETERMINATE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN VISTA DEL MATRIMONIO
, MA PURE TUTTI I RAPPORTI PATRIMONIALI CHE DERIVANO DIRETTAMENTE DAL VINCOLO
CONIUGALE O DALLO SCIOGLIMENTO DI QUESTO .
7 LA SECONDA QUESTIONE , COME RISULTA DAI TERMINI IN CUI E REDATTA , RIGUARDA
IL CASO IN CUI L ' AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA MOGLIE DEV ' ESSERE CONSIDERATA
STRETTAMENTE COLLEGATA AI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI CHE DERIVANO
DIRETTAMENTE DAL VINCOLO CONIUGALE .
8 DI CONSEGUENZA , LA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI MIRANTE A OTTENERE
LA CONSEGNA DI UN DOCUMENTO , AL FINE DI IMPEDIRE CHE LE DICHIARAZIONI IN
ESSO FIGURANTI SIANO USATE COME PROVA PER UNA CONTROVERSIA RELATIVA ALL '
AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA MOGLIE , DEVE ANCH ' ESSA , DATO IL SUO CARATTERE
ACCESSORIO , ESSERE CONSIDERATA COME COLLEGATA AL REGIME PATRIMONIALE FRA
CONIUGI AI SENSI DELLA CONVENZIONE .
9 BISOGNA PERTANTO RISOLVERE LA SECONDA
QUESTIONE NEL SENSO CHE LA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI MIRANTE AD
OTTENERE LA CONSEGNA DI UN DOCUMENTO AL FINE DI IMPEDIRE CHE ESSO VENGA USATO
COME PROVA IN UNA CONTROVERSIA RIGUARDANTE L ' AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA
MOGLIE DA PARTE DEL MARITO NON RIENTRA NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE , SE TALE AMMINISTRAZIONE E STRETTAMENTE CONNESSA AI RAPPORTI
PATRIMONIALI CHE DERIVANO DIRETTAMENTE DAL VINCOLO CONIUGALE .
10 TALE SOLUZIONE DISPENSA DAL RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE .
SULLA TERZA QUESTIONE
11 LA CONCLUSIONE CHE PRECEDE NON E INFICIATA DALL ' ART . 24 DELLA CONVENZIONE
, A NORMA DEL QUALE ' I PROVVEDIMENTI PROVVISORI O CAUTELARI , PREVISTI DALLA
LEGGE DI UNO STATO CONTRAENTE , POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL ' AUTORITA GIUDIZIARIA
DI DETTO STATO ANCHE SE , IN FORZA DELLA PRESENTE CONVENZIONE , LA COMPETENZA
A CONOSCERE NEL MERITO E RICONOSCIUTA AL GIUDICE DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE
' .
12 TALE NORMA RIGUARDA INFATTI IL CASO DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI
EMESSI IN UNO STATO CONTRAENTE ALLORCHE IL GIUDICE DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE
E , ' IN FORZA DELLA PRESENTE CONVENZIONE ' , COMPETENTE A CONOSCERNE DEL
MERITO . ESSA NON PUO , PERTANTO , ESSERE INVOCATA PER FAR RIENTRARE NELLA
SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE I PROVVEDIMENTI PROVVISORI O CAUTELARI
RELATIVI A MATERIE CHE NE SONO ESCLUSE . E IN QUESTO SENSO CHE BISOGNA RISOLVERE
LA TERZA QUESTIONE .
SULLA QUARTA QUESTIONE
13 QUANTO ALLA QUARTA QUESTIONE , E SUFFICIENTE RICORDARE CHE LA CORTE
, NELLE SENTENZE 24 GIUGNO 1981 ( CAUSA 150/80 , ELEFANTEN SCHUH GMBH , RACC
. PAG . 1671 ) E 22 OTTOBRE 1981 ( CAUSA 27/81 , ROHR , NON ANCORA PUBBLICATA
), HA DICHIARATO CHE L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE DEVE ESSERE INTERPRETATO
NEL SENSO CHE ESSO CONSENTE AL CONVENUTO NON SOLO DI ECCEPIRE L ' INCOMPETENZA
, MA ANCHE DI PRESENTARE CONGIUNTAMENTE , IN VIA SUBORDINATA , DIFESE NEL
MERITO , SENZA TUTTAVIA PERDERE IL DIRITTO DI SOLLEVARE L ' ECCEZIONE DI
INCOMPETENZA .
SULLE SPESE
14 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON
POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE
, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI
AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI
CON ORDINANZA DEL 6 FEBBRAIO 1981 , DICHIARA :
1 ) LA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI MIRANTE AD OTTENERE LA CONSEGNA
DI UN DOCUMENTO AL FINE DI IMPEDIRE CHE ESSO VENGA USATO COME PROVA IN UNA
CONTROVERSIA RIGUARDANTE L ' AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA MOGLIE DA PARTE
DEL MARITO NON RIENTRA NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE
1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE SE TALE AMMINISTRAZIONE E STRETTAMENTE CONNESSA
AI RAPPORTI PATRIMONIALI CHE DERIVANO DIRETTAMENTE DAL VINCOLO CONIUGALE
.
2)L ' ART . 24 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA
GIUDIZIARIA E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
NON PUO ESSERE INVOCATO PER FAR RIENTRARE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE I PROVVEDIMENTI PROVVISORI O CAUTELARI RELATIVI A MATERIE CHE
NE SONO ESCLUSE .
3)L ' ART . 18 DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA
GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO CONSENTE AL CONVENUTO NON SOLO
DI ECCEPIRE L ' INCOMPETENZA , MA ANCHE DI PRESENTARE CONGIUNTAMENTE , IN
VIA SUBORDINATA , DIFESE NEL MERITO , SENZA TUTTAVIA PERDERE IL DIRITTO DI
SOLLEVARE L ' ECCEZIONE DI INCOMPETENZA .
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