61978J0143

SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 MARZO 1979.

JACQUES DE CAVEL CONTRO LUISE DE CAVEL.

(DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESGERICHTSHOF).

CAUSA 143/78.

Raccolta della Giurisprudenza 1979 05 5$

Edizione speciale greca 199P I$ .0597

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Massima

Parti

Oggetto della causa

Motivazione

Decisione relativa alle spese

Epigrafe:

1 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA

GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - SFERA D ' APPLICAZIONE -

MATERIE ESCLUSE - ' REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI ' - NOZIONE

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 1 , 2* COMMA )

2 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA

GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - SFERA D ' APPLICAZIONE -

PROVVEDIMENTI PROVVISORI ADOTTATI IN PENDENZA DI UNA CAUSA DI DIVORZIO -

ESCLUSIONE - CONDIZIONI

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 1 , 2* COMMA )

3 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA

GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - SFERA D ' APPLICAZIONE -

DISTINZIONE TRA PROVVEDIMENTI PROVVISORI E DEFINITIVI - INSUSSISTENZA

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ARTT . 1 E 24 )

Massima

1 . LA NOZIONE ' REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI ' , DI CUI ALL ' ART . 1 , 2*

COMMA , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , COMPRENDE NON SOLO IL REGIME DEI BENI

SPECIFICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE CONTEMPLATO DA DETERMINATE

LEGISLAZIONI NAZIONALI IN VISTA DEL MATRIMONIO , MA PURE TUTTI I RAPPORTI

PATRIMONIALI CHE DERIVANO DIRETTAMENTE DAL VINCOLO CONIUGALE O DALLO

SCIOGLIMENTO DI QUESTO .

2 . LE DECISIONI GIUDIZIARIE CHE AUTORIZZANO PROVVEDIMENTI CAUTELARI

PROVVISORI - QUALI L ' APPOSIZIONE DEI SIGILLI O IL SEQUESTRO DI BENI DEI

CONIUGI - IN PENDENZA DI UNA CAUSA DI DIVORZIO , NON RIENTRANO NEL CAMPO D

' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE , COME DEFINITO DALL ' ART . 1 DI QUESTA ,

QUALORA DETTI PROVVEDIMENTI RIGUARDINO , O SIANO STRETTAMENTE CONNESSI

A , QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DELLE PERSONE IMPLICATE NELLA CAUSA DI

DIVORZIO , OVVERO RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI DERIVANTI DIRETTAMENTE

DAL VINCOLO CONIUGALE O DALLO SCIOGLIMENTO DI QUESTO .

3 . LA CONVENZIONE NON FORNISCE ALCUN CRITERIO GIURIDICO CHE CONSENTA DI

DISTINGUERE , PER QUANTO RIGUARDA IL SUO CAMPO D ' APPLICAZIONE

SOSTANZIALE , I PROVVEDIMENTI PROVVISORI DA QUELLI DEFINITIVI .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 143/78 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA

CORTE , A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 , RELATIVO ALL '

INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27

SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L '

ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DAL

BUNDESGERICHTSHOF ( CORTE DI CASSAZIONE TEDESCA ), NELLA CAUSA DINANZI

AD ESSO PENDENTE TRA

JACQUES DE CAVEL , FLUGHAFENBEREICH OST , GEBAUDE 124-2040 , D-6000

FRANCOFORTE SUL MENO ,

RICORRENTE ,

E

LUISE DE CAVEL , DIELMANNSTRASSE 20 , D-6000 FRANCOFORTE SUL MENO ,

RESISTENTE ,

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 1 , 2* COMMA , N . 1 ,

DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 ,

Motivazione

1CON ORDINANZA 22 MAGGIO 1978 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 19 GIUGNO

SEGUENTE , IL BUNDESGERICHTSHOF HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA ,

A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE

DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA

GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E

COMMERCIALE ( IN PROSIEGUO : LA CONVENZIONE ), UNA QUESTIONE RELATIVA

ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 1 , 2* COMMA , N . 1 , DI DETTA

CONVENZIONE , CHE ESCLUDE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DI QUESTA LO STATO

E LA CAPACITA DELLE PERSONE FISICHE , IL REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI ,

I TESTAMENTI E LE SUCCESSIONI ;

2DETTA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA

RELATIVA ALL ' ESECUZIONE , NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DI UN '

ORDINANZA PRONUNZIATA IL 19 GENNAIO 1977 DAL GIUDICE PER LE CAUSE

MATRIMONIALI DEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI PARIGI , CHE AUTORIZZAVA

COME PROVVEDIMENTO CONSERVATIVO , IN PENDENZA DELLA CAUSA DI DIVORZIO

FRA LE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , L ' APPOSIZIONE DEI SIGILLI SU MOBILI ,

EFFETTI ED OGGETTI TROVANTISI NELL ' APPARTAMENTO DELLE STESSE PARTI IN

FRANCOFORTE SUL MENO NONCHE IL SEQUESTRO DI BENI E CONTI DELLA

CONVENUTA NELLA CAUSA PRINCIPALE PRESSO DUE BANCHE DELLA STESSA CITTA

;

INVOCANDO L ' ART . 31 DELLA CONVENZIONE , IL MARITO , ATTORE NELLA CAUSA

DI DIVORZIO , A FAVORE DEL QUALE ERA STATO DISPOSTO IL SEQUESTRO ,

CHIEDEVA AL PRESIDENTE DEL LANDGERICHT DI FRANCOFORTE SUL MENO CHE

VENISSE APPOSTA LA FORMULA ESECUTIVA ALL ' ORDINANZA DEL GIUDICE

FRANCESE ; L ' ISTANZA VENIVA PERO RESPINTA , GIACCHE IL RICHIEDENTE NON

AVEVA PRODOTTO I DOCUMENTI DI CUI ALL ' ART . 47 DELLA CONVENZIONE ;

IN SEDE D ' APPELLO , L ' OBERLANDESGERICHT DI FRANCOFORTE SUL MENO

RESPINGEVA A SUA VOLTA L ' ISTANZA , MOTIVANDO CHE I PROVVEDIMENTI

CAUTELARI PER I QUALI VENIVA CHIESTA L ' ESECUZIONE RIENTRAVANO NELL '

AMBITO DI UNA CAUSA DI DIVORZIO ED ERANO QUINDI , A NORMA DELL ' ART . 1 ,

2* COMMA , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , ESCLUSI DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE

DI QUESTA ;

3ESSENDO LA CAUSA GIUNTA DINANZI AL BUNDESGERICHTSHOF , QUESTO HA

SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE : ' SE LA CONVENZIONE 27

SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L '

ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE NON SI

APPLICHI AL SEQUESTRO ( A CARICO DEL CONVENUTO IN UNA CAUSA DI DIVORZIO

) DISPOSTO DAL GIUDICE FRANCESE PARALLELAMENTE ALLA CAUSA STESSA , IN

QUANTO SI TRATTEREBBE DI UN PROCEDIMENTO ACCESSORIO AD UNA CAUSA

RELATIVA ALLO STATO DELLE PERSONE OD AL REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI

( ART . 1 , 2* COMMA , N . 1 , DELLA CONVENZIONE ). ' ;

4SECONDO LA COMMISSIONE E IL RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL

PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI RIENTRA NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA

CONVENZIONE , MENTRE I GOVERNI DEL REGNO UNITO E DELLA REPUBBLICA

FEDERALE DI GERMANIA , COME LA RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE ,

SOSTENGONO CHE LA CONVENZIONE NON SI PUO APPLICARE ;

5DAL FASCICOLO SI DESUME CHE I PUNTI CONTROVERSI DINANZI AI GIUDICI

TEDESCHI RIGUARDANO , IN PRIMO LUOGO , IL NESSO TRA I PROVVEDIMENTI

EMANATI DAL GIUDICE FRANCESE PER LE CAUSE MATRIMONIALI E LA CAUSA DI

DIVORZIO , E , IN SECONDO LUOGO , LA POSSIBILITA DI APPLICARE LA

CONVENZIONE IN CONSIDERAZIONE DEL CARATTERE PATRIMONIALE DEI

PROVVEDIMENTI CAUTELARI DI CUI TRATTASI .

6A NORMA DEL SUO ART . 1 , LA CONVENZIONE SI APPLICA ' IN MATERIA CIVILE E

COMMERCIALE ' ;

TUTTAVIA , DATA LA SPECIFICITA DI DETERMINATE MATERIE FRA CUI ' LO STATO E

LA CAPACITA DELLE PERSONE FISICHE , IL REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI , I

TESTAMENTI E LE SUCCESSIONI ' , LE LITI RELATIVE A DETTE MATERIE SONO

STATE ESCLUSE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE .

7LA SISTEMAZIONE PROVVISORIA DEI RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI TRA

CONIUGI , QUALORA SI RENDA NECESSARIA IN PENDENZA DI UNA CAUSA DI

DIVORZIO , E STRETTAMENTE CONNESSA ALLE CAUSE DEL DIVORZIO , ALLA

SITUAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI O DEI FIGLI NATI DAL MATRIMONIO ED E ,

QUINDI , INSEPARABILE DALLE QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DELLE PERSONE

SOLLEVATE DALLO SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO CONIUGALE NONCHE DALLA

LIQUIDAZIONE DEL REGIME PATRIMONIALE ;

NE CONSEGUE CHE LA NOZIONE ' REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI ' COMPRENDE

NON SOLO IL REGIME DEI BENI SPECIFICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE

CONTEMPLATO DA DETERMINATE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN VISTA DEL

MATRIMONIO , MA PURE TUTTI I RAPPORTI PATRIMONIALI CHE DERIVANO

DIRETTAMENTE DAL VINCOLO CONIUGALE O DALLO SCIOGLIMENTO DI QUESTO ;

LE LITI VERTENTI SUI BENI DEI CONIUGI IN PENDENZA DELLA CAUSA DI DIVORZIO

POSSONO QUINDI , A SECONDA DEI CASI , RIGUARDARE O ESSERE STRETTAMENTE

CONNESSE A : 1 ) QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DELLE PERSONE ; 2 )

RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI FRA CONIUGI DERIVANTI DIRETTAMENTE DAL

VINCOLO CONIUGALE O DALLO SCIOGLIMENTO DI QUESTO ; 3 ) RAPPORTI GIURIDICI

PATRIMONIALI IN ATTO FRA ESSI , MA INDIPENDENTI DAL MATRIMONIO ;

MENTRE LE LITI DELL ' ULTIMA CATEGORIA RIENTRANO NEL CAMPO D '

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE , QUELLE RELATIVE ALLE DUE PRIME NE VANNO

ESCLUSE .

8LE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO VALGONO SIA PER I PROVVEDIMENTI

PROVVISORI RELATIVI AI BENI DEI CONIUGI , SIA PER QUELLI DI CARATTERE

DEFINITIVO ;

DATO CHE I PROVVEDIMENTI CAUTELARI PROVVISORI RELATIVI A DEI BENI - QUALI

L ' APPOSIZIONE DEI SIGILLI O IL SEQUESTRO - SONO ATTI A GARANTIRE DIRITTI

DI NATURA MOLTO VARIA , LA LORO APPARTENENZA AL CAMPO D ' APPLICAZIONE

DELLA CONVENZIONE E DETERMINATA , NON GIA DALLA LORO NATURA , BENSI

DALLA NATURA DEI DIRITTI CHE ESSI DEVONO TUTELARE .

9LA CONVENZIONE NON FORNISCE D ' ALTRONDE ALCUN CRITERIO GIURIDICO CHE

CONSENTA DI DISTINGUERE , PER QUANTO RIGUARDA IL SUO CAMPO D '

APPLICAZIONE SOSTANZIALE , I PROVVEDIMENTI PROVVISORI DA QUELLI

DEFINITIVI ;

NE VALE RICHIAMARSI IN CONTRARIO ALL ' ART . 24 DELLA CONVENZIONE A NORMA

DEL QUALE : ' I PROVVEDIMENTI PROVVISORI O CAUTELARI , PREVISTI DALLA LEGGE

DI UNO STATO CONTRAENTE , POSSONO ESSERE RICHIESTI ALLE AUTORITA

GIUDIZIARIE DI DETTO STATO ANCHE SE , IN FORZA DELLA PRESENTE

CONVENZIONE , LA COMPETENZA A CONOSCERE NEL MERITO E RICONOSCIUTA AL

GIUDICE DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE ' ;

QUESTA DISPOSIZIONE CONTEMPLA INFATTI ESPRESSAMENTE IL CASO DI

PROVVEDIMENTI PROVVISORI IN UNO STATO CONTRAENTE , QUALORA IL GIUDICE

DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE SIA ' IN FORZA DELLA PRESENTE CONVENZIONE '

COMPETENTE A CONOSCERE NEL MERITO , E QUINDI NON PUO ESSERE INVOCATA

PER FAR RIENTRARE NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE I

PROVVEDIMENTI PROVVISORI O CAUTELARI RELATIVI A MATERIE CHE NE SONO

ESCLUSE .

10SE NE DEVE CONCLUDERE CHE LE DECISIONI GIUDIZIARIE CHE AUTORIZZANO

PROVVEDIMENTI CAUTELARI PROVVISORI - QUALI L ' APPOSIZIONE DEI SIGILLI O IL

SEQUESTRO DI BENI DEI CONIUGI - IN PENDENZA DI UNA CAUSA DI DIVORZIO , NON

RIENTRANO NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE , COME DEFINITO

DALL ' ART . 1 DI QUESTA , QUALORA DETTI PROVVEDIMENTI RIGUARDINO , O

SIANO STRETTAMENTE CONNESSI A , QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DELLE

PERSONE IMPLICATE NELLA CAUSA DI DIVORZIO , OVVERO RAPPORTI GIURIDICI

PATRIMONIALI DERIVANTI DIRETTAMENTE DAL VINCOLO CONIUGALE O DALLO

SCIOGLIMENTO DI QUESTO .

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

11LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO , DAL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA

EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO

DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE

PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL

GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

 

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

STATUENDO SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL BUNDESGERICHTSHOF , CON

ORDINANZA 22 MAGGIO 1979 , DICHIARA :

LE DECISIONI GIUDIZIARIE CHE AUTORIZZINO PROVVEDIMENTI CAUTELARI

PROVVISORI - QUALI L ' APPOSIZIONE DEI SIGILLI O IL SEQUESTRO DI BENI DEI

CONIUGI - IN PENDENZA DI UNA CAUSA DI DIVORZIO , NON RIENTRANO NEL CAMPO

D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA

COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA

CIVILE E COMMERCIALE , COME DEFINITO DALL ' ART . 1 DI QUESTA , QUALORA

DETTI PROVVEDIMENTI RIGUARDINO , O SIANO STRETTAMENTE CONNESSI A ,

QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DELLE PERSONE IMPLICATE NELLA CAUSA DI

DIVORZIO , OVVERO RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI DERIVANTI DIRETTAMENTE

DAL VINCOLO CONIUGALE O DALLO SCIOGLIMENTO DI QUESTO .