61978J0143
SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 MARZO 1979.
JACQUES DE CAVEL CONTRO LUISE DE CAVEL.
(DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESGERICHTSHOF).
CAUSA 143/78.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 05 5$
Edizione speciale greca 199P I$ .0597
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione
Decisione relativa alle spese
Epigrafe:
1 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA
GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - SFERA D ' APPLICAZIONE -
MATERIE ESCLUSE - ' REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI ' - NOZIONE
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 1 , 2* COMMA )
2 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA
GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - SFERA D ' APPLICAZIONE -
PROVVEDIMENTI PROVVISORI ADOTTATI IN PENDENZA DI UNA CAUSA DI DIVORZIO -
ESCLUSIONE - CONDIZIONI
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 1 , 2* COMMA )
3 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA
GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI - SFERA D ' APPLICAZIONE -
DISTINZIONE TRA PROVVEDIMENTI PROVVISORI E DEFINITIVI - INSUSSISTENZA
( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ARTT . 1 E 24 )
Massima
1 . LA NOZIONE ' REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI ' , DI CUI ALL ' ART . 1 , 2*
COMMA , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , COMPRENDE NON SOLO IL REGIME DEI BENI
SPECIFICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE CONTEMPLATO DA DETERMINATE
LEGISLAZIONI NAZIONALI IN VISTA DEL MATRIMONIO , MA PURE TUTTI I RAPPORTI
PATRIMONIALI CHE DERIVANO DIRETTAMENTE DAL VINCOLO CONIUGALE O DALLO
SCIOGLIMENTO DI QUESTO .
2 . LE DECISIONI GIUDIZIARIE CHE AUTORIZZANO PROVVEDIMENTI CAUTELARI
PROVVISORI - QUALI L ' APPOSIZIONE DEI SIGILLI O IL SEQUESTRO DI BENI DEI
CONIUGI - IN PENDENZA DI UNA CAUSA DI DIVORZIO , NON RIENTRANO NEL CAMPO D
' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE , COME DEFINITO DALL ' ART . 1 DI QUESTA ,
QUALORA DETTI PROVVEDIMENTI RIGUARDINO , O SIANO STRETTAMENTE CONNESSI
A , QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DELLE PERSONE IMPLICATE NELLA CAUSA DI
DIVORZIO , OVVERO RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI DERIVANTI DIRETTAMENTE
DAL VINCOLO CONIUGALE O DALLO SCIOGLIMENTO DI QUESTO .
3 . LA CONVENZIONE NON FORNISCE ALCUN CRITERIO GIURIDICO CHE CONSENTA DI
DISTINGUERE , PER QUANTO RIGUARDA IL SUO CAMPO D ' APPLICAZIONE
SOSTANZIALE , I PROVVEDIMENTI PROVVISORI DA QUELLI DEFINITIVI .
Parti
NEL PROCEDIMENTO 143/78 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA
CORTE , A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 , RELATIVO ALL '
INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27
SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L '
ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DAL
BUNDESGERICHTSHOF ( CORTE DI CASSAZIONE TEDESCA ), NELLA CAUSA DINANZI
AD ESSO PENDENTE TRA
JACQUES DE CAVEL , FLUGHAFENBEREICH OST , GEBAUDE 124-2040 , D-6000
FRANCOFORTE SUL MENO ,
RICORRENTE ,
E
LUISE DE CAVEL , DIELMANNSTRASSE 20 , D-6000 FRANCOFORTE SUL MENO ,
RESISTENTE ,
Oggetto della causa
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 1 , 2* COMMA , N . 1 ,
DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 ,
Motivazione
1CON ORDINANZA 22 MAGGIO 1978 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 19 GIUGNO
SEGUENTE , IL BUNDESGERICHTSHOF HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA ,
A NORMA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE
DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA
GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E
COMMERCIALE ( IN PROSIEGUO : LA CONVENZIONE ), UNA QUESTIONE RELATIVA
ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 1 , 2* COMMA , N . 1 , DI DETTA
CONVENZIONE , CHE ESCLUDE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DI QUESTA LO STATO
E LA CAPACITA DELLE PERSONE FISICHE , IL REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI ,
I TESTAMENTI E LE SUCCESSIONI ;
2DETTA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA
RELATIVA ALL ' ESECUZIONE , NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DI UN '
ORDINANZA PRONUNZIATA IL 19 GENNAIO 1977 DAL GIUDICE PER LE CAUSE
MATRIMONIALI DEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI PARIGI , CHE AUTORIZZAVA
COME PROVVEDIMENTO CONSERVATIVO , IN PENDENZA DELLA CAUSA DI DIVORZIO
FRA LE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , L ' APPOSIZIONE DEI SIGILLI SU MOBILI ,
EFFETTI ED OGGETTI TROVANTISI NELL ' APPARTAMENTO DELLE STESSE PARTI IN
FRANCOFORTE SUL MENO NONCHE IL SEQUESTRO DI BENI E CONTI DELLA
CONVENUTA NELLA CAUSA PRINCIPALE PRESSO DUE BANCHE DELLA STESSA CITTA
;
INVOCANDO L ' ART . 31 DELLA CONVENZIONE , IL MARITO , ATTORE NELLA CAUSA
DI DIVORZIO , A FAVORE DEL QUALE ERA STATO DISPOSTO IL SEQUESTRO ,
CHIEDEVA AL PRESIDENTE DEL LANDGERICHT DI FRANCOFORTE SUL MENO CHE
VENISSE APPOSTA LA FORMULA ESECUTIVA ALL ' ORDINANZA DEL GIUDICE
FRANCESE ; L ' ISTANZA VENIVA PERO RESPINTA , GIACCHE IL RICHIEDENTE NON
AVEVA PRODOTTO I DOCUMENTI DI CUI ALL ' ART . 47 DELLA CONVENZIONE ;
IN SEDE D ' APPELLO , L ' OBERLANDESGERICHT DI FRANCOFORTE SUL MENO
RESPINGEVA A SUA VOLTA L ' ISTANZA , MOTIVANDO CHE I PROVVEDIMENTI
CAUTELARI PER I QUALI VENIVA CHIESTA L ' ESECUZIONE RIENTRAVANO NELL '
AMBITO DI UNA CAUSA DI DIVORZIO ED ERANO QUINDI , A NORMA DELL ' ART . 1 ,
2* COMMA , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , ESCLUSI DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE
DI QUESTA ;
3ESSENDO LA CAUSA GIUNTA DINANZI AL BUNDESGERICHTSHOF , QUESTO HA
SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE : ' SE LA CONVENZIONE 27
SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L '
ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE NON SI
APPLICHI AL SEQUESTRO ( A CARICO DEL CONVENUTO IN UNA CAUSA DI DIVORZIO
) DISPOSTO DAL GIUDICE FRANCESE PARALLELAMENTE ALLA CAUSA STESSA , IN
QUANTO SI TRATTEREBBE DI UN PROCEDIMENTO ACCESSORIO AD UNA CAUSA
RELATIVA ALLO STATO DELLE PERSONE OD AL REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI
( ART . 1 , 2* COMMA , N . 1 , DELLA CONVENZIONE ). ' ;
4SECONDO LA COMMISSIONE E IL RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL
PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI RIENTRA NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE , MENTRE I GOVERNI DEL REGNO UNITO E DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA , COME LA RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE ,
SOSTENGONO CHE LA CONVENZIONE NON SI PUO APPLICARE ;
5DAL FASCICOLO SI DESUME CHE I PUNTI CONTROVERSI DINANZI AI GIUDICI
TEDESCHI RIGUARDANO , IN PRIMO LUOGO , IL NESSO TRA I PROVVEDIMENTI
EMANATI DAL GIUDICE FRANCESE PER LE CAUSE MATRIMONIALI E LA CAUSA DI
DIVORZIO , E , IN SECONDO LUOGO , LA POSSIBILITA DI APPLICARE LA
CONVENZIONE IN CONSIDERAZIONE DEL CARATTERE PATRIMONIALE DEI
PROVVEDIMENTI CAUTELARI DI CUI TRATTASI .
6A NORMA DEL SUO ART . 1 , LA CONVENZIONE SI APPLICA ' IN MATERIA CIVILE E
COMMERCIALE ' ;
TUTTAVIA , DATA LA SPECIFICITA DI DETERMINATE MATERIE FRA CUI ' LO STATO E
LA CAPACITA DELLE PERSONE FISICHE , IL REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI , I
TESTAMENTI E LE SUCCESSIONI ' , LE LITI RELATIVE A DETTE MATERIE SONO
STATE ESCLUSE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE .
7LA SISTEMAZIONE PROVVISORIA DEI RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI TRA
CONIUGI , QUALORA SI RENDA NECESSARIA IN PENDENZA DI UNA CAUSA DI
DIVORZIO , E STRETTAMENTE CONNESSA ALLE CAUSE DEL DIVORZIO , ALLA
SITUAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI O DEI FIGLI NATI DAL MATRIMONIO ED E ,
QUINDI , INSEPARABILE DALLE QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DELLE PERSONE
SOLLEVATE DALLO SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO CONIUGALE NONCHE DALLA
LIQUIDAZIONE DEL REGIME PATRIMONIALE ;
NE CONSEGUE CHE LA NOZIONE ' REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI ' COMPRENDE
NON SOLO IL REGIME DEI BENI SPECIFICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE
CONTEMPLATO DA DETERMINATE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN VISTA DEL
MATRIMONIO , MA PURE TUTTI I RAPPORTI PATRIMONIALI CHE DERIVANO
DIRETTAMENTE DAL VINCOLO CONIUGALE O DALLO SCIOGLIMENTO DI QUESTO ;
LE LITI VERTENTI SUI BENI DEI CONIUGI IN PENDENZA DELLA CAUSA DI DIVORZIO
POSSONO QUINDI , A SECONDA DEI CASI , RIGUARDARE O ESSERE STRETTAMENTE
CONNESSE A : 1 ) QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DELLE PERSONE ; 2 )
RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI FRA CONIUGI DERIVANTI DIRETTAMENTE DAL
VINCOLO CONIUGALE O DALLO SCIOGLIMENTO DI QUESTO ; 3 ) RAPPORTI GIURIDICI
PATRIMONIALI IN ATTO FRA ESSI , MA INDIPENDENTI DAL MATRIMONIO ;
MENTRE LE LITI DELL ' ULTIMA CATEGORIA RIENTRANO NEL CAMPO D '
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE , QUELLE RELATIVE ALLE DUE PRIME NE VANNO
ESCLUSE .
8LE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO VALGONO SIA PER I PROVVEDIMENTI
PROVVISORI RELATIVI AI BENI DEI CONIUGI , SIA PER QUELLI DI CARATTERE
DEFINITIVO ;
DATO CHE I PROVVEDIMENTI CAUTELARI PROVVISORI RELATIVI A DEI BENI - QUALI
L ' APPOSIZIONE DEI SIGILLI O IL SEQUESTRO - SONO ATTI A GARANTIRE DIRITTI
DI NATURA MOLTO VARIA , LA LORO APPARTENENZA AL CAMPO D ' APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE E DETERMINATA , NON GIA DALLA LORO NATURA , BENSI
DALLA NATURA DEI DIRITTI CHE ESSI DEVONO TUTELARE .
9LA CONVENZIONE NON FORNISCE D ' ALTRONDE ALCUN CRITERIO GIURIDICO CHE
CONSENTA DI DISTINGUERE , PER QUANTO RIGUARDA IL SUO CAMPO D '
APPLICAZIONE SOSTANZIALE , I PROVVEDIMENTI PROVVISORI DA QUELLI
DEFINITIVI ;
NE VALE RICHIAMARSI IN CONTRARIO ALL ' ART . 24 DELLA CONVENZIONE A NORMA
DEL QUALE : ' I PROVVEDIMENTI PROVVISORI O CAUTELARI , PREVISTI DALLA LEGGE
DI UNO STATO CONTRAENTE , POSSONO ESSERE RICHIESTI ALLE AUTORITA
GIUDIZIARIE DI DETTO STATO ANCHE SE , IN FORZA DELLA PRESENTE
CONVENZIONE , LA COMPETENZA A CONOSCERE NEL MERITO E RICONOSCIUTA AL
GIUDICE DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE ' ;
QUESTA DISPOSIZIONE CONTEMPLA INFATTI ESPRESSAMENTE IL CASO DI
PROVVEDIMENTI PROVVISORI IN UNO STATO CONTRAENTE , QUALORA IL GIUDICE
DI UN ALTRO STATO CONTRAENTE SIA ' IN FORZA DELLA PRESENTE CONVENZIONE '
COMPETENTE A CONOSCERE NEL MERITO , E QUINDI NON PUO ESSERE INVOCATA
PER FAR RIENTRARE NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE I
PROVVEDIMENTI PROVVISORI O CAUTELARI RELATIVI A MATERIE CHE NE SONO
ESCLUSE .
10SE NE DEVE CONCLUDERE CHE LE DECISIONI GIUDIZIARIE CHE AUTORIZZANO
PROVVEDIMENTI CAUTELARI PROVVISORI - QUALI L ' APPOSIZIONE DEI SIGILLI O IL
SEQUESTRO DI BENI DEI CONIUGI - IN PENDENZA DI UNA CAUSA DI DIVORZIO , NON
RIENTRANO NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE , COME DEFINITO
DALL ' ART . 1 DI QUESTA , QUALORA DETTI PROVVEDIMENTI RIGUARDINO , O
SIANO STRETTAMENTE CONNESSI A , QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DELLE
PERSONE IMPLICATE NELLA CAUSA DI DIVORZIO , OVVERO RAPPORTI GIURIDICI
PATRIMONIALI DERIVANTI DIRETTAMENTE DAL VINCOLO CONIUGALE O DALLO
SCIOGLIMENTO DI QUESTO .
Decisione relativa alle spese
SULLE SPESE
11LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO , DAL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA
EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO
DAR LUOGO A RIFUSIONE ;
NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE
PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL
GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
STATUENDO SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL BUNDESGERICHTSHOF , CON
ORDINANZA 22 MAGGIO 1979 , DICHIARA :
LE DECISIONI GIUDIZIARIE CHE AUTORIZZINO PROVVEDIMENTI CAUTELARI
PROVVISORI - QUALI L ' APPOSIZIONE DEI SIGILLI O IL SEQUESTRO DI BENI DEI
CONIUGI - IN PENDENZA DI UNA CAUSA DI DIVORZIO , NON RIENTRANO NEL CAMPO
D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA
COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA
CIVILE E COMMERCIALE , COME DEFINITO DALL ' ART . 1 DI QUESTA , QUALORA
DETTI PROVVEDIMENTI RIGUARDINO , O SIANO STRETTAMENTE CONNESSI A ,
QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DELLE PERSONE IMPLICATE NELLA CAUSA DI
DIVORZIO , OVVERO RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI DERIVANTI DIRETTAMENTE
DAL VINCOLO CONIUGALE O DALLO SCIOGLIMENTO DI QUESTO .