Art. 116.
Matrimonio dello straniero
nella Repubblica
Lo straniero che vuole
contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese,
dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al
matrimonio.
Anche lo straniero è
tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri
1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio
o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le
disposizioni di questo codice.