Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio

del 28 maggio 2001

relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità deve adottare tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la necessità di elaborare nuove disposizioni di diritto procedurale per le cause transfrontaliere, in particolare nel settore dell'assunzione delle prove.

(4) Questa materia rientra nell'articolo 65 del trattato.

(5) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire il miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(6) Non esiste ancora alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. La convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale si applica soltanto tra undici Stati membri dell'Unione europea.

(7) Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro, l'azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale rientrante nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale(4). Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove.

(8) Presupposto per l'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l'esecuzione della richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

(9) La rapidità della trasmissione della richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, ferma restando l'osservanza di determinate condizioni quanto all'intellegibilità e all'affidabilità del documento pervenuto. Per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di esecuzione dell'assunzione delle prove debbono essere trasmesse mediante un formulario da compilare nella lingua dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta o in un'altra lingua ammessa da questo Stato. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate.

(10) Una richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove dovrebbe essere eseguita rapidamente. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile soddisfare la richiesta 90 giorni dopo la sua ricezione da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, quest'ultima dovrebbe informarne l'autorità giudiziaria richiedente indicando i motivi che si oppongono a un'esecuzione rapida della richiesta.

(11) Per garantire l'efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare l'esecuzione di una richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni eccezionali.

(12) L'autorità giudiziaria richiesta dovrebbe eseguire la richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro.

(13) Le parti e, se del caso, i loro rappresentanti, dovrebbero poter assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove, qualora ciò sia previsto dalle leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, in modo da poter seguire i procedimenti come se le prove fossero state assunte nello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente. Essi dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove al fine di svolgervi un ruolo più attivo. Tuttavia, le condizioni della loro partecipazione dovrebbero essere stabilite dall'autorità giudiziaria richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro.

(14) I delegati dell'autorità giudiziaria richiedente dovrebbero poter assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove, qualora ciò sia compatibile con le leggi dello Stato membro della summenzionata autorità, in modo da poter meglio valutare le prove. Dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove, alle condizioni stabilite dall'autorità richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro, in modo da svolgervi un ruolo più attivo.

(15) Per facilitare l'assunzione delle prove, un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle leggi dello Stato membro da cui dipende, di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, se quest'ultimo dà il proprio assenso ed alle condizioni stabilite dall'organo centrale o dall'autorità competenti dello Stato membro richiesto.

(16) Per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta chiede il rimborso, i compensi versati ai periti e agli interpreti e le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3 e 4, dovrebbero essere sostenute da detta autorità. In tal caso l'autorità giudiziaria richiedente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che si proceda senza indugio al rimborso. Se è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste.

(17) Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle norme in vigore per il suo ambito d'applicazione contenute nelle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri. Esso non dovrebbe ostare alla conclusione di accordi o intese volti a facilitare ulteriormente la cooperazione in materia di assunzione delle prove.

(18) Occorre che i dati trasmessi in forza del presente regolamento godano di un regime di tutela. Poiché si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati(5), e la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni(6), non si rendono necessarie disposizioni specifiche sulla protezione dei dati nel presente regolamento.

(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(20) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, la Commissione ne esamina l'applicazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie.

(21) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede

a) che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove, o

b) di procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro.

2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

3. Ai sensi del presente regolamento, per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

Trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie

1. Ai fini dell'assunzione delle prove, le richieste ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), in seguito denominate "richieste", sono trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente o previsto, in seguito denominata "autorità giudiziaria richiedente", all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro, in seguito denominata "autorità giudiziaria richiesta".

2. Ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad eseguire l'assunzione delle prove in conformità del presente regolamento. L'elenco preciserà anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.

Articolo 3

Organo centrale

1. Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato

a) di fornire informazioni alle autorità giudiziarie;

b) di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;

c) di trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di un'autorità giudiziaria richiedente, una richiesta all'autorità giudiziaria competente.

2. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali.

3. Ciascuno Stato membro designa inoltre l'organo centrale di cui al paragrafo 1 o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste ai sensi dell'articolo 17.

CAPO II

TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Sezione 1

Trasmissione della richiesta

Articolo 4

Forma e contenuto della richiesta

1. La richiesta è presentata utilizzando il formulario A o, laddove opportuno, il formulario I riportati nell'allegato. Essa contiene le seguenti indicazioni:

a) l'autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l'autorità giudiziaria richiesta;

b) l'identità e l'indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;

c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;

d) la descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire;

e) in caso di richiesta di audizione di una persona:

- il nome e l'indirizzo delle persone da esaminare;

- le domande da rivolgere alle persone da esaminare o i fatti sui quali devono essere esaminate;

- laddove opportuno, un riferimento all'esistenza, ai sensi del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di astenersi dal deporre;

- la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione giurata e, ove occorra, l'indicazione di eventuali formule particolari da usare all'uopo;

- laddove opportuno, ogni altra informazione di cui l'autorità giudiziaria richiedente ravvisi la necessità;

f) in caso di richiesta di ulteriore assunzione di prove, all'occorrenza, gli atti o altri oggetti da ispezionare;

g) laddove opportuno, la richiesta di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, nonché agli articoli 11 e 12 così come le informazioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni.

2. Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra formalità corrispondente.

3. Gli atti che l'autorità giudiziaria richiedente reputa necessari per l'esecuzione della richiesta sono corredati di una traduzione nella lingua in cui è stata formulata la richiesta.

Articolo 5

Lingue

La richiesta e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita l'assunzione delle prove richiesta, ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che siano compilati i formulari.

Articolo 6

Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare. La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano leggibili.

Sezione 2

Ricezione della richiesta

Articolo 7

Ricezione della richiesta

1. La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione della richiesta una dichiarazione di ricezione all'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario B che figura in allegato. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.

2. Se l'esecuzione di una richiesta presentata utilizzando il formulario A che figura in allegato, che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 5, esula dalla competenza dell'autorità giudiziaria alla quale è stata trasmessa, quest'ultima inoltra la richiesta all'autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il formulario A che figura in allegato.

Articolo 8

Richieste incomplete

1. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all'articolo 4, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il formulario C che figura in allegato e gli chiede di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.

2. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il formulario C che figura in allegato, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev'essere costituito il deposito o l'anticipo. L'autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell'anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il formulario D.

Articolo 9

Completamento della richiesta

1. Se l'autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, oppure ha informato l'autorità giudiziaria richiedente, a norma dell'articolo 8, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari ai sensi dell'articolo 4, il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, decorre dalla ricezione, da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata.

2. Qualora l'autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, detto termine comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l'anticipo.

Sezione 3

Assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta

Articolo 10

Disposizioni generali sull'esecuzione delle richieste

1. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.

2. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.

3. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dalla legge del proprio Stato membro, utilizzando il formulario A che figura in allegato. L'autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d'ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.

4. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione per l'esecuzione dell'assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.

L'autorità giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora questa sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di ordine pratico.

Se l'autorità giudiziaria richiesta non ottempera alla richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.

Se non hanno accesso ai mezzi tecnici di cui sopra le autorità giudiziarie richiedenti o richieste possono convenire di renderli disponibili.

Articolo 11

Esecuzione in presenza e con la partecipazione delle parti

1. Se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.

2. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'esecuzione dell'assunzione delle prove, utilizzando il formulario A che figura in allegato. Queste informazioni possono anche essere fornite in qualsiasi altro momento appropriato.

3. Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina, in conformità dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.

4. L'autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in allegato.

5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l'autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere o di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro.

Articolo 12

Esecuzione in presenza e con la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente

1. Ove compatibile con la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.

2. Ai fini del presente articolo, il termine "delegato" comprende i magistrati designati dall'autorità giudiziaria richiedente in conformità della legge del suo Stato membro. L'autorità giudiziaria richiedente può inoltre designare, in conformità della legge del proprio Stato membro, altre persone, quali, ad esempio, periti.

3. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta della presenza dei suoi delegati, e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'assunzione delle prove, utilizzando il formulario A che figura nell'allegato. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.

4. Se viene chiesta la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina, a norma dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.

5. L'autorità giudiziaria richiesta comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali i delegati possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in allegato.

Articolo 13

Misure coercitive

Ove necessario, nell'eseguire una richiesta l'autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta per l'esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un'autorità nazionale o da una parte interessata.

Articolo 14

Rifiuto di esecuzione

1. Una richiesta di audizione di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base

a) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, o

b) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati dall'autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell'autorità giudiziaria richiesta.

2. In aggiunta ai motivi di cui al paragrafo 1, l'esecuzione di una richiesta può essere rifiutata soltanto se:

a) la richiesta non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 1, oppure

b) l'esecuzione, a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario,

c) l'autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria richiesta a norma dell'articolo 9 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, oppure

d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di tale deposito o anticipo.

3. L'esecuzione non può essere rifiutata dall'autorità giudiziaria richiesta per il solo motivo che, in conformità della legge del suo Stato membro, un'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l'esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d'azione al riguardo.

4. Se l'esecuzione della richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario H riportato in allegato, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.

Articolo 15

Comunicazione di ritardi

Se l'autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il formulario F che figura in allegato, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.

Articolo 16

Procedura successiva all'esecuzione della richiesta

L'autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l'esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria richiedente. Agli atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il formulario H riportato in allegato.

Sezione 4

Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente

Articolo 17

1. Un'autorità giudiziaria che chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l'organo centrale o le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, utilizzando il formulario I che figura in allegato.

2. L'assunzione diretta delle prove può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive.

Se l'assunzione diretta delle prove implica l'audizione di una persona, l'autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che il procedimento ha luogo su base volontaria.

3. L'assunzione delle prove è eseguita da un magistrato o da un'altra persona, quale un perito, designata in conformità della legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario I, se la richiesta è accolta e, se necessario, a quali condizioni dev'essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro.

In particolare, l'organo centrale o l'autorità competente può incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni prescritte.

L'organo centrale o l'autorità competente incoraggiano l'utilizzazione delle tecnologie della comunicazione, quali videoconferenze e teleconferenze.

5. L'organo centrale o l'autorità competente possono rifiutare l'assunzione diretta delle prove solo qualora:

a) la richiesta non rientri nell'ambito d'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 1,

b) la richiesta non contenga tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 4 ovvero,

c) l'assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.

6. Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l'autorità giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del suo Stato membro.

Sezione 5

Spese

Articolo 18

1. Per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese.

2. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente vigila a che si proceda senza indugio al rimborso

- dei compensi versati ai periti o agli interpreti e

- delle spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4.

L'obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

3. Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste. In tutti gli altri casi, il deposito o l'anticipo non è una condizione per l'esecuzione di una richiesta.

Il deposito o l'anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Modalità d'applicazione

1. La Commissione elabora e aggiorna periodicamente un manuale, disponibile anche elettronicamente, contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 e gli accordi o le intese vigenti, a norma dell'articolo 21.

2. L'aggiornamento e l'introduzione di modificazioni tecniche ai formulari standard che figurano in allegato sono effettuati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 20

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Rapporto con accordi o intese vigenti o futuri di cui sono parti gli Stati membri

1. Per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell'Aia, del 1o marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parti.

2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese tra due o più Stati membri intesi a facilitare l'assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione

a) entro il 1o luglio 2003, copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 mantenuti tra gli Stati membri;

b) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e

c) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 22

Comunicazioni

Entro il 1o luglio 2003 ogni Stato membro comunica alla Commissione:

a) l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, precisando la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza delle autorità giudiziarie;

b) il nome e l'indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti di cui all'articolo 3, precisandone la competenza territoriale;

c) i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

d) le lingue che possono essere utilizzate per la richiesta di cui all'articolo 5.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Articolo 23

Riesame

Entro il 1o gennaio 2007 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'applicazione pratica dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, e degli articoli 17 e 18.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2001.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004, eccettuati gli articoli 19, 21 e 22, che si applicano a decorrere dal 1o luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Bodström