Regolamento (CE)
n. 1206/2001 del Consiglio
del 28 maggio 2001
relativo alla
cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore
dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e
l'articolo 67, paragrafo 1,
vista l'iniziativa
della Repubblica federale di Germania(1),
visto il parere
del Parlamento europeo(2),
visto il parere
del Comitato economico e sociale(3),
considerando
quanto segue:
(1) L'Unione si è
prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare l'Unione quale spazio di
libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione
delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità
deve adottare tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile, i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento del
mercato interno.
(2) Il corretto
funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le
autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove sia migliorata, in
particolare semplificata e accelerata.
(3) Il Consiglio
europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la necessità di
elaborare nuove disposizioni di diritto procedurale per le cause
transfrontaliere, in particolare nel settore dell'assunzione delle prove.
(4) Questa materia
rientra nell'articolo 65 del trattato.
(5) Poiché gli
obiettivi dell'azione proposta, vale a dire il miglioramento della cooperazione
tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove in materia
civile o commerciale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli
Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario,
la Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di
cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità
di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto
necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
(6) Non esiste
ancora alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel
settore dell'assunzione delle prove. La convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970
sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale si
applica soltanto tra undici Stati membri dell'Unione europea.
(7) Poiché per
pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi
ad un'autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere
prove in un altro Stato membro, l'azione della Comunità non può limitarsi al
solo settore della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in
materia civile o commerciale rientrante nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del
Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione
negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale(4). Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le
autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle
prove.
(8) Presupposto
per l'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è
che la trasmissione e l'esecuzione della richiesta di esecuzione
dell'assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido
tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
(9) La rapidità
della trasmissione della richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove
giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, ferma restando l'osservanza di
determinate condizioni quanto all'intellegibilità e all'affidabilità del
documento pervenuto. Per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto,
le richieste di esecuzione dell'assunzione delle prove debbono essere trasmesse
mediante un formulario da compilare nella lingua dello Stato membro
dell'autorità giudiziaria richiesta o in un'altra lingua ammessa da questo
Stato. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile
formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie
interessate.
(10) Una richiesta
di esecuzione dell'assunzione delle prove dovrebbe essere eseguita rapidamente.
Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile soddisfare la richiesta 90 giorni
dopo la sua ricezione da parte dell'autorità giudiziaria richiesta,
quest'ultima dovrebbe informarne l'autorità giudiziaria richiedente indicando i
motivi che si oppongono a un'esecuzione rapida della richiesta.
(11) Per garantire
l'efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare l'esecuzione di
una richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove dovrebbe essere
limitata a ben definite situazioni eccezionali.
(12) L'autorità
giudiziaria richiesta dovrebbe eseguire la richiesta conformemente alla legge
del proprio Stato membro.
(13) Le parti e,
se del caso, i loro rappresentanti, dovrebbero poter assistere all'esecuzione
dell'assunzione delle prove, qualora ciò sia previsto dalle leggi dello Stato
membro dell'autorità giudiziaria richiedente, in modo da poter seguire i
procedimenti come se le prove fossero state assunte nello Stato membro
dell'autorità giudiziaria richiedente. Essi dovrebbero inoltre avere facoltà di
chiedere di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove al fine di
svolgervi un ruolo più attivo. Tuttavia, le condizioni della loro
partecipazione dovrebbero essere stabilite dall'autorità giudiziaria richiesta
conformemente alla legge del proprio Stato membro.
(14) I delegati
dell'autorità giudiziaria richiedente dovrebbero poter assistere all'esecuzione
dell'assunzione delle prove, qualora ciò sia compatibile con le leggi dello
Stato membro della summenzionata autorità, in modo da poter meglio valutare le
prove. Dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare
all'esecuzione dell'assunzione delle prove, alle condizioni stabilite
dall'autorità richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro, in
modo da svolgervi un ruolo più attivo.
(15) Per
facilitare l'assunzione delle prove, un'autorità giudiziaria di uno Stato
membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle leggi dello Stato
membro da cui dipende, di procedere direttamente all'assunzione delle prove in
un altro Stato membro, se quest'ultimo dà il proprio assenso ed alle condizioni
stabilite dall'organo centrale o dall'autorità competenti dello Stato membro
richiesto.
(16) Per
l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto
il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta
chiede il rimborso, i compensi versati ai periti e agli interpreti e le spese
risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3 e 4, dovrebbero
essere sostenute da detta autorità. In tal caso l'autorità giudiziaria
richiedente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che si proceda
senza indugio al rimborso. Se è richiesto il parere di un perito, l'autorità
giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere
all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un
adeguato deposito o anticipo per le spese richieste.
(17) Il presente
regolamento dovrebbe prevalere sulle norme in vigore per il suo ambito
d'applicazione contenute nelle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri.
Esso non dovrebbe ostare alla conclusione di accordi o intese volti a
facilitare ulteriormente la cooperazione in materia di assunzione delle prove.
(18) Occorre che i
dati trasmessi in forza del presente regolamento godano di un regime di tutela.
Poiché si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di
tali dati(5), e la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della
vita privata nel settore delle telecomunicazioni(6), non si rendono necessarie
disposizioni specifiche sulla protezione dei dati nel presente regolamento.
(19) Le misure
necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).
(20) Ai fini del
corretto funzionamento del presente regolamento, la Commissione ne esamina
l'applicazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie.
(21) Il Regno
Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano
partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
(22) A norma degli
articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al
trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento che non è
pertanto vincolante né applicabile in Danimarca,
HA ADOTTATO IL
PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Ambito di
applicazione
1. Il presente
regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente
alle disposizioni della propria legislazione, l'autorità giudiziaria di uno
Stato membro chiede
a) che l'autorità
giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle
prove, o
b) di procedere
direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro.
2. Non sono
ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere
utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.
3. Ai sensi del
presente regolamento, per "Stato membro" si intendono gli Stati
membri ad eccezione della Danimarca.
Trasmissione
diretta fra le autorità giudiziarie
1. Ai fini
dell'assunzione delle prove, le richieste ai sensi dell'articolo 1, paragrafo
1, lettera a), in seguito denominate "richieste", sono trasmesse
direttamente dall'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è
pendente o previsto, in seguito denominata "autorità giudiziaria
richiedente", all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato
membro, in seguito denominata "autorità giudiziaria richiesta".
2. Ciascuno Stato
membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad eseguire
l'assunzione delle prove in conformità del presente regolamento. L'elenco
preciserà anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica
competenza di tali autorità giudiziarie.
Organo centrale
1. Ciascuno Stato
membro designa un organo centrale incaricato
a) di fornire
informazioni alle autorità giudiziarie;
b) di ricercare
soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;
c) di trasmettere,
in casi eccezionali e su domanda di un'autorità giudiziaria richiedente, una
richiesta all'autorità giudiziaria competente.
2. Gli Stati
federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati
che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali.
3. Ciascuno Stato
membro designa inoltre l'organo centrale di cui al paragrafo 1 o uno o più
autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste
ai sensi dell'articolo 17.
CAPO II
TRASMISSIONE ED
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
Sezione 1
Trasmissione della
richiesta
Forma e contenuto
della richiesta
1. La richiesta è
presentata utilizzando il formulario A o, laddove opportuno, il formulario I
riportati nell'allegato. Essa contiene le seguenti indicazioni:
a) l'autorità
giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l'autorità giudiziaria richiesta;
b) l'identità e
l'indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;
c) la natura e
l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;
d) la descrizione
dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire;
e) in caso di
richiesta di audizione di una persona:
- il nome e
l'indirizzo delle persone da esaminare;
- le domande da
rivolgere alle persone da esaminare o i fatti sui quali devono essere
esaminate;
- laddove
opportuno, un riferimento all'esistenza, ai sensi del diritto dello Stato
membro dell'autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di astenersi dal
deporre;
- la richiesta di
effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione giurata e,
ove occorra, l'indicazione di eventuali formule particolari da usare all'uopo;
- laddove
opportuno, ogni altra informazione di cui l'autorità giudiziaria richiedente
ravvisi la necessità;
f) in caso di
richiesta di ulteriore assunzione di prove, all'occorrenza, gli atti o altri
oggetti da ispezionare;
g) laddove
opportuno, la richiesta di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, nonché agli
articoli 11 e 12 così come le informazioni necessarie all'applicazione di tali
disposizioni.
2. Le richieste e
la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra
formalità corrispondente.
3. Gli atti che
l'autorità giudiziaria richiedente reputa necessari per l'esecuzione della
richiesta sono corredati di una traduzione nella lingua in cui è stata
formulata la richiesta.
Lingue
La richiesta e le
comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella
lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue
ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve
essere eseguita l'assunzione delle prove richiesta, ovvero in un'altra lingua
che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Ogni Stato membro
indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea
diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che siano compilati i
formulari.
Articolo 6
Trasmissione delle
richieste e delle altre comunicazioni
Le richieste e le
comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse con il mezzo più
rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare. La
trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a
condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a
quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano
leggibili.
Sezione 2
Ricezione della
richiesta
Articolo 7
Ricezione della
richiesta
1. La competente
autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione
della richiesta una dichiarazione di ricezione all'autorità giudiziaria
richiedente utilizzando il formulario B che figura in allegato. Qualora la
richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'autorità
giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di
ricezione.
2. Se l'esecuzione
di una richiesta presentata utilizzando il formulario A che figura in allegato,
che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 5, esula dalla competenza
dell'autorità giudiziaria alla quale è stata trasmessa, quest'ultima inoltra la
richiesta all'autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne
informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il formulario A che figura
in allegato.
Articolo 8
Richieste
incomplete
1. Qualora la
richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari
di cui all'articolo 4, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità
giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla
ricezione della richiesta, utilizzando il formulario C che figura in allegato e
gli chiede di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più
preciso possibile.
2. Qualora la
richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un
anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità giudiziaria
richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più
tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il
formulario C che figura in allegato, e informa la stessa autorità giudiziaria
richiedente su come dev'essere costituito il deposito o l'anticipo. L'autorità
giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell'anticipo senza
indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o
anticipo, utilizzando il formulario D.
Articolo 9
Completamento
della richiesta
1. Se l'autorità
giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma
dell'articolo 7, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di
cui agli articoli 5 e 6, oppure ha informato l'autorità giudiziaria
richiedente, a norma dell'articolo 8, che non può essere data esecuzione alla
richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari ai sensi dell'articolo
4, il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, decorre dalla ricezione, da
parte dell'autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente
completata.
2. Qualora
l'autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a
norma dell'articolo 18, paragrafo 3, detto termine comincia a decorrere dal
momento in cui è stato costituito il deposito o l'anticipo.
Sezione 3
Assunzione delle
prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta
Disposizioni
generali sull'esecuzione delle richieste
1. L'autorità
giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi
entro 90 giorni dalla sua ricezione.
2. L'autorità
giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del
proprio Stato membro.
3. L'autorità
giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una
procedura particolare prevista dalla legge del proprio Stato membro,
utilizzando il formulario A che figura in allegato. L'autorità giudiziaria
richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia
incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà
d'ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta
per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente
utilizzando il formulario E che figura in allegato.
4. L'autorità
giudiziaria richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta di
avvalersi delle tecnologie della comunicazione per l'esecuzione dell'assunzione
delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.
L'autorità
giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora questa sia
incompatibile con le leggi del suo Stato membro o sussistano notevoli
difficoltà di ordine pratico.
Se l'autorità
giudiziaria richiesta non ottempera alla richiesta per uno dei summenzionati
motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario
E che figura in allegato.
Se non hanno accesso
ai mezzi tecnici di cui sopra le autorità giudiziarie richiedenti o richieste
possono convenire di renderli disponibili.
Esecuzione in
presenza e con la partecipazione delle parti
1. Se ciò è
previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, le
parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere
all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria
richiesta.
2. Nella sua
richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria
richiesta che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e,
se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'esecuzione
dell'assunzione delle prove, utilizzando il formulario A che figura in
allegato. Queste informazioni possono anche essere fornite in qualsiasi altro
momento appropriato.
3. Se viene
chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti
all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta
determina, in conformità dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi
possono partecipare.
4. L'autorità
giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti
la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni
alle quali possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in
allegato.
5. I paragrafi da
1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l'autorità giudiziaria
richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere
o di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove se tale possibilità
è prevista dalla legge del proprio Stato membro.
Articolo 12
Esecuzione in
presenza e con la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria
richiedente
1. Ove compatibile
con la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, i
delegati di detta autorità hanno facoltà di assistere all'esecuzione
dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.
2. Ai fini del
presente articolo, il termine "delegato" comprende i magistrati
designati dall'autorità giudiziaria richiedente in conformità della legge del
suo Stato membro. L'autorità giudiziaria richiedente può inoltre designare, in
conformità della legge del proprio Stato membro, altre persone, quali, ad
esempio, periti.
3. Nella sua
richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria
richiesta della presenza dei suoi delegati, e, se del caso, che ne viene
chiesta la partecipazione all'assunzione delle prove, utilizzando il formulario
A che figura nell'allegato. Queste informazioni possono anche essere comunicate
in qualsiasi altro momento appropriato.
4. Se viene
chiesta la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente
all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta
determina, a norma dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono
partecipare.
5. L'autorità
giudiziaria richiesta comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data e
il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle
quali i delegati possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in
allegato.
Articolo 13
Misure coercitive
Ove necessario,
nell'eseguire una richiesta l'autorità giudiziaria richiesta adotta le misure
coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato
membro dell'autorità giudiziaria richiesta per l'esecuzione di una richiesta
formulata allo stesso fine da un'autorità nazionale o da una parte interessata.
Rifiuto di
esecuzione
1. Una richiesta
di audizione di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca
un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base
a) alla legge
dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, o
b) alla legge
dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o
obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati
dall'autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell'autorità giudiziaria
richiesta.
2. In aggiunta ai
motivi di cui al paragrafo 1, l'esecuzione di una richiesta può essere
rifiutata soltanto se:
a) la richiesta
non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui
all'articolo 1, oppure
b) l'esecuzione, a
norma del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, non
rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario,
c) l'autorità
giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della
richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria richiesta a norma dell'articolo 9
entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, oppure
d) un deposito o
un anticipo chiesto a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 non è costituito
entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di tale deposito o anticipo.
3. L'esecuzione
non può essere rifiutata dall'autorità giudiziaria richiesta per il solo motivo
che, in conformità della legge del suo Stato membro, un'autorità giudiziaria
dello Stato membro in questione ha l'esclusiva competenza nella questione in
causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d'azione al
riguardo.
4. Se l'esecuzione
della richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2,
l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente,
utilizzando il formulario H riportato in allegato, entro 60 giorni dalla
ricezione della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.
Articolo 15
Comunicazione di
ritardi
Se l'autorità
giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90
giorni dalla sua ricezione, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente
tramite il formulario F che figura in allegato, precisando i motivi del ritardo
nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.
Articolo 16
Procedura
successiva all'esecuzione della richiesta
L'autorità
giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria
richiedente gli atti comprovanti l'esecuzione della richiesta e, laddove
opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria richiedente.
Agli atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il
formulario H riportato in allegato.
Sezione 4
Assunzione diretta
delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente
1. Un'autorità giudiziaria
che chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro
Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l'organo centrale o
le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, utilizzando il
formulario I che figura in allegato.
2. L'assunzione
diretta delle prove può aver luogo solo se è possibile procedervi su base
volontaria senza che siano necessarie misure coercitive.
Se l'assunzione
diretta delle prove implica l'audizione di una persona, l'autorità giudiziaria
richiedente informa tale persona che il procedimento ha luogo su base
volontaria.
3. L'assunzione
delle prove è eseguita da un magistrato o da un'altra persona, quale un perito,
designata in conformità della legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria
richiedente.
4. Entro 30 giorni
dalla ricezione della richiesta l'organo centrale o l'autorità competente dello
Stato membro richiesto comunica all'autorità giudiziaria richiedente,
utilizzando il formulario I, se la richiesta è accolta e, se necessario, a
quali condizioni dev'essere eseguita in conformità della legge del suo Stato
membro.
In particolare,
l'organo centrale o l'autorità competente può incaricare un'autorità
giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'esecuzione dell'assunzione
delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e
delle condizioni prescritte.
L'organo centrale
o l'autorità competente incoraggiano l'utilizzazione delle tecnologie della
comunicazione, quali videoconferenze e teleconferenze.
5. L'organo
centrale o l'autorità competente possono rifiutare l'assunzione diretta delle
prove solo qualora:
a) la richiesta
non rientri nell'ambito d'applicazione del presente regolamento di cui
all'articolo 1,
b) la richiesta
non contenga tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 4 ovvero,
c) l'assunzione
diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge
del suo Stato membro.
6. Fatte salve le
condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l'autorità giudiziaria
richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del suo Stato membro.
Sezione 5
Spese
Articolo 18
1. Per
l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto
il rimborso di tasse o spese.
2. Tuttavia, se
l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente
vigila a che si proceda senza indugio al rimborso
- dei compensi
versati ai periti o agli interpreti e
- delle spese
risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4.
L'obbligo delle
parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato
membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
3. Nei casi in cui
è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta può, prima
di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all'autorità giudiziaria
richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo
per le spese richieste. In tutti gli altri casi, il deposito o l'anticipo non è
una condizione per l'esecuzione di una richiesta.
Il deposito o
l'anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato
membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
CAPO III
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 19
Modalità
d'applicazione
1. La Commissione
elabora e aggiorna periodicamente un manuale, disponibile anche
elettronicamente, contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a
norma dell'articolo 22 e gli accordi o le intese vigenti, a norma dell'articolo
21.
2. L'aggiornamento
e l'introduzione di modificazioni tecniche ai formulari standard che figurano
in allegato sono effettuati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo
20, paragrafo 2.
Articolo 20
Comitato
1. La Commissione
è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7
della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato
adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 21
Rapporto con
accordi o intese vigenti o futuri di cui sono parti gli Stati membri
1. Per la materia
rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle
disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali
conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell'Aia, del
1o marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell'Aia,
del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e
commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parti.
2. Il presente
regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o
intese tra due o più Stati membri intesi a facilitare l'assunzione delle prove,
sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.
3. Gli Stati
membri inviano alla Commissione
a) entro il 1o
luglio 2003, copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 mantenuti tra
gli Stati membri;
b) copia degli
accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché
progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e
c) qualsiasi
denuncia o modifica di tali accordi o intese.
Articolo 22
Comunicazioni
Entro il 1o luglio
2003 ogni Stato membro comunica alla Commissione:
a) l'elenco di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, precisando la competenza territoriale e, se del
caso, la specifica competenza delle autorità giudiziarie;
b) il nome e
l'indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti di cui
all'articolo 3, precisandone la competenza territoriale;
c) i mezzi tecnici
per la ricezione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie
figuranti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
d) le lingue che
possono essere utilizzate per la richiesta di cui all'articolo 5.
Gli Stati membri
comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
Articolo 23
Riesame
Entro il 1o
gennaio 2007 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una
relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo
all'applicazione pratica dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, e degli
articoli 17 e 18.
Articolo 24
Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento entra in vigore il 1o luglio 2001.
2. Il presente
regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004, eccettuati gli articoli
19, 21 e 22, che si applicano a decorrere dal 1o luglio 2001.
Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles,
addì 28 maggio 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
T. Bodström