Regolamento (CE) n. 1346/2000
del Consiglio
del 29 maggio 2000
relativo alle procedure di
insolvenza
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c) e
67, paragrafo 1,
vista l'iniziativa della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Finlandia,
visto il parere del
Parlamento europeo(1),
visto il parere del Comitato
economico e sociale(2),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea ha
stabilito quale obiettivo l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia.
(2) Per il buon funzionamento
del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera
siano efficienti ed efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria
al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.
(3) Le attività delle imprese
presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono
pertanto sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché anche l'insolvenza
di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è
necessità di un atto comunitario che imponga di coordinare i provvedimenti da
prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.
(4) È necessario, per un buon
funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o
i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una
migliore situazione giuridica ("forum shopping").
(5) Tali obiettivi non
possono essere raggiunti in maniera soddisfacente a livello nazionale ed è
quindi giustificata un'azione a livello comunitario.
(6) Secondo il principio di
proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che
disciplinano le competenze per l'apertura delle procedure di insolvenza e per
le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse
strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni
relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che
soddisfano anch'esse tale principio.
(7) Le procedure di
insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini
sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale(3), modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima(4).
(8) Allo scopo di migliorare
l'efficacia e l'efficienza delle procedure di insolvenza che presentano
implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le
disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in
tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario
vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.
(9) Il presente regolamento
dovrebbe applicarsi alle procedure di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona
fisica o giuridica, commerciante o non commerciante. Le procedure di insolvenza
cui si applica il presente regolamento sono elencate negli allegati. Le
procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti
creditizi, le imprese d'investimento che detengono fondi o valori mobiliari di
terzi e gli organismi d'investimento collettivo dovrebbero essere escluse
dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali imprese non
dovrebbero essere contemplate nel regolamento poiché ad esse si applica un
regime particolare e le autorità nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di
intervento estremamente ampi.
(10) Le procedure di
insolvenza non richiedono necessariamente l'intervento di un'autorità
giudiziaria. Il termine "giudice" nel presente regolamento dovrebbe
essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere persone o organi
legittimati dalla legge nazionale a aprire procedure di insolvenza. Perché si
applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla
legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni del
regolamento, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia
giuridica nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza e
dovrebbero comportare lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e
la designazione di un curatore.
(11) Il presente regolamento
tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i
diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di
insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità. Pertanto,
l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura
causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti
nella Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per
quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel
corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi
differenze. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti,
prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e
rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e
contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura
principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che
comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.
(12) Il presente regolamento
consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel
quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale
procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del
debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di
aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La
procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha
una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni
situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura
principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno della
Comunità.
(13) Per "centro degli
interessi principali" si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore
esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei
suoi interessi.
(14) Il presente regolamento
si applica unicamente alle procedure in cui il centro degli interessi
principali del debitore si trovi all'interno della Comunità.
(15) Le disposizioni del
presente regolamento relative alla competenza fissano soltanto la competenza
internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire
procedure di insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro è
determinata dal suo diritto nazionale.
(16) Ai giudici competenti ad
aprire una procedura principale di insolvenza dovrebbe essere consentito di
imporre l'adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla
richiesta di apertura della procedura. I provvedimenti conservativi anteriori e
posteriori all'apertura della procedura di insolvenza possono avere grande
rilevanza per garantire l'efficacia della procedura stessa. Il regolamento
dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilità: da un lato il giudice
competente per la procedura principale di insolvenza dovrebbe poter disporre
provvedimenti provvisori conservativi anche per quanto concerne i beni situati
nel territorio di altri Stati membri, dall'altro un curatore provvisorio,
designato anteriormente all'apertura della procedura principale di insolvenza
negli Stati in cui si trova una dipendenza del creditore, in base al diritto di
detto Stato, richiedere eventuali provvedimenti conservativi.
(17) Prima dell'apertura
della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di
una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una
dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori
della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una
procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato
il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è
limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l'apertura di una
procedura territoriale di insolvenza prima dell'apertura della procedura
principale. Se la procedura principale di insolvenza viene aperta, la procedura
territoriale diviene una procedura secondaria.
(18) In seguito all'apertura
della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di
una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una
dipendenza non è limitato dal presente regolamento. Il curatore della procedura
principale o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di
tale Stato membro può chiedere l'apertura di una procedura secondaria di
insolvenza.
(19) Le procedure secondarie
di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela
dell'interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore
sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli
ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere
difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di
apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per
questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l'apertura di
una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace
dell'attivo.
(20) Le procedure principali
e secondarie di insolvenza possono tuttavia contribuire ad un'efficace
liquidazione dell'attivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le
procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta
collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare in particolare un
sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della
procedura principale d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre
di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie d'insolvenza
contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di proporre un piano
di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della
liquidazione dell'attivo nelle procedure secondarie.
(21) Ciascun creditore, che
abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella
Comunità, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna
delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del
debitore. Ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi
di previdenza sociale. Nell'interesse della parità di trattamento dei
creditori, la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere coordinata. Ogni
creditore dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una
procedura di insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione
dell'attivo di un'altra procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non
hanno ottenuto una quota proporzionale equivalente.
(22) Il presente regolamento
dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento delle decisioni relative
all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza
che rientra nel suo ambito d'applicazione, nonché delle decisioni strettamente
collegate con detta procedura d'insolvenza. Il riconoscimento automatico
dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello
Stato di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai
rimanenti Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai
giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia
reciproca. A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero
essere ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale
principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri
si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza. La
decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere
riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la
facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice.
(23) Il presente regolamento
dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto
uniformi che sostituiscono - nel loro ambito d'applicazione - le norme
nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria,
dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex
concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla
procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina
tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o
sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina
tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure
d'insolvenza.
(24) Il riconoscimento
automatico di una procedura d'insolvenza alla quale si applica di norma la
legge dello Stato di apertura può interferire con le regole che disciplinano le
transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della
certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la
procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla
regola generale.
(25) Sono particolarmente
necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato
di apertura per i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza per la
concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di detti
diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo
in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l'apertura della
procedura d'insolvenza. Pertanto il titolare del diritto reale dovrebbe poter
continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i
beni sono soggetti a diritti reali a norma della lex situs di uno Stato membro
mentre la procedura principale si svolge in un altro Stato membro, il curatore
della procedura principale dovrebbe poter chiedere l'apertura di una procedura
secondaria nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il
debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se non viene aperta una
procedura secondaria, il residuo del ricavato della vendita del patrimonio
coperto da diritti reali va ceduto al curatore della procedura principale.
(26) Se la legge dello Stato
di apertura non permette la compensazione, il creditore ne dovrebbe comunque
aver diritto se essa è possibile in base alla legge applicabile al credito del
debitore insolvente. In tal modo, la compensazione diventerà in sostanza una
specie di garanzia disciplinata da una legge sulla quale il creditore può fare
affidamento nel momento in cui sorge il credito.
(27) È inoltre necessaria una
tutela specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari. Ciò vale,
per esempio, per la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili
a tali sistemi, oltre che per la realizzazione di titoli e per le garanzie a
copertura di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e
nei sistemi di regolamento titoli(5). Su dette operazioni dovrebbe pertanto
incidere soltanto la legge applicabile al sistema o al mercato in questione.
L'obiettivo di tale disposizione è evitare, in caso di insolvenza di una parte
delle operazioni, qualsiasi modifica dei meccanismi di regolamento e di
liquidazione delle operazioni previsti nei sistemi di pagamento o di
regolamento o nei mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri.
La direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che dovrebbero
sostituire le disposizioni generali del regolamento.
(28) Per tutelare i
lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza
sulla continuazione o la cessazione del rapporto di lavoro e sui diritti ed
obblighi di ciascuna parte del rapporto devono essere stabiliti dalla legge
applicabile al contratto in base alle norme generali sui conflitti di leggi.
Ogni altra questione di diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei
lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di
questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello
Stato di apertura.
(29) Per tutelare l'attività
commerciale, occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati membri, su richiesta
del curatore, il contenuto essenziale della decisione di apertura della
procedura. Qualora nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può
essere imposto l'obbligo di pubblicità. Comunque, in entrambi i casi, la
pubblicità non dovrebbe costituire un presupposto per il riconoscimento della
procedura straniera.
(30) In determinati casi, una
parte degli interessati può ignorare l'apertura della procedura e, in buona
fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali persone
che, ignorando che all'estero è stata aperta una procedura, adempiono
obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle
a favore del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere liberatorio a
tale prestazione o pagamento.
(31) Al presente regolamento
dovrebbero essere acclusi allegati riguardanti l'iter delle procedure
d'insolvenza. Poiché questi riguardano esclusivamente la normativa degli Stati
membri, vi sono fondati motivi specifici perché il Consiglio si riservi il
diritto di modificare detti allegati per poterli adattare alle eventuali
modifiche del diritto interno degli Stati membri.
(32) Il Regno Unito e
l'Irlanda hanno notificato, conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano
partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
(33) La Danimarca a norma
degli articolo 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al
trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea,
non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è
vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento si
applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che
comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la
designazione di un curatore.
2. Il presente regolamento
non si applica alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese
assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese d'investimento che forniscono
servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi,
agli organismi d'investimento collettivo.
Definizioni
Ai fini del presente
regolamento, s'intende per:
a) "Procedura di
insolvenza", le procedure concorsuali di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
L'elenco di tali procedure figura nell'allegato A;
b) "Curatore",
qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni
dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi
affari. L'elenco di tali persone e organi figura nell'allegato C;
c) "Procedura di
liquidazione", una procedura d'insolvenza ai sensi della lettera a), che
comporta la liquidazione dei beni del debitore, anche se la procedura è chiusa
in seguito ad un concordato o ad altra misura che ponga fine all'insolvenza o è
chiusa a causa di insufficienza dell'attivo. L'elenco di tali procedure figura
nell'allegato B;
d) "Giudice",
l'organo giudiziario o qualsiasi altra competente di uno Stato membro
legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel
corso di questa;
e) "Decisione", in
relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o alla nomina di un
curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale procedura
o a nominare un curatore;
f) "Momento in cui è
aperta la procedura di insolvenza", il momento in cui la decisione di
apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;
g) "Stato membro in cui
si trova un bene",
- per i beni materiali, lo
Stato membro nel cui territorio si trova il bene,
- per i beni e i diritti che
il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato
membro sotto la cui autorità si tiene il registro,
- per i crediti, lo Stato
membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del
terzo debitore, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;
h) "Dipendenza",
qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non
transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni.
Competenza internazionale
1. Sono competenti ad aprire
la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è
situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le
persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia,
fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli
interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro,
i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di
insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza
nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono
limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
3. Se è aperta una procedura
di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte
successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale
procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.
4. Una procedura d'insolvenza
territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell'apertura di una
procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti
casi:
a) allorché, in forza delle
condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il
centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura
d'insolvenza di cui al paragrafo 1,
ovvero
b) allorché l'apertura della
procedura territoriale d'insolvenza è richiesta da un creditore il cui
domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si
trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio
di tale dipendenza.
Legge applicabile
1. Salvo disposizione
contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e
ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la
procedura, in appresso denominato "Stato di apertura".
2. La legge dello Stato di
apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura
della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:
a) i debitori che per la loro
qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
b) i beni che sono oggetto di
spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della
procedura di insolvenza;
c) i poteri, rispettivamente,
del debitore e del curatore;
d) le condizioni di
opponibilità della compensazione;
e) gli effetti della procedura
di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
f) gli effetti della
procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i
procedimenti pendenti;
g) i crediti da insinuare nel
passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della
procedura di insolvenza;
h) le disposizioni relative
all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
i) le disposizioni relative
alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti
e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura
della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di
compensazione;
j) le condizioni e gli
effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante
concordato;
k) i diritti dei creditori
dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
l) l'onere delle spese
derivanti dalla procedura di insolvenza;
m) le disposizioni relative
alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli
per la massa dei creditori.
Articolo 5
Diritti reali dei terzi
1. L'apertura della procedura
di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui
beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o
universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del
debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio
di un altro Stato membro.
2. I diritti di cui al
paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:
a) il diritto di liquidare o
di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del
bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;
b) il diritto esclusivo di
recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno
o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;
c) il diritto di esigere il
bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo
abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;
d) il diritto reale di
acquistare i frutti di un bene.
3. È assimilato a un diritto
reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che
consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.
4. La disposizione di cui al
paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di
inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo 6
Compensazione
1. L'apertura della procedura
di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la
compensazione del proprio credito con il credito del debitore, quando la
compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore
insolvente.
2. La disposizione di cui al
paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di
inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo 7
Riserva di proprietà
1. L'apertura della procedura
di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti
del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento
in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso
dallo Stato di apertura.
2. L'apertura della procedura
di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo
non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce
che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta
la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo
Stato di apertura.
3. Le disposizioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di
inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo 8
Contratto relativo a un bene
immobile
Gli effetti della procedura
di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o
di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel
cui territorio il bene è situato.
Articolo 9
Sistemi di pagamento e
mercati finanziari
1. Fatto salvo l'articolo 5,
gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei
partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato
finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro
applicabile a tale sistema o mercato.
2. La disposizione di cui al
paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di
inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge
applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.
Articolo 10
Contratti di lavoro
Gli effetti della procedura
di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati
esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di
lavoro.
Articolo 11
Effetti sui diritti soggetti
a iscrizione nei pubblici registri
Gli effetti della procedura
di insolvenza in ordine ai diritti del debitore su un bene immobile, su una
nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono
disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il
registro.
Articolo 12
Brevetti e marchi comunitari
Ai fini del presente
regolamento un brevetto o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito
da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui
all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 13
Atti pregiudizievoli
Non si applica l'articolo 4,
paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole
per la massa dei creditori prova che:
- tale atto è soggetto alla
legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura,
e che
- tale legge non consente,
nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.
Articolo 14
Tutela del terzo acquirente
Qualora, per effetto di un
atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, il debitore
disponga a titolo oneroso
- di un bene immobile,
- di una nave o di un
aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro
o
- di valori mobiliari la cui
esistenza presuppone l'iscrizione in un registro previsto dalla legge,
la validità di detto atto è
disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene
immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.
Articolo 15
Effetti della procedura di
insolvenza sui procedimenti pendenti
Gli effetti della procedura
di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del
quale il debitore è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge
dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.
CAPITOLO II
Riconoscimento della
procedura di insolvenza
Principio
1. La decisione di apertura
della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro,
competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati
membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è
aperta.
Tale disposizione si applica
anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una
procedura di insolvenza negli altri Stati membri.
2. Il riconoscimento di una
procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta all'apertura di una
procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro
Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria di insolvenza ai sensi
del capitolo III.
Effetti del riconoscimento
1. La decisione di apertura
di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro
Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello
Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e
fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui
all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Gli effetti della
procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati
negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in
particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante
da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di
un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno
acconsentito.
Poteri del curatore
1. Il curatore designato da
un giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel
territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti
dalla legge dello Stato di apertura, finché, non vi è stata aperta un'altra
procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa
contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza
in tale Stato. In particolare, egli può trasferire, fuori dal territorio dello
Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le
disposizioni degli articoli 5 e 7.
2. Il curatore designato dal
giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro
Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un
bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel
territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di
insolvenza. Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse
dei creditori.
3. Nell'esercizio dei propri
poteri, il curatore deve rispettare la legge dello Stato membro nel cui
territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni.
Tali poteri non possono includere l'impiego di mezzi coercitivi, il diritto di
decidere su una controversia o una lite.
Articolo 19
Prova della nomina del
curatore
La nomina del curatore è
formalizzata con la presentazione di una copia conforme all'originale della
decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice
competente.
Può essere richiesta una
traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro nel cui territorio il curatore esercita la sue funzioni. Non è richiesta
una legalizzazione o altra formalità analoga.
Articolo 20
Restituzione e imputazione
1. Il creditore che, dopo
l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ottiene con
qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale
o parziale del credito con beni del debitore situati nel territorio di un altro
Stato membro, deve restituire al curatore ciò che ha ottenuto, fatte salve le
disposizioni degli articoli 5 e 7.
2. Perché, sia garantita la
parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di
insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti
effettuati in un'altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso
grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una
quota equivalente.
Articolo 21
Pubblicità
1. Il curatore può chiedere
che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di
insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche
negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste. Le misure di
pubblicità precisano inoltre l'identità del curatore nominato nonché, se la
regola di competenza applicata è quella dell'articolo 3, paragrafo 1, ovvero
paragrafo 2.
2. Tuttavia, ogni Stato
membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore può prevedere la
pubblicazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò
legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la pubblicazione.
Articolo 22
Annotazione in un pubblico
registro
1. Il curatore può chiedere
che la decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo
1, sia annotata nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro
pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.
2. Tuttavia, ogni Stato
membro può prevedere l'annotazione obbligatoria. In tal caso il curatore o
l'autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per
l'annotazione.
Articolo 23
Spese
Le spese per le misure di
pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 21 e 22 sono considerate spese
della procedura.
Articolo 24
Prestazioni a favore del
debitore
1. Colui che in uno Stato
membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una
procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto
eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era
informato dell'apertura della procedura.
2. Sino a prova contraria, si
presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure
di pubblicità di cui all'articolo 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della
procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui
il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza
dell'apertura della procedura.
Articolo 25
Riconoscimento e carattere
esecutivo di altre decisioni
1. Le decisioni relative allo
svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un
giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16,
nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute
senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31
a 51 eccezion fatta per l'articolo 34, secondo comma, della convenzione di
Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di
adesione a detta convenzione.
La disposizione di cui al
primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla
procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da
altro giudice.
La disposizione di cui al
primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti
conservativi presi successivamente alla richiesta d'apertura di una procedura
d'insolvenza.
2. Il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si
effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove
questa si applichi.
3. Gli Stati membri non sono
obbligati a riconoscere ed a rendere esecutiva una decisione di cui al
paragrafo 1 che abbia come effetto una limitazione della libertà personale o
del segreto postale.
Articolo 26 (6)
Ordine pubblico
Uno Stato membro può
rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato
membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura,
qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente
contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai
diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.
CAPITOLO III
Procedure secondarie di
insolvenza
Apertura
La procedura di cui all'articolo
3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un
altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest'altro
Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 2, una procedura secondaria d'insolvenza, senza che in questo altro
Stato sia esaminata l'insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una
delle procedure che figurano nell'allegato B. I suoi effetti sono limitati ai
beni del debitore situati in tale altro Stato membro.
Articolo 28
Legge applicabile
Salvo disposizioni contrarie
del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello
Stato membro nel cui territorio questa è aperta.
Articolo 29
Diritto di chiedere
l'apertura
L'apertura di una procedura
secondaria può essere chiesta:
a) dal curatore della
procedura principale;
b) da qualsiasi altra persona
o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza
secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura
della procedura secondaria.
Articolo 30
Anticipo delle spese
Qualora la legge dello Stato
membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria esiga che
l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese
della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese
o una congrua garanzia.
Obbligo di collaborazione e
d'informazione
1. Salvo disposizioni che
limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale
e i curatori delle procedure secondarie devono rispettare l'obbligo
d'informazione reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi
informazione che possa essere utile all'altra procedura, in particolare la
situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti
volti a porre fine alla procedura.
2. Fatte salve le norme
applicabili a ciascuna procedura, il curatore della procedura principale e i
curatori delle procedure secondarie hanno il dovere della cooperazione
reciproca.
3. Il curatore della
procedura secondaria deve dare in tempo utile la possibilità al curatore della
procedura principale di presentare proposte riguardanti la liquidazione o
qualsiasi altro uso dell'attivo della procedura secondaria.
Articolo 32
Esercizio dei diritti dei
creditori
1. Ogni creditore può
insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi
procedura secondaria.
2. I curatori della procedura
principale e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti
già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di
utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di
questi ultimi di opporvisi o di rinunziare all'insinuazione, qualora la legge
applicabile lo preveda.
3. Il curatore di una
procedura principale o secondaria è legittimato a partecipare a un'altra
procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in
particolare a partecipare all'assemblea di creditori.
Articolo 33
Sospensione della
liquidazione
1. A richiesta del curatore
della procedura principale, il giudice che ha aperto la procedura secondaria
sospende in tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di
esigere in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a
garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e di taluni
gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura principale può
essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura
principale. La sospensione della liquidazione può essere stabilita per un
periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa
durata.
2. Il giudice di cui al
paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di liquidazione:
- a richiesta del curatore
della procedura principale,
- d'ufficio, a richiesta di
un creditore o a richiesta del curatore della procedura secondaria, in
particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori
della procedura principale o della procedura secondaria.
Articolo 34
Misure che pongono fine alla
procedura secondaria di insolvenza
1. Qualora la legge
applicabile alla procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere la
procedura senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o
una misura analoga, tale misura è proposta dal curatore della procedura
principale.
La chiusura della procedura
secondaria mediante una misura di cui al primo comma diventa definitiva
soltanto con l'assenso del curatore della procedura principale ovvero, mancando
tale assenso, qualora la misura proposta non leda gli interessi finanziari dei
creditori della procedura principale.
2. Qualsiasi limitazione dei
diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del
debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura
secondaria, può produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non
siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori
interessati.
3. Durante la sospensione
delle operazioni di liquidazione disposta ai sensi dell'articolo 33, soltanto
il curatore della procedura principale, o il debitore con il suo consenso, può
proporre nella procedura secondaria una delle misure di cui al paragrafo 1 del
presente articolo; non può essere messa ai voti né approvata alcun'altra
proposta relativa a tale misura.
Articolo 35
Residuo dell'attivo della
procedura secondaria
Se la liquidazione
dell'attivo della procedura secondaria consente di soddisfare tutti i crediti
ammessi in questa procedura, il curatore ad essa preposto trasferisce senza
ritardo il residuo dell'attivo al curatore della procedura principale.
Articolo 36
Apertura successiva della
procedura principale
Qualora una procedura di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di una procedura di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, in un diverso Stato contraente, alla procedura
aperta per prima si applicano gli articoli da 31 a 35, ove lo stato della
procedura lo consenta.
Articolo 37 (7)
Conversione della procedura
precedente
Il curatore della procedura
principale può chiedere che una procedura figurante nell'allegato A
precedentemente aperta in altro Stato contraente sia convertita in una
procedura di liquidazione, se tale convenzione si rivela utile per gli
interessi dei creditori della procedura principale.
Il giudice competente ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, ordina la conversione in una delle
procedure dell'allegato B.
Articolo 38
Provvedimenti conservativi
Allorché, per garantire la
conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini
di garantire la conservazione dei beni del debitore, tale curatore provvisorio
è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del
debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto
Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di
una procedura di insolvenza.
CAPITOLO IV
Informazione dei creditori e
insinuazione dei loro crediti
Diritto di insinuazione dei
crediti
Il creditore che ha la
residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo
Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza
sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto
nella procedura di insolvenza.
Articolo 40
Obbligo di informare i
creditori
1. Non appena è aperta una
procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il
curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno
la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri.
2. L'informazione, trasmessa
mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare,
le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a
ricevere l'insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La
nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia
reale devono insinuare il credito.
Articolo 41
Contenuto dell'insinuazione
del credito
Il creditore invia una copia
dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del
credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo; indica, inoltre, se
vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono
i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata.
Articolo 42
Lingue
1. L'informazione di cui
all'articolo 40 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali
dello Stato di apertura. A tal fine si usa un formulario che reca il titolo
"Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare" in
tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Ciascun creditore che ha la
residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo
Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una
delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l'insinuazione
deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
di apertura, il titolo "Insinuazione di credito". Può essere chiesta
al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue
ufficiali dello Stato di apertura.
CAPITOLO V
Disposizioni transitorie e
finali
Articolo 43
Applicazione nel tempo
Le disposizioni del presente
regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la
sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge
ad essi applicabile al momento del loro compimento.
Articolo 44
Rapporti con le convenzioni
1. Una volta entrato in
vigore, il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri,
per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più
Stati membri, in particolare:
a) la convenzione tra il
Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e
sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti
autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
b) la convenzione tra il
Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento
(con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16
luglio 1969;
c) la convenzione tra il
Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul
fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei
lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
d) il trattato tra la
Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il
25 maggio 1979;
e) la convenzione tra la
Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e
sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il
27 febbraio 1979;
f) la convenzione tra la
Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e
commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
g) la convenzione tra
l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il
12 luglio 1977;
h) la convenzione tra il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco
riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri
titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto
1962;
i) la convenzione tra il
Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles
il 2 maggio 1934;
j) la convenzione tra la
Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento,
firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933;
k) la convenzione europea su
determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno
1990.
2. Le convenzioni di cui al
paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal
presente regolamento per quanto riguarda le procedure iniziate prima
dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
3. Il presente regolamento
non si applica:
a) in uno Stato membro
qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da
una convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi terzi prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento,
b) nel Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in
materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da
accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in vigore del
presente regolamento.
Articolo 45
Modifica degli allegati
Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su iniziativa di uno Stato membro o su proposta della
Commissione, può modificare gli allegati.
Articolo 46
Relazioni
Non oltre il 1o giugno 2012 e
in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del
presente regolamento, corredata, se necessario, da proposte di modifica del
medesim.
Articolo 47
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra
in vigore il 31 maggio 2002.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29
maggio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. Costa
(1) Parere espresso il 2
marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee).
(2) Parere espresso il 26
gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee).
(3) GU L 299 del 31.12.1972,
pag. 32.
(4) GU L 204 del 2.8.1975,
pag. 28.
GU L 304 del 30.10.1978, pag.
1.
GU L 388 del 31.12.1982, pag.
1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag.
1.
GU C 15 del 15.1.1997, pag.
1.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998,
pag. 45.
(6) Cfr. la dichiarazione del
Portogallo relativa all'applicazione degli articoli 26 e 37 (GU C 183 del
30.6.2000, pag. 1).
(7) Cfr. la dichiarazione del
Portogallo relativa all'applicazione degli articoli 26 e 37 (GU C 183 del
30.6.2000, pag. 1).
ALLEGATO A
Procedure di insolvenza di
cui all'articolo 2, lettera a)
BELGIQUE-/BELGIË
- Het faillissement//La faillite
- Het gerechtelijk akkoord//Le concordat judiciaire
- De collective schuldenregeling//Le règlement collectif de dettes
DEUTSCHLAND
- Das Konkursverfahren
- Das gerichtliche Vergleichsverfahren
- Das Gesamtvollstreckungsverfahren
- Das Insolvenzverfahren
ΕΛΛΑΣ
- Πτώχευση
- Η ειδική
εκκαθάριση
- Η προσωρινή
διαχείριση
εταιρίας. Η
διοίκηση και η
διαχείριση των
πιστωτών
- Η υπαγωγή
επιχείρησης
υπό επίτροπο
με σκοπό τη
σύναψη
συμβίβασμού με
τους πιστωτές
ESPAÑA
- Concurso de acreedores
- Quiebra
- Suspensión de pagos
FRANCE
- Liquidation judiciaire
- Redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur
IRELAND
- Compulsory winding-up by the Court
- Bankruptcy
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying
insolvent
- Winding-up in bankruptcy of partnerships
- Creditor's voluntary winding-up (with confirmation of a Court)
- Arrangements under the control of the Court which insolve the vesting of
all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for
realisation and distribution
- Company examinership
ITALIA
- Fallimento
- Concordato preventivo
- Liquidazione coatta
amministrativa
- Amministrazione
straordinaria
- Amministrazione controllata
LUXEMBOURG
- Faillite
- Gestion contrôlée
- Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)
- Régime spécial de liquidation du notariat
NEDERLAND
- Het faillissement
- De surséance van betaling
- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
ÖSTERREICH
- das Konkursverfahren
- das Ausgleichsverfahren
PORTUGAL
- O processo de falência
- Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:
- A concordata
- A reconstituição
empresarial
- A reestruturação financeira
- A gestão controlada
SUOMI-/FINLAND
- Konkurssi//konkurs
-
Yrityssaneeraus//företagssanering
SVERIGE
- Konkurs
- Företagsrekonstruktion
UNITED KINGDOM
- Winding-up by or subject to the supervision of the Court
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the Court)
- Administration
- Voluntary arrangements under insolvency legislation
- Bankruptcy or sequestration
ALLEGATO B
Procedure di liquidazione, di
cui all'articolo 2, lettera c)
BELGIQUE-/BELGIË
- Het faillissement//La faillite
DEUTSCHLAND
- Das Konkursverfahren
- Das Gesamtvollstreckungsverfahren
- Das Insolvenzverfahren
ΕΛΛΑΣ
- Πτώχευση
- Η ειδική
εκκαθάριση
ESPAÑA
- Concurso de acreedores
- Quiebra
- Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva
FRANCE
- Liquidation judiciaire
IRELAND
- Compulsory winding-up
- Bankruptcy
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying
insolvent
- Winding-up in bankruptcy of partnerships
- Creditor's voluntary winding-up (with confirmation of a Court)
- Arrangements of the control of the Court which involve the vesting of
all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for
realisation and distribution
ITALIA
- Fallimento
- Liquidazione coatta
amministrativa
LUXEMBOURG
- Faillite
- Régime spécial de liquidation du notariat
NEDERLAND
- Het faillissement
- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
ÖSTERREICH
- Das Konkursverfahren
PORTUGAL
- O processo de falência
SUOMI-/FINLAND
- Konkurssi//konkurs
SVERIGE
- Konkurs
UNITED KINGDOM
- Winding-up by or subject to the supervision of the Court
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the Court)
- Bankruptcy or sequestration
ALLEGATO C
Curatori di cui all'articolo
2, lettera b)
BELGIQUE-/BELGIË
- De curator//Le curateur
- De commissaris inzake opschorting//Le commissaire au sursis
- De schuldbemiddelaar//Le médiateur de dettes
DEUTSCHLAND
- Konkursverwalter
- Vergleichsverwalter
- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
- Verwalter
- Insolvenzverwalter
- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
- Treuhänder
- vorläufiger Insolvenzeverwalter
ΕΛΛΑΣ
- Εύνδικος
- Ο προσωρινός διαχειριστής. Η
διοικούσα
επιτροπή των
πιστωτών.
- Ο ειδικός
εκκαθαριστής
- Ο επίτροπος
ESPAÑA
- Depositario-administrador
- Interventor o Interventores
- Síndicos
- Comisario
FRANCE
- Représentant des créanciers
- Mandataire liquidateur
- Administrateur judiciaire
- Commissaire à l'exécution de plan
IRELAND
- Liquidator
- Official Assignee
- Trustee in bankruptcy
- Provisional Liquidator
- Examiner
ITALIA
- Curatore
- Commissario
LUXEMBOURG
- Le curateur
- Le commissaire
- Le liquidateur
- Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat
NEDERLAND
- De curator in het faillissement
- De bewindvoerder in de surséance van betaling
- De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
ÖSTERREICH
- Masseverwalter
- Ausgleichsverwalter
- Sachwalter
- Treuhänder
- Besondere Verwalter
- Vorläufige Verwalter
- Konkursgericht
PORTUGAL
- Gestor judicial
- Liquidatário judicial
- Comissão de credores
SUOMI-/FINLAND
- Pesänhoitaja//boförvaltare
- Selvittäjä//utredare
SVERIGE
- Förvaltare
- God man
- Rekonstruktör
UNITED KINGDOM
- Liquidator
- Supervisor of a voluntary arrangement
- Administrator
- Official Receiver
- Trustee
- Judicial factor