Regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio
del
27 novembre 2003
relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000
IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61,
lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 1,
vista
la proposta della Commissione(1),
visto
il parere del Parlamento europeo(2),
visto
il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),
considerando
quanto segue:
(1)
La Comunità europea si prefigge l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle
persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l’altro, le misure nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto
funzionamento del mercato interno.
(2)
Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di
un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un
settore prioritario.
(3)
Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000(4),
stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla responsabilità dei
genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di procedimenti
matrimoniali. Il contenuto di tale regolamento riprendeva ampiamente la
convenzione del 28 maggio 1998 avente il medesimo oggetto(5).
(4)
Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato un’iniziativa in vista dell’adozione
del regolamento del Consiglio relativo all’esecuzione reciproca delle decisioni
in materia di diritto di visita ai figli minori(6).
(5)
Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento
disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse
le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un
procedimento matrimoniale.
(6)
Dato che l’applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale ricorre
spesso nei procedimenti matrimoniali, è più opportuno disporre di uno strumento
unico in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori.
(7)
Il campo di applicazione del presente regolamento riguarda le materie civili,
indipendentemente dal tipo di organo giurisdizionale.
(8)
Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento
del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento
del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di
divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri
provvedimenti accessori ed eventuali.
(9)
Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe
applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire i)
alla designazione e alle funzioni di una persona o ente aventi la
responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano
e ii) alle misure relative all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione
dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d’esempio, il presente
regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali i genitori hanno una
controversia in merito all’amministrazione dei beni del minore. Le misure
relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso
dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001
del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale(7).
(10)
Il presente regolamento non è inteso ad applicarsi a materie come quelle
relative alla sicurezza sociale, misure pubbliche di carattere generale in
materia di istruzione e di sanità o decisioni sul diritto d’asilo e nel settore
dell’immigrazione. Inoltre, esso non si applica né al diritto di filiazione,
che è una questione distinta dall’attribuzione della responsabilità
genitoriale, né alle altre questioni connesse con la situazione delle persone.
Esso non si applica nemmeno ai provvedimenti derivanti da illeciti penali
commessi dai minori.
(11)
Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente
regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001. I
giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere
competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari in applicazione
dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001.
(12)
È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità
genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse
superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa
che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato
membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un
cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della
responsabilità genitoriale.
(13)
Nell’interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice
competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il
caso al giudice di un altro Stato membro se quest’ultimo è più indicato a
conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, il giudice adito in seconda
istanza non dovrebbe essere autorizzato a trasferire il caso a un terzo
giudice.
(14)
Gli effetti del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l’applicazione
del diritto internazionale pubblico in materia di immunità diplomatiche. Se il
giudice competente in applicazione del presente regolamento non può esercitare
la propria competenza a causa dell’esistenza di una immunità diplomatica
conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata
nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità,
conformemente alla legge di tale Stato.
(15)
È opportuno che la notificazione e comunicazione dei documenti introduttivi del
giudizio proposto a norma del presente regolamento siano disciplinate dal
regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla
notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale(8).
(16)
Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino,
in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone
presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.
(17)
In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe
ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere
applicata la convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, quale integrata dalle
disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici
dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto
illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi
precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter
essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato
membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o
mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe
avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il
riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il
minore è trattenuto.
(18)
Qualora venga deciso il non rientro in virtù dell’articolo 13, della
convenzione dell’Aia del 1980, il giudice dovrebbe informarne il giudice
competente o l’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva
la residenza abituale prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro.
Detto giudice, se non è ancora stato adito, o l’autorità centrale, dovrebbe
inviare una notificazione alle parti. Questo obbligo non dovrebbe ostare a che
l’autorità centrale invii anch’essa una notificazione alle autorità pubbliche
interessate conformemente alla legge nazionale.
(19)
L’audizione del minore è importante ai fini dell’applicazione del presente
regolamento, senza che detto strumento miri a modificare le procedure nazionali
applicabili in materia.
(20)
L’audizione del minore in un altro Stato membro può essere effettuata in base
alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28
maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati
membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o
commerciale(9).
(21)
Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro
dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non
riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.
(22)
Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva in uno
Stato membro dovrebbero essere equiparati a "decisioni" ai fini dell’applicazione
delle norme sul riconoscimento e l’esecuzione.
(23)
Il Consiglio europeo di Tampere ha affermato nelle sue conclusioni (punto 34)
che le decisioni pronunciate nelle controversie familiari dovrebbero essere
"automaticamente riconosciute in tutta l’Unione senza che siano necessarie
procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l’esecuzione".
Pertanto le decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno, che siano
state certificate nello Stato membro d’origine conformemente alle disposizioni
del presente regolamento, dovrebbero essere riconosciute e hanno efficacia
esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesto qualsiasi
altro procedimento. Le modalità relative all’esecuzione di tali decisioni sono
tuttora disciplinate dalla legge nazionale.
(24)
Il certificato rilasciato allo scopo di facilitare l’esecuzione della decisione
non dovrebbe essere impugnabile. Non dovrebbe poter dare luogo a una domanda di
rettifica se non in caso di errore materiale, ossia se il certificato non
rispecchia correttamente il contenuto della decisione.
(25)
È opportuno che le autorità centrali collaborino fra loro, sia in generale che
per casi specifici, anche per favorire la risoluzione amichevole delle controversie
familiari in materia di responsabilità genitoriale. A questo scopo è necessario
che le autorità centrali si avvalgano della possibilità di partecipare alla
rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con
decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione
di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale(10).
(26)
La Commissione dovrebbe rendere pubblici e aggiornare gli elenchi relativi ai
giudici e ai mezzi di impugnazione comunicati dagli Stati membri.
(27)
Le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).
(28)
Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1347/2000 che è
pertanto abrogato.
(29)
Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, è opportuno che la
Commissione ne esamini l’applicazione per proporre, se del caso, le modifiche
necessarie.
(30)
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda
allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all’adozione
ed applicazione del presente regolamento.
(31)
La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione del presente
regolamento, e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(32)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere
realizzati meglio a livello comunitario, la comunità può intervenire, in base
al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente
regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(33)
Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi
sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti
fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO
I
AMBITO
D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Ambito
d’applicazione
1.
Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità
giurisdizionale, alle materie civili relative:
a)
al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;
b)
all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale
della responsabilità genitoriale.
2.
Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:
a)
il diritto di affidamento e il diritto di visita;
b)
la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
c)
la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la
responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o
assistano;
d)
la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
e)
le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla
conservazione o all’alienazione dei beni del minore.
3.
Il presente regolamento non si applica:
a)
alla determinazione o all’impugnazione della filiazione;
b)
alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento
o alla revoca dell’adozione;
c)
ai nomi e ai cognomi del minore;
d)
all’emancipazione;
e)
alle obbligazioni alimentari;
f)
ai trust e alle successioni;
g)
ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.
Definizioni
Ai
fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1)
"autorità giurisdizionale": tutte le autorità degli Stati membri
competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente
regolamento a norma dell’articolo 1;
2)
"giudice": designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti
a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del
presente regolamento;
3)
"Stato membro": tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;
4)
"decisione": una decisione di divorzio, separazione personale dei
coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro,
nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere
dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza
o ordinanza;
5)
"Stato membro d’origine": lo Stato membro in cui è stata resa la
decisione da eseguire;
6)
"Stato membro dell’esecuzione": lo Stato membro in cui viene chiesta
l’esecuzione della decisione;
7)
"responsabilità genitoriale": i diritti e doveri di cui è investita
una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della
legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore.
Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di
visita;
8)
"titolare della responsabilità genitoriale": qualsiasi persona che
eserciti la responsabilità di genitore su un minore;
9)
"diritto di affidamento": i diritti e doveri concernenti la cura della
persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione
riguardo al suo luogo di residenza;
10)
"diritto di visita": in particolare il diritto di condurre il minore
in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di
tempo;
11)
"trasferimento illecito o mancato ritorno del minore": il
trasferimento o il mancato rientro di un minore:
a)
quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione,
dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato
membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima
del suo trasferimento o del suo mancato rientro
e
b)
se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o
congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato
rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento
si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei
titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una
decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore
senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale.
CAPO
II
COMPETENZA
SEZIONE
1
Divorzio,
separazione personale e annullamento del matrimonio
Competenza
generale
1.
Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla
separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità
giurisdizionali dello Stato membro:
a)
nel cui territorio si trova:
-
la residenza abituale dei coniugi, o
-
l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
-
la residenza abituale del convenuto, o
-
in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
-
la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno
immediatamente prima della domanda, o
-
la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi
immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o,
nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio
"domicile";
b)
di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda,
del "domicile" di entrambi i coniugi.
2.
Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto
riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e
dell’Irlanda.
Articolo
4
Domanda
riconvenzionale
L’autorità
giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all’articolo 3
è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa
rientri nel campo d’applicazione del presente regolamento.
Articolo
5
Conversione
della separazione personale in divorzio
Fatto
salvo l’articolo 3, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso
la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla
in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di
detto Stato.
Articolo
6
Carattere
esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5
Il
coniuge che:
a)
risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o
b)
ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda,
ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri
può
essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro
Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.
Articolo
7
Competenza
residua
1.
Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli
articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla
legge di tale Stato.
2.
Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di
un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest’ultimo, invocare le
norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la
residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di
uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, non ha il
proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.
SEZIONE
2
Responsabilità
genitoriale
Competenza
generale
1.
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande
relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede
abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
2.
Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e
12.
Ultrattività
della competenza della precedente residenza abituale del minore
1.
In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato
membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle
autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale
del minore permane in deroga all’articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal
trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto
Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto
di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere
abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.
2.
Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al
paragrafo 1, ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello
Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti
dinanzi ad esse senza contestarla.
Competenza
nei casi di sottrazione di minori
In
caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza
abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva
la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la
residenza in un altro Stato membro e:
a)
se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di
affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;
o
b)
se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da
quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento
ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il
minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre
una qualsiasi delle seguenti condizioni:
i)
entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto
conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si
trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi
alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato
trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
ii)
una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è
stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di
cui al punto i);
iii)
un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel
quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del
trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11,
paragrafo 7;
iv)
l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la
residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del
mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il
ritorno del minore.
Ritorno
del minore
1.
Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di
affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un
provvedimento in base alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito "la
convenzione dell’Aia del 1980") per ottenere il ritorno di un minore che è
stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente
prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi
da 2 a 8.
2.
Nell’applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell’Aia del 1980, si
assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò
non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
3.
Un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il
ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della
domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione
nazionale.
Fatto
salvo il primo comma l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui
circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi
sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.
4.
Un’autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un
minore in base all’articolo 13, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980
qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la
protezione del minore dopo il suo ritorno.
5.
Un’autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore
se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere
ascoltata.
6.
Se un’autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di
un minore in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità
giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la
sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno
e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni
dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità
centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come
stabilito dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti
i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il
ritorno.
7.
A meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore
aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o
mancato ritorno non sia già stato adita da una delle parti, l’autorità
giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al
paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità
giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione
nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima
esamini la questione dell’affidamento del minore.
Fatte
salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di
mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità
giurisdizionale archivia il procedimento.
8.
Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo
13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive
il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente
regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo
di assicurare il ritorno del minore.
Proroga
della competenza
1.
Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai
sensi dell’articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio,
separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti
per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a
tali domande se:
a)
almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
e
b)
la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata
accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai
titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità
giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.
2.
La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:
a)
la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione
personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;
o
b)
nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è
ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale
procedimento sia passata in giudicato;
o
c)
il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un’altra ragione.
3.
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di
responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo
paragrafo se:
a)
il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare
perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede
abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato
e
b)
la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo
univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità
giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore.
4.
Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è
parte della convenzione dell’Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la
cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei
minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell’interesse
del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel
paese terzo interessato.
Competenza
fondata sulla presenza del minore
1.
Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né
determinare la competenza ai sensi dell’articolo 12, sono competenti i giudici
dello Stato membro in cui si trova il minore.
2.
Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a
livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.
Competenza
residua
Qualora
nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi
degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata
dalla legge di tale Stato.
Trasferimento
delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso
1.
In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a
conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un
altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più
adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse
superiore del minore, possono:
a)
interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a
presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro
conformemente al paragrafo 4 oppure
b)
chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la
competenza ai sensi del paragrafo 5.
2.
Il paragrafo 1 è applicabile:
a)
su richiesta di una parte o
b)
su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o
c)
su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui
il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.
Il
trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità
giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato
membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.
3.
Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai
sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro
a)
è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale
di cui al paragrafo 1 è stata adita; o
b)
è la precedente residenza abituale del minore; o
c)
è il paese di cui il minore è cittadino; o
d)
è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o
e)
la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione,
alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio
di questo Stato membro.
4.
L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito
fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato
membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.
Decorso
inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità
giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.
5.
Le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la
competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del
caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui
sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità
giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso
contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale
preventivamente adito ai sensi degli articoli da 8 a 14.
6.
Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo,
direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo
53.
SEZIONE
3
Disposizioni
comuni
Adizione
di un’autorità giurisdizionale
1.
L’autorità giurisdizionale si considera adita:
a)
alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato
presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia
omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la
notificazione al convenuto;
o
b)
se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità
giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della
notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di
prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso
l’autorità giurisdizionale.
Verifica
della competenza
L’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale
il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base
al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro
Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
Articolo
18
Esame
della procedibilità
1.
Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato
membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’autorità giurisdizionale
competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà
accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda
giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare
le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2.
In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo
19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato necessario trasmettere
la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a
norma di tale regolamento.
3.
Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000, si
applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa
alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed
extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario
trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all’estero a norma di
tale convenzione.
Litispendenza
e connessione
1.
Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le
stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale
dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale
successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2.
Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state
proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi
il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale
successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3.
Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è
stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la
propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente
adita.
In
tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità
giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità
giurisdizionale preventivamente adita.
Provvedimenti
provvisori e cautelari
1.
In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le
autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti
provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone
presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente
regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di
un altro Stato membro.
2.
I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere
applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in
virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i
provvedimenti ritenuti appropriati.
CAPO
III
RICONOSCIMENTO
ED ESECUZIONE
SEZIONE
1
Riconoscimento
Riconoscimento
delle decisioni
1.
Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri
Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2.
In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun
procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno
Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei
coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro,
contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di
detto Stato membro.
3.
Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far
dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione
deve essere o non può essere riconosciuta.
La
competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell’elenco,
comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo
68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l’istanza
di riconoscimento o di non riconoscimento.
4.
Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad
una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al
riguardo.
Motivi
di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o
annullamento del matrimonio
La
decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non
è riconosciuta nei casi seguenti:
a)
se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato
membro richiesto;
b)
quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente
non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in
modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato
che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c)
se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra
le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
d)
se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse
parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione
anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato
membro richiesto.
Motivi
di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale
Le
decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei
casi seguenti:
a)
se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è
manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b)
se, salvo i casi d’urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia
avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi
fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
c)
quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente
non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in
modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato
che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
d)
su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria
responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di
essere ascoltato;
e)
se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla
responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;
f)
se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla
responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in
cui il minore risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il
riconoscimento nello Stato membro richiesto;
o
g)
se la procedura prevista dall’articolo 56 non è stata rispettata.
Divieto
di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine
Non
si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello
Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui agli articoli
22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla
competenza di cui agli articoli da 3 a 14.
Divergenze
fra le leggi
Il
riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello
Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la
separazione personale o l’annullamento del matrimonio.
Divieto
di riesame del merito
In
nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo
27
Sospensione
del procedimento
1.
L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è richiesto
il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può
sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo
ordinario.
2.
L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è richiesto
il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui
esecuzione è sospesa nello Stato membro d’origine per la presentazione di un
ricorso può sospendere il procedimento.
SEZIONE
2
Istanza
per la dichiarazione di esecutività
Decisioni
esecutive
1.
Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un
minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un
altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della
parte interessata, purché siano state notificate.
2.
Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito
(Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata
registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.
Giudici
territorialmente competenti
1.
L’istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che
figurano nell’elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione
conformemente all’articolo 68.
2.
La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte
contro cui è chiesta l’esecuzione oppure dalla residenza abituale del minore
cui l’istanza si riferisce.
Quando
nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell’esecuzione,
la competenza territoriale è determinata dal luogo dell’esecuzione.
Articolo
30
Procedimento
1.
Le modalità del deposito dell’istanza sono determinate in base alla legge dello
Stato membro dell’esecuzione.
2.
L’istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione dell’autorità
giurisdizionale adita. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell’esecuzione
non prevede l’elezione del domicilio, l’istante designa un procuratore.
3.
All’istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 37 e 39.
Articolo
31
Decisione
dell’autorità giurisdizionale
1.
L’autorità giurisdizionale adita decide senza indugio. In questa fase del
procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il
minore possono presentare osservazioni.
2.
L’istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22,
23 e 24.
3.
In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo
32
Comunicazione
della decisione
La
decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del
richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge
dello Stato membro dell’esecuzione.
Articolo
33
Opposizione
1.
Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull’istanza
intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2.
L’opposizione è proposta davanti all’autorità giurisdizionale di cui all’elenco
comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo
68.
3.
Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4.
Se l’opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di
esecutività, la parte contro cui l’esecuzione viene fatta valere è chiamata a
comparire davanti all’autorità giurisdizionale dell’opposizione. In caso di
contumacia, si applicano le disposizioni dell’articolo 18.
5.
L’opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel
termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la
quale è chiesta l’esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro
diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il
termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani
proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti
alla distanza.
Articolo
34
Autorità
giurisdizionale dell’opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione
La
decisione resa sull’opposizione può costituire unicamente oggetto delle
procedure di cui all’elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla
Commissione conformemente all’articolo 68.
Articolo
35
Sospensione
del procedimento
1.
L’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta l’opposizione a norma
dell’articolo 33 o dell’articolo 34 può, su istanza della parte contro la quale
è chiesta l’esecuzione, sospendere il procedimento di esecuzione se la
decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un mezzo ordinario
o se il termine per proporre l’impugnazione non è ancora scaduto. In quest’ultimo
caso l’autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale
impugnazione.
2.
Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi
mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d’origine è considerato
"impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.
Articolo
36
Esecuzione
parziale
1.
Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l’esecuzione non può
essere concessa per tutti i capi, l’autorità giurisdizionale autorizza l’esecuzione
solo per uno o taluni di essi.
2.
L’istante può chiedere un’esecuzione parziale.
SEZIONE
3
Disposizioni
comuni alle sezioni 1 e 2
Articolo
37
Documenti
1.
La parte che chiede o contesta il riconoscimento oche chiede una dichiarazione
di esecutività deve produrre quanto segue:
a)
una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità
prescritte;
e
b)
il certificato di cui all’articolo 39.
2.
Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il
riconoscimento o l’esecuzione deve inoltre produrre:
a)
l’originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda
giudiziale o l’atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace;
o
b)
un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la
decisione.
Articolo
38
Mancata
produzione di documenti
1.
Qualora i documenti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o
paragrafo 2, non vengano prodotti, l’autorità giurisdizionale può fissare un
termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero,
qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre l’esonero della
presentazione degli stessi.
2.
Qualora l’autorità giurisdizionale lo richieda, è necessario produrre una
traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona
a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
Articolo
39
Certificato
relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di
responsabilità genitoriale
L’autorità
giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia,
su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il
modello standard di cui all’allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o
all’allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).
SEZIONE
4
Esecuzione
di talune decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che
prescrivono il ritorno del minore
Campo
d’applicazione
1.
La presente sezione si applica:
a)
al diritto di visita;
e
b)
al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il
ritorno del minore di cui all’articolo 11, paragrafo 8.
2.
Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della
responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l’esecuzione in forza
delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.
Diritto
di visita
1.
Il diritto di visita di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), conferito
in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto
ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna
dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo
riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d’origine
in accordo con il paragrafo 2.
Anche
se il diritto interno non prevede l’esecutività di diritto, nonostante un
eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l’autorità
giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva.
2.
Il giudice di origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1, sulla base
del modello standard di cui all’allegato III (certificato sul diritto di
visita), solo nei seguenti casi:
a)
in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto
equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo
utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, è stato
notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque
accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente;
b)
tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;
e
c)
il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione
non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di
maturità.
Il
certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.
3.
Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall’atto della pronuncia
della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è
rilasciato d’ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo
provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il
certificato è rilasciato a richiesta di una della parti.
Ritorno
del minore
1.
Il ritorno del minore di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato
con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è
eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione
di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la
decisione è stata certificata nello Stato membro d’origine conformemente al
paragrafo 2.
Anche
se la legislazione nazionale non prevede l’esecutività di diritto, nonostante
eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di
cui all’articolo 11, paragrafo 8, l’autorità giurisdizionale può dichiarare che
la decisione in questione è esecutiva.
2.
Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all’articolo 40,
paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se:
a)
il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione
sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di
maturità;
b)
le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e
c)
l’autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei
motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso
conformemente all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980.
Nel
caso in cui l’autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure
per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della
residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.
Il
giudice d’origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il
modello standard di cui all’allegato IV (certificato sul ritorno del minore).
Il
certificato è compilato nella lingua della decisione.
Articolo
43
Domanda
di rettifica
1.
Il diritto dello Stato membro di origine è applicabile a qualsiasi rettifica
del certificato.
2.
Il rilascio di un certificato a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, o dell’articolo
42, paragrafo 1, non è inoltre soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.
Articolo
44
Effetti
del certificato
Il
certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della
sentenza.
Articolo
45
Documenti
1.
La parte che chiede l’esecuzione di una decisione deve produrre quanto segue:
a)
una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità
prescritte;
e
b)
il certificato di cui all’articolo 41, paragrafo 1, o all’articolo 42,
paragrafo 1.
2.
Ai fini del presente articolo:
-
il certificato di cui all’articolo 41, paragrafo 1, è corredato della
traduzione del punto 12 relativo alle modalità per l’esercizio del diritto di
visita,
-
il certificato di cui all’articolo 42, paragrafo 1, è corredato della
traduzione del punto 14 relativo alle misure adottate per assicurare il ritorno
del minore.
La
traduzione deve essere nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali
dello Stato membro dell’esecuzione o in un’altra lingua che quello Stato membro
abbia dichiarato di accettare. La traduzione è autenticata da una persona a tal
fine abilitata in uno degli Stati membri.
SEZIONE
5
Atti
pubblici e accordi
Articolo
46
Gli
atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché
gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di
origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le
decisioni.
SEZIONE
6
Altre
disposizioni
Articolo
47
Procedimento
di esecuzione
1.
Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro
dell’esecuzione.
2.
Ogni decisione pronunciata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro e
dichiarata esecutiva ai sensi della sezione 2 o certificata conformemente all’articolo
41, paragrafo 1, o all’articolo 42, paragrafo 1, è eseguita nello Stato membro
dell’esecuzione alle stesse condizioni che si applicherebbero se la decisione
fosse stata pronunciata in tale Stato membro.
In
particolare una decisione certificata conformemente all’articolo 41, paragrafo
1, o all’articolo 42, paragrafo 1, non può essere eseguita se è incompatibile
con una decisione esecutiva emessa posteriormente.
Articolo
48
Modalità
pratiche per l’esercizio del diritto di visita
1.
L’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione possono stabilire
modalità pratiche volte ad organizzare l’esercizio del diritto di visita,
qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste
nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro
competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli
elementi essenziali di quella decisione.
2.
Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere
applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dalle autorità
giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.
Articolo
49
Spese
Le
disposizioni del presente capo, eccettuate quelle previste alla sezione 4, si
applicano altresì alla determinazione dell’importo delle spese per i
procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all’esecuzione
di qualsiasi decisione relativa a tali spese.
Articolo
50
Patrocinio
a spese dello Stato
L’istante
che nello Stato membro d’origine ha usufruito in tutto o in parte del
patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dalle spese beneficia, nel
procedimento di cui agli articoli 21, 28, 41, 42 e 48, dell’assistenza più
favorevole o dell’esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro
dell’esecuzione.
Articolo
51
Cauzione
o deposito
Non
può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati,
alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione
pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:
a)
per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o
b)
per la sua qualità di straniero oppure, qualora l’esecuzione sia richiesta nel
Regno Unito o in Irlanda, per difetto di "domicile" in uno di tali
Stati membri.
Articolo
52
Legalizzazione
o altra formalità analoga
Non
è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti
indicati negli articoli 37, 38 e 45, né per l’eventuale procura alle liti.
CAPO
IV
COOPERAZIONE
FRA AUTORITÀ CENTRALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Articolo
53
Designazione
Ciascuno
Stato membro designa una o più autorità centrali incaricata di assisterlo nell’applicazione
del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali.
Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le
comunicazioni dovrebbero essere inviate direttamente all’autorità centrale
competente. Se una comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non
competente, quest’ultima deve inoltrarla all’autorità centrale competente e
informare il mittente al riguardo.
Articolo
54
Funzioni
generali
Le
autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull’ordinamento e sulle
procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l’applicazione
del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre
alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con
decisione 2001/470/CE.
Articolo
55
Cooperazione
nell’ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale
Le
autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato
membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell’ambito
di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A
tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri
organismi, compatibilmente con l’ordinamento di tale Stato membro in materia di
protezione dei dati personali:
a)
a raccogliere e a scambiare informazioni:
i)
sulla situazione del minore;
ii)
sugli eventuali procedimenti in corso; o
iii)
sulle decisioni adottate relativamente al minore;
b)
a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità
genitoriale che chiedono il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sul
loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno
del minore;
c)
a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, in relazione
soprattutto all’attuazione dell’articolo 11, paragrafi 6 e 7, e dell’articolo
15;
d)
a fornire informazioni e sostegno utili all’attuazione dell’articolo 56 da
parte delle autorità giurisdizionali;
e)
a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale,
ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la
cooperazione transfrontaliera.
Articolo
56
Collocamento
del minore in un altro Stato membro
1.
Qualora l’autorità giurisdizionale competente in virtù degli articoli da 8 a 15
intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale
collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, egli consulta
preventivamente l’autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo
Stato membro se in tale Stato membro è previsto l’intervento di un’autorità
pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori.
2.
La decisione sul collocamento di cui al paragrafo 1 può essere presa nello
Stato membro richiedente soltanto se l’autorità centrale o un’altra autorità
competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.
3.
Le modalità relative alla consultazione o all’approvazione di cui ai paragrafi
1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.
4.
Qualora l’autorità giurisdizionale competente ai sensi degli articoli da 8 a 15
decida di collocare il minore in una famiglia affidataria e tale collocamento
abbia luogo in un altro Stato membro, e in quest’ultimo Stato membro non sia
previsto l’intervento di un’autorità pubblica nei casi nazionali di
collocamento di minori, egli lo comunica all’autorità centrale o ad un’autorità
competente di quest’ultimo Stato membro.
Articolo
57
Metodo
di lavoro
1.
I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una domanda di
assistenza, di cui all’articolo 55, all’autorità centrale dello Stato membro in
cui risiedono abitualmente ovvero all’autorità centrale dello Stato membro in
cui si può trovare o risiede abitualmente il minore. In generale, la domanda
contiene tutte le informazioni disponibili che ne possono agevolare l’esecuzione.
Se la domanda di assistenza riguarda il riconoscimento o l’esecuzione di una
decisione in materia di responsabilità genitoriale che rientra nel campo di
applicazione del presente regolamento, il titolare della responsabilità
genitoriale vi acclude i pertinenti certificati di cui all’articolo 39, all’articolo
41, paragrafo 1, o all’articolo 42, paragrafo 1.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle
Istituzioni della Comunità, diverse dalla sua, nelle quali le comunicazioni
alle autorità centrali possono essere redatte.
3.
L’assistenza delle autorità centrali a norma dell’articolo 55 è gratuita.
4.
Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.
Articolo
58
Riunioni
1.
Per facilitare l’applicazione del presente regolamento le autorità centrali si
riuniscono periodicamente.
2.
Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE relativa
all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale.
CAPO
V
RELAZIONI
CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI
Articolo
59
Relazione
con altri strumenti
1.
Fatti salvi gli articoli 60, 63, 64 e il paragrafo 2 del presente articolo, il
presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le
convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o
più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.
2.
a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti
reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o
in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda,
Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in
materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale.
Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono
dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.
b)
È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla
cittadinanza tra i cittadini dell’Unione europea.
c)
I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso
tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal
presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento
stesso.
d)
Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la
dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale
corrispondente a quelli previsti nel capo II del presente regolamento, sono
riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del
capo III del regolamento stesso.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle relative
leggi uniformi di applicazione;
b)
qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.
Articolo
60
Relazione
con talune convenzioni multilaterali
Nei
rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle
convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso
disciplinate:
a)
convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla
legge applicabile in materia di protezione dei minori;
b)
convenzione del Lussemburgo, dell’8 settembre 1967, sul riconoscimento delle
decisioni relative al vincolo matrimoniale;
c)
convenzione dell’Aia, del 1o giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e
delle separazioni personali;
d)
convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento;
e
e)
convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale dei minori.
Articolo
61
Relazioni
con la convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza
giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e
di misure per la tutela dei minori
Nelle
relazioni con la convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza
giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di
misure per la tutela dei minori, il presente regolamento si applica:
a)
se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno
Stato membro;
b)
per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa
dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non
membro che è parte contraente di detta convenzione.
Articolo
62
Portata
degli effetti
1.
Gli accordi e le convenzioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e agli
articoli 60 e 61 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate
dal presente regolamento.
2.
Le convenzioni di cui all’articolo 60, in particolare la convenzione dell’Aia
del 1980, continuano ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti
contraenti, conformemente all’articolo 60.
Articolo
63
Trattati
con la Santa Sede
1.
Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato)
concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il
7 maggio 1940.
2.
Ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dal
trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del
capo III, sezione 1, del presente regolamento.
3.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti
trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:
a)
"Concordato lateranense", dell’11 febbraio 1929, tra l’Italia e la
Santa Sede, modificato dall’accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984;
b)
accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio
1979.
4.
L’Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di
cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei
tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la
Santa Sede di cui al paragrafo 3.
5.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
b)
eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Articolo
64
1.
Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici
formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui il
presente regolamento entra in applicazione secondo l’articolo 72.
2.
Le decisioni pronunciate dopo l’entrata in applicazione del presente
regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo l’entrata
in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite
secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento se la norma sulla
competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del
regolamento stesso, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una
convenzione in vigore tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto
al momento della proposizione dell’azione.
3.
Le decisioni pronunciate prima dell’entrata in applicazione del presente
regolamento, relative ad azioni proposte dopo l’entrata in vigore del
regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le
disposizioni del capo III del presente regolamento, purché siano decisioni di
divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni
relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in
occasione di quei procedimenti matrimoniali.
4.
Le decisioni pronunciate prima dell’entrata in applicazione del presente
regolamento ma dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000,
relative ad azioni proposte prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE)
n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo
III del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione
personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla
responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di
quei procedimenti matrimoniali, e se la norma sulla competenza era fondata su
regole conformi a quelle contenute nel capo II del presente regolamento, ovvero
nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo
Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto al momento della
proposizione dell’azione.
CAPO
VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
65
Riesame
Al
più tardi il 1o gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una
relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata se del caso di
proposte di adeguamento.
Articolo
66
Stati
membri con sistemi normativi plurimi
Qualora
in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi
giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente
regolamento:
a)
ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come
riferimento alla residenza abituale nell’unità territoriale;
b)
ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al
"domicile" va inteso come riferimento all’appartenenza all’unità
territoriale designata dalla legge di detto Stato;
c)
ogni riferimento all’autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all’autorità
di un’unità territoriale interessata di tale Stato;
d)
ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come
riferimento alle norme dell’unità territoriale in cui si invocano la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento o l’esecuzione.
Articolo
67
Informazioni
relative alle autorità centrali e alle lingue accettate
Gli
Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall’entrata in vigore
del presente regolamento:
a)
denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione indirizzate alle autorità
centrali designate a norma dell’articolo 53;
b)
le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di
cui all’articolo 57, paragrafo 2;
e
c)
le lingue accettate per la compilazione del certificato sul diritto di visita a
norma dell’articolo 45, paragrafo 2.
Gli
Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento di queste
informazioni.
La
Commissione provvede affinché tali informazioni siano accessibili a tutti.
Informazioni
relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione
Gli
Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei mezzi d’impugnazione
di cui agli articoli 21, 29, 33 e 34 e le modifiche apportate.
La
Commissione aggiorna tali informazioni e le rende accessibili a tutti mediante
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro
mezzo appropriato.
Articolo
69
Modificazione
degli allegati
Le
modifiche dei certificati standard di cui agli allegati da I a IV sono adottate
in conformità della procedura di cui all’articolo 70, paragrafo 2.
Articolo
70
Comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato (di seguito, "il comitato").
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo
71
Abrogazione
del regolamento (CE) n. 1347/2000
1.
Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è abrogato alla data in cui il presente
regolamento entra in applicazione.
2.
I riferimenti al regolamento (CE) n. 1347/2000 si intendono fatti al presente
regolamento secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato V.
Articolo
72
Entrata
in vigore
Il
presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2004.
Il
presente regolamento si applica dal 1o marzo 2005, ad eccezione degli articoli
67, 68, 69 e 70 che si applicano dal 1o agosto 2004.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce
la Comunità europea.
Fatto
a Bruxelles, addì 27 novembre 2003.
Per
il Consiglio
Il
Presidente
R.
Castelli
(1)
GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 155.
(2)
Parere reso il 20 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(3)
GU C 61 del 14.3.2003, pag. 76.
(4)
GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.
(5)
All’atto dell’adozione del regolamento (CE) n. 1347/2000, il Consiglio aveva
preso atto della relazione esplicativa relativa alla convenzione, redatta dal
prof. Alegria Borras (GU C 221 del 16.7.1998, pag. 27).
(6)
GU C 234 del 15.8.2000, pag. 7.
(7)
GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).
(8)
GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
(9)
GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.
(10)
GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
(11)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
I
CERTIFICATO
DI CUI ALL’ARTICOLO 39 SULLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE(1)
1.
Paese di origine
2.
Giudice o autorità che rilascia il certificato
2.1.
Denominazione
2.2.
Recapito
2.3.
Telefono/Fax/Posta elettronica
3.
Matrimonio
3.1.
Moglie
3.1.1.
Nome e cognome
3.1.2.
Recapito
3.1.3.
Stato e luogo di nascita
3.1.4.
Data di nascita
3.2.
Marito
3.2.1.
Nome e cognome
3.2.2.
Recapito
3.2.3.
Stato e luogo di nascita
3.2.4.
Data di nascita
3.3.
Stato, luogo (eventualmente) e data del matrimonio
3.3.1.
Stato del matrimonio
3.3.2.
Luogo del matrimonio (eventualmente)
3.3.3.
Data del matrimonio
4.
Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione
4.1.
Denominazione
4.2.
Sede
5.
Decisione
5.1.
Data
5.2.
Numero di riferimento
5.3.
Tipo di decisione
5.3.1.
Divorzio
5.3.2.
Annullamento del matrimonio
5.3.3.
Separazione personale
5.4.
Si tratta di decisione resa in contumacia?
5.4.1.
No
5.4.2.
Sì(2)
6.
Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
7.
Contro la decisione può ancora essere proposta opposizione secondo la legge
dello Stato membro di origine?
7.1.
No
7.2.
Sì
8.
Data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui la
decisione è stata pronunciata
8.1.
Divorzio
8.2.
Separazione personale
Fatto
a ..., il ...
Firma
e/o timbro
(1)
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000.
(2)
Devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
ALLEGATO
II
CERTIFICATO
DI CUI ALL’ARTICOLO 39 SULLE DECISIONI RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE(1)
1.
Stato membro di origine
2.
Giudice o autorità che rilascia il certificato
2.1.
Denominazione
2.2.
Recapito
2.3.
Telefono/Fax/Posta elettronica
3.
Titolari di un diritto di visita
3.1.
Cognome, nome
3.2.
Recapito
3.3.
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4.
Titolari della responsabilità genitoriale diversi da quelli menzionati al punto
3(2)
4.1.
4.1.1. Cognome, nome
4.1.2.
Recapito
4.1.3
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4.2.
4.2.1. Cognome, nome
4.2.2.
Recapito
4.2.3.
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4.3.
4.3.1. Cognome, nome
4.3.2.
Recapito
4.3.3.
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
5.
Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione
5.1.
Denominazione
5.2.
Luogo
6.
Decisione
6.1.
Data
6.2.
Numero di riferimento
6.3.
Si tratta di decisione resa in contumacia?
6.3.1.
No
6.3.2.
Sì(3)
7.
Minori oggetto della decisione(4)
7.1.
Nome, cognome e data di nascita
7.2.
Nome, cognome e data di nascita
7.3.
Nome, cognome e data di nascita
7.4.
Nome, cognome e data di nascita
8.
Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
9.
Attestato di esecutività e notificazione
9.1.
La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?
9.1.1.
Sì
9.1.2.
No
9.2.
La decisione è stata notificata alla parte contro cui l’esecuzione viene fatta
valere?
9.2.1.
Sì
9.2.1.1.
Nome e cognome della parte
9.2.1.2.
Recapito
9.2.1.3.
Data della notificazione
9.2.2.
No
10.
Informazioni specifiche per le decisioni relative al diritto di visita se è
richiesto l’exequatur ai sensi dell’articolo 28. Tale possibilità è prevista
all’articolo 40, paragrafo 2:
10.1.
Modalità di esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali
precisazioni figurano nella decisione)
10.1.1.
Data, ora
10.1.1.1.
Inizio
10.1.1.2.
Fine
10.1.2.
Luogo
10.1.3.
Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale
10.1.4.
Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita
10.1.5.
Limitazioni connesse con l’esercizio del diritto di visita
11.
Informazioni specifiche per le decisioni relative al ritorno del minore se è
richiesto l’exequatur ai sensi dell’articolo 28. Tale possibilità è prevista
dall’articolo 40, paragrafo 2:
11.1.
La decisione prevede il ritorno del minore
11.2.
Persona presso laquale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura
nella decisione)
11.2.1.
Cognome, nome
11.2.2
Recapito
Fatto
a ..., il ...
Firma
e/o timbro
(1)
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000.
(2)
In caso di potestà congiunta, la persona menzionata al punto 3 può anche essere
menzionata al punto 4.
(3)
In questo caso devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 37,
paragrafo 2.
(4)
Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.
ALLEGATO
III
CERTIFICATO
DI CUI ALL’ARTICOLO 41 PARAGRAFO 1, SULLE DECISIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI
VISITA(1)
1.
Stato membro di origine
2.
Autorità giurisdizionale o autorità che rilascia il certificato
2.1.
Denominazione
2.2.
Recapito
2.3.
Telefono/Fax/Posta elettronica
3.
Titolari di un diritto di visita
3.1.
Cognome, nome
3.2.
Recapito
3.3.
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4.
Titolari della responsabilità genitoriale diversi da quelli menzionati al punto
3(2)(3)
4.1.
Madre
4.1.1.
Cognome, nome
4.1.2.
Recapito
4.1.3
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4.2.
Padre
4.2.1.
Cognome, nome
4.2.2.
Recapito
4.2.3.
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4.3.
Altri
4.3.1.
Cognome, nome
4.3.2.
Recapito
4.3.3.
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
5.
Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione
5.1.
Denominazione
5.2.
Luogo
6.
Decisione
6.1.
Data
6.2.
Numero di riferimento
7.
Minori oggetto della decisione(4)
7.1.
Nome, cognome e data di nascita
7.2.
Nome, cognome e data di nascita
7.3.
Nome, cognome e data di nascita
7.4.
Nome, cognome e data di nascita
8.
La decisione è esecutiva nello Stato membro di origine?
8.1.
Sì
8.2.
No
9.
La domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al
convenuto contumace in tempo utile e in maniera tale che questi ha potuto
presentare le proprie difese o è stato accertato che il convenuto ha accettato
inequivocabilmente la decisione
10.
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate
11.
I figli sono stati ascoltati, salvo che l’audizione non sia stata ritenuta
inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità
12.
Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita (se e nella misura in
cui tali precisazioni figurano nella decisione)
12.1.
Data, ora
12.1.1.
Inizio
12.1.2.
Fine
12.2.
Luogo
12.3.
Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale
12.4.
Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita
12.5.
Limitazioni connesse all’esercizio del diritto di visita
13.
Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
Fatto
a ..., il ...
Firma
e/o timbro
(1)
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000.
(2)
In caso di potestà congiunta, la persona menzionata al punto 3 può anche essere
menzionata al punto 4.
(3)
Barrare la casella corrispondente alla persona nei confronti della quale deve
essere eseguita la decisione.
(4)
Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.
ALLEGATO
IV
CERTIFICATO
DI CUI ALL’ARTICOLO 47, PARAGRAFO 1 SUL RITORNO DEL MINORE(1)
1.
Stato membro di origine
2.
Giudice o autorità che rilascia il certificato
2.1.
Denominazione
2.2.
Recapito
2.3.
Telefono/Fax/Posta elettronica
3.
Persona presso il quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione
figura nella decisione)
3.1.
Cognome, nome
3.2.
Recapito
3.3.
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4.
Titolari della responsabilità genitoriale(2)
4.1.
Madre
4.1.1.
Nome e cognome
4.1.2.
Recapito (se i dati sono disponibili)
4.1.3
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4.2.
Padre
4.2.1.
Nome e cognome
4.2.2.
Recapito (se i dati sono disponibili)
4.2.3.
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4.3.
Altri
4.3.1.
Nome e cognome
4.3.2.
Recapito (se i dati sono disponibili)
4.3.3.
Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
5.
Difensore (se i dati sono disponibili)
5.1.
Cognome, nome
5.2.
Recapito (se i dati sono disponibili)
6.
Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione
6.1.
Denominazione
6.2.
Luogo
7.
Decisione
7.1.
Data
7.2.
Numero di riferimento
8.
Minori oggetto della decisione(3)
8.1.
Nome, cognome e data di nascita
8.2.
Nome, cognome e data di nascita
8.3.
Nome, cognome e data di nascita
8.4.
Nome, cognome e data di nascita
9.
La decisione dispone il ritorno del minore
10.
La decisione può essere impugnata secondo la legislazione dello Stato membro di
origine?
10.1.
Sì
10.2.
No
11.
I figli sono stati ascoltati, salvo che l’audizione non sia stata ritenuta
inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità
12.
Le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate
13.
La decisione stabilisce il ritorno del minore e il giudice nella sua sentenza
ha tenuto conto dei motivi e degli elementi di prova sui quali si basa la
decisione adottata conformemente all’articolo 13, lettera b), della convenzione
dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale dei minori
14.
Se del caso, le modalità delle misure adottate dal giudice o dalle autorità al
fine di assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato
membro in cui risiede abitualmente
15.
Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
Fatto
a ..., il ...
Firma
e/o timbro
(1)
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000.
(2)
Tale punto è facoltativo.
(3)
Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.
ALLEGATO
V
TABELLA
DI CORRISPONDENZA CON IL REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2000
>SPAZIO
PER TABELLA>
ALLEGATO
VI
Dichiarazione
della Svezia e della Finlandia ai sensi dell’articolo 59 paragrafo 2, lettera
a) del regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
Dichiarazione
della Svezia
Ai
sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, la Svezia dichiara che nei rapporti tra Svezia e
Finlandia, in luogo delle norme di detto regolamento, si applica in tutto e per
tutto la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda,
Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in
materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale.
Dichiarazione
della Finlandia
Ai
sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000 la Finlandia dichiara che nei rapporti tra
Finlandia e Svezia, in luogo delle norme di detto regolamento, si applica in
tutto e per tutto la convenzione del 6 febbraio 1931 fra Finlandia, Islanda,
Norvegia, Svezia e Danimarca contenente disposizioni di diritto internazionale
privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo
protocollo finale.