CAPO III
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 32
Ai sensi del presente regolamento, per decisione
si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione
emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza,
ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese
giudiziali da parte del cancelliere.
Sezione 1
Riconoscimento
Articolo 33
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono
riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad
alcun procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il
riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento
di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere
riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice
di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.
Articolo 34
Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello
Stato membro richiesto;
2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o
comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter
presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la
possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello
Stato membro richiesto;
4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le
medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una
controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale
decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello
Stato membro richiesto.
Articolo 35
1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle
sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso
contemplato dall'articolo 72.
2. Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l'autorità
richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice
dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza.
3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può
procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro
d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico
contemplato dall'articolo 34, punto 1.
Articolo 36
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del
merito.
Articolo 37
1. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il
riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, può
sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.
2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il
riconoscimento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel Regno
Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la
presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.
Sezione 2
Esecuzione
Articolo 38
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi
esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi
dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito
(Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata
registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.
Articolo 39
1. L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di
cui all'allegato II.
2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro
cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
Articolo 40
1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla
legge dello Stato membro richiesto.
2. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del
giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede
l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.
3. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53.
Articolo 41
La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento
delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli
articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in
tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
Articolo 42
1. La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione
di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità
previste dalla legge dello Stato membro richiesto.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte
contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora
quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
Articolo 43
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa
all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in
contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al
giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un'azione
proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 26,
paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione
non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve
essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se
la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di
esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della
notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è
prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Articolo 44
La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del
ricorso di cui all'allegato IV.
Articolo 45
1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli
articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per
uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia
senza indugio.
2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame
del merito.
Articolo 46
1. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi
dell'articolo 43 o dell'articolo 44 può, su istanza della parte contro la
quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione
straniera è stata impugnata, nello Stato membro d'origine, con un mezzo
ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in
quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale
impugnazione.
2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito,
qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è
considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.
3. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una
garanzia che provvede a determinare.
Articolo 47
1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del
presente regolamento, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti
provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro
richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi
dell'articolo 41.
2. La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione a procedere a
provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 43, paragrafo 5, per proporre
il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia
stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a
provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta
l'esecuzione.
Articolo 48
1. Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la
dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il
giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo
per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.
Articolo 49
Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello
Stato membro richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata
definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine.
Articolo 50
L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in tutto o in
parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel
procedimento di cui alla presente sezione, dell'assistenza più favorevole o
dell'esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato membro
richiesto.
Articolo 51
Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione
emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o
deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della
qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.
Articolo 52
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività
non vengono riscossi, nello Stato membro richiesto, imposte, diritti o tasse
proporzionali al valore della controversia.
Sezione 3
Disposizioni comuni
Articolo 53
1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di
una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che
presenti tutte le condizioni di autenticità.
2. Salvo l'articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività
deve inoltre produrre l'attestato di cui all'articolo 54.
Articolo 54
Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata
emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un
attestato compilato utilizzando il formulario di cui all'allegato V del
presente regolamento.
Articolo 55
1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 54 non venga prodotto, il giudice
o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o
accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere
informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora il giudice o l'autorità competente lo richieda, deve essere
presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è
autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
Articolo 56
Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti
indicati all'articolo 53 o all'articolo 55, paragrafo 2, come anche, ove
occorra, per la procura alle liti.
CAPO IV
ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
Articolo 57
1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato
membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato
membro conformemente alla procedura contemplata dall'articolo 38 e seguenti.
Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 43 o
dell'articolo 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se
l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine
pubblico dello Stato membro richiesto.
2. Sono parimenti considerati atti pubblici ai sensi del paragrafo 1 le
convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle
autorità amministrative o da esse autenticate.
3. L'atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità
previste nello Stato membro d'origine.
4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo
III. L'autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato
formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi
parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato
nell'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 58
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed
aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia
esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per
gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro
presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di
qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario
riportato nell'allegato V del presente regolamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 59
1. Per determinare se una parte ha il domicilio
nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il
giudice applica la legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici
sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro
Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.
Articolo 60
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o
altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a) la sua sede statutaria, o
b) la sua amministrazione centrale, oppure
c) il suo centro d'attività principale.
2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per "sede
statutaria" si intende il "registered office" o, se non esiste
alcun "registered office", il "place of incorporation"
(luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto
luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la
"formation" (costituzione).
3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i
cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio
diritto internazionale privato.
Articolo 61
Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel
territorio di uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non
dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono
cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere
dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare
la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione
emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità
di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati
membri.
Articolo 62
In Svezia, in caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di
pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning) i termini
"giudici", "organi giurisdizionali" e "autorità
giudiziarie" comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione
forzata (kronofogdemyndighet).
Articolo 63
1. Una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta
dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'articolo
5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice qualora il luogo di
destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio
sia situato nel Lussemburgo.
2. Qualora in applicazione del paragrafo 1 il luogo di destinazione finale
della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel
Lussemburgo, ogni clausola attributiva di competenza è valida solo se
accettata per iscritto o oralmente con conferma scritta ai sensi dell'articolo
23, paragrafo 1, lettera a).
3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai contratti
relativi alla prestazione di servizi finanziari.
4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di
sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 64
1. Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una
nave marittima immatricolata in Grecia o in Portogallo, relative alle paghe o
ad altre condizioni di servizio, i giudici di uno Stato contraente devono
accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave sia
stato informato della controversia. Essi possono deliberare non appena tale
agente ne è stato informato.
2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di
sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 65
1. La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto 2 e
all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa,
non può essere invocata in Germania e in Austria. Ogni persona domiciliata
nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire
dinanzi ai giudici:
a) della Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del codice
di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;
b) dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile
(Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio.
2. Le decisioni emesse in altri Stati membri in virtù dell'articolo 6, punto
2 e dell'articolo 11 sono riconosciute ed eseguite in Germania e in Austria
conformemente al capo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi, in
applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, dalle sentenze emesse in
tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati membri.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 66
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni
proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in
vigore.
2. Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato membro
d'origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decisione
emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del
capo III:
a) se nello Stato membro di origine l'azione è stata proposta posteriormente
all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato membro che nello Stato
membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di
Lugano;
b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono
conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato
membro d'origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui
l'azione è stata proposta.
CAPO VII
RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI
Articolo 67
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che,
in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti
comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali
atti.
Articolo 68
1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni
della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli
Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale
convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi
dell'articolo 299 del trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati
membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a
tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.
Articolo 69
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2 e dell'articolo 70,
il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni e il
trattato seguenti:
- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria,
sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze
arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899,
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria
territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle
decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici,
firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in
materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale,
firmata a Roma il 9 marzo 1936,
- la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la
reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in
materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957,
- la convenzione tra la Germania ed il Belgio sul riconoscimento reciproco e
la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni
giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn
il 30 giugno 1958,
- la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale,
firmata a Roma il 17 aprile 1959,
- la convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e
la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli
atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno
1959,
- la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la
reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e
degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16
giugno 1959,
- la convenzione tra la Grecia e la Germania sul reciproco riconoscimento e
la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e
degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4
novembre 1961,
- la convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile
e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,
- la convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul reciproco riconoscimento
e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli
esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962,
- dla convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento reciproco
e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici
in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963,
- la convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e
commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,
- la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e
commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,
- la convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia
civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,
- la convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e
l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni
giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971,
- la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza
giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia
civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,
- la convenzione tra la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la
Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977,
- la convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione
delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982,
- la convenzione tra la Spagna e la Germania per il riconoscimento e
l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici
esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre
1983,
- la convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in
materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,
- la convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17
novembre 1986, e
- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla
competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle
decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici,
firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore.
Articolo 70
1. Il trattato e le convenzioni di cui all'articolo 69 continuano a produrre
i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento.
2. Essi continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse e per
gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
Articolo 71
1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli
Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie
particolari.
2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel
modo seguente:
a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che
sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare
la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato
nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito
applica in ogni caso l'articolo 26 del presente regolamento;
b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la
propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono
riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente
regolamento.
Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo
stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni
del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali
condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento
concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni.
Articolo 72
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua
entrata in vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi
dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere una
decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della
convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria
residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata,
in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in
materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione
stessa.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 73
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso.
Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.
Articolo 74
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi riportati negli
allegati da I a IV. La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in
questione.
2. L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard
riportati negli allegati V e VI sono adottati in conformità della procedura
consultiva di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
Articolo 75
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 76
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato
che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. Pierret
(1) GU C 376 del 28.12.1999, pag. 1.
(2) Parere emesso il 21.9.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(3) GU C 117 del 26.4.2000, pag. 6.
(4) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.
GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.
GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.
Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.
(5) GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28.
GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.
GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.
Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 28.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del
20.7.2000, pag. 65).
(8) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2000/26/CE.
(9) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44.
(10) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
ALLEGATO I
Norme nazionali sulla competenza di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2
Le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e
all'articolo 4, paragrafo 2, sono le seguenti:
- in Belgio: l'articolo 15 del codice civile (Code civil - Burgerlijk
Wetboek) e l'articolo 638 del codice giudiziario (Code judiciaire -
Gerechtelijk Wetboek),
- in Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile
(Zivilprozessordnung),
- in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile
(>ISO_7>Êþäéêáò ðïëéôéêÞò äéêïíïìßáò),
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),
- In Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di
citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo
soggiorno in Irlanda,
- in Italia: l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,
- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),
- nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del codice
di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
- in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria
(Jurisdiktionsnorm),
- in Portogallo: l'articolo 65 e l'articolo 65 A del codice di procedura
civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del codice di procedura del
lavoro (Código de Processo de Trabalho),
- in Finlandia: il capo 10, articolo 1, primo comma, seconda, terza e quarta
frase del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),
- in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del codice di
procedura civile (rättegångsbalken),
- nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:
a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il
suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito;
b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto;
c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.
ALLEGATO II
I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta
l'istanza di cui all'articolo 39 sono i seguenti:
- in Belgio "tribunal de première instance" o "rechtbank van
eerste aanleg" o "erstinstanzliches Gericht",
- in Germania, presidente in una sezione del "Landgericht",
- in Grecia, ">ISO_7>ÌïíïìåëÝò Ðñùôïäéêåßï",
- in Spagna, "Juzgado de Primera Instancia",
- in Francia, presidente del "tribunal de grande instance",
- in Irlanda, "High Court",
- in Italia, Corte d'appello,
- nel Lussemburgo, presidente del "tribunal d'arrondissement",
- nei Paesi Bassi, presidente dell'"arrondissementsrechtbank",
- in Austria, "Bezirksgericht",
- in Portogallo, "Tribunal Judicial de Comarca",
- in Finlandia, "käräjäoikeus/tingsrätt",
- in Svezia, "Svea hovrätt",
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel Galles, "High Court of Justice" ovvero, nel
caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare,
"Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal
"Secretary of State";
b) in Scozia, "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti
in materia di obbligazione alimentare, "Sheriff Court" alla quale
l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State";
c) nell'Irlanda del Nord, "High Court of Justice" ovvero, nel caso
di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates'
Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of
State";
d) a Gibilterra, "Supreme Court of Gibraltar" ovvero, nel caso di
procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates'
Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dall'"Attorney General
of Gibraltar".
ALLEGATO III
I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui
all'articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:
- in Belgio,
a) per quanto riguarda il ricorso del convenuto:
"tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste
aanleg" o "erstinstanzliches Gericht";
b) per quanto riguarda il ricorso dell'istante:
"Cour d'appel" o "hof van beroep";
- in Germania, "Oberlandesgericht",
- in Grecia, ">ISO_7>Åöåôåßï",
- in Spagna, "Audiencia Provincial",
- in Francia, "Cour d'appel",
- in Irlanda, "High Court",
- in Italia, "Corte d'appello",
- nel Lussemburgo, "Cour supérieure de justice" giudicante in
appello in materia civile,
- nei Paesi Bassi,
a) per il convenuto: "arrondissementsrechtbank";
b) per l'istante: "gerechtshof";
- in Austria, "Bezirksgericht",
- in Portogallo, "Tribunal de Relação",
- in Finlandia, "hovioikeus/hovrätt",
- in Svezia, "Svea hovrätt",
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel Galles, "High Court of Justice" ovvero, nel
caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare,
"Magistrates' Court";
b) in Scozia, "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti
in materia di obbligazione alimentare, "Sheriff Court";
c) nell'Irlanda del Nord, "High Court of Justice" ovvero, nel caso
di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates'
Court";
d) a Gibilterra, "Supreme Court of Gibraltar" ovvero, nel caso di
procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates'
Court".
ALLEGATO IV
I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44 sono i
seguenti:
- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia,
Lussemburgo e nei Paesi Bassi,
- "Rechtsbeschwerde", in Germania,
- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto in Irlanda,
- "Revisionsrekurs", in Austria,
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,
- ricorso dinanzi al "korkein oikeus/högsta domstolen", in
Finlandia,
- ricorso dinanzi allo "Högsta domstolen", in Svezia,
- ulteriore ricorso unico per motivi di diritto, nel Regno Unito.
ALLEGATO V
Attestato di cui agli articoli 54 e 58 del regolamento relativo alle
decisioni e alle transazioni giudiziarie
(Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)
1. Stato membro d'origine
2. Organo giurisdizionale o autorità competente che rilascia l'attestato
2.1. Nome
2.2. Indirizzo
2.3. Tel./fax/posta elettronica
3. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione / approvato la
transazione giudiziaria(1)
3.1. Tipo di organo giurisdizionale
3.2. Sede dell'organo giurisdizionale
4. Decisione/transazione giudiziaria(2)
4.1. Data
4.2. Numero di riferimento
4.3. Parti in causa
4.3.1. Nome(i) dell'attore (degli attori)
4.3.2. Nome(i) del convenuto (dei convenuti)
4.3.3. Nome delle eventuali altre parti
4.4. Data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso
di decisioni contumaciali
4.5. Testo della decisione/transazione giudiziaria allegato al presente
attestato
5. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio
La decisione / transazione giudiziaria(3) è esecutiva nello Stato membro
d'origine (articoli 38 e 58 del regolamento) contro:
Nome:
Fatto a ..., data ...
Firma e/o timbro ...
(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Cancellare la dicitura inutile.
(3) Cancellare la dicitura inutile.
ALLEGATO VI
Attestato di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento relativo agli
atti pubblici
(Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)
1. Stato membro d'origine
2. Autorità competente che rilascia l'attestato
2.1. Nome
2.2. Indirizzo
2.3. Tel./fax/posta elettronica
3. Autorità che ha autenticato l'atto
3.1. Autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)
3.1.1. Nome e titolo dell'autorità
3.1.2. Sede dell'autorità
3.2. Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
3.2.1. Tipo di autorità
3.2.2. Sede dell'autorità
4. Atto pubblico
4.1. Descrizione dell'atto
4.2. Data
4.2.1. alla quale l'atto è stato formato
4.2.2. se diversa: alla quale l'atto è stato registrato
4.3. Numero di riferimento
4.4. Parti in causa
4.4.1. Nome del creditore
4.4.2. Nome del debitore
5. Testo dell'obbligazione da eseguire allegato al presente attestato
L'atto pubblico ha efficacia esecutiva nei confronti del debitore nello Stato
membro d'origine (articolo 57, paragrafo 1, del regolamento)
Fatto a ..., data ...
Firma e/o timbro ...
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