Esecuzione forzata - Titolo esecutivo
europeo per i crediti non contestati - entrata in vigore il 21 gennaio 2005 -
applicabile dal 21 ottobre 2005 ( Regolamento CE 21.04.2004 n. 805 )
Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo
europeo per i crediti non contestati (Gazzetta ufficiale n. L 143 del
30/04/2004 pag. 0015 - 0039)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, secondo
trattino,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di
mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale
sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità
adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha
adottato un piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore
per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (piano d'azione di Vienna)(4).
(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e
16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio
giudiziario.
(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha
adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del
riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale(5). Il
programma prevede, per la prima fase, la soppressione dell'exequatur, ovvero
l'istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
(5) La nozione di "credito non
contestato" dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore,
tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in
ordine alla natura o all'entità del debito, ha ottenuto o una decisione
giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che
richieda l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione
giudiziaria o un atto pubblico.
(6) L'assenza di contestazioni da parte del
debitore come descritta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere
la forma di mancata comparizione in un'udienza davanti al giudice o mancata
osservanza dell'invito di un giudice a notificare l'intenzione di difendere la
propria causa per iscritto.
(7) Il presente regolamento dovrebbe
applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti
pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate
in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e
atti pubblici, certificati come titoli esecutivi europei.
(8) Nelle sue conclusioni di Tampere, il
Consiglio Europeo ha ritenuto che l'accesso all'esecuzione in uno Stato membro
diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere
reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia
necessaria per l'esecuzione nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. La
decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice
d'origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse
stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. Nel Regno
Unito, ad esempio, la registrazione di una decisione giudiziaria straniera
certificata seguirà pertanto le medesime regole della registrazione di una
decisione giudiziaria pronunciata in altra sede nel Regno Unito e non
implicherà un riesame nel merito della decisione giudiziaria straniera. I
regimi in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie dovrebbero
continuare a essere disciplinati dal diritto interno.
(9) Tale procedura dovrebbe presentare
notevoli vantaggi rispetto alla procedura d'exequatur prevista dal regolamento
(CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale(6), in quanto rende superfluo il benestare del sistema
giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne
conseguono.
(10) Nel caso di una decisione relativa a un
credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore
contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro
dell'esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all'esistenza di
garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.
(11) Il presente regolamento mira a
promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi sanciti in
particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Intende
garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in
linea con l'articolo 47 della Carta.
(12) Dovrebbero pertanto essere fissate norme
procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione,
per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da
potersi difendere, da una parte, dell'esistenza dell'azione giudiziaria
promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter
partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e,
dall'altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.
(13) Di fronte alle diversità che esistono
tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in
particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che
tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In
particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris in
ordine all'osservanza di tali norme minime non può essere considerata
sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo
europeo.
(14) Tutti i metodi di notificazione elencati
agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati sia dall'assoluta certezza (articolo
13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il
documento notificato è pervenuto al destinatario. Nella seconda ipotesi, una
decisione giudiziaria dovrebbe essere certificata come titolo esecutivo europeo
soltanto se lo Stato membro d'origine dispone di un meccanismo appropriato che
consenta al debitore di chiedere il riesame completo della decisione
giudiziaria alle condizioni stabilite all'articolo 19, nei casi eccezionali in
cui, malgrado l'osservanza dell'articolo 14, il documento non sia pervenuto al
destinatario.
(15) La notificazione a mani di persone
diverse dal debitore stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e
b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali
norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto
il documento in questione.
(16) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle
situazioni nelle quali il debitore non può stare in giudizio personalmente,
come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un
rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il debitore
ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo
nello specifico procedimento in corso.
(17) Il giudice competente per la verifica
dell'integrale osservanza delle norme procedurali minime dovrebbe, in caso
affermativo, rilasciare un certificato standard di titolo esecutivo europeo dal
quale risulti con chiarezza tale controllo e il suo risultato.
(18) La reciproca fiducia
nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la
sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo
esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di
rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia
necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme
minime procedurali nello Stato membro dell'esecuzione.
(19) Il presente regolamento non comporta un
obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme
minime procedurali. Esso offre un incentivo in tal senso, agevolando l'accesso
a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un
altro Stato membro solo a condizione che siano rispettate tali norme minime.
(20) Il creditore dovrebbe poter scegliere
tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo
esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal
regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari.
(21) Quando un documento deve essere inviato
da uno Stato membro a un altro per essere ivi notificato, il presente
regolamento, in particolare le norme in materia di notificazione dovrebbero
applicarsi assieme al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29
maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri
degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale(7), in
particolare l'articolo 14, in collegamento con le dichiarazioni degli Stati
membri ai sensi dell'articolo 23 di detto regolamento.
(22) Poiché gli scopi del presente
regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti
dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità
può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5
del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
(23) Le misure necessarie per l'applicazione
del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8).
(24) A norma dell'articolo 3 del protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e
l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e
all'applicazione del presente regolamento.
(25) A norma degli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non
partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da esso
vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(26) Conformemente all'articolo 67, paragrafo
5, secondo trattino del trattato, la procedura di codecisione è applicabile dal
1o febbraio 2003 per le misure stabilite nel presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E
DEFINIZIONI
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un titolo
esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie
alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni
giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli
Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione,
procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.
Articolo 2 Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica in
materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo
giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale,
doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni
nell'esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del
presente regolamento:
a) lo stato o la capacità delle persone
fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
b) i fallimenti, i concordati e le procedure
affini;
c) la sicurezza sociale;
d) l'arbitrato.
3. Nel presente regolamento per "Stato
membro" si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.
Articolo 3 Titoli esecutivi da
certificare come titolo esecutivo europeo
1. Il presente regolamento si applica alle
decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici
relativi a crediti non contestati.
Un credito si considera "non contestato"
se:
a) il debitore l'ha espressamente
riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata
dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento
giudiziario; o
b) il debitore non l'ha mai contestato nel
corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure
giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o
c) il debitore non è comparso o non si è
fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo
contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre
che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti
allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o
d) il debitore l'ha espressamente
riconosciuto in un atto pubblico;
2. Il presente regolamento si applica inoltre
alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni
giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli
esecutivi europei.
Articolo 4 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende
per:
1. "decisione giudiziaria": a
prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice
di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di
esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del
cancelliere;
3. "atto pubblico":
a) qualsiasi documento che sia stato
formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:
i) riguardi la firma e il contenuto, e
ii) sia stata attestata da un'autorità
pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine,
o
b) qualsiasi convenzione in materia di
obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da
queste autenticata;
4. "Stato membro d'origine": lo
Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione
giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o
registrato, e tali atti sono stati certificati come titolo esecutivo europeo;
5. "Stato membro dell'esecuzione":
lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria,
della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico certificati come titolo
esecutivo europeo;
6. "giudice d'origine": il giudice
o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o
c);
7. in Svezia, nei procedimenti sommari
relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine
"giudice" comprende l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione
forzata (kronofogdemyndighet).
CAPO II TITOLO ESECUTIVO EUROPEO
Articolo 5 Abolizione
dell'exequatur
La decisione giudiziaria che sia stata
certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è
riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una
dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo
riconoscimento.
Articolo 6 Requisiti per la
certificazione come titolo esecutivo europeo
1. Una decisione giudiziaria relativa ad un
credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su
istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo
esecutivo europeo se:
a) la decisione è esecutiva nello Stato
membro d'origine, e
b) la decisione non è in conflitto con le
norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6
del regolamento (CE) n. 44/2001, e
c) il procedimento giudiziario svoltosi nello
Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un
credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettere b) o c), e
d) la decisione giudiziaria è pronunciata
nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 59 del
regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:
- un credito sia considerato non contestato
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente
regolamento, e
- si riferisca ad un contratto concluso da
una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata
estranea al suo mestiere o alla sua professione, e
- il debitore sia il consumatore.
2. Allorché una decisione giudiziaria
certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua
esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata
in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non
esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui
all'allegato IV.
3. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2,
allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell'impugnazione di una
decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in
qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui
all'allegato V, se la suddetta decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva
nello Stato membro d'origine.
Articolo 7 Spese relative ai procedimenti
giudiziari
Una decisione giudiziaria che ha efficacia
esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti
giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo
europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia
espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso
del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.
Articolo 8 Titolo esecutivo
europeo parziale
Se solo alcune parti della decisione
giudiziaria sono conformi ai requisiti del presente regolamento, è rilasciato
per tali parti un certificato di titolo esecutivo europeo parziale.
Articolo 9 Rilascio del certificato di titolo
esecutivo europeo
1. Il certificato di titolo esecutivo europeo
è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I.
2. Il certificato di titolo esecutivo europeo
è compilato nella lingua della decisione giudiziaria.
Articolo 10 Rettifica o revoca del
certificato di titolo esecutivo europeo
1. Il certificato di titolo esecutivo
europeo, su istanza presentata al giudice d'origine, viene
a) rettificato se, a causa di un errore
materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;
b) revocato se risulta manifestamente
concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente
regolamento.
2. La legislazione dello Stato membro
d'origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo
esecutivo europeo.
3. Una richiesta di rettifica o revoca di un
certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il
modello di cui all'allegato VI.
4. Il rilascio di un certificato di titolo
esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.
Articolo 11 Effetto del certificato di titolo
esecutivo europeo
Il certificato di titolo esecutivo europeo ha
effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria.
CAPO III NORME MINIME PER I PROCEDIMENTI
RELATIVI AI CREDITI NON CONTESTATI
Articolo 12 Campo di applicazione delle norme
minime
1. La decisione giudiziaria relativa ad un
credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c),
può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento
giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti procedurali
stabiliti dal presente Capo.
2. I medesimi requisiti si applicano al
rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato
sostitutivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 relativo ad una decisione che
fa seguito all'impugnazione di un'altra decisione giudiziaria se, all'atto di
detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettere b) o c).
Articolo 13 Notificazione con
prova di ricevimento da parte del debitore
1. La domanda giudiziale o un atto
equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti
forme:
a) notificazione in mani proprie, attestata
da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,
b) notificazione in mani proprie, attestata
da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla
notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha
rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione
della data della notificazione,
c) notificazione a mezzo posta, attestata da
una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,
d) notificazione con mezzi elettronici, in
particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una
dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.
2. Qualsiasi citazione a comparire in udienza
può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o
oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta
nel processo verbale di detta udienza.
Articolo 14 Notificazione senza prova di
ricevimento da parte del debitore
1. La notificazione della domanda giudiziale
o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore
può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:
a) notificazione a mani proprie, presso
l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori
come dipendente nell'abitazione del debitore;
b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o
una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi "locali
commerciali" a una persona alle dipendenze del debitore;
c) deposito del documento nella cassetta
delle lettere del debitore;
d) deposito del documento presso un ufficio
postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta
depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla
comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o
il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che
determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
e) notificazione a mezzo posta senza avviso
di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato
nello Stato membro di origine;
f) notificazione con mezzi elettronici
attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il
debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di
notificazione.
2. Ai fini del presente regolamento la
notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del
debitore non è conosciuto con certezza.
3. La notificazione, ai sensi del paragrafo
1, lettere da a) a d), è attestata da:
a) un documento, sottoscritto dalla persona
competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:
i) la forma di notificazione;
ii) la data in cui è stata effettuata;
iii) se la notificazione è stata effettuata a
persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il
debitore stesso,
o
b) una dichiarazione di ricevimento
sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del
paragrafo 1, lettere a) e b).
Articolo 15 Notificazione ai
rappresentanti del debitore
La notificazione ai sensi dell'articolo 13 o
dell'articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del
debitore.
Articolo 16 Informazioni al
debitore riguardo al credito
Al fine di garantire la debita informazione
del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto
equivalente devono essere stati indicati:
a) il nome e l'indirizzo delle parti;
b) l'importo del credito;
c) se è richiesto il pagamento di interessi,
il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la
legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si
aggiunga automaticamente al capitale;
d) una dichiarazione riguardante le
motivazioni della domanda.
Nella domanda giudiziale, nell'atto
equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto
contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue:
a) i requisiti procedurali per contestare il
credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del
caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione
alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla
quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da
un avvocato;
b) le conseguenze della mancanza di
un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la
possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria
contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento
giudiziario.
Articolo 18 Sanatoria dell'inosservanza delle
norme minime
1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi
nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da
13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo
esecutivo europeo se:
a) la decisione è stata notificata al
debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e
b) il debitore ha avuto la possibilità di
ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato
debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle
norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo
dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine
previsto; e
c) il debitore non ha impugnato la decisione
di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.
2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi
nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13
o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento
giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare
personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.
Articolo 19 Norme minime per il riesame in
casi eccezionali
1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da
13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo
europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro
di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in
cui:
a) i) la domanda giudiziale o un atto
equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati
notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e
ii) la notificazione non sia stata effettuata
in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a
lui non imputabili,
o
b) il debitore non abbia avuto la possibilità
di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di
circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,
purché in entrambi i casi agisca
tempestivamente.
2. Il presente articolo non pregiudica la
possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame di una
decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al
paragrafo 1.
CAPO IV ESECUZIONE
Articolo 20 Procedimento di
esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni del presente
capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato
membro dell'esecuzione.
Una decisione giudiziaria certificata come
titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione
giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.
2. Il creditore è tenuto a fornire alle
autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione:
a) una copia della decisione che presenti le
condizioni di autenticità prescritte, e
b) una copia del certificato di titolo
esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e
c) se del caso, una trascrizione del
certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di
titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro
dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo
in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro
in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia
dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le
lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diversa/diverse
dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La
traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati
membri.
3. Alla parte che in uno Stato membro chieda
l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un
altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi,
comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto
di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.
Articolo 21 Rifiuto
dell'esecuzione
1. Su richiesta del debitore l'esecuzione è
rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la
decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile
con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese
terzo, a condizione che:
a) la decisione anteriore riguardi una causa
avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
b) la decisione anteriore sia stata
pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni
necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e
c) il debitore non abbia fatto valere e non
abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento
svoltosi nello Stato membro d'origine.
2. In nessun caso la decisione o la sua
certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame
del merito nello Stato membro dell'esecuzione.
Articolo 22 Accordi con paesi terzi
Il presente regolamento lascia impregiudicati
gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con
i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della
convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a non riconoscere
una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione,
contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza
abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso
previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di
competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.
Articolo 23 Sospensione o limitazione
dell'esecuzione
Se il debitore ha
- impugnato una decisione giudiziaria
certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai
sensi dell'articolo 19, o
- chiesto la rettifica o la revoca di un
certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10,
il giudice o l'autorità competente dello
Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,
a) limitare il procedimento di esecuzione ai
provvedimenti conservativi, o
b) subordinare l'esecuzione alla costituzione
di una cauzione di cui determina l'importo, o
c) in circostanze eccezionali sospendere il
procedimento di esecuzione.
CAPO V TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI
PUBBLICI
Articolo 24 Transazioni giudiziarie
1. Le transazioni aventi ad oggetto crediti
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi
al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia
esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su
richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono
state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il
modello riportato nell'allegato II.
2. La transazione certificata come titolo
esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati
membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che
sia possibile opporsi alla sua esecutività.
3. Si applicano, per quanto occorra, le
disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo, 6,
paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad
eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22. Articolo 25 Atti
pubblici
1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto
crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in
uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato
membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando
il modello riportato nell'allegato III.
2. Un atto pubblico certificato come titolo
esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati
membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che
sia possibile opporsi alla sua esecutività.
3. Si applicano, per quanto occorra, le
disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6,
paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad
eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22. CAPO VI
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Articolo 26 Disposizione transitoria
Il presente regolamento si applica solo alle
decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e
agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in
vigore.
CAPO VII RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI
COMUNITARI
Articolo 27 Relazioni con il regolamento (CE)
n. 44/2001
Il presente regolamento non pregiudica la
possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al
regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione
giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.
Articolo 28 Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000
Il presente regolamento non pregiudica
l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000. CAPO VIII DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI
Articolo 29 Informazioni sul procedimento e
sulle autorità di esecuzione
Gli Stati membri collaborano nel fornire ai
cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti
a) i metodi e i procedimenti di esecuzione
negli Stati membri e
b) le autorità competenti per l'esecuzione
negli Stati membri
in particolare attraverso la rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE
del Consiglio(9). Articolo 30 Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle
lingue ed alle autorità
1. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione
a) la procedura di rettifica e di revoca di
cui all'articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all'articolo 19,
paragrafo 1; b) le lingue ammesse ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2,
lettera c); c) gli elenchi delle autorità di cui all'articolo 25;
ed ogni conseguente modifica.
2. La Commissione rende le informazioni
comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo
appropriato. Articolo 31 Modifiche agli allegati
Le eventuali modifiche dei modelli di certificato
contenuti negli allegati sono adottate con la procedura consultiva di cui
all'articolo 32, paragrafo 2.
Articolo 32 Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato
previsto all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento
interno.
Articolo 33 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 21
gennaio 2005.
Esso si applica a partire dal 21 ottobre
2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio
2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al
trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.
Per il Parlamento europeo Il Presidente P.
Cox
Per il Consiglio Il Presidente D. Roche
Allegati
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_143/l_14320040430it00150039.pdf