Legge 31 maggio 1995, n.
218
RIFORMA DEL SISTEMA
ITALIANO
DI DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO
Suppl. ord. GU Serie gen.
128 del 3 giugno 1995
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente
legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per
l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle
sentenze e degli atti stranieri.
Art. 2
Convenzioni internazionali
1. Le
disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere
internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
TITOLO II
GIURISDIZIONE ITALIANA
Art. 3
Ambito della giurisdizione
1. La
giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente
in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a
norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla
legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni
2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la
L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia,
anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato
contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di
applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione
sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Art. 4
Accettazione e deroga della giurisdizione
1. Quando non vi
sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti
l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per
iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di
giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di
un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per
iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la
giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Art. 5
Azioni reali relative ad immobili siti all'estero
1. La
giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto
beni immobili situati all'estero.
Art. 6
Questioni preliminari
1. Il giudice
italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella
giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla
domanda proposta.
Art. 7
Pendenza di un processo straniero
1. Quando, nel
corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di
domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice
straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa
produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il
giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento
straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia
prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la
legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può
sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre
effetti per l'ordinamento italiano.
Art. 8
Momento determinante della giurisdizione
1. Per la
determinazione della giurisdizione italiana si applica l'art. 5 Cod. Proc. Civ.
Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano
sopravvengono nel corso del processo.
Art. 9
Giurisdizione volontaria
1. In materia di giurisdizione
volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente
contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza
per territorio di un giudice italiano quando il provvedimento richiesto
concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso
riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.
Art. 10
Materia cautelare
1. In materia
cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve
essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel
merito.
Art. 11
Rilevabilità del difetto di giurisdizione
1. Il difetto di
giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo,
soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente
accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre
in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e contumace, se
ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana
è esclusa per effetto di una norma internazionale.
Art. 12
Legge regolatrice del processo
1. Il processo
civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 13
Rinvio
1. Quando negli
articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio
operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro
Stato:
a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la
legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti
interessate;
b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.
3. Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se
esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della
filiazione.
4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione
internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata
dalla convenzione.
Art. 14
Conoscenza della legge straniera applicabile
1. L'accertamento
della legge straniera e compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può
avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali,
di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia;
può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata,
neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri
criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi
normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 15
Interpretazione e applicazione della legge straniera
1. La legge
straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di
applicazione nel tempo.
Art. 16
Ordine pubblico
1. La legge
straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In
mancanza si applica la legge italiana.
Art. 17
Norme di applicazione necessaria
1. E' fatta salva
la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in
considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate
nonostante il richiamo alla legge straniera.
Art. 18
Ordinamenti plurilegislativi
1. Se
nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge
coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge
applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema
normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.
Art. 19
Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze
1. Nei casi in
cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una
persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del
domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli
Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra
le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
CAPO II
Capacità e diritti delle persone fisiche
Art. 20
Capacità giuridica delle persone fisiche
1. La capacità
giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le
condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un
rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.
Art. 21
Commorienza
1. Quando occorre
stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di
esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge
regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
Art. 22
Scomparsa,
assenza e morte presunta
1. I presupposti
e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una
persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può
produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Art. 23
Capacità di agire delle persone fisiche
1. La capacità di
agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia,
quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di
capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la
persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è
concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo
se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a
conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla
legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante
dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti
che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore
dell'atto.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a
rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne agli atti relativi
a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui
l'atto è compiuto.
Art. 24
Diritti della personalità
1. L'esistenza ed
il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale
del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono
regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate
dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
CAPO III
Persone giuridiche
Art. 25
Società ed altri enti
1. Le società, le
associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se
privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui
territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica,
tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in
Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio
nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti
con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere
conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
CAPO IV
Rapporti di famiglia
Art. 26
Promessa di matrimonio
1. La promessa di
matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge
nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.
Art. 27
Condizioni per contrarre matrimonio
1. La capacità
matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla
legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo
stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato
italiano o riconosciuto in Italia.
Art. 28
Forma del matrimonio
1. Il matrimonio
è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di
celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della
celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Art. 29
Rapporti personali tra coniugi
1. I rapporti
personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più
cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 30
Rapporti patrimoniali tra coniugi
1. I rapporti
patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti
personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro
rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno
di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale
dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge
straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo
abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni
immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le
forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si
trovano.
Art. 31
Separazione personale e scioglimento del matrimonio
1. La separazione
personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale
comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento
del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano
previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32
Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e
scioglimento del matrimonio
1. In materia di
nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di
scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei
casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino
italiano o il matrimonio e stato celebrato in Italia.
Art. 33
Filiazione
1. Lo stato di
figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.
2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno
dei genitori e cittadino al momento della nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti
e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo
stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei
genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.
Art. 34
Legittimazione
1. La
legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del
figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei
genitori nel medesimo momento.
2 Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui
e cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio
viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la
morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al
momento della morte.
Art. 35
Riconoscimento di figlio naturale
1. Le condizioni
per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale
del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale
del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua
legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso e
fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Art. 36
Rapporti tra genitori e figli
1. I rapporti
personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei
genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.
Art. 37
Giurisdizione in materia di filiazione
1. In materia di
filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione
italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente da gli artt. 3 e
9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in
Italia.
CAPO V
Adozione
Art. 38
Adozione
1. I presupposti,
la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale
dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello
Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello
Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al
momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è
richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli
lo stato di figlio legittimo.
2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando
maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
Art. 39
Rapporti fra adottato e famiglia adottiva
1. I rapporti
personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i
parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli
adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli
adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la
loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 40
Giurisdizione in materia di adozione
1. I giudici
italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero
stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante
o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione,
oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 3, ogni qualvolta l'adozione si è
costituita in base al diritto italiano.
Art. 41
Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
1. I
provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai
sensi degli artt. 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione
dei minori.
CAPO VI
Protezione degli incapaci e obblighi alimentari
Art. 42
Giurisdizione
e legge applicabile in materia di protezione dei minori
1. La protezione
dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre
1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione
dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 742.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone
considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la
cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Art. 43
Protezione dei maggiori d'età
1. I presupposti
e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché
i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge
nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente
la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure
previste dalla legge italiana.
Art. 44
Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età
1. La giurisdizione
italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età
sussiste, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche quando esse si
rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i
beni dell'incapace che si trovino in Italia.
2. Quando in base all'art. 66 nell'ordinamento italiano si producono gli
effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno
straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti
modificativi o integrativi eventualmente necessari.
Art. 45
Obbligazioni alimentari nella famiglia
1. Le
obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 745.
CAPO VII
Successioni
Art. 46
Successione per causa di morte
1. La successione
per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui
eredità si tratta, al momento della morte.
2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione
espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in
cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante
non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino
italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce
ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della
cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione,
salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del
luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni
ereditari.
Art. 47
Capacità di testare
1. La capacità di
disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge
nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della
revoca.
Art. 48
Forma del testamento
1. Il testamento
è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel
quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il
testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge
dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Art. 49
Successione dello Stato
1. Quando la
legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non
attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia
sono devoluti allo Stato italiano.
Art. 50
Giurisdizione in materia successoria
1. In materia
successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si è aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata
in Italia;
d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la
giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili
situati all'estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.
CAPO VIII
Diritti reali
Art. 51
Possesso e diritti reali
1. Il possesso,
la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono
regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia
successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un
rapporto di famiglia o da un contratto.
Art. 52
Diritti reali su beni in transito
1. I diritti
reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.
Art. 53
Usucapione di beni mobili
1. L'usucapione
di beni mobili e regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al
compimento del termine prescritto.
Art. 54
Diritti su beni immateriali
1. I diritti su
beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.
Art. 55
Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali
1. La pubblicità
degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è
regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.
CAPO IX
Donazioni
Art. 56
Donazioni
1. Le donazioni
sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione,
sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge
che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è
compiuto.
CAPO X
Obbligazioni contrattuali
Art. 57
Obbligazioni contrattuali
1. Le
obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma
del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa
esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre
convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
CAPO XI
Obbligazioni non contrattuali
Art. 58
Promessa unilaterale
1. La promessa
unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.
Art. 59
Titoli di credito
1. La cambiale,
il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni
contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di
legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al R.D.L. 25 agosto
1932, n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo
1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al R.D.L. 24
agosto 1933, n. 1077, convertito dalla L. 4 gennaio 1934, n. 61.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei
territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno
Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato il cui
titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale
sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.
Art. 60
Rappresentanza volontaria
1. La
rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il
rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo
professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In
assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il
rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla
forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla
legge dello Stato in cui e posto in essere.
Art. 61
Obbligazioni nascenti dalla legge
1. La gestione di
affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le
altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono
sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva
l'obbligazione.
Art. 62
Responsabilità per fatto illecito
1. La
responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si
è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione
della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il
danno.
2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato
in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
Art. 63
Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
1. La responsabilità
per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello
Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure
da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il
produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo
consenso.
TITOLO IV
EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
Art. 64
Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza
straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i
principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto
in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il
processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è
svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale
legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano
passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto
e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Art. 65
Riconoscimento di provvedimenti stranieri
1. Hanno effetto
in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché
all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando
essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è
richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i
diritti essenziali della difesa.
Art. 66
Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
1. I
provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che
sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le
condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati
dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della
presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché
emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che
sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri
dell'ordinamento italiano.
Art. 67
Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e
contestazione del riconoscimento
1. In caso di mancata
ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o
del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia
necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può
chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei
requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al
comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito
pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Art. 68
Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
1. Le norme di
cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione
forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di
forza esecutiva.
Art. 69
Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
1. Le sentenze e
i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni,
accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da
assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte
d'Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata,
l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita
copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti
chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve
essere trasmessa in via diplomatica.
3. La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione,
rimette gli atti al giudice competente.
4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti
istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi non
contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge
italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dal l'autorità
giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento
italiano.
Art. 70
Esecuzione richiesta in via diplomatica
1. Se la
richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in
via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne
promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati
d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
Art. 71
Notificazione di atti di autorità straniere
1. La
notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri
atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero
presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del
pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana.
Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto
compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può
essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo
accetti volontariamente.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 72
Disposizioni transitorie
1. La presente
legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in
vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data
delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme
che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
Art. 73 (*)
Abrogazione di norme incompatibili
1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge
in generale premesse al Codice Civile, nonché gli artt. 2505 e 2509 Cod. Civ. e
gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, gli articoli dal 796 all'805 Cod. Proc.
Civ. sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.
(*) Articolo da ultimo
così sostituito dall'art. 10 D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con
modificazioni nella L. 23 dicembre 1996, n. 649.
Art. 74 (*)
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il primo settembre 1995; gli articoli
dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.
(*) Articolo da ultimo
così sostituito dall'art. 10 D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con
modificazioni nella L. 23 dicembre 1996, n. 649.