TRIBUNALE DI TORINO, sez. VII, ord. 20 aprile 2012 - Pres. Est. Tamagnone

 

Divorzio – Provvedimenti presidenziali in sede di udienza ex art. 4, ottavo comma, l.div. Esistenza tra i coniugi di un accordo sui profili patrimoniali stipulato in sede di separazione legale ed in vista del divorzio – Nullità dell’accordo per contrarietà all’ordine pubblico – Esclusione – Nullità dell’accordo per violazione dell’art. 160 c.c. – Esclusione – Vincolatività dell’accordo stesso – Configurabilità – Previsione (nell’accordo in sede di separazione) della cessazione del diritto della moglie a percepire l’assegno di mantenimento per la separazione personale all’atto dell’inizio della causa di divorzio – Vincolatività dell’accordo stesso – Configurabilità.

 

(C.c. art. 160 c.c.; l.div. art. 4, comma 8)

 

L’accordo concluso sui profili patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale ed in vista del divorzio non contrasta né con l’ordine pubblico, né con l’art. 160 c.c. (Nella specie le parti, pochi mesi prima della pronuncia di separazione «a conclusioni congiunte», avevano convenuto che l’erogazione dell’importo a titolo di assegno di mantenimento a carico del marito sarebbe venuta a cessare all’atto dell’inizio della causa per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con impegno della moglie a «nulla pretender[e] [dal marito], né a titolo di una tantum né di mantenimento». In sede di udienza presidenziale di divorzio la suddetta intesa è stata ritenuta valida e vincolante, con conseguente rigetto della domanda della moglie volta ad ottenere un assegno).

 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

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Difformi

Cass., 11 giugno 1981, n. 3777; Cass., 5 dicembre 1981, n. 6461; Cass., 11 dicembre 1990, n. 11788; Cass., 2 luglio 1990, n. 6773; Cass., 1 marzo 1991, n. 2180; Cass., 6 dicembre 1991, n. 13128; Cass., 4 giugno 1992, n. 6857; Cass., 11 agosto 1992, n. 9494; Cass., 28 ottobre 1994, n. 8912; Cass., 7 settembre 1995, n. 9416; Cass., 20 dicembre 1995, n. 13017; Cass., 20 febbraio 1996, n. 1315; Cass., 11 giugno 1997, n. 5244; Cass., 20 marzo 1998, n. 2955; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810; Cass., 9 maggio 2000, n. 5866; Cass., 12 febbraio 2003, n. 2076; Cass., 9 ottobre 2003, n. 15064; Cass., 25 gennaio 2012, n. 1084; Trib. Varese, 29 marzo 2010.


... Omissis ...

Preliminarmente, appare opportuno e corretto, tenuto conto dell’espresso riferimento effettuato dal sig. P. alla pag. 2 del proprio ricorso, soffermarsi sulla valenza dell’accordo, in atti (doc. 3 di parte ricorrente) con cui le parti, in data 3.4.2008, vale a dire pochi mesi prima della pronuncia di separazione “a conclusioni congiunte” (cfr. sentenza 14.10.2008 del Tribunale di Monza,passata in giudicato il 24.2.2011 doc. 2 di parte ricorrente), convennero che l’erogazione dell’importo a titolo di assegno di mantenimento a carico del marito sarebbe venuta a cessare all’atto dell’inizio della causa per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con impegno della moglie a «nulla pretender[e] [dal marito], né a titolo di una tantum né di mantenimento».

E’ ben noto a questo giudicante che un simile tipo d’intesa viene considerato invalido, tanto dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass., 11 giugno 1981, n. 3777; Cass., 5 dicembre 1981, n. 6461; Cass., 11 dicembre 1990, n. 11788; Cass., 2 luglio 1990, n. 6773; Cass., 1 marzo 1991, n. 2180; Cass., 6 dicembre 1991, n. 13128; Cass., 4 giugno 1992, n. 6857; Cass., 11 agosto 1992, n. 9494; Cass., 28 ottobre 1994, n. 8912; Cass., 7 settembre 1995, n. 9416; Cass., 20 dicembre 1995, n. 13017; Cass., 20 febbraio 1996, n. 1315; Cass., 11 giugno 1997, n. 5244; Cass., 20 marzo 1998, n. 2955; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810; Cass., 9 maggio 2000, n. 5866; Cass., 12 febbraio 2003, n. 2076; Cass., 9 ottobre 2003, n. 15064; Cass., 25 gennaio 2012, n. 1084), quanto dalla assai scarsa giurisprudenza di merito (cfr. ad es. Trib. Varese, 29 marzo 2010).

Ritiene tuttavia questo giudice che diversi argomenti, anche alla luce di una auspicabile interpretazione evolutiva, militino nel senso di consentire di affermare la validità e ed il valore vincolante di un impegno di tal fatta, liberamente stipulato dalle parti (non colpite, a quanto consta, da alcuna forma di incapacità o di altro tipo d’impedimento) in sede o in concomitanza di separazione consensuale, e che l’orientamento giurisprudenziale maggioritario non sia del tutto condivisibile, ben potendosi ad esso sollevare fondate obiezioni supportate dal sistema normativo vigente.

Si osserva invero anzitutto che la stessa Corte di legittimità, in più di un’occasione, ha riconosciuto la validità di impegni preventivi in vista della separazione personale: a titolo di esempio, nella ipotesi di impegno con cui uno dei coniugi, in vista di una futura separazione consensuale (e dunque non nel contesto di quest’ultima), prometta di trasferire all’altro la proprietà di un bene immobile «anche se tale sistemazione patrimo­niale avviene al di fuori di qualsiasi controllo da parte del giudice... purché tale attribuzione non sia lesiva delle norme relative al mantenimento e agli alimenti» (Cass., 5 luglio 1984, n. 3940). Ancora, potrà menzionarsi la fattispecie in cui è stata ammessa la validità di una transazione preventiva, con la quale il marito si obbligava espressamente, in vista di una futura separazione consensuale, a far conseguire alla moglie la proprietà di un appartamento in costruzione, allo scopo di eliminare una situazione conflittuale tra le parti (Cass., 12 maggio 1994, n. 4647).

Non del tutto convincenti appaiono le obiezioni sollevate in proposito da una parte della dottrina, la quale ha evidenziato l’ovvia differenza tra separazione e divorzio, rappresentata dalla perdurante esistenza del vincolo matrimoniale nella prima ipotesi, che si contraddistinguerebbe così per il suo carattere di situazione «aperta», rispetto alla seconda. E’ infatti pacifico che anche la separazione dia vita ad uno status familiare: pertanto, se le intese preventive fossero da considerarsi nulle in quanto dirette a disporre di uno status indisponibile al di fuori del momento dalla instaurazione della relativa procedura di fronte al giudice, non si comprenderebbe per quale ragione le obiezioni sollevate contro tali accordi in contemplation of divorce non dovrebbero poi valere se riferite alla separazione.

D’altronde, come è noto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata da tempo in senso favorevole agli accordi preventivi in tema di conseguenze economiche della pronunzia di annullamento del matrimonio (Cass., 13 gennaio 1993, n. 348).

E’ del resto risaputo che la posizione tradizionale sul punto fa perno, principalmente, sulla preoccupazione di impedire che le determinazioni dei coniugi circa il loro stato (di persone, appunto, coniugate o meno) siano anche solo indirettamente influenzate dagli accordi economici in precedenza stipulati. Tale preoccupazione non sembra, peraltro, fondatamente sussistente qualora le parti si limitino a prevedere le conseguenze dell’eventuale scioglimento del matrimonio, senza impegnarsi a tenere comportamenti processuali diretti ad influire sullo status coniugale: fermo restando che altro è porre a base del sinallagma negoziale l’impegno sullo status (mi obbligo a divorziare/a non divorziare), e ben altro è prestabilire le mere conseguenze economiche dell’eventuale mutamento di status.

Ancora, sempre volendo far riferimento al mutamento di status, appare singolare la diversità di trattamento con altra situazione, inversamente parallela, laddove un accordo patrimoniale, previsto e disciplinato normativamente, investe le determinazioni sul mutamento di status dei soggetti.

Non appare infatti agevole comprendere perché mai le intese preventive sul divorzio dovrebbero essere nulle - perché dirette a disciplinare le conseguenze patrimoniali di un mutamento di status - mentre al contrario le intese preventive dirette a quel mutamento di status che si attua con la celebrazione delle nozze, vale a dire le convenzioni matrimoniali celebrate prima delle nozze - scelta se comunione o separazione dei beni - siano invece perfettamente valide.

Sembra, anzi, che il nostro ordinamento, per così dire, solleciti il soggetto, all’atto del matrimonio, a «costruire» le proprie prospettive matrimoniali attraverso la stipulazione delle convenzioni (pre)matrimoniali più idonee alla tutela dei suoi interessi in relazione alle circostanze e alle esigenze di vita, stabilendo espressamente che le convenzioni matrimoniali possano essere stipulate in ogni tempo. Non si riesce quindi ragionevolmente a spiegare per quale motivo ciò non dovrebbe avvenire in relazione al divorzio.

Si badi, poi, al fatto che è lo stesso legislatore a stabilire (art. 785 c.c.) che un comportamento personalissimo, costituente in un mutamento di status, può essere dedotto quale condizione di un’attribuzione di tipo patrimoniale (donazione obnuziale, la quale, si badi, ben può essere effettuata anche da un promesso sposo all’altro).

Nessun dubbio, poi, può sorgere con riguardo al carattere futuro delle posizioni di cui un contratto prematrimoniale dispone. Ed invero, ai sensi dell’art. 1348 c.c., «la prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti di legge». La chiarezza di tale disposizione vale a sgombrare il campo dalle perplessità che potrebbero riferirsi alle regole desumibili dagli artt. 458 e 2937 cpv. c.c. Questioni, queste ultime, sicuramente mal poste, in quanto il divieto di disporre della propria eredità mercé un atto tra vivi e l’indisponibilità della prescrizione prima che si sia compiuta si spiegano in ragione di criteri e considerazioni affatto particolari ed attinenti, specificamente, agli istituti in parola. Infatti, il divieto di patti successori trova fondamento nell’esigenza di tutelare al massimo la libertà testamentaria, mentre la regola che impedisce una preventiva rinuncia alla prescrizione si spiega con l’interesse generale su cui si basa l’istituto e con lo sfavore del legislatore per l’inerzia rispetto all’esercizio di un diritto.

Neppure appare del tutto convincente il richiamo (di cui alla citata giurisprudenza di legittimità) all’art. 160 c.c.

Ed invero detta norma, secondo cui “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”da un lato appare più afferente alla fase per così dire “fisiologica” del rapporto coniugale, dall’altro prova troppo, giacché come è noto a seguito della separazione, nella fase c.d. “patologica” del rapporto coniugale, cessano la maggior parte dei diritti-doveri discendenti dal matrimonio (come il dovere di fedeltà, di coabitazione..) onde non si ravvisano ragioni per ritenere che, al contrario, il diritto-dovere di contribuzione al mantenimento debba invece, necessariamente , permanere intatto e nulla, in relazione ad esso, possa essere convenuto tra le parti.

Inoltre, con riferimento all’ipotesi di assegno ex art. 5 L. div., affermare la vigenza dell’art. 160 c.c. presupporrebbe l’estensione analogica della suddetta norma al divorzio, così postulando una «similitudine di casi» (v. art. 12 cpv. prel.) tra la materia degli effetti del matrimonio e quella, opposta, degli effetti del suo venir meno.

Come rilevato da più voci in dottrina, la tesi della nullità degli accordi in vista del divorzio appare inoltre del tutto in contrasto con la concezione contemporanea del matrimonio. Ritenere, infatti, che il dovere di contribuzione rimanga inalterato addirittura nonostante la pronuncia di divorzio, pare corroborare quella che è stata definitiva “la mistica dell’indissolubilità”, favorendo il ritorno alla tesi del carattere pubblicistico del matrimonio come atto al di sopra della volontà dei singoli, in palese contrasto con il pensiero dominante, oltre che con la giurisprudenza della stessa Corte di legittimità, che non ha mancato di negare, nella maniera più radicale, che nel nostro ordinamento possa attribuirsi al matrimonio effetti di tipo ultrattivo.

L’art. 160 cit., poi, va sistematicamente interpretato avuto riguardo alla sua peculiare collocazione all’interno di un insieme di articoli (quelli in materia di regime patrimoniale della famiglia) miranti a disciplinare gli effetti d’ordine economico dell’unione coniugale nella sua fase fisiologica. E’ lo stesso legislatore che, disciplinando le conseguenze patrimoniali della crisi coniugale nel capo V, rende evidente che la regola ex art. 160 c.c., dettata in apertura del capo successivo, vale quale disposizione generale (così infatti si intitola la Sezione I) in relazione alle sole norme ivi contenute. Come evidenziato in dottrina, lo stesso uso del termine «sposi», anziché «coniugi» depone per una lettura della disposizione come riferita a quei diritti e doveri che si presentano a chi sta per iniziare la propria vita di coppia e non certo a chi s’appresta a scriverne l’epitaffio.

Il carattere pienamente disponibile delle attribuzioni patrimoniali postconiugali inter coniuges emerge poi in modo palese ove si ponga mente alla sostanziale inesistenza di poteri di intervento sul merito che il Tribunale (non) possiede in relazione alle procedure d’omologazione degli accordi di separazione e di divorzio su domanda congiunta, laddove è evidente che, de iure condito, nessun Giudice potrà mai e poi mai d’ufficio attribuire ad un coniuge un solo centesimo a titolo di contributo di mantenimento del coniuge separato o di assegno di divorzio, in assenza di un contenzioso delle parti e di una specifica domanda sul punto, ben diversamente da quanto accade in relazione agli assegni in favore della prole.

Né argomenti in senso contrario appaiono desumibili dall’introduzione del procedimento speciale previsto dall’art. 4, sedicesimo (già tredicesimo) comma, l.div. - c.d divorzio congiunto: in esso, si obietta infatti, le intese raggiunte dalle parti sul relativo assetto economico «attengono ad un divorzio che esse hanno già deciso di conseguire, e quindi non semplicemente prefigurato».

 Non è peraltro agevole, ancora, comprendere quale effetto possa dispiegare sul carattere disponibile o meno del diritto la circostanza che il suo evento generatore (il divorzio appunto) sia avvertito dalle parti come «sicuro», anziché inteso come mero elemento condizionante l’efficacia dell’accordo.

Se, infatti, la preoccupazione del legislatore fosse veramente quella di salvare la libertà del consenso sullo stato personale fino al momento del divorzio, andrebbe allora bandita ogni contrattazione sull’assegno che precedesse anche d’un solo minuto la sentenza di divorzio. Solo due ex coniugi sono in grado di trattare delle condizioni del loro divorzio in maniera del tutto indipendente dalla presenza (o dal sospetto della presenza) di un qualche condizionamento dell’assenso avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo all’effettuazione di una o più concessioni in sede di trattative sugli aspetti patrimoniali.

Ne consegue che, se lo scopo perseguito dal legislatore fosse veramente quello di rendere la decisione in ordine allo status del tutto svincolata da ogni trattativa di tipo economico, allora non si spiegherebbe l’introduzione del citato divorzio su domanda congiunta, nel quale gli accordi economici e patrimoniali dei coniugi (insindacabili, secondo l’opinione quasi unanime) vengono liberamente concordati dagli stessi in un momento anteriore rispetto alla adozione, da parte del Tribunale, della decisione sullo status.

Concludendo sul punto non potrà poi farsi a meno di sottolineare come la posizione giurisprudenziale dominante, sopra richiamata appaia sostanzialmente inadeguata alla evoluzione socio-culturale della concezione del matrimonio e delle sue fasi, per così dire, di crisi irreversibile e conclusive: anche in ordinamenti tradizionalmente contrari a consentire la disponibilità dei diritti economici nella fase pre-divorzile, infatti, quale quello britannico, si è avuta una evoluzione in senso opposto (nel noto caso Radmacher v Granatino, infatti, anche la giurisprudenza inglese, dopo decenni di ostilità ai prenuptial agreements in contemplation of divorce si è allineata al cospicuo novero dei sistemi giuridici che ammettono la validità delle intese prematrimoniali).

Appare inoltre contrario alla evoluzione di tutta la recente normativa nei più svariati settori – si pensi alla materia contrattuale o al diritto bancario - ove la buona fede e la correttezza costituiscono sempre più cardini inderogabili e principi per così dire di rango superiore, ritenere che nell’ambito del diritto familiare, al contrario, proprio quindi tra i coniugi, e cioè tra i soggetti il cui rapporto dovrebbe essere caratterizzato dal massimo livello di affidamento, non possa esser minimamente preso in considerazione qualsivoglia tipo di accordo economico raggiunto, con la conseguenza che un accordo di separazione, faticosamente concordato dopo mesi (o anni) di trattative e obiettivamente inteso come solutorio dell’intero complesso dei rapporti nati da un’unione sbagliata, possa essere accettato da una delle parti con la «riserva mentale» di porre tutto nuovamente in discussione al momento del divorzio: così spingendo, tra l’altro, la prassi a rinvenire soluzioni al limite del lecito e comunque inutili o facilmente frustrabili, quali, ad esempio, il rilascio di garanzie, o la stipula di simulati contratti di mutuo, risolubili solo all’atto della conclusione della futura procedura di scioglimento del vincolo.

Pare quindi possibile e corretto affermare che ben possa essere ritenuto valido, anche alla luce della vigente normativa e con una interpretazione aderente a quei canoni di correttezza e di buona fede che, come detto, caratterizzano in modo stabile i più recenti impianti normativi, un accordo quale quello stipulato nel caso di specie dai coniugi in cui entrambe le parti, in piena autonomia e libertà, convennero la cessazione della contribuzione da parte del marito al momento del deposito della richiesta di divorzio.

Anche prescindendo, peraltro, dalla validità dell’accordo suddetto, ritiene questo Presidente ff che nel caso in esame non sussistano comunque gli estremi per porre a carico del sig. P. un assegno a titolo di contribuzione per il mantenimento della sig.ra R.: invero quest’ultima, oltre ad avere capacità lavorativa ed a svolgere concretamente detta attività – come comprovato dalla regolare iscrizione presso la CIAA, di impresa individuale con sede in Torino - risulta altresì socia amministratrice della ss L., proprietaria, per ammissione della stessa convenuta , di 13 immobili locati, i cui canoni “confluiscono su un conto corrente sul quale io e mia sorella abbiamo la delega ma li usiamo per mio padre” e infine, a seguito del decesso della propria madre, ha ereditato seppur pro quota la nuda proprietà di un immobile sito in M.

Deve quindi ritenersi che la sig.ra R., tanto sotto il profilo reddituale quanto sotto quello patrimoniale, abbia concrete e piene risorse, onde non sia luogo a porre a carico del P. un contributo per il mantenimento di essa, tenuto anche conto che il P., è gravato dal mantenimento di due figli avuti da un nuovo legame.

... Omissis ...