PREFAZIONE

"E' (.) sufficiente considerare i casi in cui il vincolo coniugale, non ancora reciso, abbia subito un forte allentamento per effetto di separazione legale, come nella fattispecie prospettata dal giudice a quo, o anche in conseguenza di mera separazione di fatto, che, essendo stata causata da seria controversia, si prolunghi per tempi apprezzabili. Nei casi appena esposti, è subito evidente che i coniugi possono assumere la veste di parti che addivengono ad un assetto dei propri interessi economici mediante la stipulazione di negozi giuridici nei quali, essendo assente ogni funzione di liberalità, prevalgono ragioni che consistono nella volontà di esaurire rapporti collegati a situazioni familiari ormai compromesse. Le citate esemplificazioni non assumono peraltro rilevanza soltanto sociologica, poiché il dato fattuale, rappresentato dal consistente numero delle separazioni tra coniugi, le quali vengono regolate dal lato patrimoniale mediante attribuzioni a carattere oneroso, incide direttamente sulla rispondenza della norma all'id quod plerumque accidit. A ciò deve aggiungersi che l'acquisizione di un'autonoma capacità economica da parte di ciascuno dei coniugi, anche al di fuori delle sopra formulate ipotesi di separazione, ha comunque determinato un notevole mutamento nei rapporti patrimoniali tra i medesimi, sì che il trasferimento a titolo oneroso di un bene immobile o di una quota indivisa di esso o di un diritto reale parziario da un coniuge all'altro in costanza di matrimonio non costituisce più evento del tutto eccezionale".

Il brano testè citato, tratto da una recente sentenza della Corte costituzionale (25 febbraio 1999, n. 41), illustra meglio di ogni altro commento la rapidità del percorso che - anche in Italia - l'idea della negozialità tra coniugi in fase di crisi coniugale sta compiendo in questo periodo. Negozialità di cui gli accordi traslativi (e, più in generale, quelli aventi ad oggetto prestazioni in unica soluzione) costituiscono solo una delle multiformi sfaccettature, messa in luce proprio dalla citata decisione, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"), nella parte in cui escludeva la prova contraria, diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari tra parenti in linea retta e coniugi.

Se a questa pronunzia aggiungiamo quella, di poco successiva, con la quale la medesima Corte ha esteso alla separazione legale le agevolazioni tributarie concesse dall'art. 19 l.div. (Corte cost., 10 maggio 1999, n. 154), o quella, ancora più recente, della Corte di cassazione che ha negato la natura di reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. dell'assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione (Cass., 12 ottobre 1999, n. 11437), ci rendiamo conto della stupefacente radicalità delle innovazioni che da alcuni anni a questa parte vengono ad interessare il diritto patrimoniale della crisi coniugale, con buona pace delle battaglie di retroguardia che taluno s'ostina ancora ad ingaggiare (ci si riferisce qui, per esempio, a quella - su cui ci si intratterrà a tempo debito nel testo - di chi vorrebbe attribuire alla Consulta, in assoluto contrasto rispetto alla realtà dei fatti, l'intenzione di porre limitazioni alla libera esplicazione dell'autonomia negoziale dei coniugi in crisi, "rimettendo in gioco l'idoneità degli atti lato sensu giudiziali, a trasferire, con efficacia reale, immobili nell'àmbito dei procedimenti di separazione e divorzio": ciò che, però, il Giudice delle leggi s'è ben guardato dal fare, e pour cause, come si avrà modo di vedere nel testo).

Ecco perché, a circa due anni dal compimento del mio studio sui "Contratti della crisi coniugale", avverto il bisogno di tornare sugli argomenti specifici delle attribuzioni una tantum e dei negozi traslativi in occasione di separazione e divorzio. Lo spunto è offerto non solo dalla (appena evidenziata) necessità di aggiornare la trattazione di questi temi alla luce delle importanti novità intervenute, ma anche dall'opportunità di riprendere, per comodità del lettore, varie questioni che nell'opera più ampia - consacrata all'esame di tutti gli aspetti della negozialità tra coniugi in crisi - si trovavano inevitabilmente sparse qua e là, fondendole, questa volta, nella costruzione d'un tessuto originale ed autonomo, che viene a costituire la prima monografia esclusivamente consacrata a tali specifici aspetti. Ho inoltre voluto approfittare dell'occasione per aggiungere, sul tema specifico dei contratti traslativi, svariate riflessioni (si pensi, per esempio, all'argomento dei soggetti, o a quello delle vicende di tali negozi) cui non avevo potuto dedicare sufficiente attenzione nelle precedenti opere consacrate al tema dell'autonomia dei coniugi.

L'opera è arricchita d'una serie di appendici che forniscono al lettore materiali (sentenze - alcune delle quali inedite - sia di legittimità che di merito, circolari, modelli di dichiarazioni da inserire a verbale) idonei a compiere gli ulteriori approfondimenti ritenuti necessari, anche in ordine ai risvolti di carattere più pratico, nonché di svariati indici che, uniti ai copiosi rinvii interni, tendono ad agevolare la "navigazione" del lettore. L'indice e la presentazione di questa monografia sono anche inseriti nella mia pagina web, al seguente indirizzo: https://www.giacomooberto.com/

Torino, 20 marzo 2000

G.O.

 

 
 

Ritorno al sommario
Ritorno alla Home Page
 
 
  1