Proposta di
legge dal titolo:
« Modifiche
al codice civile, alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, alla legge 6 marzo 1987,
n. 74 e alla legge 20 maggio 2016, n.
[Commento]
* * *
Art. 129 c.c. – Diritti dei
coniugi in buona fede.
1.
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue
i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non
superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in
proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia
adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
2.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica
l’articolo 155.
3. L’applicazione delle disposizioni del
presente articolo è esclusa nel caso le parti abbiano stipulato un accordo
preventivo ai sensi dell’articolo 162-bis
per il caso di annullamento del matrimonio. In tale caso il giudice attribuisce
all’accordo efficacia di titolo esecutivo.
Art. 129-bis c.c. – Responsabilità del coniuge in mala fede e
del terzo.
1.
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a
corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia
annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno
sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al
mantenimento per tre anni. E’ tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge
in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
2.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l’indennità prevista nel comma precedente.
4. L’applicazione delle disposizioni del
presente articolo è esclusa nel caso le parti abbiano stipulato un accordo
preventivo ai sensi dell’articolo 162-bis
per il caso di annullamento del matrimonio. In tale caso il giudice attribuisce
all’accordo efficacia di titolo esecutivo.
Art.
156 c.c. – Effetti della separazione sui rapporti
patrimoniali tra i coniugi.
2.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e
ai redditi dell’obbligato.
3.
Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e
seguenti.
4. Il giudice dà atto dell’esistenza di
un accordo preventivo sulla crisi coniugale, stipulato ai sensi dell’articolo
162-bis, dichiarandolo titolo
esecutivo. Tale dichiarazione può essere emessa in qualunque stato e grado del
processo, compresa la fase presidenziale.
5. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di
prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa
sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e
dall’articolo 155.
6. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca
giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.
8. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di
parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti.
Art. 162-bis c.c. – Accordi preventivi
sulla crisi coniugale.
1. I futuri coniugi, prima della
celebrazione del matrimonio, ed i coniugi, sino alla presentazione del ricorso
di separazione personale, ovvero prima della sottoscrizione della convenzione
di negoziazione assistita ovvero della conclusione dell’accordo di cui,
rispettivamente agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
possono stipulare, con la stessa forma prevista nell’articolo 162, convenzioni
volte a disciplinare le condizioni ed i rapporti patrimoniali dipendenti
dall’eventuale separazione personale, così come dall’eventuale annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. I predetti accordi possono anche
essere conclusi mediante scrittura privata autenticata da avvocato iscritto
all’albo speciale di cui all’art. 33, r.d. 27 novembre 1933, n.
3. Le convenzioni riguardanti i figli
minori nati o nascituri devono essere autorizzate dal tribunale ordinario in camera
di consiglio. Il relativo ricorso va presentato dalle parti dinanzi al
tribunale del luogo di residenza della famiglia. Il procedimento è disciplinato
dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Nel caso la convenzione sia stata
stipulata prima della celebrazione del matrimonio o prima della nascita di
figli, il ricorso può essere presentato solo una volta celebrato il matrimonio,
se la coppia ha già almeno un figlio, oppure, in caso contrario, alla nascita
del primo figlio; esso va successivamente ripresentato, eventualmente operate
le opportune modifiche alla convenzione, dopo la nascita di ciascun altro
figlio della coppia. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento
e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice
rifiuta allo stato l’autorizzazione.
5. Con gli accordi in oggetto un coniuge
può prevedere l’attribuzione all’altro, così come alla prole, al verificarsi di
uno degli eventi sopra descritti, di una somma di denaro periodica, o una somma
di denaro una tantum, ovvero un
diritto reale su uno o più beni mobili o immobili.
6. Le parti possono anche costituire su
uno o più immobili o mobili iscritti in pubblici registri un vincolo di
destinazione ai sensi dell’articolo 2645-ter,
in favore dei coniugi stessi, o di uno solo di essi, così come dei figli, sia
per la durata del rapporto matrimoniale, che dopo l’eventuale verificarsi della
separazione personale, dell’annullamento o dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Le parti possono predeterminare,
oltre all’ammontare e all’oggetto delle eventuali prestazioni da corrispondere
a seguito della separazione personale o dell’annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche le condizioni delle
predette prestazioni, ivi compresa l’eventuale cessazione di quelle periodiche
o, al contrario, la persistente debenza delle stesse a seguito
dell’instaurazione di una convivenza more
uxorio da parte dell’uno o dell’altro dei contraenti. Esse possono anche
contenere la rinunzia, totale o parziale, di una delle parti al mantenimento da
parte dell’altra, così come alle prestazioni patrimoniali previste dagli
articoli 129 e 129-bis o all’assegno
previsto dalle disposizioni in tema di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, salvo il diritto dei coniugi agli alimenti ai sensi
degli articoli 433 e seguenti.
8. Un coniuge può anche trasferire, o
impegnarsi a trasferire, all’altro coniuge o ad un terzo beni o diritti
destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la
durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la
menomazione o la disabilità.
9. Gli impegni ad operare il
trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali ai sensi dei
commi quinto e ottavo del presente articolo sono assistiti, in caso di
inadempimento, dal rimedio di cui all’articolo 2932.
10. Le parti possono stabilire un
criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali
predisposte con la convenzione.
12. Salvo patto contrario, le
convenzioni di cui al presente articolo non sono passibili di modificazione o
revisione ai sensi degli articoli 710 del codice di procedura civile e 9, legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche. Alle convenzioni di cui al
presente articolo trova applicazione l’articolo 1467. Resta ferma la
possibilità di attribuire alla convenzione la natura di contratto aleatorio ai
sensi dell’articolo 1469.
13. Alla modificazione delle convenzioni
di cui ai commi precedenti si procede con la stessa forma prevista al primo ed
al secondo comma.
Art. 194 c.c. – Divisione dei
beni della comunione.
1.
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti
eguali l’attivo e il passivo, salva
diversa disposizione contenuta nella convenzione stipulata ai sensi degli
articoli 162 o 162-bis. In tale
ultimo caso la convenzione necessita del rispetto della forma prescritta
dall’articolo 162.
2.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa,
può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni
spettanti all’altro coniuge.
Art. 210 c.c. – Modifiche
convenzionali alla comunione legale dei beni.
1.
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, o a norma dell’articolo 162-bis, in quest’ultimo caso stipulata con
il rispetto della forma prescritta dall’articolo 162, modificare il regime
della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le
disposizioni dell’articolo 161.
3.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere
compresi nella comunione convenzionale.
3. [Terzo comma abrogato]
Art. 2647-bis – Trascrizione degli
accordi preventivi sulla crisi coniugale.
Gli accordi preventivi sulla crisi
coniugale stipulati ai sensi dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo
dell’articolo 162-bis devono essere
trascritti, se hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o la
costituzione di diritti reali su beni immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri.
Gli atti enunciati nel comma precedente
non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione degli atti medesimi.
Art.
2653 – Altre domande e atti soggetti a
trascrizione a diversi effetti.
Devono
parimenti essere trascritti:
1)
le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di
godimento su beni immobili e le domande dirette all’accertamento dei diritti
stessi.
La
sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della
domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal
medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;
2)
la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.
La
pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno
acquistato diritti dall’enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente
alla trascrizione della domanda;
3)
le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.
Se
la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni
dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto, restano salvi i
diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o
della dichiarazione;
4)
le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della
comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.
La
sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno
dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente
acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;
5)
gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni
immobili.
L’interruzione
non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in
base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione
dell’atto o della domanda.
Alla
domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in
presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la
propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
6) le domande giudiziali dirette all’adempimento
delle obbligazioni assunte ai sensi dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo
dell’articolo 162-bis, qualora
abbiano ad oggetto l’impegno ad effettuare il trasferimento della proprietà o
la costituzione di un diritto reale per effetto delle citate convenzioni. La
sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della
domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal
medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda.
Legge n. 898/1970
Art. 5, comma 6
6.
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, in difetto di
apposito accordo preventivo sulla crisi coniugale, stipulato ai sensi
dell’articolo 162-bis del codice
civile, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge
di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando
quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive. Il giudice dà atto
dell’esistenza di un accordo preventivo sulla crisi coniugale, stipulato ai
sensi dell’articolo 162-bis del
codice civile, dichiarandolo titolo esecutivo. Tale dichiarazione può essere
emessa in qualunque stato e grado del processo, compresa la fase presidenziale.
Legge n. 74/1987
Art. 19
1.
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 162-bis del codice civile, relativi al
procedimento di separazione personale dei coniugi, ovvero di annullamento, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai
procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione
o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nonché a quelli di cui
agli articoli 155 e 156 del codice civile, sono esenti dall’imposta di
bollo, di registro e da ogni altra tassa. Gli
stessi principi trovano applicazione con riferimento ai procedimenti relativi
alle conseguenze della cessazione della convivenza di fatto, nonché agli
accordi di cui all’art. 1, comma 56, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Legge n. 76/2016
Art. 1
Comma 56 [sostituito dal seguente]
56. I contraenti possono altresì
stabilire quali saranno le conseguenze patrimoniali dell’eventuale cessazione
della convivenza per iniziativa comune, o anche di uno solo di essi. La
relative intese sono disciplinate dall’art. 162-bis e dall’art. 2647-bis
del codice civile. In relazione a tali accordi le parole « coniuge » e «
coniugi » sono sostituite dalle parole « convivente di fatto » e « conviventi
di fatto » ; l’espressione « celebrazione del matrimonio » è sostituita
dall’espressione « inizio della convivenza di fatto » ; le espressioni «
separazione personale », « crisi coniugale », « annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio » sono sostituite
dall’espressione « cessazione della convivenza di fatto » ; l’espressione «
regimi patrimoniali disciplinati dagli articoli da
Legge n. 76/2016
Art. 1
Comma 42
42.
Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies
del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune
residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare
nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a
due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli
minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di
continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non
inferiore a tre anni. Le disposizioni
del presente comma sono derogabili con un contratto di convivenza stipulato ai
sensi e per gli effetti dei commi 50 e seguenti.
Legge n. 76/2016
Art. 1
Comma 43
43.
Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente
superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in
caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Le disposizioni del presente comma sono
derogabili con un contratto di convivenza stipulato ai sensi e per gli effetti
dei commi 50 e seguenti.
Legge n. 76/2016
Art. 1
Comma 65
[Disposizione finale del presente
d.d.l.]
Le disposizioni della presente legge
riferite ai coniugi ed ai futuri coniugi sono applicabili all’unione civile ai
sensi e nei limiti di quanto disposto dall’articolo 1, comma 20, della legge 20
maggio 2016, n. 76.
[1] Per una più agevole comprensione si è preferito presentare in questa sede un testo già coordinato, con eliminazione dell’articolato della proposta, sostituito dalla versione integrale delle disposizioni di cui si propongono modifiche. Le modifiche proposte sono evidenziate in grassetto.