Articolo 158
SEPARAZIONE CONSENSUALE
1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto
senza l'omologazione del giudice.
2. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento dei figli e` in contrasto con l'interesse di questi il
giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da
adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione,
puo` rifiutare allo stato l'omologazione.