Art.
6. Successione nel contratto.
In
caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi
ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
In caso di separazione giudiziale, di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso,
nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto
di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
In
caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede
l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto (1).
(1)
La Corte cost., con sentenza 7
aprile 1988, n. 404, ha dichiarato: l’illegittimità cost. del presente
comma, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del
contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more
uxorio; l’illegittimità
cost. del terzo comma, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato
di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto; l’illegittimità dell’art. 6,
nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al
conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando
vi sia prole naturale.