Articolo 711
SEPARAZIONE CONSENSUALE
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 c.c., il
presidente su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel
giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato
nell'art. 708.
Se il ricorso e` presentato da uno solo dei coniugi si applica
l'art. 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da` atto nel processo verbale del
consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti
i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione
del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione
del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a
norma dell'articolo precedente.