NUOVO
TESTO "Disposizioni
in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli" (Testo approvato in via definitiva dal Senato della
Repubblica il 24 gennaio 2006, non ancora promulgato o pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale)
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VECCHIO
TESTO |
«Art. 155.
– (Provvedimenti riguardo ai figli). 1. Anche in caso di
separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere
cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia
la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla
prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a
entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla
prole. |
Articolo
155 1. Il giudice che pronunzia
la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta
ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. 6. In ogni caso il giudice puo`
per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona
o, nella impossibilita`, in un istituto di educazione. |
1)
le attuali esigenze del figlio; 2)
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i
genitori; L’assegno
è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato
dalle parti o dal giudice. Ove
le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della
polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche
se intestati a soggetti diversi». |
3. Il coniuge cui sono
affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio
esclusivo della potesta` su di essi; egli deve attenersi alle condizioni
determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni
di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il
coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e puo` ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. v. art. 148 c.c. |
«Art.
155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento
condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento
all’altro sia contrario all’interesse del minore. Ciascuno
dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo
quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se
accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante,
facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo
comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice
può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della
determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli,
rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura
civile. |
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Art.
155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei
figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione
delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione
dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni
relative alla misura e alla modalità del contributo. |
8. I coniugi hanno diritto
di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni Concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta` su di
essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalita` del contributo. |
Art.
155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di
residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente
conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto
nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato
l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare
viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga
nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono
trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. Nel
caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro
coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità
dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti
adottati, ivi compresi quelli economici. |
4. L'abitazione nella casa
familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono
affidati i figli. Con sentenza 27.07.89, n.
454, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 4 nella parte
in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di
assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario
della prole, ai fini della opponibilita` ai terzi. |
Art.
155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il
giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato
direttamente all’avente diritto. Ai
figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli
minori. |
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Art.
155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima
dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui
all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio,
mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento. |
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