Sentenza n. 99 del 18/04/1997 Gazzetta Ufficiale n. 017 prima serie
speciale del 23/04/1997 Presidente: GRANATA. Relatore: SANTOSUOSSO.
APP NAPOLI 31/01/1996 Num.Reg.Ord. 960479 (Gazzetta
Ufficiale num. 022 del 29/05/1996)
Filiazione - Figli legittimi e figli naturali - Tutela
giuridica e sociale - Estensione - Provvedimento di sequestro - Disposizioni
anche in favore di un figlio naturale riconosciuto - Omessa previsione -
Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 214/1996, 55/1979,
82/1974, 50/1973 e 79/1969) - Discrezionalità legislativa - Riferimento alle
sentenze nn. 65/1996 e 295/1995 nel senso di una interpretazione fedele alla
Costituzione per quanto attiene ad un sequestro quale specifico strumento
processuale a garanzia del mantenimento dei figli compresi quelli naturali
riconosciuti o dichiarati - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. Tipo di dispositivo: infondatezza. 075 ELEZIONI - 000 ELEZIONI Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 156, sesto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Napoli.
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SENTENZA n. 0099 del 1997
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente Dott. Renato GRANATA
Giudice
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Dott.
Giuliano VASSALLI |
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 156, sesto comma, del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1996 dalla Corte d’appello
di Napoli nel procedimento civile vertente tra Ciarfei Patrizia, in proprio e
nell’interesse della figlia minore Mari Adriana a lei affidata, e Mari Antonio
iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso.
Ritenuto
in fatto
1.-- Nel corso di un procedimento in camera di consiglio
instaurato da tale Ciarfei Patrizia, in proprio e nell’interesse della figlia
minore Mari Adriana, a lei affidata con provvedimento del Tribunale per i
minorenni di Napoli, nei confronti di Mari Antonio, padre naturale della
minore, la Corte d’appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, della
Costituzione, dell’art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui
esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto
anche nei confronti del genitore di un figlio naturale riconosciuto.
Rileva il giudice a quo di non condividere la decisione del Tribunale di
Napoli, che aveva in prime cure rigettato il ricorso della donna sulla base del
presupposto che l’art. 156 cod. civ. sarebbe applicabile solo nell’ambito di un
giudizio di separazione fra coniugi, rimanendo i diritti dei figli naturali
tutelabili solo con i rimedi previsti dall’art. 148 cod. civ.
L’interpretazione corretta del sistema, compiuta alla luce dei principi
costituzionali e della giurisprudenza della Corte costituzionale, dovrebbe
portare, secondo l’ordinanza di rimessione, ad un’estensione della portata
della norma; ma questa non sembra possibile perche l’art. 156 cod. civ.
presuppone necessariamente l’esistenza di un giudizio di separazione tra
coniugi.
La Corte d’appello di Napoli, pertanto, ritiene che l’impossibilità di
applicare il disposto dell’art. 156, sesto comma, cod. civ., si traduca in un’ingiustificata
disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti; e
tale disparita, priva di logica giustificazione, determinerebbe il contrasto
della norma predetta con l’art. 3 della Costituzione.
2.-- Non si sono costituite le parti private, ne’ ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1.-- La Corte d’appello di Napoli solleva questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3, primo e secondo comma,
della Costituzione, dell’art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte
in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere
disposto anche in favore di un figlio naturale riconosciuto, poiché tale
omissione si tradurrebbe in un’ingiustificata disparità di trattamento tra
figli legittimi e figli naturali.
2.--
Deve preliminarmente rilevarsi che, pur avendo l’ordinanza di rimessione della
Corte d’appello di Napoli fatto riferimento al solo parametro dell’art. 3
Cost., dal tenore complessivo del provvedimento si evince con sufficiente
chiarezza un implicito richiamo anche all’art. 30 Cost., poiché la doglianza
del giudice a quo si riferisce ad una ingiustificata disparità di trattamento
tra figli legittimi e figli naturali. Questa Corte ha più volte affermato in
proposito che (v. sentenze n. 352 del 1996, n. 153 del 1995 e n. 305 del 1994),
in caso di omissione, nel dispositivo dell’ordinanza di rinvio, dell’indicazione
di parametri costituzionali, la sollevata questione può ritenersi ugualmente
proposta in modo valido quando i medesimi parametri risultino chiaramente
deducibili, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione.
3.--
Nel merito, la questione è infondata nei sensi che verranno precisati.
La giurisprudenza costituzionale ha avuto più volte occasione, in applicazione
dei principi del citato art. 30 Cost., di estendere ai figli naturali,
riconosciuti o dichiarati, ogni forma di tutela, giuridica e sociale (sentenze
n. 214 del 1996, n. 55 del 1979, n. 82 del 1974, n. 50 del 1973 e n. 79 del
1969), ravvisando talvolta il limite, previsto dalla stessa norma
costituzionale, della incompatibilità con i diritti della famiglia legittima (sentenze
n. 167 del 1992 e n. 168 del 1984). Va inoltre premesso che il sistema vigente
già prevede una serie di misure che, pur dettate in diversi ambiti normativi,
sono finalizzate anche allo scopo di garantire, sia ai figli legittimi che a
quelli naturali, il loro mantenimento e l’adempimento dei relativi oneri. Ed
invero tali esigenze patrimoniali della prole sono prese in considerazione
direttamente, e non solo tramite l’esercente la potestà parentale, da varie
norme: si pensi all’art. 148 cod. civ., che può essere applicato, secondo
costante giurisprudenza, anche ai figli naturali, e che ammette la possibilità
di una tutela del figlio nei confronti del genitore mediante ordine ai terzi
debitori di distrazione di una parte dei redditi di chi è obbligato al
mantenimento; agli artt. 433 e seguenti cod. civ., che prevedono l’obbligo
degli alimenti anche a carico degli ascendenti naturali; all’art. 671 cod.
proc. civ., che regola il sequestro conservativo, mezzo di tutela della
garanzia patrimoniale di portata generale, applicabile, ricorrendone le
condizioni, anche nelle controversie tra genitori naturali per questioni
concernenti il mantenimento dei figli.
4.--
Per quanto specificamente riguarda il sequestro di cui all’art. 156, sesto
comma, cod. civ., questa Corte ha avuto modo di chiarire di recente (sentenza
n. 258 del 1996) che detto strumento, pur presentando indubbi elementi di
affinità col sequestro conservativo, è misura da quest’ultimo diversa, sia nei
presupposti che nelle finalita; il che comporta che la possibilità (o,
viceversa, l’impossibilita) di fruire di un simile strumento processuale può
tradursi in una maggiore (o minore) tutela.
E d’altronde il sequestro di cui alla norma impugnata, se può considerarsi di
carattere speciale, non assume quei connotati di eccezionalità al punto da
escludere la ravvisibilità di un valido tertium comparationis (v. sentenze n.
295 del 1995 e n. 298 del 1994, nonché ordinanza n. 109 del 1996, ove si
ribadisce che una norma di carattere eccezionale non può essere invocata in
nome del principio di uguaglianza). In altre parole, quindi, poiché il
sequestro di cui alla norma sottoposta a scrutinio non si identifica ne si
sovrappone ma si affianca all’ordinario sequestro conservativo, occorre
valutare, nell’ambito degli indicati parametri costituzionali, il nucleo
sostanziale della censura prospettata dal rimettente, se cioè l’utilizzabilità
della predetta speciale misura di garanzia possa estendersi anche a tutela
delle esigenze di mantenimento dei figli naturali.
5.-- La
disposizione sulla quale il giudice a quo richiede un intervento additivo di
questa Corte è collocata nell’ambito del procedimento di separazione personale,
regolato secondo una autonoma scansione, al fine di dare un assetto alla
famiglia legittima in crisi, affrontando - a seguito dell’autorizzazione dei
coniugi a vivere separati - sia le questioni personali (tra le quali l’affidamento
dei figli minori) che quelle patrimoniali. Tale specifica configurazione della
norma denunziata nell’ordinanza di rimessione risulta indirettamente confermata
nella recente sentenza n. 23 del 1996, in cui questa Corte ritiene che la
divaricazione di competenza tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni,
in relazione alle controversie patrimoniali tra i conviventi ed alle
controversie concernenti i figli naturali, non viola gli artt. 3 e 30 della
Costituzione, appunto perché "manca un processo necessariamente unitario
che coinvolga il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni
e quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra loro (coniugi) che
relativamente al mantenimento della prole".
Deve tuttavia rilevarsi che, pur disciplinando le conseguenze dell’allentamento
del vincolo matrimoniale, il denunziato art. 156 cod. civ. esprime principi
riguardanti anche la responsabilità dei coniugi in quanto genitori. Sotto quest’ultimo
profilo, osserva la Corte che la riforma del diritto di famiglia, portando a
compimento il progetto voluto dalla Costituzione riguardo ai figli naturali, ha
sancito, con la modifica dell’art. 261 cod. civ., che "il riconoscimento
comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i
diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi". Il genitore
naturale, quindi, acquisisce nei confronti del figlio da lui riconosciuto una
posizione sostanzialmente analoga a quella del genitore legittimo; con la
conseguenza che anche la prole naturale gode delle necessarie garanzie nei
confronti del genitore e che i limiti alla tutela essenziale della filiazione naturale
- non giustificati dalla incompatibilità con i diritti della famiglia legittima
- non sono conformi ai principi costituzionali.
Anche con riguardo agli strumenti processuali, va rilevato che l’ampia
discrezionalità riconosciuta in proposito al legislatore (v., ex plurimis,
sentenze n. 65 del 1996 e n. 295 del 1995) trova pur sempre un limite nei casi
in cui la disparità di trattamento sia palesemente irrazionale o arbitraria.
6.-- Alla luce di tali presupposti, la Corte ritiene che al sistema vigente
debba darsi una lettura diversa da quella indicata dal giudice a quo, tale da
andare indenne da dubbi di costituzionalita. Pur essendo vero, infatti, per
quanto esposto in precedenza, che la disposizione in esame è inquadrata nel
procedimento di separazione dei coniugi in un contesto diverso dalla convivenza
e dalla filiazione naturale, è altresì vero che - analogamente a quanto
ritenuto circa l’estensibilità dell’ordine di distrazione delle somme previsto
dall’art. 148 cod. civ.- anche il sequestro di cui all’art. 156 cod. civ. è una
forma di attuazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale
postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di
mantenimento del figlio (sentenza n. 258 del 1996), a prescindere dalla qualificazione
dello status. La norma che tale disposizione esprime deve pertanto ritenersi
ugualmente applicabile (al di fuori del procedimento di separazione), da parte
del giudice competente (v. sentenza n. 23 del 1996) nelle controversie
concernenti il mantenimento dei figli naturali poiché il sequestro de quo
consiste, secondo quanto detto, in un ulteriore mezzo di tutela speciale ma non
eccezionale della prole.
Una interpretazione che ne escludesse l’estensione a favore dei figli naturali,
riconosciuti o dichiarati, non coglierebbe l’intima ratio della norma, ne’ la
valenza sistematica del menzionato principio, e condurrebbe ad una
inaccettabile disparità di trattamento. È invece possibile una interpretazione
secundum constitutionem, ritenendosi che lo speciale sequestro in oggetto sia
autonomamente enucleabile come specifico strumento processuale entrato a far
parte del nostro ordinamento a garanzia del mantenimento dei figli, ivi
compresi quelli naturali riconosciuti o dichiarati.
La costante giurisprudenza di questa Corte, com’è noto, impone, in caso di
possibili letture alternative delle norme, di scegliere quella conforme a
Costituzione, senza pervenire alla extrema ratio della declaratoria di
illegittimità costituzionale.
Seguendo l’interpretazione nei sensi ora delineati, pertanto, la questione
sfugge alle prospettate censure di costituzionalita.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 156, sesto comma, del codice civile, sollevata, in
riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte
d’appello di Napoli con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il