1111. - Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare
lo scioglimento della comunione; l' autorità giudiziaria può
stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni,
se l' immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli
altri.
Il patto di rimanere in comunione
per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche
per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per
un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono,
l' autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della
comunione prima del tempo convenuto.