Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi (sentenza 27 luglio 1989, n.454)
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l' amministrazione
dei beni dei figli e, nell' ipotesi che l' esercizio della potestà
sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento
dell' usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che
la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità,
in un istituto di educazione.
Nell' emanare i provvedimenti relativi all' affidamento dei figli
e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'
accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle
domande delle parti o al loro accordo , ed emessi dopo l' assunzione di
mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d' ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l' affidamento dei figli, l' attribuzione dell'
esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla
misura e alle modalità del contributo.
Articolo modificato dalla L.19 maggio 1975, n.151.