177. - Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti
dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione
di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi,
percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell' attività separata di ciascuno
dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite
dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei
coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione
concerne solo gli utili e gli incrementi.