I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all' asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
(cfr. inoltre art. 424 c.c. per tutore, tutore provvisorio, protutore, curatore e curatore speciale).