STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 TITOLO
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
G.U. 10.04.1998 N. 084
TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0026
FONTE COMPLESSA COSI COMPOSTA:
ALLEGATO (A)
MATERIA: ANTICHITA' , ARTE , COMUNITA' EUROPEE , RECEPIMENTO DIRETTIVA CEE
,
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PREAMBOLO
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
DALL'ART. 0001 ALL'ART. 0010
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE
SEZIONE I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA
DALL'ART. 0001 ALL'ART. 0008
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
SEZIONE I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0001 00
ART. 1.
DENOMINAZIONI
1. NELLA PRESENTE LEGGE SI INTENDONO:
A) PER "REGOLAMENTO CEE" E "DIRETTIVA CEE", RISPETTIVAMENTE IL REGOLAMENTO
(CEE) N. 3911/92 DEL CONSIGLIO, DEL 9 DICEMBRE 1992, COME MODIFICATO DAL RE-
GOLAMENTO (CE) N. 2469/96 DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 1996 E LA DIRETTIVA
93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA
96/100/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 FEBBRAIO 1997;
B) PER "MINISTRO" E "MINISTERO", RISPETTIVAMENTE IL MINISTRO E IL MINISTE-
RO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI;
C) PER "LEGGE N. 1089", LA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, E SUCCESSIVE MO-
DIFICAZIONI;
D) PER "STATO RICHIEDENTE", LO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRO-
MUOVA L'AZIONE DI RESTITUZIONE AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911
MODIFICA NON TESTUALE: DC 1993 0007
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
SEZIONE I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0002 00
ART. 2.
AZIONE DI RESTITUZIONE
1. I BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEM-
BRO DELL'UNIONE EUROPEA DOPO IL 31 DICEMBRE 1992 SONO RESTITUITI A NORMA DEL-
LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE SEZIONE.
2. SONO CONSIDERATI BENI CULTURALI QUELLI QUALIFICATI, ANCHE DOPO LA LORO
USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO RICHIEDENTE, IN BASE ALLE NORME IVI VIGEN-
TI, COME APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE, SECONDO QUANTO STA-
BILITO DALL'ARTICOLO 36 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EU-
ROPEA.
3. LA RESTITUZIONE E' AMMESSA PER I BENI CULTURALI RICOMPRESI IN UNA DELLE
SEGUENTI CATEGORIE:
A) BENI INDICATI NELL'ALLEGATO ALLA PRESENTE LEGGE;
B) BENI FACENTI PARTE DI COLLEZIONI PUBBLICHE, INVENTARIATE IN MUSEI, AR-
CHIVI E FONDI DI CONSERVAZIONE DI BIBLIOTECHE;
C) BENI INCLUSI IN INVENTARI ECCLESIASTICI.
4. E' ILLECITA L'USCITA DEI BENI CULTURALI AVVENUTA IN VIOLAZIONE DEL RE-
GOLAMENTO CEE O DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO RICHIEDENTE IN MATERIA DI PRO-
TEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE OVVERO DETERMINATA DAL MANCATO
RIENTRO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA.
5. SI CONSIDERANO ALTRESI' ILLECITAMENTE USCITI I BENI DATI IN ESPORTAZIO-
NE TEMPORANEA QUALORA SIANO VIOLATE LE PRESCRIZIONI STABILITE DAL CEDENTE.
6. LA RESTITUZIONE E' AMMESSA SE LE CONDIZIONI INDICATE NEI COMMI 4 E 5
SUSSISTONO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1957 10 14 1203 0036 00 I
MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911
RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:
LS 1998 03 30 0088 A
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
SEZIONE I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0003 00
ART. 3.
DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' CENTRALE. ASSISTENZA E COLLABORAZIONE DELLO
STATO ITALIANO AGLI ALTRI STATI MEMBRI PER L'ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA CEE.
1. L'AUTORITA' CENTRALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA CEE E'
PER L'ITALIA IL MINISTERO. ESSO SI AVVALE, PER I VARI COMPITI INDICATI NELLA
DIRETTIVA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, NONCHE' DELLA COOPERAZIONE
DEGLI ALTRI MINISTERI, DEGLI ALTRI ORGANI DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIA-
LI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI.
2. PER IL RITROVAMENTO E LA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI APPARTENENTI
AL PATRIMONIO DI ALTRO STATO MEMBRO, IL MINISTERO:
A) ASSICURA LA PROPRIA COLLABORAZIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DEGLI AL-
TRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA;
B) FA ESEGUIRE RICERCHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, RIVOLTE ALLA LOCALIZZA-
ZIONE DEL BENE CULTURALE E ALLA IDENTIFICAZIONE DI CHI LO POSSIEDA O COMUNQUE
LO DETENGA; LE RICERCHE SONO DISPOSTE SU DOMANDA DELLO STATO RICHIEDENTE,
CORREDATA DI OGNI NOTIZIA E DOCUMENTO UTILI PER AGEVOLARE LE INDAGINI, CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALLA LOCALIZZAZIONE DEL BENE;
C) NOTIFICA AGLI STATI MEMBRI INTERESSATI IL RITROVAMENTO NEL TERRITORIO
NAZIONALE DI UN BENE CULTURALE LA CUI ILLECITA USCITA DA UNO STATO MEMBRO
POSSA PRESUMERSI PER INDIZI PRECISI E CONCORDANTI;
D) AGEVOLA LE OPERAZIONI CHE LO STATO MEMBRO INTERESSATO ESEGUE, PER VERI-
FICARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2, SUL BENE DI
CUI SIA STATA EFFETTUATA LA NOTIFICA DI USCITA ILLECITA PRESUNTA AI SENSI
DELLA LETTERA C) DEL PRESENTE COMMA, PURCHE' TALI OPERAZIONI VENGANO EFFET-
TUATE ENTRO TRE MESI DALLA NOTIFICA STESSA; QUALORA LA VERIFICA NON SIA ESE-
GUITA ENTRO IL PRESCRITTO TERMINE NON SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI CONTE-
NUTE NELLA LETTERA E);
E) DISPONE, OVE NECESSARIO, LA RIMOZIONE E LA TEMPORANEA CUSTODIA PRESSO
MUSEI PUBBLICI, NONCHE' OGNI ALTRA MISURA NECESSARIA PER LA CONSERVAZIONE DEL
BENE;
F) FAVORISCE L'AMICHEVOLE COMPOSIZIONE, TRA STATO RICHIEDENTE E POSSESSORE
O DETENTORE DEL BENE CULTURALE, DI OGNI QUESTIONE CONCERNENTE LA RESTITUZIO-
NE; A TAL FINE, TENUTO CONTO DELLA QUALITA' DEI SOGGETTI E DELLA NATURA DEL
BENE, IL MINISTERO PUO' PROPORRE ALLO STATO RICHIEDENTE E AI SOGGETTI POSSES-
SORI O DETENTORI LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MEDIANTE ARBITRATO DA
SVOLGERSI SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA E RACCOGLIERE, PER L'EFFETTO, IL
FORMALE ACCORDO DI ENTRAMBE LE PARTI.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: DC 1993 0007 0003 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
SEZIONE I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0004 00
ART. 4.
AZIONE DI RESTITUZIONE
1. GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA POSSONO ESERCITARE L'AZIONE DI RE-
STITUZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA PER I BENI CULTURALI
USCITI ILLECITAMENTE DAL LORO TERRITORIO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICO-
LO 2.
2. L'AZIONE E' PROPOSTA DAVANTI AL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL BENE SI
TROVA.
3. OLTRE AI REQUISITI PREVISTI NELL'ARTICOLO 163 DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE, L'ATTO DI CITAZIONE DEVE CONTENERE:
A) UN DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL BENE RICHIESTO CHE NE CERTIFICHI LA QUALI-
TA' DI BENE CULTURALE;
B) LA DICHIARAZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI DELLO STATO RICHIEDENTE RE-
LATIVA ALL'USCITA ILLECITA DEL BENE DAL TERRITORIO NAZIONALE.
4. L'ATTO DI CITAZIONE E' NOTIFICATO ALTRESI' AL MINISTERO PER ESSERE AN-
NOTATO NELLO SPECIALE REGISTRO DI TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI DI
RESTITUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 1, LETTERA E).
5. IL MINISTERO NOTIFICA IMMEDIATAMENTE L'INTERVENUTA TRASCRIZIONE ALLE
AUTORITA' CENTRALI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: PC 0163
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
SEZIONE I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0005 00
ART. 5.
PRESCRIZIONE
1. L'AZIONE DI RESTITUZIONE E' PROMOSSA NEL TERMINE PERENTORIO DI UN ANNO
A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI LO STATO RICHIEDENTE HA AVUTO CONOSCENZA CHE IL
BENE USCITO ILLECITAMENTE SI TROVA IN UN DETERMINATO LUOGO E NE HA IDENTIFI-
CATO IL POSSESSORE O DETENTORE.
2. L'AZIONE DI RESTITUZIONE SI PRESCRIVE IN OGNI CASO ENTRO IL TERMINE DI
TRENTA ANNI DAL GIORNO DELL'USCITA ILLECITA DEL BENE DAL TERRITORIO DELLO
STATO RICHIEDENTE.
3. L'AZIONE DI RESTITUZIONE NON SI PRESCRIVE PER I BENI INDICATI NELL'AR-
TICOLO 2, COMMA 3, LETTERE B) E C). SI INTENDONO PUBBLICHE LE COLLEZIONI DI
PROPRIETA' DELLO STATO, DI ALTRE AUTORITA' TERRITORIALI, DI ENTI QUALIFICATI
PUBBLICI IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, NONCHE' LE COLLEZIONI
FINANZIATE IN MODO SIGNIFICATIVO DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI TERRI-
TORIALI.
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
SEZIONE I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0006 00
ART. 6.
INDENNIZZO
1. IL TRIBUNALE, NEL DISPORRE LA RESTITUZIONE DEL BENE, PUO', SU DOMANDA
DELLA PARTE INTERESSATA, LIQUIDARE UN INDENNIZZO DETERMINATO IN BASE A CRITE-
RI EQUITATIVI.
2. PER OTTENERE L'INDENNIZZO DI CUI AL COMMA 1, IL SOGGETTO INTERESSATO
DEVE DIMOSTRARE DI AVER ACQUISITO IL POSSESSO DEL BENE IN BUONA FEDE.
3. IL SOGGETTO CHE ABBIA ACQUISITO IL POSSESSO DEL BENE PER DONAZIONE, E-
REDITA' O LEGATO NON PUO' BENEFICIARE DI UNA POSIZIONE PIU' FAVOREVOLE DI
QUELLA DEL PROPRIO DANTE CAUSA.
4. LO STATO RICHIEDENTE CHE SIA OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
PUO' RIVALERSI NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ILLECITA CIRCOLA-
ZIONE RESIDENTE IN ITALIA.
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
SEZIONE I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0007 00
ART. 7.
PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
1. L'INDENNIZZO E' CORRISPOSTO DA PARTE DELLO STATO RICHIEDENTE CONTE-
STUALMENTE ALLA RESTITUZIONE DEL BENE.
2. DEL PAGAMENTO E DELLA CONSEGNA DEL BENE E' REDATTO, A CURA DI UN NO-
TAIO, DI UN UFFICIALE GIUDIZIARIO, OVVERO DI FUNZIONARI ALL'UOPO DESIGNATI
DAL MINISTERO, PROCESSO VERBALE, CHE VIENE RIMESSO IN COPIA AL COMPETENTE UF-
FICIO CENTRALE DEL MINISTERO STESSO.
3. IL PROCESSO VERBALE DI CUI AL COMMA 2 COSTITUISCE TITOLO IDONEO PER LA
CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
SEZIONE I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0008 00
ART. 8.
CUSTODIA TEMPORANEA DEI BENI ED ALTRI ADEMPIMENTI
1. SONO A CARICO DELLO STATO RICHIEDENTE LE SPESE RELATIVE ALLA RICERCA,
RIMOZIONE O CUSTODIA TEMPORANEA DEL BENE DA RESTITUIRE, LE ALTRE COMUNQUE
PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, NONCHE' QUELLE INERENTI ALL'ESECUZIONE DELLA SEN-
TENZA CHE DISPONE LA RESTITUZIONE.
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE
SEZIONE II
AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA
DALL'ART. 0009 ALL'ART. 0010
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
SEZIONE II
AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0009 00
ART. 9.
TITOLARITA' DELL'AZIONE E PATROCINIO
1. L'AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTU RALI USCITI ILLECITAMENTE DAL
TERRITORIO ITALIANO E' ESERCITATA DAL MINISTRO, D'INTESA CON IL MI NISTRO DE-
GLI AFFARI ESTERI, DAVANTI AL COMPE TENTE GIUDICE DELLO STATO MEMBRO DELL'U-
NIO NE EUROPEA IN CUI SI TROVA IL BENE CULTU RALE.
2. LO STATO SI AVVALE DELL'ASSISTENZA DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STA-
TO.
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO
STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
SEZIONE II
AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0010 00
ART. 10.
CONSEGNA O ACQUISIZIONE DEL BENE RESTITUITO
1. QUALORA IL BENE CULTURALE RESTITUITO NON APPARTENGA ALLO STATO, IL MI-
NISTERO PROVVEDE ALLA SUA CUSTODIA FINO ALLA CONSEGNA ALL'AVENTE DIRITTO.
2. LA CONSEGNA DEL BENE E' SUBORDINATA AL RIMBORSO ALLO STATO DELLE SPESE
SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO DI RESTITUZIONE E PER LA CUSTODIA DEL BENE.
3. QUANDO NON SIA CONOSCIUTO CHI ABBIA DIRITTO ALLA CONSEGNA DEL BENE, IL
MINISTERO DA' NOTIZIA DEL PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE MEDIANTE AVVISO PUB-
BLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E CON ALTRA FORMA
DI PUBBLICITA'.
4. QUALORA L'AVENTE DIRITTO NON NE RICHIEDA LA CONSEGNA ENTRO CINQUE ANNI
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'AVVISO DI CUI AL
COMMA 3, IL BENE E' ACQUISITO AL DEMANIO DELLO STATO. IL COMPETENTE UFFICIO
CENTRALE DEL MINISTERO, SENTITI IL COMITATO DI SETTORE DEL CONSIGLIO NAZIONA-
LE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI COMPETENTE PER MATERIA E LE REGIONI IN-
TERESSATE, DISPONE CHE IL BENE SIA ASSEGNATO AD UN MUSEO, BIBLIOTECA O ARCHI-
VIO STATALE O DI ENTE PUBBLICO AL FINE DI ASSICURARNE LA MIGLIORE TUTELA E IL
PUBBLICO GODIMENTO NEL CONTESTO CULTURALE PIU' OPPORTUNO.
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE
CAPO II
NORME DI ESECUZIONE
DEL REGOLAMENTO CEE
DALL'ART. 0011 ALL'ART. 0013
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO II
NORME DI ESECUZIONE
DEL REGOLAMENTO CEE
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0011 00
ART. 11.
LICENZA DI ESPORTAZIONE
1. IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO CEE, PER I BENI CULTURALI COMPRESI NELL'ALLE-
GATO AL REGOLAMENTO MEDESIMO, E' FUNZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE E
DI ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI COMUNITARI.
2. AI FINI DEL REGOLAMENTO CEE GLI UFFICI DI ESPORTAZIONE DEL MINISTERO
SONO AUTORITA' COMPETENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE DI
BENI CULTURALI.
3. LA LICENZA DI ESPORTAZIONE E' VALIDA PER SEI MESI.
4. L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE RILASCIA LA LICENZA DI ESPORTAZIONE CONTE-
STUALMENTE ALL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO 36,
COMMA 2, DELLA LEGGE N. 1089, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 18 DELLA PRESENTE
LEGGE.
5. LA LICENZA DI ESPORTAZIONE E' ALTRESI' RILASCIATA DAL MEDESIMO UFFICIO
CHE HA EMESSO L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE IN DATA NON ANTERIORE A
TRENTA MESI.
6. IN PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, IL MINISTERO COMUNICA ALLA
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE L'ELENCO DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE EN-
TRO DUE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA. I SUCCESSIVI
AGGIORNAMENTI DEL PREDETTO ELENCO SONO COMUNICATI ENTRO DUE MESI DALLA LORO
EFFETTUAZIONE.
7. LE DISPOSIZIONI DEL CAPO IV E DELL'ARTI COLO 66 DELLA LEGGE N. 1089,
COME MODIFICATI DAL CAPO IV DELLA PRESENTE LEGGE, NON SI APPLICANO AI BENI
CULTURALI ENTRATI NEL TERRI TORIO DELLO STATO E ACCOMPAGNATI DA LICENZA DI E-
SPORTAZIONE RILASCIATA DA ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO CEE PER LA DURATA DI VALIDITA' DELLA LICENZA
MEDESIMA.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911 0002 00
MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0036 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0066 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 0042
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO II
NORME DI ESECUZIONE
DEL REGOLAMENTO CEE
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0012 00
ART. 12.
APPLICAZIONE TRANSITORIA DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1913, N. 363
1. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE,
CON DECRETO DEL MINISTRO A NORMA DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 A-
GOSTO 1988, N. 400, SENTITO IL CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AM-
BIENTALI E PREVIO PARERE DELLE COMPETENTI COMMISSIONI DELLA CAMERA DEI DEPU-
TATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, RESO IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI REGOLA-
MENTI PARLAMENTARI, SI PROVVEDE ALLA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO
II DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1913, N. 363. FINO
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO DECRETO, CONTINUANO AD APPLICARSI
LE DISPOSIZIONI MEDESIME, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DEL CAPO
IV DELLA LEGGE N. 1089, COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE, E CON LE DISPO-
SIZIONI COMUNITARIE. IN PARTICOLARE:
A) LE DISPOSIZIONI DEL CAPO II, SEZIONI I E II, E DELL'ARTICOLO 146 DEL
PREDETTO TITOLO II SI APPLICANO ALLE PROCEDURE DI RILASCIO O DI DINIEGO DEL-
L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE;
B) LE DISPOSIZIONI DEL CAPO IV DEL PRE DETTO TITOLO II SI APPLICANO ALL'E-
SPORTAZIONE DI BENI CULTURALI NON SOGGETTI AL REGOLAMEN TO CEE.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1913 01 30 0363 A
MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 0042
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1913 01 30 0363 0129 0178
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1913 01 30 0363 0134 0135
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1913 01 30 0363 0136 0138
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1913 01 30 0363 0158 0161
RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:
LS 1988 08 23 0400 0017 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO II
NORME DI ESECUZIONE
DEL REGOLAMENTO CEE
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0013 00
ART. 13.
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI FORMALI
1. CHI, EFFETTUATA L'ESPORTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CEE, NON RENDA
AL COMPETENTE UFFICIO DI ESPORTAZIONE L'ESEMPLARE N. 3 PREVISTO DAL REGOLA-
MENTO (CEE) N. 752/93 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 MARZO 1993, ATTUATIVO DEL RE-
GOLAMENTO CEE, E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA
SOMMA DA L. 200.000 A L. 1.200.000.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911
MODIFICA NON TESTUALE: RC 1993 0752
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE
CAPO III
NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI
ILLECITAMENTE SOTTRATTI.
DALL'ART. 0014 ALL'ART. 0016
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO III
NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI
ILLECITAMENTE SOTTRATTI.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0014 00
ART. 14.
INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
E AL PARLAMENTO NAZIONALE
1. IL MINISTRO INFORMA LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE DELLE MISURE
ADOTTATE DALL'ITALIA PER ASSICURARE L'ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE E ACQUI-
SISCE LE CORRISPONDENTI INFORMAZIONI TRASMESSE ALLA COMMISSIONE DAGLI ALTRI
STATI MEMBRI.
2. IL MINISTRO TRASMETTE ANNUALMENTE AL PARLAMENTO, IN ALLEGATO ALLO STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO, UNA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA
PRESENTE LEGGE, NONCHE' SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE E DEL REGOLAMENTO
CEE IN ITALIA E NEGLI ALTRI STATI MEMBRI.
3. IL MINISTRO, SENTITO IL CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AM-
BIENTALI, PREDISPONE OGNI TRE ANNI, PER LA PRIMA VOLTA NEL FEBBRAIO 1999, LA
RELAZIONE ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE SULL'APPLICAZIONE DEL RE-
GOLAMENTO CEE E DELLA DIRETTIVA CEE. LA RELAZIONE E' TRASMESSA AL PARLAMENTO.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911
MODIFICA NON TESTUALE: DC 1993 0007
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO III
NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI
ILLECITAMENTE SOTTRATTI.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0015 00
ART. 15.
BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI
1. PRESSO IL MINISTERO E' ISTITUITA LA BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLE-
CITAMENTE SOTTRATTI.
2. CON REGOLAMENTO, EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DELLA LEG-
GE 23 AGOSTO 1988, N. 400, SONO DETERMINATE LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA
BANCA DATI.
RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:
LS 1988 08 23 0400 0017 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO III
NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI
ILLECITAMENTE SOTTRATTI.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0016 00
ART. 16.
ACCORDI CON GLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
1. AL FINE DI SOLLECITARE E FAVORIRE UNA RE CIPROCA MAGGIORE CONOSCENZA
DEL PATRIMONIO CULTURALE NONCHE' DELLA LEGISLAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DI
TUTELA DEI DIVERSI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, IL MINISTERO PROMUOVE
GLI OPPORTUNI ACCORDI CON I CORRISPONDENTI MINISTERI DEGLI ALTRI STATI.
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
DALL'ART. 0017 ALL'ART. 0024
RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:
LS 1939 06 01 1089
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0017 00
ART. 17.
SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE N. 1089
1. L'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"ART. 35. - 1. E' VIETATA, SE COSTITUISCA DANNO PER IL PATRIMONIO STORICO
E CULTURALE NAZIONALE, L'USCITA DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DEI BENI DI
CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CHE, IN
RELAZIONE ALLA LORO NATURA O AL CONTESTO STORICOCULTURALE DI CUI FANNO PARTE,
PRESENTINO INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO, ETNOGRAFICO, BIBLIO-
GRAFICO, DOCUMENTALE O ARCHIVISTICO.
2. IL DIVIETO RIGUARDA ANCHE:
A) AUDIOVISIVI CON RELATIVI NEGATIVI, LA CUI ESECUZIONE RISALGA A OLTRE
VENTICINQUE ANNI;
B) MEZZI DI TRASPORTO AVENTI PIU' DI SETTANTACINQUE ANNI, TRANNE CHE L'U-
SCITA NON SIA TEMPORANEA PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE E RADUNI INTERNAZIO-
NALI;
C) BENI E STRUMENTI DI INTERESSE PER LA STORIA DELLA SCIENZA E DELLA TEC-
NICA AVENTI PIU' DI CINQUANTA ANNI.
3. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 1 SI APPLICA COMUNQUE AGLI ARCHIVI E AI SIN-
GOLI DOCUMENTI DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO AI SENSI DELL'ARTICO-
LO 36 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409,
NONCHE' AI BENI DI INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE AI SENSI DEGLI ARTI-
COLI 3 E 5 DELLA PRESENTE LEGGE.
4. PER I BENI CULTURALI NON ASSOGGETTATI AI DIVIETI DEL PRESENTE ARTICOLO
I COMPETENTI UFFICI DI ESPORTAZIONE RILASCIANO L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLA-
ZIONE.
5. NELLA VALUTAZIONE CIRCA IL RILASCIO O IL RIFIUTO DELL'ATTESTATO DI LI-
BERA CIRCOLAZIONE GLI UFFICI DI ESPORTAZIONE SI ATTENGONO A INDIRIZZI DI CA-
RATTERE GENERALE STABILITI DAL CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AM-
BIENTALI".
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0001 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0003 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0005 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1963 09 03 1409
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1963 09 30 1409 0036 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0018 00
ART. 18.
SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE N. 1089
1. L'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"ART. 36. - 1. CHI INTENDA FAR USCIRE DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA BENI
CULTURALI DEVE FARNE DENUNCIA E PRESENTARLI AI COMPETENTI UFFICI DI ESPORTA-
ZIONE, INDICANDO, CONTESTUALMENTE E PER CIASCUNO DI ESSI, IL VALORE VENALE.
2. L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE, ACCERTATA LA CONGRUITA' DEL VALORE INDICATO,
RILASCIA O NEGA, CON MOTIVATO GIUDIZIO, L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE.
3. PER I BENI CULTURALI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE O DI ENTI SOTTOPOSTI
ALLA SUA VIGILANZA OPPURE OGGETTO DI DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLA
REGIONE, L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE SENTE LA REGIONE, IL CUI PARERE E' RESO
NEL TERMINE PERENTORIO DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIE-
STA E, SE NEGATIVO, E' VINCOLANTE.
4. L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE HA VALIDITA' TRIENNALE ED E' REDATTO
IN TRE ORIGINALI DEI QUALI:
A) UNO E' DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO;
B) UN SECONDO E' CONSEGNATO ALL'INTERESSATO E DEVE ACCOMPAGNARE LA CIRCO-
LAZIONE DEL BENE;
C) UN TERZO E' TRASMESSO AL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE DEL MINISTERO PER
I BENI CULTURALI E AMBIENTALI PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO UFFICIALE DEGLI
ATTESTATI".
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0036 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0019 00
ART. 19.
SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE N. 1089
1. L'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"ART. 37. - 1. L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE, PREVISTO DAL COMMA 2
DELL'ARTICOLO 36, E' RILASCIATO DALL'UFFICIO DI ESPORTAZIONE NON PRIMA DI
QUINDICI GIORNI E COMUNQUE NON OLTRE QUARANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL
BENE.
2. L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE, ENTRO TRE GIORNI DALL'AVVENUTA PRESENTAZIONE
DEL BENE, NE DA' NOTIZIA AL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE CHE PUO', ENTRO I
SUCCESSIVI DIECI GIORNI, INIBIRE IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCO-
LAZIONE.
3. AVVERSO IL RIFIUTO DELL'ATTESTATO, L'INTERESSATO PUO' PRESENTARE, ENTRO
I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI, RICORSO AL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AM-
BIENTALI.
4. COPIA DEL RICORSO DEVE ESSERE CONTESTUALMENTE INVIATA ALL'UFFICIO DI E-
SPORTAZIONE INTERESSATO.
5. IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, SENTITO IL COMPETENTE
COMITATO DI SETTORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTA-
LI, DECIDE SUL RICORSO ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE
DELLO STESSO.
6. QUALORA IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ACCOLGA IL RICOR-
SO, L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, RILASCIA L'ATTE-
STATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE.
7. IN CASO DI RIGETTO, I BENI SONO SOTTOPOSTI AL REGIME DI CUI AGLI ARTI-
COLI 2 E 3 DELLA PRESENTE LEGGE E AGLI ARTICOLI 3 E SEGUENTI DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409".
2. ALLA COPERTURA DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA SOPPRESSIONE DELLA
TASSA DI ESPORTAZIONE, VALUTATE IN LIRE 350 MILIONI ANNUE, SI PROVVEDE A CA-
RICO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 26.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0037 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0036 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1963 09 30 1409 0003 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0002 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0003 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0020 00
ART. 20.
SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE N. 1089
1. L'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"ART. 39. - 1. ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA DENUNCIA, IL MINI-
STRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI O LA REGIONE NEL CUI TERRITORIO SI
TROVA L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE COMPETENTE HANNO LA FACOLTA' DI ACQUISTARE IL
BENE PER IL VALORE INDICATO NELLA DENUNCIA".
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0039 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0021 00
ART. 21.
CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE
1. DOPO L'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE N. 1089 E' INSERITO IL SEGUENTE:
"ART. 39-BIS. - 1. LA SPEDIZIONE O L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DELLE COSE IN-
DICATE NELL'ARTICOLO 35 E' CERTIFICATA, A DOMANDA, DALL'UFFICIO DI ESPORTA-
ZIONE.
2. IL CERTIFICATO DI AVVENUTA IMPORTAZIONE E' RILASCIATO OSSERVANDO LE
PROCEDURE E MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
3. IL CERTIFICATO DI AVVENUTA SPEDIZIONE E' RILASCIATO IN BASE A DOCUMEN-
TAZIONE IDONEA ALLA IDENTIFICAZIONE DELLA COSA E A COMPROVARNE LA PROVENIEN-
ZA, FORNITA O AUTENTICATA DA UNA AUTORITA' DELLO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EU-
ROPEA DI SPEDIZIONE.
4. IL CERTIFICATO DI CUI AL COMMA 3, PER CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA SUA
EMANAZIO NE, SOSTITUISCE AD OGNI EFFETTO L'ATTESTATO DI CUI ALL'ARTICOLO 36".
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
AGGIUNGE A LS 1939 06 01 1089 0039 02
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0036 00
RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:
LS 1939 06 01 1089 0039 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0022 00
ART. 22.
SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE N. 1089
1. L'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"ART. 40. - 1. I BENI CULTURALI PER I QUALI OPERI IL DIVIETO PREVISTO NEI
COMMI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 35 POSSONO CIRCOLARE IN VIA TEMPORANEA PER MANI-
FESTAZIONI CULTURALI, MOSTRE O ESPOSIZIONI D'ARTE.
2. PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 1, L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE RILASCIA
UNA AUTORIZZAZIONE CON VALIDITA' NON SUPERIORE AD UN ANNO.
3. LA SPEDIZIONE O L'ESPORTAZIONE TEMPORANEA SONO GARANTITE MEDIANTE CAU-
ZIONE, COSTITUITA ANCHE DA POLIZZA FIDEIUSSORIA, PER UN IMPORTO SUPERIORE DEL
10 PER CENTO AL VALORE STIMATO DEL BENE, RILASCIATA DA UN ISTITUTO BANCARIO O
DA UNA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE. LA CAUZIONE E' INCAMERATA DALL'AMMINISTRA-
ZIONE OVE GLI OGGETTI AMMESSI ALLA TEMPORANEA ESPORTAZIONE NON SIANO REIMPOR-
TATI NEL TERMINE STABILITO, FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DEL SECONDO COMMA DEL-
L'ARTICOLO 65".
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0040 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0065 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0023 00
ART. 23.
SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE N. 1089
1. L'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"ART. 66. - 1. CHIUNQUE TRASFERISCE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
O ESPORTA VERSO PAESI TERZI COSE DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGI-
CO, ETNOGRAFICO, BIBLIOGRAFICO, DOCUMENTALE O ARCHIVISTICO, NONCHE' I BENI DI
CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 35, SENZA AVER OTTENUTO IL PRESCRITTO ATTESTATO
DI LIBERA CIRCOLAZIONE O LA PRESCRITTA LICENZA DI ESPORTAZIONE, E' PUNITO CON
LA RECLUSIONE DA UNO A QUATTRO ANNI O CON LA MULTA DA LIRE 500.000 A LIRE 10
MILIONI.
2. LA PENA E' AUMENTATA SE SI TRATTA DI COSE DI INTERESSE PARTICOLARMENTE
IMPORTANTE.
3. IL GIUDICE DISPONE LA CONFISCA DELLE COSE, SALVO CHE QUESTE APPARTENGA-
NO A PERSONA ESTRANEA AL REATO. LA CONFISCA HA LUOGO IN CONFORMITA' DELLE
NORME DELLA LEGGE DOGANALE RELATIVE ALLE COSE OGGETTO DI CONTRABBANDO.
4. SE IL FATTO E' COMMESSO DA CHI ESERCITA ATTIVITA' DI VENDITA AL PUBBLI-
CO O DI ESPOSIZIONE A FINE DI COMMERCIO DI OGGETTI DI INTERESSE CULTURALE,
ALLA SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA CONSEGUE LA SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZA-
ZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PER UNA DURATA MINIMA DI
SEI MESI. L'AUTORIZZAZIONE E' REVOCATA NEI CASI DI RECIDIVA AI SENSI DELL'AR-
TICOLO 99, SECONDO COMMA, NUMERI 1) E 2), DEL CODICE PENALE.
5. LA PENA APPLICABILE PER I REATI PREVISTI NEL COMMA 1 E' RIDOTTA DA UNO
A DUE TERZI QUALORA IL COLPEVOLE FORNISCA UNA COLLABORAZIONE DECISIVA E CO-
MUNQUE DI NOTEVOLE RILEVANZA PER IL RECUPERO DEI BENI ILLECITAMENTE SOTTRATTI
OVVERO ESPORTATI.
6. FUORI DEI CASI DI CONCORSO NEL DELITTO DI CUI AL COMMA 1, CHIUNQUE SPE-
DISCE VERSO STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O ESPORTA VERSO PAESI TERZI LE
COSE DI CUI AL COMMA 1 NON ACCOMPAGNATE DALL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE
O DALLA LICENZA E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DEL PAGA-
MENTO DI UNA SOMMA DA L. 150.000 A L. 900.000".
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0066 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 00
MODIFICA NON TESTUALE: CP 0099
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0024 00
ART. 24.
ABROGAZIONI
1. SONO ABROGATI GLI ARTICOLI 38, 41 E 42 DELLA LEGGE N. 1089.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
ABROGA LS 1939 06 01 1089 0038 00
ABROGA LS 1939 06 01 1089 0041 00
ABROGA LS 1939 06 01 1089 0042 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE
CAPO V
NORME FINALI
DALL'ART. 0025 ALL'ART. 0026
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO V
NORME FINALI
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0025 00
ART. 25.
ATTIVITA' DEGLI UFFICI CENTRALI
1. IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE ED ESPORTAZIONE DEI BENI CULTURALI, GLI UF-
FICI CENTRALI DEL MINISTERO, CIASCUNO PER LA PARTE DI COMPETENZA, IN AGGIUNTA
AI COMPITI GIA' SPETTANTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI:
A) DISPONGONO L'ASSEGNAZIONE DEI BENI ACQUISITI AL DEMANIO DELLO STATO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 4;
B) CURANO LA TENUTA DEL REGISTRO UFFICIALE DEGLI ATTESTATI FORMATI AI SEN-
SI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 1089, COME SOSTITUITO DALL'ARTI-
COLO 18 DELLA PRESENTE LEGGE;
C) POSSONO INIBIRE IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE ENTRO
IL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 1089, COME SOSTI-
TUITO DALL'ARTICOLO 19 DELLA PRESENTE LEGGE;
D) DISPONGONO ISPEZIONI SULLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE;
E) CONSERVANO UNO SPECIALE REGISTRO DI TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDI-
ZIALI PER LA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI;
F) DICHIARANO, SENTITO IL COMPETENTE COMITATO DI SETTORE DEL CONSIGLIO NA-
ZIONALE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, AI SOLI FINI DELLA RESTITUZIONE,
L'INTERESSE PARTICOLARE PER IL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE DI BENI GIA' U-
SCITI DAL TERRITORIO ITALIANO;
G) PRESENTANO AL MINISTRO PROPOSTE DI INTERVENTO IN MATERIA DI SPEDIZIONE
DEI BENI CULTURALI NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O DI ESPORTAZIONE
VERSO ALTRI STATI.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0036 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0037 00
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
CAPO V
NORME FINALI
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0026 00
ART. 26.
COPERTURA FINANZIARIA
1. ALL'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 15 E 19, VALUTATO IN
COMPLESSIVE LIRE 450 MILIONI ANNUE A DECORRERE DAL 1998, SI PROVVEDE MEDIANTE
CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO
TRIENNALE 1998-2000, NELL'AMBITO DELL'UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI PARTE
CORRENTE "FONDO SPECIALE" DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PER IL 1998, ALLO SCOPO PAR-
ZIALMENTE UTILIZZANDO L'ACCANTONAMENTO RELATIVO AL MINISTERO PER I BENI CUL-
TURALI E AMBIENTALI.
2. IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E' AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI
BILANCIO.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARA' INSERITA NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO
STATO.
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 FINALE
DATA A ROMA, ADDI' 30 MARZO 1998
SCALFARO
PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VELTRONI, MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 TITOLO A
ALLEGATO
(PREVISTO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, LETTERA A)
TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0000
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.
NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.
ALLEGATO
(PREVISTO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, LETTERA A)
STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0000 00 A
A. CATEGORIE DI BENI
1. REPERTI ARCHEOLOGICI AVENTI PIU' DI CENTO ANNI PROVENIENTI DA:
A) SCAVI E SCOPERTE TERRESTRI O SOTTOMARINE;
B) SITI ARCHEOLOGICI;
C) COLLEZIONI ARCHEOLOGICHE.
2. ELEMENTI, COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DI MONUMENTI ARTISTICI, STORICI
O RELIGIOSI E PROVENIENTI DALLO SMEMBRAMENTO DEI MONUMENTI STESSI, AVENTI
PIU' DI CENTO ANNI.
3. QUADRI E PITTURE DIVERSI DA QUELLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 4 E 5
FATTI INTERAMENTE A MANO SU QUALSIASI SUPPORTO E CON QUALSIASI MATERIALE (1).
4. ACQUARELLI, GUAZZI E PASTELLI ESEGUITI INTERAMENTE A MANO SU QUALSIASI
SUPPORTO.
5. MOSAICI DIVERSI DA QUELLI DELLE CATEGORIE 1 E 2 REALIZZATI INTERAMENTE
A MANO CON QUALSIASI MATERIALE (1) E DISEGNI FATTI INTERAMENTE A MANO SU
QUALSIASI SUPPORTO.
6. INCISIONI, STAMPE, SERIGRAFIE E LITOGRAFIE ORIGINALI E RELATIVE MATRI-
CI, NONCHE' MANIFESTI ORIGINALI (1).
7. OPERE ORIGINALI DELL'ARTE STATUARIA O DELL'ARTE SCULTOREA E COPIE OTTE-
NUTE CON IL MEDESIMO PROCEDIMENTO DELL'ORIGINALE (1), DIVERSE DA QUELLE DELLA
CATEGORIA 1.
8. FOTOGRAFIE, FILM E RELATIVI NEGATIVI (1).
9. INCUNABOLI E MANOSCRITTI, COMPRESI LE CARTE GEOGRAFICHE E GLI SPARTITI
MUSICALI, ISOLATI O IN COLLEZIONE (1).
10. LIBRI AVENTI PIU' DI CENTO ANNI, ISOLATI O IN COLLEZIONE.
11. CARTE GEOGRAFICHE STAMPATE AVENTI PIU' DI DUECENTO ANNI.
12. ARCHIVI E SUPPORTI, COMPRENDENTI ELEMENTI DI QUALSIASI NATURA AVENTI
PIU' DI CINQUANTA ANNI.
13. A) COLLEZIONI ED ESEMPLARI PROVENIENTI DA COLLEZIONI DI ZOOLOGIA, BO-
TANICA, MINERALOGIA, ANATOMIA.
B) COLLEZIONI AVENTI INTERESSE STORICO, PALEONTOLOGICO, ETNOGRAFICO O NU-
MISMATICO.
14. MEZZI DI TRASPORTO AVENTI PIU' DI SETTANTACINQUE ANNI.
15. ALTRI OGGETTI DI ANTIQUARIATO NON CONTEMPLATI DALLE CATEGORIE DA 1 A
14, AVENTI PIU' DI CINQUANTA ANNI.
I BENI CULTURALI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DA 1 A 15 SONO DISCIPLINATI
DALLA PRESENTE LEGGE SOLTANTO SE IL LORO VALORE E' PARI O SUPERIORE AI VALORI
DI CUI ALLA LETTERA B.
B. VALORI APPLICABILI ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA LETTERA A (IN ECU)
1) 0 (ZERO)
- 1. REPERTI ARCHEOLOGICI
- 2. SMEMBRAMENTO DI MONUMENTI
- 9. INCUNABOLI E MANOSCRITTI
- 12. ARCHIVI
2) 15.000
- 5. MOSAICI E DISEGNI
- 6. INCISIONI
- 8. FOTOGRAFIE
- 11. CARTE GEOGRAFICHE STAMPATE
3) 30.000
- 4. ACQUARELLI, GUAZZI E PASTELLI
4) 50.000
- 7. ARTE STATUARIA
- 10. LIBRI
- 13. COLLEZIONI
- 14. MEZZI DI TRASPORTO
- 15. ALTRI OGGETTI
5) 150.000
- 3. QUADRI
IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI RELATIVE AI VALORI DEVE ESSERE ACCERTATO AL
MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE. IL VALORE E' QUEL-
LO DEL BENE NELLO STATO MEMBRO AL QUALE E' STATA AVANZATA RICHIESTA DI RESTI-
TUZIONE. LA DATA DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN ECU NEL PRESENTE ALLE-
GATO NELLE MONETE NAZIONALI E' IL 1 GENNAIO 1993.
(1) AVENTI PIU' DI CINQUANTA ANNI E NON APPARTENENTI ALL'AUTORE.