TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
STAND. DOC.: LS 1996 12 31 0675 0001 00
ART. 1.
(FINALITA' E DEFINIZIONI).
1. LA PRESENTE LEGGE GARANTISCE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI
SVOLGA NEL RISPETTO DEI DIRITTI, DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, NONCHE' DELLA
DIGNITA' DELLE PERSONE FISICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RISERVATEZZA
E ALL'IDENTITA' PERSONALE;
GARANTISCE ALTRESI' I DIRITTI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DI OGNI ALTRO EN-
TE O ASSOCIAZIONE.
2. AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE SI INTENDE:
A) PER "BANCA DI DATI", QUALSIASI COMPLESSO DI DATI PERSONALI, RIPARTITO
IN UNA O PIU' UNITA' DISLOCATE IN UNO O PIU' SITI, ORGANIZZATO SECONDO UNA
PLURALITA' DI CRITERI DETERMINATI TALI DA FACILITARNE IL TRATTAMENTO;
B) PER "TRATTAMENTO", QUALUNQUE OPERAZIONE O COMPLESSO DI OPERAZIONI,
SVOLTI CON O SENZA L'AUSILIO DI MEZZI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI,
CONCERNENTI LA RACCOLTA, LA REGISTRAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE, LA CONSERVAZIO-
NE, L'ELABORAZIONE, LA MODIFICAZIONE, LA SELEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL RAFFRON-
TO, L'UTILIZZO, L'INTERCONNESSIONE, IL BLOCCO, LA COMUNICAZIONE, LA DIFFUSIO-
NE, LA CANCELLAZIONE E LA DISTRUZIONE DI DATI;
C) PER "DATO PERSONALE", QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A PERSONA FISICA,
PERSONA GIURIDICA, ENTE OD ASSOCIAZIONE, IDENTIFICATI O IDENTIFICABILI, ANCHE
INDIRETTAMENTE, MEDIANTE RIFERIMENTO A QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE, IVI COM-
PRESO UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE;
D) PER "TITOLARE", LA PERSONA FISICA, LA PERSONA GIURIDICA, LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO CUI COMPE-
TONO LE DECISIONI IN ORDINE ALLE FINALITA' ED ALLE MODALITA' DEL TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI, IVI COMPRESO IL PROFILO DELLA SICUREZZA;
E) PER "RESPONSABILE", LA PERSONA FISICA, LA PERSONA GIURIDICA, LA PUBBLI-
CA AMMINISTRAZIONE E QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO PREPOSTI
DAL TITOLARE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI;
F) PER "INTERESSATO", LA PERSONA FISICA, LA PERSONA GIURIDICA, L'ENTE O
L'ASSOCIAZIONE CUI SI RIFERISCONO I DATI PERSONALI;
G) PER "COMUNICAZIONE", IL DARE CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A UNO O PIU'
SOGGETTI DETERMINATI DIVERSI DALL'INTERESSATO, IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE ME-
DIANTE 1A LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONE;
H) PER "DIFFUSIONE", IL DARE CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A SOGGETTI IN-
DETERMINATI, IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE
O CONSULTAZIONE;
I) PER "DATO ANONIMO", IL DATO CHE IN ORIGINE, O A SEGUITO DI TRATTAMENTO,
RANSACTION CODE INVALID
tNON PUO' ESSERE ASSOCIATO AD UN INTERESSATO IDENTIFICATO O IDENTIFICABILE;
L) PER "BLOCCO", LA CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI CON SOSPENSIONE TEMPO-
RANEA DI OGNI ALTRA OPERAZIONE DEL TRATTAMENTO;
M) PER "GARANTE", L'AUTORITA' ISTITUITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30.
LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675.
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
STAND. DOC.: LS 1996 12 31 0675 0007 00
ART. 7.
(NOTIFICAZIONE).
1. IL TITOLARE CHE INTENDA PROCEDERE AD UN TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
SOGGETTO AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE E' TENUTO A DARNE NO-
TIFICAZIONE AL GARANTE.
2. LA NOTIFICAZIONE E' EFFETTUATA PREVENTIVAMENTE ED UNA SOLA VOLTA, A
MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA OVVERO CON ALTRO MEZZO IDONEO A CERTIFICARNE LA
RICEZIONE, A PRESCINDERE DAL NUMERO DELLE OPERAZIONI DA SVOLGERE, NONCHE'
DALLA DURATA DEL TRATTAMENTO E PUO' RIGUARDARE UNO O PIU' TRATTAMENTI CON FI-
NALITA' CORRELATE. UNA NUOVA NOTIFICAZIONE E' RICHIESTA SOLO SE MUTA TALUNO
DEGLI ELEMENTI INDICATI NEL COMMA 4 E DEVE PRECEDERE L'EFFETTUAZIONE DELLA
VARIAZIONE.
3. LA NOTIFICAZIONE E' SOTTOSCRITTA DAL NOTIFICANTE E DAL RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO.
4. LA NOTIFICAZIONE CONTIENE:
A) IL NOME, LA DENOMINAZIONE O LA RAGIONE SOCIALE E IL DOMICILIO, LA RESI-
DENZA O LA SEDE DEL TITOLARE;
B) LE FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO;
C) LA NATURA DEI DATI, IL LUOGO OVE SONO CUSTODITI E LE CATEGORIE DI INTE-
RESSATI CUI I DATI SI RIFERISCONO;
D) L'AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI;
E) I TRASFERIMENTI DI DATI PREVISTI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIO-
NE EUROPEA O, QUALORA RIGUARDINO TALUNO DEI DATI DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E
24, FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE;
F) UNA DESCRIZIONE GENERALE CHE PERMETTA DI VALUTARE L'ADEGUATEZZA DELLE
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER LA SICUREZZA DEI DATI;
G) L'INDICAZIONE DELLA BANCA DI DATI O DELLE BANCHE DI DATI CUI SI RIFERI-
SCE IL TRATTAMENTO, NONCHE' L'EVENTUALE CONNESSIONE CON ALTRI TRATTAMENTI O
BANCHE DI DATI, ANCHE FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE;
H) IL NOME, LA DENOMINAZIONE O LA RAGIONE SOCIALE E IL DOMICILIO, LA RESI-
DENZA O LA SEDE DEL RESPONSABILE; IN MANCANZA DI TALE INDICAZIONE SI CONSIDE-
RA RESPONSABILE IL NOTIFICANTE;
I) LA QUALITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEL NOTIFICANTE.
5. I SOGGETTI TENUTI AD ISCRIVERSI O CHE DEVONO ESSERE ANNOTATI NEL REGI-
STRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 2188 DEL CODICE CIVILE, NONCHE' COLORO
CHE DEVONO FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 8, LETTERA
D), DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 580, ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDU-
STRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, POSSONO EFFETTUARE LA NOTIFICAZIONE PER IL
TRAMITE DI QUESTE ULTIME, SECONDO LE MODALITA' STABILITE CON IL REGOLAMENTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3. I PICCOLI IMPRENDITORI E GLI ARTIGIANI POS-
SONO EFFETTUARE LA NOTIFICAZIONE ANCHE PER IL TRAMITE DELLE RISPETTIVE RAP-
PRESENTANZE DI CATEGORIA; GLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI ANCHE PER IL
TRAMITE DEI RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI. RESTA IN OGNI CASO FERMA LA DI-
SPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 3.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: CC 2188
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1993 12 29 0580 0008 00
LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675.
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO ALTRTTA-
MENTO DEI DATI PERSONALI
STAND. DOC.: LS 1996 12 31 0675 0032 00
ART. 32.
(ACCERTAMENTI E CONTROLLI).
1. PER L'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI IL GARANTE PUO' RICHIEDERE AL RE-
SPONSABILE, AL TITOLARE, ALL'INTERESSATO O ANCHE A TERZI DI FORNIRE INFORMA-
ZIONI E DI ESIBIRE DOCUMENTI.
2. IL GARANTE, QUALORA NE RICORRA LA NECESSITA' AI FINI DEL CONTROLLO DEL
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
PUO' DISPORRE ACCESSI ALLE BANCHE DI DATI O ALTRE ISPEZIONI E VERIFICHE NEI
LUOGHI OVE SI SVOLGE IL TRATTAMENTO O NEI QUALI OCCORRE EFFETTUARE RILEVAZIO-
NI COMUNQUE UTILI AL MEDESIMO CONTROLLO, AVVALENDOSI, OVE NECESSARIO, DELLA
COLLABORAZIONE DI ALTRI ORGANI DELLO STATO.
3. GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL COMMA 2 SONO DISPOSTI PREVIA AUTORIZZAZIONE
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO IN RELAZIONE AL LUOGO
DELL'ACCERTAMENTO, IL QUALE PROVVEDE SENZA RITARDO SULLA RICHIESTA DEL GARAN-
TE, CON DECRETO MOTIVATO; LE RELATIVE MODALITA' DI SVOLGIMENTO SONO INDIVI-
DUATE CON IL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3.
4. I SOGGETTI INTERESSATI AGLI ACCERTAMENTI SONO TENUTI A FARLI ESEGUIRE.
5. RESTA FERMO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 220 DELLE NORME DI ATTUAZIO-
NE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, APPROVATE
CON DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271.
6. PER I TRATTAMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 14, COMMA 1, GLI ACCERTAMEN-
TI SONO EFFETTUATI PER IL TRAMITE DI UN MEMBRO DESIGNATO DAL GARANTE. SE IL
TRATTAMENTO NON RISULTA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO,
IL GARANTE INDICA AL TITOLARE O AL RESPONSABILE LE NECESSARIE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI E NE VERIFICA L'ATTUAZIONE. SE L'ACCERTAMENTO E' STATO RI-
CHIESTO DALL'INTERESSATO, A QUEST'ULTIMO E' FORNITO IN OGNI CASO UN RISCONTRO
CIRCA IL RELATIVO ESITO, SALVO CHE RICORRANO I MOTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 10,
COMMA 4, DELLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 121, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 42,
COMMA 1, DELLA PRESENTE LEGGE, O MOTIVI DI DIFESA O DI SICUREZZA DELLO STATO.
7. GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL COMMA 6 NON SONO DELEGABILI.
QUALORA RISULTI NECESSARIO IN RAGIONE DELLA SPECIFICITA' DELLA VERIFICA,
IL MEMBRO DESIGNATO PUO' FARSI ASSISTERE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CHE E'
TENUTO AL SEGRETO AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 6. GLI ATTI E I DOCUMENTI
ACQUISITI SONO CUSTODITI SECONDO MODALITA' TALI DA ASSICURARNE LA SEGRETEZZA
E SONO CONOSCIBILI DAL PRESIDENTE E DAI MEMBRI DEL GARANTE E, SE NECESSARIO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO, DA UN NUMERO DELIMITATO DI AD-
DETTI AL RELATIVO UFFICIO, INDIVIDUATI DAL GARANTE SULLA BASE DI CRITERI DE-
FINITI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3. PER GLI ACCERTAMENTI
RELATIVI AGLI ORGANISMI E AI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B),
IL MEMBRO DESIGNATO PRENDE VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI RILEVANTI E RI-
FERISCE ORALMENTE NELLE RIUNIONI DEL GARANTE .
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1989 07 28 0271 0220 00
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1981 04 01 0121 0010 00
RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:
PV A220
LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675.
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO ALTRTTA-
MENTO DEI DATI PERSONALI
STAND. DOC.: LS 1996 12 31 0675 0033 00
ART. 33.
(UFFICIO DEL GARANTE).
1. ALLE DIPENDENZE DEL GARANTE E' POSTO UN UFFICIO COMPOSTO DA DIPENDENTI
DELLO STATO E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, COLLOCATI FUORI RUOLO NELLE
FORME PREVISTE DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI, IL CUI SERVIZIO PRESSO IL MEDESIMO
UFFICIO E' EQUIPARATO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE A QUELLO PRESTATO NELLE RI-
SPETTIVE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA. IL RELATIVO CONTINGENTE E' DETERMI-
NATO IN MISURA NON SUPERIORE A QUARANTACINQUE UNITA', SU PROPOSTA DEL GARANTE
MEDESIMO, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO
CON I MINISTRI DEL TESORO E PER LA FUNZIONE PUBBLICA, ENTRO NOVANTA GIORNI
DALLA DATA DI ELEZIONE DEL GARANTE .
2. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE SONO POSTE A CARICO
DI UN FONDO STANZIATO A TALE SCOPO NEL BILANCIO DELLO STATO E ISCRITTO IN AP-
POSITO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO. IL RENDI-
CONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E' SOGGETTO AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI
CONTI.
3. LE NORME CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
DEL GARANTE, NONCHE' QUELLE DIRETTE A DISCIPLINARE LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI
DI SEGRETERIA E LA GESTIONE DELLE SPESE, ANCHE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI
SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO, SONO ADOTTATE CON REGOLAMENTO EMANA-
TO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI, SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DI GRAZIA E
GIUSTIZIA E DELL'INTERNO, E SU PARERE CONFORME DEL GARANTE STESSO. NEL MEDE-
SIMO REGOLAMENTO SONO ALTRESI' PREVISTE LE NORME CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO
DINANZI AL GARANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 29, COMMI DA 1 A 5, SECONDO MODALITA'
TALI DA ASSICURARE, NELLA SPEDITEZZA DEL PROCEDIMENTO MEDESIMO, IL PIENO RI-
SPETTO DEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI INTERESSATE, NONCHE' LE NORME VOLTE A
PRECISARE LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13,
NONCHE' DELLA NOTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PER VIA TELEMATICA O ME-
DIANTE SUPPORTO MAGNETICO O LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O
ALTRO IDONEO SISTEMA. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DI REGO-
LAMENTO E' RESO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA; DECORSO
TALE TERMINE IL REGOLAMENTO PUO' COMUNQUE ESSERE EMANATO.
4. NEI CASI IN CUI LA NATURA TECNICA O LA DELICATEZZA DEI PROBLEMI LO RI-
CHIEDANO, IL GARANTE PUO' AVVALERSI DELL'OPERA DI CONSULENTI, I QUALI SONO
REMUNERATI IN BASE ALLE VIGENTI TARIFFE PROFESSIONALI.
5. PER L'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI, L'UFFICIO DEL GARANTE PUO' AVVA-
LERSI DI SISTEMI AUTOMATIZZATI AD ELABORAZIONE INFORMATICA E DI STRUMENTI TE-
LEMATICI PROPRI OVVERO, SALVAGUARDANDO LE GARANZIE PREVISTE DALLA PRESENTE
LEGGE, APPARTENENTI ALL'AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE O, IN CASO DI INDISPONIBILITA', AD ENTI PUBBLICI CONVENZIONATI.
6. IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO DEL GARANTE ED I CONSULENTI SONO TENU-
TI AL SEGRETO SU TUTTO CIO' DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO
DELLE PROPRIE FUNZIONI, IN ORDINE A BANCHE DI DATI E AD OPERAZIONI DI TRATTA-
MENTO.