A seguito del convegno avente per oggetto i problemi relativi ai trasferimenti immobiliari in sede di separazioni consensuali e divorzi a firma congiunta dinanzi a questo Tribunale, si è fatta una riunione dei Presidenti e giudici interessati (sezioni I e I bis).

Mi pare opportuno portare a conoscenza dei destinatari di questa lettera, le conclusioni unanimi cui siamo arrivati. Questo perché è bene che la condotta dei magistrati sia quanto possibile uniforme e soprattutto conosciuta in anticipo dagli avocati e procuratori.

A) Separazioni consensuali.

a) Si dà per postulato che in verbale di separazione consensuale possano essere contenute condizioni che riguardino anche trasferimenti di beni immobili, sempre che questi siano in funzione della sistemazione patrimoniale che trova la sua causa nella separazione.

b) Se le condizioni contemplano obbligazioni a trasferire, cioè senza effetto immediatamente traslativo, è sufficiente che le parti confermino oralmente dinanzi al giudice la loro volontà, (a questo proposito si pregano gli avvocati e procuratori di usare formule molto chiare affinché la volontà delle parti sia indiscutibilmente o nel senso dell’obbligazione o nel senso dell’immediato trasferimento).

c) Se invece si tratta di condizioni che concretano di per sé effetti traslativi:

1) Le generalità dei separandi saranno controllate documentalmente solo se non sono presenti i loro avvocati, o il loro unico avvocato, che garantiranno l’identità (si precisa che ove i separandi si presentino senza avvocato, come è loro consentito dalla legge, il giudice farà loro presente i rischi non lievi che affrontano).

2) E’ richiesta la indicazione e l’esibizione del codice fiscale.

3) Il giudice non ha il dovere di controllare se il negozio contemplato come condizione della separazione abbia o no in concreto efficacia traslativa e dunque non farà (né potrebbe fare) alcun controllo sulla effettiva titolarità del diritto in capo a chi dichiara di trasferirlo, né sulla esistenza di pesi, od oneri o vincoli di nessun genere sul bene trasferito.

4) La descrizione dell’immobile deve essere completa ed in particolare contenere i dati catastali o la denuncia-richiesta per accatastamento e le coerenze: ma il giudice non controllerà (né potrebbe controllare) l’esattezza della descrizione, cioè la sua corrispondenza alla realtà.

5) Saranno invece richieste le dichiarazioni ex artt. 17, I c., 18 cpv. e c. 9, 40 cpv., l. 28 febbraio 1985 n. 47 (urbanistica) e ex art. 3 c. 13-ter e 13-quater d.l. 27 aprile 1990 n. 90 convertito in legge 26 giugno 1990 n. 165.

Questo perché si tratta di elementi richiesti a pena di nullità ed il giudice ha l’onere di non esporre i cittadini al rischio di fare atti nulli (si allegano, senza pretesa alcuna di esattezza o completezza, modelli delle dichiarazioni richieste a seconda della situazione).

6) E’ sembrato opportuno che il giudice dell’udienza, quando nel verbale siano comprese condizioni del tipo prima indicato, faccia presente alle parti che egli non ha in quella sede doveri e responsabilità analoghe a quelle del notaio dinanzi al quale si fanno atti pubblici e che in specie non è suo dovere, né rientrerebbe comunque nelle sue possibilità, controllare la correttezza della descrizione, la titolarità del bene trasferito, l’esistenza di pesi od oneri o vincoli di qualunque genere.

Una dichiarazione in quel senso potrebbe essere riportata in calce al verbale onde essere sottoscritta dalle parti.

Ad esempio: le parti prendono atto che il giudice ed il cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni della loro separazione consensuale, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all’esistenza di pesi od oneri o vincoli di qualunque genere.

7) Non verranno ammessi negozi di trasferimento tra persone diverse dai separandi, in particolare a favore di figli (minorenni o no).

B) Divorzi a firma congiunta.

Valgono le stesse considerazioni relativamente alle conclusioni che assumono le parti.

Il presidente

Paolo Vercellone

(RN, 1995, 1101 s.).

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