Regolamento
(CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza,
al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi
Sezione
3
Litispendenza
e connessione
Articolo
11
1.
Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano
state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice successivamente adito
sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la
competenza del giudice preventivamente adito.
2.
Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano
state proposte domande relative al divorzio, alla separazione personale o
all'annullamento del matrimonio, non aventi il medesimo oggetto e il medesimo
titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento
finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.
3.
Quando la competenza del giudice previamente adito è stata accertata, il
giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del
giudice preventivamente adito.
In tal
caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente
adito può promuovere l'azione dinanzi al giudice preventivamente adito.
4. Ai
fini del presente articolo il giudice si considera adito:
a) alla
data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il
giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le
misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto,
o
b) se
l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice,
alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve,
purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure
cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.