Regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000
Articolo
19
Litispendenza
e connessione
1.
Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le
stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale
dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende
d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza
dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2.
Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state
proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi
il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale
successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3.
Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è
stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la
propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente
adita.
In tal
caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità giurisdizionale
successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità
giurisdizionale preventivamente adita.