Regolamento
(CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i
coniugi |
Regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000 |
Sezione
3 Litispendenza
e connessione Articolo
11 1.
Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano
state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il
giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non
sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. 2.
Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano
state proposte domande relative al divorzio, alla separazione personale o
all'annullamento del matrimonio, non aventi il medesimo oggetto e il medesimo
titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento
finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente
adito. 3.
Quando la competenza del giudice previamente adito è stata accertata, il
giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del
giudice preventivamente adito. In tal
caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente
adito può promuovere l'azione dinanzi al giudice preventivamente adito. 4. Ai
fini del presente articolo il giudice si considera adito: a)
alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato
presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di
prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la
notificazione al convenuto, o b) se
l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice,
alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve,
purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure
cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice. |
Articolo 19 Litispendenza
e connessione 1.
Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le
stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale
dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale
successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita. 2.
Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano
state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore,
aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale
successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita. 3.
Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è
stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la
propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente
adita. In tal
caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità giurisdizionale
successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità
giurisdizionale preventivamente adita. SEZIONE
3 Disposizioni
comuni Articolo
16 Adizione
di un'autorità giurisdizionale 1.
L'autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla
data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso
l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omesso
di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la
notificazione al convenuto; o b) se
l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità
giurisdizionale, alla data in cui l'autorità competente ai fini della
notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di
prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato
presso l'autorità giurisdizionale. Articolo
17 Verifica
della competenza L'autorità
giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la
quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale,
in base al presente regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di
un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza. Articolo
18 Esame
della procedibilità 1. Se la
persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro
in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale
competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà
accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda
giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa
presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a
tal fine. 2. In
luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica
l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato necessario
trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a
un altro a norma di tale regolamento. 3. Ove
non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000, si
applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965
relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti
giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia
stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente
all'estero a norma di tale convenzione. |