SEZIONE
2
Responsabilità
genitoriale
Articolo
8
Competenza
generale
1. Le
autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande
relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato
membro alla data in cui sono aditi.
2. Il
paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.
Articolo
9
Ultrattività
della competenza della precedente residenza abituale del minore
1. In
caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro
ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità
giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del
minore permane in deroga all’articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal
trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto
Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto
di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere
abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.
2. Il
paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al
paragrafo 1, ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello
Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti
dinanzi ad esse senza contestarla.
Articolo
10
Competenza
nei casi di sottrazione di minori
In caso
di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza
abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva
la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la
residenza in un altro Stato membro e:
a) se
ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento
ha accettato il trasferimento o mancato rientro;
o
b) se il
minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando
la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha
avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore
si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una
qualsiasi delle seguenti condizioni:
i) entro
un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o
avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è
stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità
competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal
quale non ha fatto rientro;
ii) una
domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata
ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al
punto i);
iii) un
procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale
il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o
del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7;
iv) l’autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza
abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno
ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.
Articolo
11
Ritorno
del minore
1.
Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di
affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino
un provvedimento in base alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito "la
convenzione dell’Aia del 1980") per ottenere il ritorno di un minore che è
stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente
prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi
da 2 a 8.
2. Nell’applicare
gli articoli 12 e 13 della convenzione dell’Aia del 1980, si assicurerà che il
minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia
inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
3. Un’autorità
giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del
minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda
stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione
nazionale.
Fatto
salvo il primo comma l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui
circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi
sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.
4. Un’autorità
giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base
all’articolo 13, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980 qualora sia
dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del
minore dopo il suo ritorno.
5. Un’autorità
giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la
persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.
6. Se un’autorità
giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in
base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità
giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la
sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno
e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni
dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità
centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come
stabilito dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti
i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il
ritorno.
7. A
meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore
aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o
mancato ritorno non sia già stato adita da una delle parti, l’autorità
giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al
paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità
giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione
nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima
esamini la questione dell’affidamento del minore.
Fatte
salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di
mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità
giurisdizionale archivia il procedimento.
8.
Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo
13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive
il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente
regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo
di assicurare il ritorno del minore.
Articolo
12
Proroga
della competenza
1. Le
autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi
dell’articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio,
separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti
per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a
tali domande se:
a)
almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
e
b) la
competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata
espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari
della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali
sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.
2. La
competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:
a) la
decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale
o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;
o
b) nei
casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora
pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale
procedimento sia passata in giudicato;
o
c) il
procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un’altra ragione.
3. Le
autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di
responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo
paragrafo se:
a) il
minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché
uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o
perché è egli stesso cittadino di quello Stato
e
b) la
loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo
univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità
giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore.
4. Se il
minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte
della convenzione dell’Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la
legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia
di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la
competenza fondata sul presente articolo sia nell’interesse del minore, in
particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo
interessato.
Articolo
13
Competenza
fondata sulla presenza del minore
1.
Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né
determinare la competenza ai sensi dell’articolo 12, sono competenti i giudici
dello Stato membro in cui si trova il minore.
2. Il
paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello
internazionale a causa di disordini nei loro paesi.
Articolo
14
Competenza
residua
Qualora
nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi
degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata
dalla legge di tale Stato.
Articolo
15
Trasferimento
delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso
1. In
via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a
conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un
altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più
adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse
superiore del minore, possono:
a)
interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a
presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro
conformemente al paragrafo 4 oppure
b)
chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la
competenza ai sensi del paragrafo 5.
2. Il
paragrafo 1 è applicabile:
a) su
richiesta di una parte o
b) su
iniziativa dell’autorità giurisdizionale o
c) su
iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il
minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.
Il
trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità
giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato
membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.
3. Si
ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai
sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro
a) è
divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale
di cui al paragrafo 1 è stata adita; o
b) è la
precedente residenza abituale del minore; o
c) è il
paese di cui il minore è cittadino; o
d) è la
residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o
e) la
causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione,
alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio
di questo Stato membro.
4. L’autorità
giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un
termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro
devono essere adite conformemente al paragrafo 1.
Decorso
inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità
giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.
5. Le
autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la
competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del
caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui
sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità
giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso
contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità
giurisdizionale preventivamente adito ai sensi degli articoli da 8 a 14.
6. Le
autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo,
direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo
53.
SEZIONE
3
Disposizioni
comuni
Articolo
16
Adizione
di un’autorità giurisdizionale
1. L’autorità
giurisdizionale si considera adita:
a) alla
data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità
giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere
tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al
convenuto;
o
b) se l’atto
deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità
giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della
notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di
prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso
l’autorità giurisdizionale.
Articolo
17
Verifica
della competenza
L’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale
il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base
al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro
Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
Articolo
18
Esame
della procedibilità
1. Se la
persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in
cui l’azione è stata proposta non compare, l’autorità giurisdizionale
competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà
accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda
giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare
le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2. In
luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo
19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato necessario trasmettere
la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a
norma di tale regolamento.
3. Ove
non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000, si applica
l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla
notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed
extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario
trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all’estero a norma di
tale convenzione.
Articolo
19
Litispendenza
e connessione
1.
Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le
stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale
dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale
successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2.
Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state
proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi
il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale
successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3.
Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è
stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la
propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente
adita.
In tal
caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale
successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità
giurisdizionale preventivamente adita.
Articolo
20
Provvedimenti
provvisori e cautelari
1. In
casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le
autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti
provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone
presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del
presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro.
2. I
provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere
applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in
virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i
provvedimenti ritenuti appropriati.