Articolo
12
Proroga
della competenza
1. Le
autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi
dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio,
separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti
per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a
tali domande se:
a)
almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
e
b) la
competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata
espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari
della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali
sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore.
2. La
competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:
a) la
decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale
o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;
o
b) nei
casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora
pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale
procedimento sia passata in giudicato;
o
c) il
procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.
3. Le
autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di
responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo
paragrafo se:
a) il
minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché
uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o
perché è egli stesso cittadino di quello Stato
e
b) la
loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo
univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità
giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore del minore.
4. Se il
minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte
della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la
legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia
di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la
competenza fondata sul presente articolo sia nell'interesse del minore, in
particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo
interessato.