CAPO III
RICONOSCIMENTO
ED ESECUZIONE
Articolo
13
Definizione
del termine "decisione"
1. Ai
fini del presente regolamento si intende per "decisione" qualsiasi decisione
di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio
emessa da un giudice di uno Stato membro, nonché qualsiasi decisione relativa
alla potestà dei genitori emessa in occasione di tali procedimenti
matrimoniali, a prescindere dal termine, ad esempio decreto, sentenza od
ordinanza, con cui essa sia denominata.
2. Le
disposizioni del presente capo si applicano altresì alla determinazione
dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente
regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.
3. Ai
fini dell'applicazione del presente regolamento, gli atti pubblici formati ed
aventi efficacia esecutiva in uno degli Stati membri nonché gli accordi
conclusi dinanzi ad un giudice in corso di giudizio ed esecutivi nello Stato
membro d'origine sono riconosciuti ed eseguiti secondo le modalità stabilite
per le decisioni di cui al paragrafo 1.
Sezione
1
Riconoscimento
Articolo
14
Riconoscimento
delle decisioni
1. Le
decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati
membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In
particolare, fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento
per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a
seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o
annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la
quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di questo Stato.
3. Ogni
parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alle
sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere o non può essere
riconosciuta.
4. Se il
riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un
giudice di uno Stato membro, questi può decidere al riguardo.
Motivi
di diniego del riconoscimento
1. La
decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non
è riconosciuta nei casi seguenti:
a) se il
riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato
membro richiesto;
b)
quando è stata resa in contumacia se la domanda giudiziale o un atto
equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo
utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che
sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la
decisione;
c) se la
decisione è in contrasto con una decisione resa in un procedimento tra le
medesime parti nello Stato membro richiesto;
d) se la
decisione è in contrasto con una decisione riguardante le medesime parti, resa
precedentemente in un altro Stato membro o in un paese terzo, la quale soddisfi
le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.
2. La
decisione relativa alla potestà dei genitori resa in occasione di un
procedimento in materia matrimoniale di cui all'articolo 13 non è riconosciuta
nei casi seguenti:
a) se,
tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente
contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b) se,
salvo in caso d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il figlio abbia
avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi
fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
c)
quando è stata resa in contumacia se la domanda giudiziale e un atto
equivalente non è stato notificato o comunicato al contumace in tempo utile e
in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato
accertato che egli ha accettato inequivocabilmente la decisione;
d) su
richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria
potestà di genitore, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere
ascoltato;
e) se la
decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei
genitori emessa nello Stato membro richiesto;
f) se la
decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei
genitori emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il figlio
risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello
Stato membro richiesto.
Accordo
con Stati terzi
Un
tribunale di uno Stato membro può, in base ad un accordo sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni, non riconoscere una decisione adottata in un altro Stato
membro quando, nel caso di cui all'articolo 8, la decisione ha potuto essere
basata solo su criteri di competenza diversi da quelli di cui gli articoli da 2
a 7.
Divieto
di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d'origine
Non si
può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello
Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo
15, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), non può essere
applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 2 a 8.
Articolo
18
Divergenze
fra le leggi
Il
riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o
annullamento del matrimonio non può essere negato perché la legge dello Stato
membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione
personale o l'annullamento del matrimonio.
Articolo
19
Divieto
di riesame del merito
In
nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo
20
Sospensione
del procedimento
1. Il
giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di
una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il
procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.
2. Il
giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di
una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa
nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere
il procedimento.
Sezione
2
Esecuzione
Decisioni
esecutive
1. Le
decisioni relative all'esercizio della potestà dei genitori su un figlio di
entrambi i coniugi, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono
eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su
istanza della parte interessata, purché siano state notificate.
2.
Tuttavia nel Regno Unito la decisione è eseguita in Inghilterra e Galles,
Scozia e Irlanda del Nord soltanto dopo esservi stata registrata per
esecuzione, su istanza della parte interessata.
Articolo
22
Giudici
territorialmente competenti
1.
L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che
figurano nell'elenco di cui all'allegato I.
2. La competenza
territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è
chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del figlio cui l'istanza
si riferisce.
Quando
nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro in cui è
chiesta l'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo
dell'esecuzione.
3. In
relazione ai procedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la competenza
territoriale è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è
proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.
Articolo
23
Procedimento
di esecuzione
1. Le
modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello
Stato membro richiesto.
2. L'istante
elegge il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia,
se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio,
l'istante designa un procuratore alle liti.
3.
All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 32 e 33.
Decisione
del giudice
1. Il
giudice adito decide senza indugio. In questa fase del procedimento, la parte
contro la quale l'esecuzione viene chiesta non può presentare osservazioni.
2.
L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 15,
16 e 17.
3. In
nessun caso la decisione può essere riesaminata nel merito.
Articolo
25
Notificazione
della decisione
La
decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del
richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge
dello Stato membro richiesto.
Articolo
26
Opposizione
alla decisione di esecuzione
1.
Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa
sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2.
L'opposizione è proposta davanti al giudice di cui all'allegato II.
3.
L'opposizione è proposta secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se
l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di
esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a
comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si
applicano le disposizioni dell'articolo 10.
5.
L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel
termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la
quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro
diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il
termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani
proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti
alla distanza.
Articolo
27
Giudice
dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione
La
decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle
procedure di cui all'allegato III.
Articolo
28
Sospensione
del procedimento
1. Il
giudice dinanzi al quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 26 o
dell'articolo 27 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta
l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata
nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per
proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso il giudice
può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
2.
Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi
mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro di origine è considerato
impugnazione ordinaria ai fini del paragrafo 1.
Articolo
29
Esecuzione
parziale
1. Se la
decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere
accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o
taluni di essi.
2.
L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.
Articolo
30
Assistenza
giudiziaria
L'istante
che, nello Stato membro d'origine, ha usufruito in tutto o in parte
dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento
di cui agli articoli da 22 a 25, dell'assistenza più favorevole o
dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro richiesto.
Articolo
31
Cauzione
o deposito
Non può
essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati,
alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione
pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:
a) per
il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o
b) per
la sua qualità di straniero oppure qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno
Unito o in Irlanda dal difetto di "domicile" in uno di tali Stati
membri.
Sezione
3
Disposizioni
comuni
Articolo
32
Documenti
1. La
parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di
esecutività deve produrre quanto segue:
a) una
copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità;
b) un
certificato di cui all'articolo 33.
2. Se si
tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o
l'esecuzione deve inoltre produrre:
a)
l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda
giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace, e
b) un
documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la
decisione.
Articolo
33
Altri
documenti
L'ufficio
giudiziario competente o l'autorità competente dello Stato membro in cui è
stata pronunciata una decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte
interessata, un certificato utilizzando il modulo uniforme di cui all'allegato
IV (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato V (decisioni in materia
di potestà dei genitori).
Articolo
34
Mancata
produzione di documenti
1.
Qualora i documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), o
paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un temine per la loro
presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di
essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2.
Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei
documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine
abilitata in uno degli Stati membri.
Articolo
35
Legalizzazione
o formalità analoga
Non è
richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati
negli articoli 32, 33 e nell'articolo 34, paragrafo 2, né per l'eventuale
procura alle liti.