CAPO II
COMPETENZA
SEZIONE
1
Divorzio,
separazione personale e annullamento del matrimonio
Articolo
3
Competenza
generale
1. Sono
competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione
personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità
giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel
cui territorio si trova:
- la
residenza abituale dei coniugi, o
-
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del
convenuto, o
- in
caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- la
residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno
immediatamente prima della domanda, o
- la
residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi
immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o,
nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio
"domicile";
b) di
cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda,
del "domicile" di entrambi i coniugi.
2. Ai
fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto
riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e
dell'Irlanda.