Giacomo Oberto

 

COMUNIONE LEGALE, IMMOBILI DI COOPERATIVE A CONTRIBUTO PUBBLICO

E RIMBORSI EX ART. 192, PRIMO COMMA, C.C.

 

[Nota a Cass., 11 settembre 2008, n. 23391: motivazionemassime]

 

Sommario:

1. Le questioni trattate dalla sentenza in commento.

2. Sulla caduta in comunione legale degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

3. Peculiarità dell’acquisto in comunione legale degli immobili delle cooperative a contributo pubblico.

4. La presunzione ex art. 195 c.c. e la sua applicabilità all’accertamento della contitolarità di un immobile di edilizia residenziale pubblica. 

5. I rimborsi di cui al primo comma dell’art. 192 c.c. e il problema dei rapporti con l’art. 184, terzo comma, c.c.

6. Sul carattere di valuta del debito ai sensi dell’art. 192, primo comma, c.c. e, più in generale, sulla natura di valuta o di valore dei debiti per rimborsi e restituzioni.       

 

 

Abstract

La Cassazione torna sul tema della caduta in comunione legale degli immobili di cooperative a contributo pubblico, riaffermando il principio secondo cui, ai sensi della normativa speciale, l’acquisto della proprietà in capo all’assegnatario si perfeziona al momento della stipula del mutuo individuale. In una peculiare situazione in cui, a quanto pare, non emerge la prova che tale atto si collochi temporalmente in un’epoca coincidente con quella di vigenza per l’acquirente del regime di comunione legale, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza d’appello che – fondandosi sulla stipula, manente communione, tra la cooperativa e la moglie assegnataria, del rogito notarile di cessione – aveva riconosciuto il carattere comune del bene. La nota di commento, illustrando lo stato della giurisprudenza sul punto, traccia, per il caso di specie, possibili percorsi alternativi.

Sull’altro punto in discussione, relativo alla natura del debito a titolo di rimborso conseguente allo scioglimento del regime legale, la nota, pur approvando la tesi, seguita dalla Cassazione, di ritenere di valuta il debito ex art. 192, primo comma, c.c., rileva che la soluzione più appropriata della controversia in oggetto sarebbe stata quella di ricorrere all’applicazione dell’art. 184, terzo comma, c.c. La decisione offre quindi lo spunto per una rivisitazione dei rapporti tra tali ultime due fattispecie normative.

 

 

1. Le questioni trattate dalla sentenza in commento.

La controversia oggetto della sentenza qui in commento s’incentra – in estrema sintesi – sulle seguenti due questioni: (a) da un lato, la richiesta del marito di accertamento della contitolarità in comunione legale (rectius: in comunione ordinaria, per aver formato oggetto di comunione legale successivamente disciolta per effetto della separazione legale) di un appartamento acquistato dalla moglie per rogito notarile dalla stessa stipulato (senza il concorso del marito), manente communione, con una cooperativa edilizia a contributo pubblico; (b) dall’altro, la contrapposta domanda della moglie di corresponsione della metà del valore di un’autovettura acquistata a proprio nome dal solo marito, sempre in costanza di regime ex artt. 177 ss. c.c., e da questi rivenduta a terzi.

Mentre il tribunale accoglie la richiesta del marito, rigettando quella della moglie, la corte d’appello conferma la sentenza di primo grado in punto accertamento della contitolarità dell’appartamento (più esattamente, del relativo diritto di superficie, trasferito dalla cooperativa alla moglie), ma riforma la pronuncia impugnata nella parte relativa all’autovettura, di cui viene riconosciuta la proprietà comune, con condanna del marito a rimborsare alle moglie la metà del prezzo di vendita del veicolo, dal marito interamente incassato.

Per affermare la caduta in comunione dell’alloggio la corte territoriale dichiara di seguire il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’acquisto della proprietà degli alloggi costruiti da società cooperativa edilizia a contributo erariale si verifica al momento della stipula del contratto di mutuo individuale da parte del socio; ciò premesso, riconosce che l’acquisto nella specie si era perfezionato il 26 febbraio 1981 (manente communione) per effetto dell’atto pubblico di assegnazione dalla cooperativa alla moglie del relativo diritto di superficie per novantanove anni, per un corrispettivo di £. 26.333.377. Per quanto attiene all’autovettura, la corte d’appello, come già detto, ne accerta la comproprietà, riconoscendo alla moglie la metà del prezzo ricavato dal marito dalla vendita del veicolo a terzi, con il pagamento degli interessi dalla domanda al saldo.

Su ricorso della moglie, che contesta, in primo luogo, il carattere comune dell’alloggio, la Cassazione rileva la presenza di una contraddizione tra la ratio decidendi proclamata dalla corte d’appello – vale a dire il principio secondo il quale l’acquisto degli immobili costruiti da cooperative a contributo pubblico si verifica, ope legis, al momento della stipula del mutuo individuale – ed il fatto che la stessa corte d’appello abbia poi ritenuto verificato l’acquisto al (verosimilmente diverso) momento della formazione dell’atto pubblico del 26 febbraio 1981; atto che, dalla sentenza impugnata, risulta costituire un «contratto di trasferimento» intervenuto tra la cooperativa, pacificamente di natura pubblica, e la moglie, in virtù del quale alla stessa veniva assegnato il diritto di superficie per novantanove anni sull’immobile a decorrere dal 18 marzo 1977 per il corrispettivo di £. 26.333.377.

Sul punto rileva la Corte Suprema che, dal contenuto del rogito e dall’indicazione delle parti, come individuati nella sentenza impugnata, deve escludersi che l’acquisto dell’immobile possa essersi verificato alla data della stipula del citato atto, non risultando affatto che in tale sede sia stato sottoscritto il mutuo individuale e, anzi, dovendo negarsi che ciò sia avvenuto, per l’assenza di un soggetto identificabile come mutuante. Rimarca poi la Cassazione che non può certo escludersi che il mutuo individuale possa essere stato stipulato in data precedente all’atto di assegnazione di cui sopra, sebbene tale elemento sia rimasto incerto, posto che la sentenza d’appello non vi fa cenno. Da ciò deve desumersi (ancorché la Corte non lo dica expressis verbis) che la data di stipula del mutuo individuale potrebbe essere anteriore a quella di applicazione alla coppia in oggetto del regime di comunione legale (instauratosi nella specie a decorrere dal 16 gennaio 1978, per effetto dell’art. 228 della l. n. 151 del 1975 e dell’art. 1 del d.l. n. 688 del 1977). Da qui la conseguenza, non esplicitata dalla Cassazione, ma implicita nel ragionamento esposto, secondo cui, essendo possibile che la data del mutuo abbia preceduto il momento di inizio del regime legale per quella coppia, il soggetto rivendicante, cioè il marito, non può vedere accolta la propria domanda, per non essere stato in grado di soddisfare all’onere probatorio sullo stesso gravante, ex art. 2697, primo comma, c.c.

Il Giudice di legittimità accoglie dunque, con rinvio, il primo motivo di ricorso (per questa ragione deve ritenersi frutto di mero errore materiale l’incipit del punto n. 2 della motivazione, vale a dire: «Il ricorso non merita accoglimento», posto che quest’ultimo viene, invece, parzialmente – nella parte, oltre tutto, più «sostanziosa» – accolto).

Peraltro, in mancanza di enunciazione del principio di diritto, non è chiaro quale valutazione il giudice di rinvio sarà chiamata a compiere. Se, infatti, ex actis, non risultava (come pare non risultasse) la data della stipula del mutuo, in mancanza di un riferimento temporale certo che consentisse di collocare la stipula del mutuo stesso in data successiva al 16 gennaio 1978, la Cassazione avrebbe potuto «decidere la causa nel merito» (cfr. art. 384, secondo comma, u.p., c.p.c.), accogliendo puramente e semplicemente in parte qua il ricorso, con conseguente rigetto della domanda del marito di riconoscimento della contitolarità del diritto di superficie sul bene.

A ben vedere, però, altri scenari si sarebbero potuti profilare.

In primo luogo la Corte avrebbe potuto attribuire maggiore rilievo al rogito notarile concluso tra la moglie e la cooperativa, su cui la corte territoriale aveva fondato la propria decisione. In altri termini, essa avrebbe potuto ravvisare in tale atto gli estremi di un negozio sostanzialmente ricognitivo di una translatio dominii (rectius: superficiei) già avvenuta ex lege (ai sensi, come si dirà, dell’art. 229, r.d. 28 aprile 1938, n. 1165) in un’epoca che, a questo punto, si sarebbe potuta presumere come temporalmente non molto precedente al 26 febbraio 1981 e comunque successiva al 16 gennaio 1978. Se una presunzione di tal genere fosse invece apparsa, per così dire, troppo osée, ben si sarebbe potuto ricorrere – attesa la situazione di incertezza sul piano fattuale (lo si ripete: per quanto emerge, per lo meno, dalla lettura della decisione qui in commento) – alla presunzione ex art. 195 c.c., di cui si dirà in seguito: ciò che avrebbe consentito (anzi, a sommesso avviso di chi scrive, imposto) alla Cassazione di rigettare anche il relativo motivo di gravame proposto dalla moglie, semplicemente correggendo la motivazione della sentenza d’appello, secondo quanto previsto dall’art. 384, ult. cpv., u.p., c.p.c.

Quanto all’autoveicolo va detto che il motivo proposto al riguardo dalla moglie concerneva il fatto che la corte d’appello, condannando il marito a rimborsare metà del prezzo ricavato dalla relativa vendita, ne avesse escluso la rivalutazione monetaria, concedendo gli interessi solo dalla domanda, mentre era stata chiesta la condanna alla «restituzione della metà del valore dell’auto», con conseguente necessaria liquidazione, secondo la ricorrente, non solo della rivalutazione monetaria, ma anche degli interessi «dal momento in cui la somma via via si rivalutava».

Sul punto la Cassazione ritiene corretta la valutazione effettuata dai giudici d’appello alla data della vendita, avvenuta il 6 marzo 1991, con individuazione del valore del veicolo con riferimento al prezzo incassato al momento, per l’appunto, in cui l’auto era stata venduta. La Corte di legittimità afferma che, una volta trasformato il bene comune in denaro e caduto il denaro in comunione, l’obbligazione restitutoria della quota spettante alla ricorrente ex art. 192, primo comma, c.c., nascente al momento dello scioglimento della comunione, ha certamente natura di obbligazione di valuta, suscettibile di rivalutazione nei soli limiti in cui sussistano i presupposti di cui all’art. 1224, secondo comma, c.c. Anche con riguardo a questo a questo specifico profilo appare peraltro profilabile uno scenario alternativo, incentrato sull’art. 184, terzo comma, c.c., come verrà illustrato a tempo debito.

La Corte di legittimità rigetta, infine, il ricorso incidentale del marito, con il quale costui lamentava che la corte territoriale avesse omesso di valutare la circostanza che, all’atto della separazione, la moglie non aveva avanzato alcuna pretesa in ordine all’autovettura a lui intestata e rimasta in suo possesso. Poiché, contestualmente, un’altra auto era rimasta in possesso della moglie, la situazione avrebbe dovuto essere interpretata come accordo tra i coniugi in ordine alla attribuzione dei beni. Ma sul punto la Cassazione nota che «il ricorrente incidentale prospetta una lettura degli atti diversa da quella fornita dalla corte territoriale, senza indicare gli errori giuridici e logici che sarebbero stati compiuti». E’ un peccato che la difesa del marito non abbia ritenuto di proporre, in proposito, l’argomento del valore contrattuale delle intese di separazione [1]: ciò che gli avrebbe permesso di sfruttare, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità che correttamente estende a tali accordi i canoni ermeneutici in materia di contratti [2].

I temi su cui occorre concentrare l’attenzione in questa sede sono, pertanto, costituiti dall’individuazione del momento d’acquisto alla comunione legale degli immobili delle cooperative a contributo pubblico, da un lato, e quello della natura dei crediti da rimborso, ex art. 192, primo comma, c.c., dall’altro.

 

 

2. Sulla caduta in comunione legale degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

La giurisprudenza ha avuto modo di pronunziarsi più volte sul tema della sorte, tra coniugi in comunione, di diritti relativi ad immobili di edilizia residenziale pubblica e di cooperative a contributo pubblico. Al riguardo, può constatarsi come, operata una distinzione tra la fase attributiva del diritto personale di godimento e quella in cui avviene il trasferimento del diritto dominicale, le decisioni abbiano comunque sempre focalizzato l’attenzione su tale secondo momento, quale quello rilevante ex art. 177 c.c.

Iniziando dal campo, in generale, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, si è stabilito che l’assegnazione in locazione di un alloggio dell’edilizia residenziale pubblica, ancorché con la previsione della possibilità di «riscattarne» la proprietà, e pure quando venga disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario – nella specie, a norma degli artt. 29, l. 14 febbraio 1963, n. 60 («Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori») e 70, d.p.r. 11 ottobre  1963, n. 1471 («Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e l’istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori») – attribuisce un mero diritto personale, non reale, del quale è esclusivo titolare l’assegnatario medesimo. Pertanto, nel caso di sopravvenienza della separazione dei coniugi, prima del trasferimento in proprietà dell’immobile, deve escludersi che il coniuge non assegnatario possa pretendere una quota del bene, invocando il pregresso regime di comunione legale «poiché questo riguarda solo gli acquisti della proprietà od altro diritto reale» [3]. E’ da notare che, in quel caso, si discuteva solo del diritto di godimento del bene, ottenuto mediante assegnazione in godimento con patto di futura vendita, e non già della proprietà sull’immobile [4]. Analogamente si è esclusa la caduta in comunione della quota di cooperativa edilizia [5], pur riconoscendosi che l’effetto ex art. 177, lett. a), c.c., potrebbe prodursi in relazione al «risultato finale», cioè all’acquisto del diritto di proprietà [6].

La stessa Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 177, lett. a), c.c., nella parte in cui non prevede che l’assegnazione in godimento di alloggio di cooperativa in favore di uno dei coniugi prima del passaggio di proprietà ricada in comunione, con riferimento agli articoli 2, 3 e 29 Cost. Al riguardo i Supremi Giudici hanno ritenuto che, da un lato, l’omessa previsione non incide su diritti fondamentali o sulla libertà e l’uguaglianza dei coniugi mentre, dall’altro, rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare i contenuti della comunione legale tra coniugi in relazione alle ritenute esigenze sociali [7].

Nessun dubbio ha avuto invece la giurisprudenza assolutamente prevalente nell’attribuire alla comunione il diritto dominicale a seguito di intervenuta assegnazione del bene in proprietà, una volta corrisposte tutte le rate previste al momento dell’assegnazione in godimento, a prescindere dal momento e dalle circostanze dell’assegnazione in godimento. Così si è stabilito che, «Qualora un coniuge si renda assegnatario e cessionario, con pagamento rateizzato del prezzo e conseguente riserva di proprietà in favore dell’ente cedente, di alloggio dell’edilizia residenziale pubblica, la data dell’acquisto di tale immobile, anche al fine di stabilire se esso ricada nella comunione legale dei beni con l’altro coniuge (art. 177 primo comma lett. a cod. civ.), va individuata in base al contratto privatistico di trasferimento del diritto dominicale, stipulato dopo l’integrale versamento di quel prezzo» [8].

Talora la giurisprudenza ha anche mostrato di voler fare applicazione della regola stabilita dall’art. 1523 c.c., per ricollegare al pagamento dell’ultima rata del prezzo pattuito il momento rilevante ai fini della caduta in comunione del bene [9].

 

 

3. Peculiarità dell’acquisto in comunione legale degli immobili delle cooperative a contributo pubblico.

Per quanto attiene, in particolare, alle specifiche questioni poste dagli acquisti dalle cooperative a contributo pubblico, cui risulta applicabile il r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 («Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica»), va subito rilevato che, per effetto di queste disposizioni, l’acquisto della proprietà degli alloggi sociali si realizza per mezzo di un procedimento comprendente una pluralità di fasi, attraverso le quali la posizione del socio si evolve assumendo poteri sempre più intensi, fino a consolidarsi nell’acquisto del diritto di proprietà dell’alloggio. I momenti più significativi di tale procedimento sono quelli dall’assegnazione e del perfezionamento del mutuo individuale. L’assegnazione iniziale attribuisce al socio assegnatario solo il diritto al godimento e non già la proprietà dell’alloggio; da essa decorre, peraltro, il termine iniziale dell’obbligazione, gravante sull’assegnatario, di pagare le quote di ammortamento del mutuo, per la parte relativa all’alloggio assegnatogli. Solo successivamente, con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, la proprietà dell’alloggio si trasferisce all’assegnatario, ai sensi dell’art. 229 del citato r.d. Tale effetto è, dunque, il risultato di un complesso e articolato procedimento che, perseguendo finalità pubblicistiche e riducendo notevolmente i margini di autonomia spettanti alla società ed ai soci, mal si adatta a essere modellato secondo schemi tipicamente civilistici e, comunque, fa derivare i rispettivi diritti e obblighi delle parti non dal contratto ma direttamente dalla legge [10].

Da quanto sopra deriva che rilevante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 177, lett. a), c.c., è la stipula del contratto di mutuo individuale [11]. Ciò, del resto, ancora una volta, in applicazione del principio per il quale il momento determinante, ai fini dell’applicazione della citata norma giusfamiliare, è quello in cui interviene il trasferimento del diritto di proprietà.

Anche in relazione a siffatto tipo di acquisto appare, inoltre, irrilevante la provenienza degli esborsi effettuati per l’acquisto [12], potendosi al riguardo osservare che, mentre il versamento di denaro personale per un acquisto comune non sembra idoneo a dare luogo all’applicazione dell’art. 192, terzo comma, c.c. [13], l’impiego di denaro comune per un acquisto, viceversa, personale potrà determinare, a seconda dei casi, l’applicazione dell’art. 184 o dell’art. 192, primo comma, c.c., come si vedrà più avanti.

Sempre in relazione alla partecipazione alle cooperative edilizie a responsabilità limitata, qualora si dovesse ritenere, secondo l’opinione certamente preferibile, che i diritti di credito e, tra questi, le quote di s.r.l., ricadono in comunione [14], non vi è motivo di dubitare che anche le quote di una cooperativa edilizia a r.l. soggiacciano al meccanismo ex art. 177, lett. a), c.c. [15]. Il che, naturalmente, non significa che il coniuge possa rivendicare la comproprietà del bene, se il trasferimento della proprietà è intervenuto in favore del solo coniuge intestatario della quota in epoca successiva allo scioglimento del regime legale. Rivendicare un bene significa allegare e dimostrare di esserne proprietario e la proprietà dell’unità immobiliare, nel caso in esame, non si trasferisce in capo al coniuge all’atto dell’acquisto della quota della cooperativa, come sopra chiarito.

Ulteriormente diverso è il caso in cui, in epoca anteriore all’intervenuto trasferimento della proprietà dell’immobile dalla cooperativa ai soci, il coniuge non intestatario della quota (il cui acquisto sia però avvenuto manente communione) intenda fare valere il proprio diritto nei confronti della società.

Qui può concordarsi con l’opinione [16] secondo cui la legittimazione del coniuge a far valere i propri diritti nei confronti della società presuppone l’annotazione della contitolarità della partecipazione nel libro dei soci. In caso di rifiuto l’interessato potrà ottenere quest’ultima in seguito ad accertamento giudiziale del fatto che la quota o le azioni sono cadute in comunione, sempre che il coniuge sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per acquistare lo status di socio. Nel caso in cui la cooperativa assegni l’immobile, in costanza di regime legale, al coniuge intestatario della partecipazione prima che la contitolarità sia annotata nel libro dei soci – ed in ogni altro caso in cui tale annotazione non sia possibile per il difetto da parte dell’altro coniuge dei requisiti soggettivi richiesti – l’assegnatario matura un debito nei confronti della comunione pari al valore dell’immobile al momento dell’assegnazione in proprietà: siffatta assegnazione al solo coniuge formalmente intestatario della quota si risolve, infatti, nell’impiego di un bene comune (la quota) per ottenere un vantaggio che non giova alla comunione, con conseguente applicazione estensiva dell’art. 192, primo comma, c.c. [17].

 

 

4. La presunzione ex art. 195 c.c. e la sua applicabilità all’accertamento della contitolarità di un immobile di edilizia residenziale pubblica.

        Si è fatto cenno, trattando in generale delle questioni affrontate dalla Cassazione nella sentenza qui in commento, al fatto che la vicenda avrebbe potuto avere esito diverso, se si fosse ritenuta applicabile alla specie una regola fondamentale in materia di comunione legale, vale a dire quella dettata dall’art. 195 c.c. L’ultimo periodo di tale disposizione disciplina, infatti (unitamente all’art. 197 c.c., per ciò che attiene ai rapporti con i terzi), il regime probatorio della titolarità esclusiva dei beni, stabilendo una presunzione iuris tantum di appartenenza alla comunione, in mancanza di prova contraria.

La presunzione di cui all’art. 195 c.c. è stata ritenuta di grande importanza sia sistematica sia pratica: sistematica, perché riflette il favor communionis che caratterizza l’intero regime legale [18] ed inoltre, integrando le norme degli artt. 177, 178 e 179 c.c., definisce in concreto la dimensione dell’attivo della comunione [19]; pratica, poiché individua un chiaro criterio in grado di dirimere le controversie tra coniugi in merito alla titolarità: un criterio ripreso, come noto, anche dall’art. 219 c.c. per il regime di separazione dei beni e che possiede una valenza generale. Valenza generale che la giurisprudenza non ha mancato di sottolineare, evidenziando come esso «sia applicabile in ogni caso in cui (…) debba giudicarsi se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno dei coniugi o siano in comunione» [20].

Il previgente art. 228 c.c. e, sulle sue orme, il progetto approvato dalla Camera, condizionavano tale presunzione alla mancata descrizione, mediante atto pubblico, dei beni mobili di proprietà personale al momento delle nozze o di quelli ereditati o ricevuti per donazione [21]. Giustamente questa eccezione fu fatta cadere dal Senato, dal momento che simili descrizioni, quando vi siano, potranno costituire nient’altro che uno tra i vari modi per dare quella prova contraria alla presunzione di appartenenza alla comunione, che può sempre essere offerta e senza limiti [22].

Per quanto riguarda il concreto ambito applicativo della presunzione, va rilevato che la lettera dell’art. 195 c.c. fa riferimento esclusivamente ai beni «che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione», con richiamo, quindi, alle sole lettere a) e b) dell’art. 179 c.c. La dottrina maggioritaria, peraltro, tende a ritenerla applicabile a tutti i beni personali [23]. In contrario si è osservato  che la prova da fornire per i beni di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 179 c.c. risiede in una qualità oggettiva, mentre la personalità di cui alla lettera f) deve risultare dall’atto di acquisto, ciò che giustificherebbe la non riferibilità della presunzione a tutte queste ipotesi [24]. Ma l’opinione è rimasta minoritaria. E in effetti, a ben vedere, anche le ragioni per le quali un bene ha carattere personale ai sensi delle lett. a) e b) dell’art. 179 c.c. sono, se non intrinsecamente oggettive, quanto meno oggettivamente dimostrabili sulla base della prova della data dell’acquisto o del titolo ereditario. Non si riesce pertanto a comprendere per quale ragione solo in questi casi si dovrebbe agevolare il coniuge rivendicante, lasciando invece interamente a suo carico l’onus probandi nelle altre fattispecie.

Dottrina [25] e giurisprudenza [26] concordano poi nel ritenere che la presunzione di comproprietà sia applicabile ad ogni contestazione sull’appartenenza di beni mobili, anche prima del verificarsi dello scioglimento della comunione, costituendo espressione del principio generale secondo cui il proprietario, esclusivo, dei beni personali li può comunque prelevare prima della divisione dei beni comuni [27]. Come esattamente rilevato [28], la norma appare, ad un attento esame, come qualcosa di più di un semplice criterio regolatore delle operazioni divisionali, ma assume invece, su un piano generale, le caratteristiche di un principio regolatore di potenziali conflitti che possono egualmente insorgere sia prima che dopo lo scioglimento della comunione legale, e persino posteriormente alla divisione.

La questione più interessante, però, attiene proprio al caso risolto dalla sentenza qui in commento, sebbene non risulta che le parti o i giudici abbiano ritenuto di sollevarla. Essa investe, infatti, il tema dell’applicabilità della presunzione ex art. 195 c.c. alla materia immobiliare.

Sul punto va detto che, se è vero che la norma fa espresso e specifico richiamo ai soli beni mobili e che la dottrina tende ad escluderne la riferibilità non solo agli immobili, ma anche ai mobili registrati [29], è anche innegabile che la ratio che presiede alla regola qui in discorso non giustifica una limitazione di questo genere. Certo, potrebbe essere agevole riprodurre qui il ragionamento che molti, Cassazione in testa, adducono per confinare ai mobili la portata della disposizione «gemella» in materia di regime di separazione dei beni, la quale, tra l’altro, non contiene espressamente alcuna limitazione quanto al campo d’applicazione. In proposito è noto che l’art. 219 c.c. viene costantemente riferito ai soli mobili, atteso che la prova della proprietà degli immobili risulta di solito da un titolo non equivoco, mentre l’art. 219 c.c. – volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull’onere della prova in tema di rivendicazione – non contiene alcuna deviazione rispetto alla normale disciplina della prova dei contratti formali, in particolare degli acquisti immobiliari [30].

In realtà, come si è cercato di dimostrare in altra sede, l’art. 219 c.c. trova un’applicazione assolutamente generale; ciò che occorre evitare è di cadere nell’errore di considerare il documento richiesto dall’art. 1350 c.c. come una «prova» della proprietà, laddove esso costituisce invece elemento essenziale del negozio traslativo. E’ certo che chi chiede di provare per testi la dazione del danaro con il quale il coniuge in regime di separazione ha proceduto ad un acquisto immobiliare a quest’ultimo «intestato» non può invocare l’art. 219 c.c. Ma questa conclusione si giustifica non già in base al fatto che tale disposizione non si applichi agli immobili, bensì, puramente e semplicemente, perché quel soggetto – in realtà – non sta chiedendo di provare la proprietà (o la comproprietà) del bene, bensì un contratto formale. E ciò perchè la corresponsione dei mezzi finanziari per l’acquisto di una cosa non costituisce mai, di per sé, nel nostro ordinamento, un modo d’acquisto del diritto medesimo [31].

 Ne deriva dunque che, ogni qualvolta la qualità comune o personale di un bene dipende da elementi per i quali le norme sul contratto non richiedono la forma scritta ad substantiam non si vede per quale ragione, posto che la relativa prova è libera, la presunzione di contitolarità, quale espressione del generale principio del favor communionis, non dovrebbe operare.

Si pensi, ad esempio, ad una controversia sul carattere comune de residuo ai sensi dell’art. 178 c.c., ovvero comune tout court, di un acquisto immobiliare operato in costanza di regime legale ed in relazione al quale sussistano incertezze probatorie sull’effettiva destinazione del bene a far parte del complesso aziendale dell’impresa gestita dal solo coniuge acquirente. Lo stesso argomento ben potrebbe ripetersi in relazione ad acquisti per i quali si discuta sulla ricorrenza dei presupposti ex art. 179, lett. c) o d), c.c., ovviamente qualora si volesse – come proposto da chi scrive [32] – accedere alla tesi che lega alla sola obiettiva presenza dei presupposti descritti dalle citate lettere la sorte dell’acquisto, a prescindere dalla partecipazione dell’altro coniuge all’atto. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi con riguardo alla sussistenza di incertezze a livello probatorio su elementi quali la sussistenza, in relazione ad un acquisto immobiliare da parte di un coniuge in regime di comunione, degli estremi della donazione indiretta (pagamento del prezzo da parte di un terzo, ovvero presenza di un animus donandi nell’effettuazione di tale pagamento), ovvero dell’acquisto a titolo originario, ma in forza di un possesso che il coniuge possessore allega come idoneo a determinare la ricaduta del diritto nel suo patrimonio personale o in comunione de residuo: si pensi, ancora una volta, alle fattispecie descritte dagli artt. 179, lett. c) e d), ovvero 178 c.c. [33]. Ancora, può pensarsi alla situazione di incertezza derivante dalla presenza di un acquisto immobiliare effettuato per atto pubblico manente communione, allorquando un coniuge alleghi il carattere meramente riproduttivo di tale atto in relazione ad un precedente acquisto effettuato da lui solo per scrittura privata di cui non riesca a provare l’anteriorità rispetto alle nozze [34].

In tutte queste ipotesi, dunque, la presunzione qui in esame varrà a superare ogni possibile situazione di impasse determinata dalla «insufficienza di prove» in ordine ad uno dei sopraelencati elementi, facendo prevalere il carattere (immediatamente) comune su quello comune (solo) de residuo, ovvero personale del bene di cui si discute.

Ecco perché la controversia sul carattere comune o personale dell’alloggio oggetto della pronunzia qui commentata – di fronte alla situazione di incertezza fattuale, costituita dal mancato accertamento della data di stipula del mutuo individuale e, oltre tutto, in presenza un atto traslativo dalla cooperativa compiuto manente communione – si sarebbe dovuta risolvere con applicazione del principio testé illustrato e dunque con l’affermazione del carattere comune del diritto in contestazione sull’immobile.

 

 

5. I rimborsi di cui al primo comma dell’art. 192 c.c. e il problema dei rapporti con l’art. 184, terzo comma, c.c.

La sentenza in commento, come si diceva, si pronunzia anche sulla natura (di valore o di valuta) del credito da rimborso ai sensi dell’art. 192, primo comma, c.c.

La sentenza impugnata aveva riconosciuto alla moglie il diritto alla metà del prezzo dell’autoveicolo già in comunione legale, successivamente venduto dal marito a terzi, trattando tale fattispecie come un credito di valuta e non già di valore e la soluzione viene (correttamente, come si vedrà, se ci si pone in quest’ottica) confermata dalla Corte Suprema. A quanto consta dalla lettura della motivazione della Cassazione, la questione è però sempre stata affrontata, nel corso dell’iter processuale, sotto l’angolo visuale dell’art. 192, primo comma, c.c., mentre non risulta che sia mai stato sollevato il problema dell’eventuale riferimento all’art. 183, terzo comma, c.c., ciò che avrebbe senza problemi attratto l’obbligazione in discorso nella sfera di quelle di valore. Il tema del rapporto tra le due fattispecie merita dunque qualche cenno.

Ai sensi del primo comma dell’art. 192 c.c. «Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186». Al riguardo, va detto innanzi tutto che, poiché tra le obbligazioni ex art. 186 c.c. sono inserite anche quelle contratte nell’interesse della famiglia (art. 186, lett. c), c.c.), i «fini diversi» cui l’art. 192, comma primo, c.c. fa riferimento sono evidentemente fini personali del singolo coniuge. Ciascun coniuge sarà quindi tenuto al rimborso delle somme che abbia prelevato per scopi esclusivamente personali. Notiamo poi che tale obbligo sorge solo in relazione alla comunione immediata, dal momento che i beni facenti parte della comunione de residuo, entrando nel patrimonio comune solo alla cessazione della comunione legale, non sono soggetti ad alcuna valutazione in merito all’utilizzo che manente communione il coniuge titolare ne compie [35].

Il principale dei problemi ermeneutici relativi alla norma in oggetto attiene al tema dell’actio finium regundorum rispetto all’art. 184, terzo comma, c.c.

        In proposito, due strade appaiono astrattamente percorribili. La prima postula l’esistenza di un rapporto di specialità della disposizione dettata in tema di scioglimento (rispetto a quella in materia di amministrazione), in quanto avente ad oggetto solo un particolare tipo di bene mobile (il denaro). Ma le conseguenze sarebbero sconcertanti: il prelievo unilaterale di somme comuni dovrebbe ritenersi sempre consentito, salvo un obbligo di rimborso, che maturerebbe (di regola) solo al momento dello scioglimento della comunione (cfr. art. 192, quarto comma, c.c.) [36]. L’altra soluzione, che appare preferibile, assegna invece alle norme due diversi campi d’azione anche in relazione agli atti dispositivi di somme di denaro: l’elemento differenziatore è qui dato dal fatto che l’art. 184, ult. cpv., c.c. prende pur sempre le mosse dal presupposto che il coniuge agente abbia posto in essere un atto senza l’accordo richiesto dall’art. 180 c.c. Ne consegue che la sfera d’azione dell’art. 192, primo comma, c.c. si riduce ai prelievi consentiti dall’altro coniuge [37]. Come esattamente rimarcato dalla maggior parte degli Autori, l’obbligo del rimborso non può giustificare l’idea che ognuno dei coniugi abbia un’indiscriminata disponibilità del denaro comune, salva reintegrazione al momento dello scioglimento della comunione. Questa considerazione conduce a restringere l’ambito applicativo della disposizione ai prelievi che siano stati effettuati con il consenso, anche tacito, dell’altro coniuge; mentre a fronte di un prelevamento del tutto abusivo, potrà pretendersene l’immediata restituzione senza che sorga la necessità di attendere la cessazione della comunione, ovvero l’autorizzazione giudiziale alla anticipazione del rimborso [38].

        Diversa soluzione è invece prospettata da quella dottrina minoritaria [39] secondo cui l’art. 184 c.c. non troverebbe applicazione in relazione ai prelievi di denaro in comunione operati senza il consenso dell’altro coniuge, posto che la possibilità di ricostituzione della comunione legale mediante risarcimento per equivalente, concessa dal terzo comma dell’art. cit., non configurabile, evidentemente, per il denaro, escluderebbe la riferibilità della disposizione ai casi appena prospettati. Ma è lo stesso art. 184, terzo comma, c.c., a rendere evidente che il risarcimento per equivalente viene concesso dal legislatore in via (non già alternativa, ma) meramente subordinata all’obbligo di «ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto», «qualora ciò non sia possibile»: situazione, questa, che per definizione per il denaro, bene fungibile per eccellenza, non può proprio darsi. Ogni sottrazione di denaro comune senza il consenso del coniuge rappresenta sempre e senza eccezioni un atto risarcibile in forma specifica, mediante la pura e semplice ricostituzione della provvista indebitamente sottratta. Nessun ostacolo di carattere tecnico si frappone dunque rispetto alla riferibilità della sottrazione di denaro comune, in assenza del consenso dell’altro coniuge, alla fattispecie descritta dall’art. 184 c.c.

Le conclusioni testé ribadite [40] sono conformi a quelle espresse dalla dottrina maggioritaria [41], così come dalla giurisprudenza [42], orientate nel senso di riferire il disposto dell’art. 192 c.c. alle sole somme prelevate con il consenso dell’altro coniuge, poiché, in mancanza di questo, l’altro coniuge potrà agire immediatamente per la ricostituzione della comunione ex art. 184, comma terzo, c.c., senza attendere la cessazione della comunione, né dover eventualmente richiedere l’autorizzazione al giudice ex art. 192, quarto comma, c.c.

Né appare persuasivo l’argomento secondo cui la normalità del vivere coniugale giustificherebbe una certa elasticità nell’uso di denaro personale o appartenente alla comunione legale, sicché sarebbe possibile rimandare all’atto dello scioglimento della comunione il riequilibrio tra patrimonio personale e comunione legale [43]. Al contrario, proprio la «volatilità» del denaro e le maggiori possibilità di sottrazione e celamento che siffatto tipo di bene presenta convincono della necessità di ritenere immediatamente ammissibile la reazione da parte del coniuge «vittima» dell’appropriazione dell’altro. Le invocate ragioni attinenti alla necessità di concedere spazi di tolleranza a comportamenti legati alla normalità del vivere coniugale debbono semmai suggerire la necessità di escludere rimborsi per prelievi di somme tali da non incidere in modo avvertibile e dimostrabile sui redditi comuni ed eccedere anche quei criteri di normalità che rispondono alle esigenze della personalità di ciascun coniuge o da soddisfare le minute spese quotidiane, avuto del resto riguardo al fatto che la considerazione del dovere esistente tra i coniugi di contribuzione e di reciproca assistenza materiale può giocare anche in questa valutazione un ruolo determinante.

Sarà appena il caso di rilevare, poi, come, da un punto di vista più generale, la delimitazione delle sfere di operatività delle due discipline (cioè quella dell’art. 184, terzo comma, c.c. e 192, primo comma, c.c.) appaia indispensabile anche in relazione ad una cospicua serie di conseguenze pratiche: si pensi – oltre al già riferito tema dell’individuazione del momento in cui i rispettivi diritti possono essere esercitati (immediatamente quello ex art. 184 c.c., di regola solo al momento dello scioglimento quello nascente dall’art. 192 c.c.) – al problema dell’accertamento del termine di prescrizione, se si dovesse seguire la tesi (criticabilmente) prospettata da una parte della dottrina circa la natura aquiliana dell’illecito di cui all’art. 184 c.c. [44].

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto andrà dato atto di un’ulteriore chiave di lettura del tema qui in discorso, offerta da chi propone, in buona sostanza, una «fungibilità» dei rimedi previsti dall’art. 184 c.c. e dall’art. 192, primo comma, c.c., pervenendo alla conclusione di consentire la proposizione dell’azione ai sensi della seconda delle due norme al coniuge che avesse eventualmente omesso di esercitare tempestivamente la prima [45]. Ora, proprio le illustrate differenze tra le due fattispecie non sembrano consentire tale conclusione: per non dire, poi, del fatto che la sicura sospensione del decorso della prescrizione inter coniuges dell’azione ex art. 184, terzo comma, c.c. [46] offre comunque rimedio a chi avesse omesso di reagire prontamente all’appropriazione di denaro comune posta in essere dal partner.

Tornando dunque al caso sottoposto all’esame della Suprema Corte nella sentenza qui in commento, notiamo come l’alienazione da parte del marito (senza il consenso, ovviamente, della moglie) dell’automobile in comunione avrebbe dovuto determinare l’applicazione, secondo la tesi preferibile, non già dell’art. 192, primo comma, c.c., ma dell’art. 184, primo e secondo comma c.c. (trattandosi di bene mobile registrato). Nel caso la domanda di annullamento fosse risultata prescritta o comunque impedita dal decorso dell’anno dallo scioglimento della comunione (ancora una volta, gli elementi fattuali estraibili dalla motivazione qui in commento non consentono di prendere posizione sul punto), la moglie ben avrebbe potuto esperire contro il marito l’azione ai sensi dell’ultimo capoverso della norma citata, così ottenendo la liquidazione di un credito certamente di valore.

 

 

6. Sul carattere di valuta del debito ai sensi dell’art. 192, primo comma, c.c. e, più in generale, sulla natura di valuta o di valore dei debiti per rimborsi e restituzioni.

        L’inquadramento (erroneo, ad avviso di chi scrive, per le ragioni sopra illustrate) della fattispecie controversa nel perimetro dell’art. 192, primo comma, c.c., anziché in quello dell’art. 184, terzo comma, c.c., porta invece all’inevitabile conseguenza secondo cui, come stabilito dalla pronunzia qui in commento, l’obbligo in oggetto configura un classico esempio di debito di valuta [47], con tutte le relative conseguenze in punto esclusione dell’automatica rivalutazione monetaria, sottoposizione al principio nominalistico e possibilità di liquidazione soltanto del «maggior danno» a norma dell’art. 1224 c.c. [48].

La contraria opinione, minoritaria [49], ad avviso della quale tutti i crediti da rimborsi e restituzioni ex art. 192 c.c. sarebbero senz’altro di valore, si fonda sul raffronto tra le fattispecie descritte dai commi primo e terzo, da un lato, per le quali la maggior parte degli interpreti affermano il carattere, per l’appunto di debito valuta, e il secondo comma, dall’altro, ove la legge parla dell’obbligo di «rimborsare il valore dei beni di cui all’art. 189» e su cui l’opinione unanime converge nell’affermare che trattasi di debito di valore. Orbene, posto che il «valore» va apprezzato nel momento in cui avviene il rimborso, laddove per le «somme» di cui ai commi primo e terzo opera il principio nominalistico, occorrerebbe concludere, secondo il riferito avviso, che «anche quando il rimborso abbia ad oggetto somme di danaro, l’entità dovuta deve valutarsi non con riferimento al tempo in cui la somma è stata prelevata, bensì a quello in cui essa deve essere restituita, perché la lettera della legge non consente alcuna differenza di trattamento giuridico secondo la diversità dell’oggetto dell’obbligazione» [50].

La conclusione è peraltro contraria all’opinione unanimemente accolta, secondo cui le obbligazioni a carattere restitutorio di somme di denaro versate da chi non era debitore configurano un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e come tali danno luogo ad un debito di valuta e non di valore [51].

Del resto, la diversa disciplina delle due contrapposte ipotesi (quelle, per l’appunto, di cui ai commi primo e terzo dell’art. 192 c.c., da un lato, e quella del capoverso, dall’altro) sembra giustificarsi sulla base del fatto che il secondo comma dell’art. 192 c.c. ha ad oggetto beni espropriati dai creditori, e dunque si riferisce ad un evento (l’espropriazione forzata) che ha luogo contro la volontà dei coniugi (ed in particolare di quello che, per effetto di tale evento, risulta creditore a titolo di rimborso), laddove negli altri due casi il «depauperamento» che darà successivamente luogo al rimborso o alla restituzione trova origine in un comportamento posto in essere dallo stesso coniuge «leso» (art. 192, terzo comma, c.c.), ovvero da quest’ultimo – come si è appena visto – consentito (art. 192, primo comma, c.c.). Tant’è vero che, come pure si è appena detto, nel caso di mancato consenso al prelievo operato dall’altro coniuge, il coniuge «leso» potrà immediatamente reagire ex art. 184 c.c., così oltre tutto ponendosi pienamente al riparo dalle possibili conseguenze negative della perdita di potere d’acquisto della moneta, nel caso il momento dello scioglimento del regime dovesse profilarsi come ancora remoto.

In altri termini, il carattere di valuta del debito ai sensi del primo e del terzo comma dell’art. 192 c.c. sembra giustificarsi per via non solo dell’assenza di illiceità delle ipotesi ivi contemplate, bensì anche del fatto che il (temporaneo) impoverimento del coniuge è da quest’ultimo direttamente cagionato, ovvero consentito, laddove il carattere di valore [52] del debito di cui al secondo comma origina dal fatto che la lesione del diritto del coniuge danneggiato si pone quale effetto dell’intervento di un terzo, che il coniuge «leso» non può far altro che subire.

Gli interessi sulle somme dovute vanno corrisposti, ex art. 1282 c.c., a partire dal momento in cui diviene esigibile il capitale, e quindi, almeno normalmente, dallo scioglimento della comunione legale [53].

Sul punto va rimarcato che la Corte Suprema, nella sentenza qui commentata, ha confermato la pronunzia di merito nella parte in cui essa aveva concesso gli interessi soltanto a decorrere dalla data (posteriore a quella della cessazione del regime) della domanda, anziché – come preteso dalla moglie – sulla somma «via via rivalutata». Non sembra, però, che nella specie la moglie avesse mai richiesto un’anticipazione della decorrenza degli interessi a partire dal momento della cessazione del regime. Forse (non senza una certa dose di buona volontà…) si sarebbe potuto ritenere che, nel petitum effettivamente formulato dalla moglie, era «contenuta», o comunque era stata implicitamente presentata, la richiesta della corresponsione degli interessi legali dalla data (anziché della domanda) di verificazione dell’evento rilevante ex art. 191 c.c. (nella specie: la definitività del decreto di omologazione della separazione consensuale).

Potrà infine aggiungersi (astraendo dal caso concreto qui in esame), che, nell’ipotesi in cui venisse convenzionalmente stabilito in via generale tra coniugi in comunione, per gli eventuali futuri esborsi ex art. 192 c.c., un tasso superiore a quello legale, siffatta particolare pattuizione, in quanto in deroga ad una regola ex lege (generali: art. 1282 cit.) applicabile al regime legale, richiederebbe il rispetto della forma prevista dall’art. 162 c.c.

 

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Sommario

Abstract

Inizio della nota

Motivazione della sentenza commentata

Massime della sentenza commentata

 



[1] Su cui si fa rinvio per tutti a Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, Milano, 1999, p. 193 ss.; Id., Contratto e famiglia, in Aa. Vv., Trattato del contratto, a cura di Roppo, VI, Interferenze, a cura di Roppo, Milano, 2006, p. 225 ss.  

[2] Cfr. Cass., 15 marzo 1991, n. 2788, in Foro it., 1991, I, c. 1787; v. inoltre, con riguardo all’interpretazione degli accordi a latere rispetto alla separazione personale e al divorzio, rispettivamente, Cass., 8 novembre 2006, n. 23801, ivi, 2007, I, c. 1189 e Cass., 14 luglio 2003, n. 10978.

[3] Cfr. Cass., 23 luglio 1987, n. 6424, in Nuova giur. civ. comm., 1988, I, p. 456.

[4] La soluzione appare così analoga a quella successivamente proposta da Cass., 1 febbraio 1996, n. 875, in Fam. dir., 1996, p. 543, con nota di Schlesinger: «Non costituisce oggetto della comunione legale l’alloggio di cooperativa edilizia assegnato in godimento, ma non ancora trasferito, ad uno dei coniugi che sia socio della cooperativa, o il credito vantato verso la cooperativa da parte del socio coniugato che validamente abbia rinunciato all’assegnazione, in mancanza del trasferimento del diritto dominicale in base al contratto privatistico che richiede l’integrale pagamento del prezzo. Ne consegue che, non facendo parte della comunione legale l’assegnazione provvisoria prima del trasferimento, non sussiste altresì alcun diritto del coniuge non socio ad ottenere la metà del credito spettante all’altro coniuge nei confronti della cooperativa a seguito dell’effettuata rinuncia». Nella fattispecie decisa da Cass., 17 aprile 1993, n. 4555, in Giur. it., 1994, I, 1, c. 1402 è stata respinta la domanda della moglie diretta all’accertamento dell’inclusione in comunione legale della quota di un alloggio realizzato da cooperativa edilizia; quota di cui detto coniuge si era reso assegnatario in veste di socio della cooperativa stessa unitamente ad un figlio nato da un precedente matrimonio. Di fronte alla tesi della ricorrente, la quale rimproverava alla corte d’appello di aver trascurato che la metà dell’immobile era stata acquistata dal marito con patto di riservato dominio, ciò che avrebbe dovuto comportare in suo favore il riconoscimento, proporzionalmente alle rate pagate durante il matrimonio, di una quota di proprietà dell’alloggio, «anche se rinviata nel tempo», la Cassazione, dopo aver osservato che il tribunale aveva escluso il verificarsi del trasferimento della proprietà (o comproprietà) dell’immobile dalla cooperativa edilizia all’assegnatario, non essendo stato ancora stipulato il contratto di mutuo individuale, ne ha concluso che la comunione non può comunque «investire posizioni meramente personali di uno dei coniugi, insorte prima del matrimonio» (il riferimento è qui all’assegnazione in godimento, precedente alla celebrazione delle nozze), mentre «non rileva che, in corso di matrimonio, si pongano le “basi”, anche finanziarie, per un acquisto futuro (come appunto nel caso di vendita a rate con riserva di dominio), dato che soltanto con il perfezionarsi dell’acquisto stesso è configurabile il ricadere in comunione del suo oggetto».

Nel medesimo senso, per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma, 16 ottobre 1980, in Vita notar., 1981, p. 864: «La rinuncia all’assegnazione fatta dal socio di società cooperativa non è da considerare invalida od inefficace, ai sensi delle nuove norme sulla comunione fra coniugi, in quanto il diritto all’assegnazione dell’immobile derivante dalla qualità di socio non rientra fra quei beni, tassativamente indicati dalla legge, che formano oggetto della comunione e, inoltre, prima della stipula del rogito notarile di assegnazione, nessun acquisto può ritenersi avvenuto a favore del socio restando, sino ad allora, l’alloggio, di proprietà della cooperativa»; v. inoltre Trib. Roma, 10 giugno 1983, in Temi rom., 1985, p. 152, con nota di Dodet: «La titolarità di un immobile edificato in cooperativa viene determinata non con riferimento al tempo dell’iscrizione a socio, bensì privilegiando il successivo e giuridicamente apprezzabile momento dell’assegnazione dell’alloggio: nel caso in cui questo sia posteriore alla celebrazione nel matrimonio l’immobile deve ritenersi acquistato in regime di comunione legale, a prescindere dall’accertamento in ordine a chi abbia provveduto all’esborso di danaro»; App. Palermo, 18 settembre 1996, in Dir. fam. pers., 1997, p. 983: «Nelle cooperative edilizie private l’effetto traslativo dell’alloggio si verifica non con l’assegnazione provvisoria, che conferisce al socio soltanto una posizione positiva meramente obbligatoria, vale a dire il diritto ad ottenerne, ricorrendone tutti i presupposti e le condizioni, l’assegnazione definitiva da effettuarsi con atto pubblico, ma mediante il trasferimento dell’immobile mediante rogito notarile e contestuale pagamento del prezzo o del rateo residuo. Pertanto, qualora il socio, coniugato in regime di comunione legale, rinunci, essendo sopravvenuta separazione personale, all’assegnazione del bene, nessun diritto sull’immobile può vantare, secondo la normativa sulla comunione legale, il coniuge del rinunciante, a nulla rilevando che l’ex assegnatario vi abbia per qualche tempo soggiornato dopo l’assegnazione provvisoria; il coniuge del rinunciante, tuttavia, può ottenere il rimborso, in ordine a quanto sia stato restituito, dopo la rinuncia, dalla cooperativa al socio, di metà delle somme che dimostri provengano dalla comunione o, comunque, dai propri beni personali erogati al coniuge - socio per far fronte agli anticipi alla cooperativa dovuti». 

[5] Cfr. Cass., 1° febbraio 1996, n. 875, cit.; nel medesimo senso, per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Venezia, 4 luglio 1986, in Riv. notar., 1988, p. 411, con nota di Fabbrocini Cardillo. Contra (per quanto è dato capire dalla lettura della non molto chiara motivazione) Trib. Bari, 12 luglio 1978, in Dir. fam. pers., 1979, p. 745, che ha ritenuto ricadere sotto l’effetto dell’art. 177, lett. a), c.c. l’alloggio di cooperativa edilizia ultimato dopo la separazione coniugale, in un caso in cui uno solo dei coniugi aveva acquistato la qualità di socio della cooperativa in epoca anteriore all’entrata in vigore del regime legale. In motivazione leggesi che «il successivo acquisto della proprietà dell’alloggio non è che il risultato di una posizione comune già acquisita e ricorre anche se nel frattempo è intervenuta la separazione dei coniugi, produttiva dello scioglimento della comunione (art. 191)».

[6] Cfr. Trib. Venezia, 4 luglio 1986, cit. Da notare che, nella specie, l’acquisto di quota di cooperativa edilizia era anteriore alla data di entrata in vigore del regime legale e l’assegnazione in proprietà era intervenuta successivamente allo scioglimento del regime per separazione consensuale.

[7] Cfr. Cass., 1° ottobre 1999, n. 10863, in Giur. it., 2000, p. 1605, con nota di Bergamo; in Giust. civ., 2000, I, p. 731; in Vita notar., 1999, I, p. 1428. In motivazione la Corte definisce la situazione dell’assegnatario (in godimento) come una situazione di «mera aspettativa», priva di «ogni connotazione reale» e «analoga a quella conseguente al contratto preliminare suscettibile di tutela in forma specifica, ricorrendo le condizioni del pagamento del prezzo e dell’identificazione dell’alloggio, ma certamente non idonea a qualificarsi come acquisto della res che solo giustifica la caduta in comunione legale del bene».

[8] Cfr. Cass., 29 gennaio 1990, n. 560, in Foro it., 1990, I, c. 2238; in Dir. fam. pers., 1990, I, p. 807; in Arch. loc. cond., 1990, p. 729: «Qualora un coniuge si renda assegnatario e cessionario, con pagamento rateizzato del prezzo e conseguente riserva di proprietà in favore dell’ente cedente, di alloggio dell’edilizia residenziale pubblica, la data dell’acquisto di tale immobile, anche al fine di stabilire se esso ricada nella comunione legale dei beni con l’altro coniuge (art. 177 primo comma lett. A cod. civ.), va individuata in base al contratto privatistico di trasferimento del diritto dominicale, stipulato dopo l’integrale versamento di quel prezzo»). Sulla stessa linea si colloca Cass., 16 dicembre 1993, n. 12439, in Fam. dir., 1994, p. 297, con nota di Cosentini, secondo cui «La comunione legale fra coniugi, ai sensi dell’art. 177 primo comma lett. a) cod. civ., riguarda gli ‘acquisti’ compiuti durante il matrimonio, indipendentemente dalla provenienza delle risorse che li abbiano consentiti (con le sole eccezioni elencate dall’art. 179 cod. civ.), e, pertanto, si estende ad alloggio dell’edilizia residenziale pubblica, che sia stato oggetto di assegnazione con promessa di futura vendita prima della data di celebrazione del matrimonio, quando il contratto di cessione, traslativo del diritto dominicale, sia stato stipulato dopo tale data»; nello stesso senso v. anche Cass., 17 dicembre 1993, n. 12523, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, p. 651.

Per la giurisprudenza di merito cfr. App. Napoli, 15 maggio 1981, in Giur. merito, 1984, p. 98, secondo cui «È oggetto di comunione legale tra i coniugi l’immobile di edilizia popolare ed economica che, benché assegnato ad uno di essi, con promessa di futura vendita, anteriormente all’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, sia stato trasferito in proprietà, a questi, successivamente a tale data (nella specie: il 20 aprile 1978)»; Trib. Napoli, 4 aprile 2000, in Giur. napoletana, 2000, p. 413: «In tema di edilizia popolare ed economica, laddove un immobile sia stato assegnato a riscatto, per determinare il momento traslativo occorre avere riguardo alla data in cui viene stipulato l’atto di trasferimento, sicché ove a tale data uno dei beneficiari sia coniugato in regime di comunione legale, tale acquisto ricade sicuramente in comunione»; Trib. Catania, 16 marzo 1993, in Dir. fam. pers., 1993, p. 1157: «Qualora il diritto di “riscatto” di un alloggio popolare venga riconosciuto dall’ente assegnante in virtù di una specifica previsione contrattuale (nella specie, in seno ad un contratto di locazione con l’impegno dell’ente di trasferire l’immobile alla scadenza del contratto), e non derivi, invece, dalla legge, l’assegnatario ha diritto di agire ex art. 2932 c.c. per il trasferimento coattivo del bene, e tale diritto, in caso di morte dell’assegnatario, ben può trasferirsi agli eredi, in favore dei quali il trasferimento della proprietà dell’immobile avviene o col passaggio in giudicato della sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, o con la stipula del contratto di compravendita da parte dell’ente agli eredi medesimi. Se pertanto taluno di questi, al momento della stipula del contratto con l’ente, sia in regime di comunione legale con il proprio coniuge, l’acquisto opera in favore della comunione stessa, a nulla rilevando che il diritto (di credito) al trasferimento fosse stato acquistato in forza di successione ereditaria dell’assegnatario. Una volta acquisito un bene immobile alla comunione legale a seguito dell’atto di compera effettuato da uno dei coniugi, l’acquisto non può più essere revocato se non con il consenso del venditore e di entrambi i coniugi, a nulla rilevando la volontà espressa dal solo coniuge che stipulò con l’ente il contratto: quest’ultimo, infatti, non può unilateralmente far venir meno l’acquisto in favore della comunione legale, per cui l’eventuale correzione della trascrizione (in favore della comunione) effettuata al momento dell’acquisto è del tutto priva di effetti; il successivo trasferimento a terzi dell’immobile effettuato dal solo coniuge che con l’ente stipulò la compravendita, è per ciò annullabile, anche se avvenuto dopo la pronuncia del divorzio tra i coniugi in comunione legale: la pronuncia del divorzio comporta lo scioglimento della comunione legale, ma non fa venir meno l’acquisto (definitivamente avvenuto) in capo a ciascuno dei coniugi per effetto del regime della comunione».

[9] Cfr. Cass., 13 luglio 1998, n. 6813, in Riv. giur. edilizia, 1998, p. 1363: «Con il pagamento dell’ultima rata di prezzo si verifica la condizione sospensiva a cui è sottoposta la vendita con riserva di proprietà di un alloggio di edilizia popolare e pertanto, per il trasferimento di esso a favore degli eredi dell’assegnatario, con il quale è stato stipulato il contratto di cessione in proprietà, non occorre nessuna ulteriore manifestazione di volontà da parte di costoro». La decisione non attiene peraltro al tema della caduta della proprietà dell’alloggio in comunione legale.

[10] In questo senso v. da ultimo, oltre alle altre decisioni di legittimità richiamate dalla pronunzia qui in commento (sebbene non attinenti al caso specifico dell’acquisto collegato ad un problema di eventuale caduta in comunione legale), Cass., 27 febbraio 2007, n. 4626.

[11] Cfr. Cass., 23 agosto 1996, n. 7807, in Giust. civ., 1997, I, p. 103: «Nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale, il momento rilevante, al fine di stabilire l’acquisto della titolarità dell’immobile e, quindi, di verificare se esso ricada nella comunione legale, va individuato in quello della stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale, poiché soltanto con la stipulazione di detto contratto il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell’alloggio, assumendo la veste di mutuatario dell’ente erogatore del mutuo»; Cass., 12 maggio 1998, n. 4757, in Fam. dir., 1998, p. 568 e in Gius, 1998, p. 2117: «In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinativo dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata ‘prenotazione’, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa (inidonei, come tali, a formare oggetto della communio incidens familiare). Anche nell’ipotesi in cui l’acquisto del diritto alla quota in seno alla cooperativa da parte del socio risulti effetto di trasmissione iure haereditario da parte di altro socio defunto (nella specie, il padre), tale vicenda assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della legittimazione soggettiva nei confronti dell’ente, senza spiegare alcuna influenza ai fini della esatta individuazione, quoad tempus, dell’effetto traslativo relativo all’immobile». Cfr. inoltre, in senso conforme, Cass., 11 giugno 2005, n. 12382.

[12] Cfr. ad es. Trib. Roma, 10 giugno 1983, cit.

[13] La dottrina concorda sul fatto che la disposizione vada interpretata in maniera restrittiva, poiché altrimenti si verrebbe a minare l’essenza stessa del regime di comunione legale, che, in relazione ad una visione solidaristica della famiglia, rende ogni coniuge partecipe delle vicende economiche dell’altro (così Gennari, Lo scioglimento della comunione, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, III, Milano, 2002, p. 411). Semmai, ciò su cui gli interpreti non sembrano concordare è la via attraverso la quale si possa concretamente pervenire a tale lettura in chiave riduttiva della disposizione. Mentre alcuni, invero, pretendono che essa, per poter operare, postuli l’esistenza di un accordo, quanto meno tacito, con l’altro coniuge in ordine alla restituzione degli importi versati, nel senso «che trattavasi di mere anticipazioni (soggette alla restituzione) e non di donazioni indirette all’altro coniuge» (così A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, I, Milano, 1984, p. 1161; sostanzialmente nel medesimo senso v. anche Schlesinger, Della comunione legale, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, p. 404; Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, I, Milano, 1979, p. 116, nota 129, p. 194, il quale tuttavia afferma che «la restituzione dovrebbe essere ammessa soltanto se le somme a suo tempo utilizzate fossero identificabili come somme di personale appartenenza di uno dei coniugi»; cfr. inoltre Trib. Bergamo, 18 marzo 1983, in Giust. civ., 1983, I, p. 1606; in Riv. notar., 1984, p. 247, con nota di Ieva; in Dir. fam. pers., 1983, I, p. 1050), altri – e sono senz’altro i più – operano sull’interpretazione stessa del concetto di «patrimonio personale» di cui all’art. 192, terzo comma, c.c., limitandolo ai beni personali in senso stretto ex art. 179 c.c., con esclusione quindi di quelli destinati alla comunione de residuo ai sensi dell’art. 177, lett. b) e c), c.c. (così, per tutti, Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, III, Padova, 1992, p. 353).

[14] L’argomento è certamente troppo vasto per poter essere qui affrontato e chi scrive si ripromette di trattarlo in una distinta sede. Basti tenere presente che, quanto meno in prima approssimazione, tre diversi indirizzi appaiono individuabili. Per il primo cadrebbero in comunione, indistintamente, tutti i diritti di credito (così, ex multis, Gabrielli, Comunione coniugale ed investimento in titoli, Milano, 1979, p. 10 ss.; Id., voce Regime patrimoniale della famiglia, in Digesto IV, Disc. priv., Sez. civ., XVI, Torino, 1997, p. 347; Bianca, La famiglia, Le successioni, in Diritto civile, II, Milano, 1981, p. 71 s.; Prosperi, Sulla natura della comunione legale, Napoli, 1983, p. 76 ss.; Di Martino, Gli acquisti in regime di comunione legale fra coniugi, Milano, 1984, p. 61 ss.; Ead., L’acquisto dei crediti in regime di comunione legale tra coniugi, in Quadrimestre, 1985, p. 30 ss.; Nuzzo, L’oggetto della comunione legale tra coniugi, cit., p. 47 ss., 54 ss.; Quadri, L’oggetto della comunione legale tra coniugi: i beni in comunione immediata, in Fam. dir., 1996, p. 188 e ss.; Galasso, Regime patrimoniale della famiglia, I, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2003, p. 209 ss.). Secondo un’altra opinione, l’art. 177, lett. a), c.c. sarebbe invece applicabile ai soli crediti aventi carattere «finale» e non «strumentale», divenendo quindi comuni quei soli crediti che realizzino veri investimenti (cfr. ad es. Oppo, Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, in Riv. dir. civ., 1976, I, p. 110; Cian e Villani, La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir. civ., 1980, I, p. 392; Busnelli, La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato, in Riv. notar., 1976, I, p. 42) e non costituiscano meri mezzi per l’acquisto di diritti reali (si pensi ad es. all’impegno in cui si sostanzia il contratto preliminare). Ad avviso di un terzo gruppo di Autori, infine, i rapporti obbligatori non cadrebbero mai in comunione (cfr. Detti, Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale dei coniugi, in Riv. notar., 1976, I, p. 1176, 1183 e 1193; Celona, Matrimonio e patrimonio, Milano, 1977, p. 55; Tamburrino, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia, Torino, 1978, p. 236; De Paola e Macrì, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1978, p. 140; Furgiuele, Libertà e famiglia, Milano, 1979, p. 204; Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 84; E. Russo, Ancora sull’oggetto della comunione legale: favor communionis o favor personae coniugis?, in Dir. fam. pers., 1998, p. 206 ss.; Id, L’oggetto della comunione legale e i beni personali, Artt. 159-166-bis, in Il codice civile, Commentario diretto da Schlesinger, Milano, 1999, p. 251 ss.; Rimini, Acquisto immediato e differito nella comunione legale fra coniugi, Padova, 2001, p. 157 ss., 163 ss.). Peculiare, infine, l’autorevole posizione di Schlesinger, Della comunione legale, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, III, Padova, 1992, p. 106 s., oggi sostanzialmente favorevole alla caduta in comunione dei crediti, sebbene con svariate limitazioni, così rivedendo la posizione precedentemente espressa in Id., Della comunione legale, 1977, cit., p. 374 s. In giurisprudenza, significativo appare il revirement operato in favore del riconoscimento della caduta in comunione dei crediti da Cass., 9 ottobre 2007, n. 21098, in Fam. dir., 2008, p. 5, con nota di Rimini, cui si fa rinvio anche per i richiami ai precedenti. Sul profilo specifico della caduta in comunione delle quote di una s.r.l. cfr. per tutti Schlesinger, Cadono in comunione legale le quote di s.r.l.?, Nota a Cass., 1° febbraio 1996, n. 875, in Fam. dir., 1996, p. 543 ss.

[15] Per questa conclusione, sebbene partendo presupposto (da chi scrive non condiviso) per cui i crediti sarebbero esclusi dalla comunione legale, v. anche Rimini, Acquisto immediato e differito nella comunione legale fra coniugi, cit., p. 174 ss. Secondo l’Autore (cfr. p. 178) non esistono argomenti che permettano di affermare che la partecipazione ad una società cooperativa debba esser trattata, con riferimento all’applicazione dell’art. 177, lett. a), c.c., in modo diverso dalla partecipazione ad una società di capitali.

[16] Cfr. Rimini, Acquisto immediato e differito nella comunione legale fra coniugi, cit., p. 166 ss., 178.

[17] Così Rimini, Acquisto immediato e differito nella comunione legale fra coniugi, cit., p. 178 s.

[18] Sul tema cfr. Galasso, Regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 541; v. inoltre Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 380.

[19] Cfr. Barbiera, La comunione legale, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 3, II, Torino, 1996, p.  629.

[20] Cfr. Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, p. 551, con nota di Regine. Nello stesso senso v. Cass., 11 settembre 2007, n. 19038, secondo cui «in tema di comunione legale tra coniugi, l’art. 195 c.c., ultima parte, il quale prevede, con riguardo al prelevamento dei beni mobili nell’ambito della divisione dei beni della comunione, che, in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione, pur se dettato per disciplinare la divisione tra i coniugi (o i loro eredi) di beni ad essi appartenenti prima della comunione o ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione, ha carattere generale, sicché è applicabile anche quando debba giudicarsi, nei rapporti appunto tra coniugi (come nella specie, rispetto ai terzi valendo, invece, la regola prevista dall’art. 197 c.c.), se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno di essi o siano in comunione (Cass. 18 agosto 1994, n. 7437)».

[21] Più esattamente l’art. 228, comma terzo, c.c., nel testo anteriore alla riforma, restringeva la possibilità di prova contraria alla sola ipotesi in cui, «con la convenzione che istituisce la comunione», i coniugi avessero fatto «una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti» e parimenti si regolassero successivamente per «quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione».

[22] Cfr. Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 380; Gennari, Lo scioglimento della comunione, cit., p. 416.

[23] Cfr. Paladini, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni, in Aa. Vv., Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, IV, Il diritto di famiglia, II, Torino, 1999, p. 441; Barbiera, La comunione legale, cit., p. 630; Gennari, Lo scioglimento della comunione, cit., p. 415. Nello stesso senso (pur se implicitamente), con specifico riferimento ai beni di cui alla lett. f) dell’art. 179 c.c., v. Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, cit.

[24] Cfr. Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 381; anche Attardi, Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, I, 2, Padova, 1977, p. 964 è dell’avviso che la presunzione opererebbe solo con riguardo ai beni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 179 c.c.

[25] Cfr. Attardi, Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia, cit., p. 963 s.; Schlesinger, Della comunione legale, 1977, cit., p. 450; Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 196; Cian e Villani, La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), cit., p. 374; Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 381; Paladini, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni, cit., p. 441; Gennari, Lo scioglimento della comunione, cit., p. 415.

[26] Cfr. Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, cit.

[27] Così Cubeddu, Comunione legale e beni personali: limiti probatori e dichiarazione di acquisto, in Fam. dir., 1994, p. 602.

[28] Cfr. Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 381. Nello stesso senso v. anche Cian e Villani, La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), cit., p. 374, i quali osservano che sarebbe «illogico che la medesima questione venisse risolta in base a regole probatorie differenti, a seconda che sorgesse prima o dopo lo scioglimento della comunione». Gli stessi Autori ritengono che, nei rapporti tra i coniugi, la presunzione ha ragione di essere applicata «finché non sia intervenuto un accordo o un provvedimento giudiziale di divisione o un accertamento che nessun bene comune da dividere più sussista»: cfr. Cian e Villani, La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), cit., p. 377.

[29] Cfr. in questo senso Paladini, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni, cit., p. 442.

[30] Sul punto cfr. per tutti, nonché per la critica dell’opinione dominante, Oberto, Il regime di separazione dei beni tra coniugi. Artt. 215-219, in Il codice civile. Commentario fondato e già diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2005, p. 336 ss.

[31] Cfr. Oberto, Il regime di separazione dei beni tra coniugi. Artt. 215-219, loc. ult. cit.

[32] Cfr., anche per i richiami alla tesi opposta, prevalente tanto in dottrina che in giurisprudenza, Oberto, I beni personali, in Aa. Vv., Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da Ferrando, II, Rapporti personali e patrimoniali, Bologna, 2008, p. 444 ss.

[33] Sulla possibilità di un acquisto a titolo originario personale ai sensi dell’art. 179 c.c. cfr. per tutti Oberto, Acquisti a titolo originario e comunione legale, in Fam. dir., 1994, Allegato, p. 24 ss.

[34] Per l’applicabilità dell’art. 195 c.c. in una fattispecie del genere cfr. Lodo arbitrale, 27 marzo 1993, in Caravaglios, La comunione legale, I, Milano 1995, p. 297 ss. In particolare, il lodo, dopo aver rilevato che il coniuge (così come i relativi eredi) non rientra nella categoria dei terzi cui fa richiamo l’art. 197 c.c., affermata expressis verbis l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 195 c.c. ai beni immobili, ha stabilito la possibilità per il coniuge (e per i relativi eredi) di superare quest’ultima «con l’utilizzazione di ogni mezzo di prova» idoneo a dimostrare che la scrittura privata era stata redatta in data anteriore alle nozze «fermo, ovviamente, l’essenziale requisito della forma scritta dell’atto attributivo dell’acquisto a titolo derivativo in capo ad uno dei coniugi». Nella specie, la scrittura privata d’acquisto, sottoscritta dal solo marito, possedeva una data risalente ad epoca anteriore alle nozze, ma la moglie aveva allegato, scioltasi la comunione per decesso del marito, che tale data non le sarebbe stata opponibile, essendo essa «terzo» ai sensi dell’art. 2704 c.c. e non potendosi ritenere certa la data ai sensi della norma appena citata. Il lodo ha però correttamente ritenuto irriferibile tale disposizione al coniuge in comunione, per il quale vale la regola dell’art. 195 c.c., applicabile anche ai beni immobili, con conseguente possibilità di superamento della presunzione tramite ogni mezzo, ivi compresa una data anche non certa (posto che il requisito della certezza della data vale solo con riguardo ai terzi: terzi rispetto ai coniugi; mentre nella specie la moglie era, semmai, «terzo» rispetto al negozio d’acquisto).

[35] Cfr. Schlesinger, Della comunione legale, 1977, cit., p. 444; Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 344.

[36] La tesi, prospettata in astratto da Schlesinger, Della comunione legale, 1977, cit., p. 444 s., viene dallo stesso insigne Autore ritenuta impraticabile.

[37] In questo senso cfr. Schlesinger, Della comunione legale, 1977, cit., p. 445; Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 192 s.; Carpino, Rimborsi e restituzioni (art. 192 c.c.), in Rass. dir. civ., 1988, p. 38; Carpino, Rimborsi e restituzioni, in Aa. Vv., La comunione legale, a cura di Bianca, II, Milano, 1989, p. 982; Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 346; Venditti, La comunione legale tra coniugi: lo scioglimento, in Aa. Vv., Il regime patrimoniale della famiglia, Il diritto di famiglia, Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, Torino 1997, II, p. 272; Scaletta, Lo scioglimento della comunione legale dei coniugi, in Aa. Vv., Manuale del nuovo diritto di famiglia, a cura di Cassano, Piacenza, 2003, p. 679. Nel senso invece che l’obbligo di rimborso sorgerebbe solo nel caso il prelievo integri gli estremi di un mutuo concesso dai due coniugi ad uno di essi, oppure quando un coniuge abbia vietato all’altro di impiegare per fini personali degli utili o dei frutti del patrimonio comune cfr. A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, cit., p. 1157.

[38] Cfr. ex multis Gennari, Lo scioglimento della comunione, cit., p. 409; nello stesso senso v. anche Schlesinger, Della comunione legale, 1977, cit., p. 445; Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 346. Contra Paladini, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni, cit., p. 447, per il quale la comprensibile elasticità nell’uso di denaro personale o appartenente alla comunione giustificherebbe il rinvio del riequilibrio del patrimonio personale e di quello comune al momento dello scioglimento; per A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, I, cit., p. 1159 s., l’obbligo di rimborso incomberebbe solamente per i denari comuni utilizzati a fini personali contro l’espresso divieto dell’altro coniuge o quando vi sia una precisa intesa nel senso della restituzione delle somme utilizzate.

[39] Cfr. Gabrielli, I rapporti patrimoniali tra coniugi. Corso di diritto civile, Trieste, 1981, p. 93 ss.; Gabrielli e Cubeddu, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997, p. 215; Paladini, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni, cit., p. 446.

[40] Per una prima presentazione cfr. Oberto, Acquisti a titolo originario e comunione legale, cit., p. 28 s.

[41] Cfr. Schlesinger, Della comunione legale, 1977, cit., p. 445; Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 346; Gennari, Lo scioglimento della comunione, cit., p. 409.

[42] App. Milano, 19 novembre 1993, in Fam. dir., 1994, p. 434, con nota di Dogliotti.

[43] Cfr. Paladini, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni, cit., p. 446.

[44] In proposito, nonostante l’autorevole parere espresso in favore dell’idea della responsabilità aquiliana (cfr. Bianca, Gli atti di straordinaria amministrazione, in Aa. Vv., La comunione legale, a cura di Bianca, I, cit., p. 620 s.), la natura contrattuale della responsabilità in esame va invece, e con forza, ribadita, per effetto della constatazione secondo cui il coniuge che ha disposto di un bene comune, anche senza appropriarsene materialmente, viola per ciò solo il disposto dell’art. 180 c.c. e dunque un dovere giuridico specifico (derivante ex lege), consistente nel dovere di procurarsi il consenso del partner per l’effettuazione dell’atto: dovere che possiede un sicuro contenuto patrimoniale e che, come tale, appare definibile alla stregua di una vera e propria obbligazione, con conseguente applicazione dell’art. 1218 c.c. (in questo senso cfr. già Oberto, Acquisti a titolo originario e comunione legale, cit., p. 30 s.).

[45] Cfr. T.V. Russo, Le vicende estintive della comunione legale, Napoli, 2004, p. 101 s. Sostanzialmente nel medesimo senso v. anche Barbiera, La comunione legale, cit., p. 622.

[46] In conseguenza dell’affermata natura contrattuale del danno in oggetto, l’azione risarcitoria sarà sottoposta al termine prescrizionale generale ex art. 2946 c.c., nonché alla sospensione ex art. 2941, n. 1, c.c., non valendo nella specie il rationale di quella decisione di legittimità che ha stabilito l’inapplicabilità di tale disposizione all’azione di annullamento, proposta ai sensi dei primi due commi dell’art. 184 c.c., relativamente a beni immobili o mobili registrati (cfr. Cass., 22 luglio 1987, n. 6369, in Dir. fam. pers., 1988, I, p. 786; in Giust. civ., 1988, I, p. 135, con nota di M. Finocchiaro).

[47] Cfr. Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 347; nello stesso senso v. anche Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 193.

[48] Sul tema v. da ultimo Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499.

[49] Cfr. Gabrielli e Cubeddu, op. cit., p. 219.

[50] Cfr. sempre Gabrielli e Cubeddu, op. loc. ultt. citt. Anche Barbiera, La comunione legale, cit., p. 624 è dell’avviso che le ipotesi previste dai commi primo e terzo dell’art. 192 c.c. configurerebbero debiti di valore, trovando la loro fonte nell’arricchimento senza causa.

[51] Cfr. ex multis Cass., 10 ottobre 1992, n. 11041, in Informaz. prev., 1992, p. 1394: «L’azione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ., per il rimborso di contributi dell’assicurazione obbligatoria indebitamente versati ha carattere restitutorio di una somma di denaro e non di reintegrazione dell’equilibrio economico determinato da arricchimento senza causa; essa riguarda pertanto un debito di valuta, come tale soggetto alla disciplina di cui all’art. 1224 cod. civ. per quanto attiene il risarcimento del maggior danno per il ritardo nell’adempimento»; Cass., 9 maggio 1995, n. 5036: «La domanda di rimborso dell’eccedenza contributiva versata in relazione alla mancata applicazione di sgravi contributivi configura un’ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, relativamente alla quale il diritto del creditore agli interessi ex art. 2033 cod. civ. (assimilabili agli interessi moratori di cui all’art. 1224, primo comma, cod. civ.) non esclude il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., norma quest’ultima che, essendo inclusa nella disciplina della obbligazione in generale, è applicabile anche sulla obbligazione pecuniaria di ripetizione dell’indebito, sempre che sussista il generale presupposto dell’obbligazione risarcitoria»; Cass., 25 maggio 1995, n. 5757:  «In relazione al credito per il rimborso dell’eccedenza contributiva versata in relazione alla mancata applicazione di sgravi contributivi, si configura un’ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, per cui il diritto del creditore agli interessi ex art. 2033 cod. civ. (assimilabili agli interessi moratori di cui all’art. 1224, primo comma, cod. civ.) non esclude il risarcimento del maggior danno (inteso come danno ulteriore rispetto agli interessi legali) ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., norma quest’ultima che, essendo inclusa nella disciplina delle obbligazioni in generale è applicabile anche all’obbligazione pecuniaria di ripetizione di indebito, sempre che sussista il generale presupposto dell’obbligazione risarcibile»; Cass., 6 settembre 1996, n. 8103, in Informaz. prev., 1996, p. 804; Cass., 10 settembre 1997, n. 8844; Cass., 18 marzo 2002, n. 3921, in Foro it., 2002, I, c. 2753: «Il debito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense verso i propri iscritti per il rimborso dei contributi versati e non più utilizzabili ha natura di obbligazione pecuniaria e, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 576 del 1980, è produttiva di soli interessi legali, il che non esclude, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.». Per un espresso accostamento della fattispecie di cui all’art. 192, primo comma, c.c. all’azione ex art. 2033 c.c. v. infine Cass., 14 marzo 1992, n. 3141, secondo cui «il coniuge che si è giovato dell’accessione sarà tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l’edificazione (ossia, come recita la norma, prelevate per fine diverso dall’adempimento delle obbligazioni gravanti sui beni comuni); mentre, qualora nella costruzione sia stato impiegato danaro appartenente in via esclusiva all’altro coniuge, a quest’ultimo spetterà il diritto di ripetere la relativa somma, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.».

[52] Con valutazione effettuata, quindi, al momento della liquidazione del credito e non già a quello dell’espropriazione del bene da parte del creditore.

[53] Cfr. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 193. Mastropaolo e Pitter, Commento agli artt. 191-197, cit., p. 347 sembrano pretendere invece la presenza di un accordo diretto alla corresponsione degli interessi.

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