OSSERVAZIONI IN
MARGINE AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2517 (C)
PRESENTATO IL 14 MARZO 2002
DAL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
«MISURE URGENTI E
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DIRITTO
DI FAMIGLIA E DEI
MINORI»(*)
Art.
1.
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Quali
tribunali: solo alcuni o tutti? La risposta si trova all’art. 7. Mi sembra
comunque opportuno che non si tratti dei soli tribunali dei capoluoghi sedi
di corti d’appello, per evitare il rischio che si allontanimo troppo dai
cittadini le sedi per le cause di separazione e divorzio. Per definizione l’attribuzione di altre materie determina ritardi. Il problema è che la trattazione delle sole cause familiari può dissuadere molti magistrati dall’aspirare ad essere assegnati a tali sezioni. Questo aspetto è, come sempre, legato al carico di lavoro: se le istituende sezioni specializzate fossero adeguatamente composte, ben si potrebbe prevedere anche l’assegnazione di altre cause, magari in materie lato sensu «affini», tipo, ad esempio, i diritti della personalità (la sezione potrebbe così chiamarsi optimo iure «persone e famiglia»). |
Art. 2.
a) la
formazione e la rettificazione degli atti di stato civile; b) i
procedimenti di interdizione e di inabilitazione; d) gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza
dell’autorità giudiziaria. |
Il riferimento ai «rapporti di
famiglia e di minori» è molto ampio e dovrebbe servire a coprire tutte le
ipotesi. Al fine di evitare equivoci sarebbe però forse opportuno introdurre
alcune specificazioni. Per esempio suggerirei di specificare «in materia di
rapporti personali e patrimoniali di famiglia e di minori». Suggerirei infine di aggiungere espressamente i procedimenti relativi al mutamento di sesso (l. 164/1982), per chiarezza, anche se è forse ciò è già implicito nel comma 2 lett. a). |
Art. 3.
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Il principio mi sembra condivisibile, almeno in linea di principio. Si tratta di vedere poi se e come siffatti criteri si debbano combinare poi con quello dell’anzianità. Per questo sarebbe forse opportuno introdurre idonee specificazioni. |
Art. 4.
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La formulazione del capoverso appare ambigua: il riferimento ai «magistrati togati» sembra far ritenere che esistano anche giudici non togati nelle sezioni in esame. Peraltro questa conclusione è categoricamente esclusa dalla Relazione, che si esprime al riguardo nei termini seguenti: «La previsione della composizione completamente togata dei magistrati che compongono l’organo appare rispondere alla diffusa ed avvertita necessità di recuperare interamente alla magistratura professionale il momento del giudizio, che le è istituzionalmente proprio, affidando invece alle competenze specialistiche degli attuali componenti privati compiti di collaborazione tecnica e di ausilio alla formazione degli elementi necessari al giudice per formare il proprio convincimento». E’ opportuna l’eliminazione dei giudici non togati? A me pare di no, visto il contributo che essi hanno dato e danno presso i T.M. Si tenga poi presente che, anche da un punto di vista meramente quantitativo e di carico di lavoro, l’eliminazione dei giudici non togati comporterà un aggravio considerevole su di un organico di giudici togati già modesto rispetto alla situazione attuale. Sono personalmente dell’avviso che si potrebbe conservare l’esperienza dei giudici non togati prevedendone la presenza nelle cause attualmente di competenza dei T.M., o quanto meno, nelle procedure di adozione ed in quelle relative ai provvedimenti sulla potestà dei genitori. |
Art. 5.
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La disposizione, ove effettivamente attuata, dovrebbe contribuire a scongiurare quella che autorevole dottrina ha definito «la morte del p.m. nelle cause civili». Proprio per questo motivo sarebbe opportuno prevedere espressamente un’esclusione delle competenze del p.m. nelle questioni (certamente patrimoniali e, a mio sommesso avviso, anche personali) attinenti ai rapporti tra i soli coniugi, nei quali – cioè – non sia coinvolta la prole minorenne. |
Art. 6.
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La novità consiste, in buona sostanza, nell’inserimento del seguente inciso: «sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori». La formulazione mi pare però infelice, dal momento ch’essa può ingenerare l’idea che il p.m. possa intervenire addirittura anche nelle materie esclusivamente patrimoniali (si pensi ad una causa attinente allo scioglimento della comunione legale). Per evitare tale rischio occorrerebbe a mio avviso riformulare il testo come segue: «sul rispetto dei diritti indisponibili nelle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori». Volendo essere coerente con la proposta di cui al commento all’articolo precedente proporrei addirittura di formulare ancora più restrittivamente (e incisivamente) il testo dell’inciso come segue: «sul rispetto dei diritti indisponibili della prole minorenne la cui cognizione è devoluta alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori». |
Art. 7.
a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte
le corti di appello; b) istituzione delle sezioni specializzate in tutte le
sedi di tribunale attualmente esistenti, ad eccezione delle sezioni distaccate,
purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere c) e d); c) equa distribuzione del carico di lavoro; d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto
conto dell’estensione del territorio, del numero di abitanti, delle
caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede
dell’ufficio, nonché del carico di lavoro atteso. 2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti
legislativi per rideterminare l’organico dei tribunali per i minorenni,
tenuto conto del residuo carico di lavoro in materia penale. 6. Con
decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di
cui al comma 5, è determinato l’organico del personale amministrativo
destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei
tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della
Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell’attuale organico
complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni
agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari. 7. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive
nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la procedura di cui al
comma 4. |
Art. 8.
2. Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere devoluti compiti di:
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In diversi tribunali ordinari italiani i rapporti con i servizi sociali sono già stati istituzionalizzati per mezzo del «comando» di determinati assistenti sociali presso gli uffici giudiziari. Il rinvio all’art. 68 c.p.c. darebbe, da un lato, ufficialità ad un prassi diffusa, ma dall’altro porrebbe il problema del compenso, previsto dagli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c. Nel caso di specie ritengo infatti che gli assistenti sociali, – ricevendo, in quanto dipendenti pubblici, per le mansioni svolte già uno stipendio – non dovrebbero avere diritto ad un ulteriore compenso. Per ciò che attiene ai compiti devoluti agli assistenti sociali si potrebbe porre il problema della nomina a c.t.u., nonché la possibilità del conferimento di deleghe per l’esperimento di incombenti istruttori quali l’escussione di testimoni e l’audizione del minore. |
Art. 9.
2. Le
parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria
della sezione specializzata, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, un
ricorso in riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere
senza indugio all’ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti. 3. Il
presidente della sezione specializzata fissa l’udienza per la prosecuzione
del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti. |
La disposizione prevede già l’automatico passaggio delle controversie alle istituende sezioni specializzate. Non si riesce dunque a comprendere la funzione del ricorso in riassunzione, posteriore al predetto passaggio. Il richiamo all’istituto della riassunzione, oltre tutto, costituisce fonte di possibili gravi problemi procedurali; non si capisce, per esempio, se successivamente alla comunicazione del provvedimento del presidente le parti debbano formalmente costituirsi e se, in caso di mancata costituzione, vada dichiarata la contumacia. Proporrei quindi l’eliminazione pura e semplice dei commi secondo e terzo. In seguito alla «trasmigrazione» dei fascicoli questi saranno assegnati dal presidente ai giudici e questi ultimi assumeranno i provvedimenti del caso, fissando, ove necessario, udienza.
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Art. 10.
Ove il coniuge convenuto abbia residenza o domicilio nel
circondario di un tribunale in cui non sia istituita la sezione specializzata
di cui al primo comma, la domanda va proposta alla sezione specializzata
istituita presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.
2) il nome, il cognome, la data di nascita dei figli minori o
maggiorenni conviventi non autosufficienti economicamente; 3) l’oggetto della domanda; 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si fonda la domanda; 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova; 6) un programma relativo alla crescita dei figli, con
particolare riferimento alle scelte relative all’educazione scolastica e
culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive; 7) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ovvero
una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice, che attesti i motivi
della mancata presentazione". |
Constato che il Legislatore
viene qui, ancora una volta, a chiarire che le norme del c.p.c. sul
procedimento di separazione non debbono intendersi abrogate e sostituite da
quelle relative al procedimento di divorzio, come invece sostenuto da una
parte consistente della dottrina, sulla base del testo dell’art. 23 della
legge n. 74/1987. A questa conclusione già si può pervenire, del resto, sulla
base del testo della legge sulla violenza in famiglia (n. 154/2001), che
richiama expressis verbis più volte gli artt. 706 ss. c.p.c. Va però assolutamente chiarito se, per la separazione consensuale, sia o meno necessaria l’assistenza del difensore per la presentazione del ricorso e durante gli atti della procedura. Oggi la situazione è del tutto incerta, poiché la legge regola solo la assistenza all’udienza, che è cosa diversa dalla necessità o meno della procura ad litem ad un difensore per la redazione, sottoscrizione e presentazione del ricorso, necessità sancita in linea generale dall’art. 82 c.p.c. (rinvio sul punto al mio articolo in Famiglia e diritto, 2001, p. 366 ss.). La proposta sembra, poi, dimenticare del tutto il procedimento di divorzio… Sarebbe invece più che opportuno uniformare le due procedure, sulla scorta di un precedente buon disegno di legge, che sembra oggi essere stato abbandonato: si tratta, più esattamente, della bozza in data 14 maggio 1998 del Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera da titolo «nuove norme in materia di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio») ([1]). |
Art. 11.
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Come detto sopra, questa disposizione non risolve ancora il delicato problema (su cui la prassi è divisa) circa la necessità dell’assistenza del difensore per la presentazione del ricorso per separazione consensuale (idem per il divorzio su domanda congiunta). Continuo ad essere dell’avviso che, tanto de iure condito, che de iure condendo, sia necessario il patrocinio del difensore, secondo quanto disposto in linea generale dall’art. 82 c.p.c. Sarei invece d’accordo sulla scelta di vietare la presenza del difensore all’udienza di comparizione personale. L’esperienza dimostra che la presenza del difensore in quella sede è, in genere, d’ostacolo ad un componimento consensuale della controversia. Peccato che la Corte costituzionale (con sentenza 30 giugno 1971, n. 151) abbia dichiarato incostituzionale l’art. 707 c.p.c. «nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori». La disposizione dovrebbe essere quindi resa compatibile con tale sentenza, a meno di voler porre in essere una (consapevole!) ribellione a quel decisum, che risale ormai ad oltre trent’anni or sono.
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Art. 12.
Se i
coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della
conciliazione. Se il
coniuge convenuto non compare, o la conciliazione non riesce, il presidente
verifica la regolarità del ricorso introduttivo e della sua notificazione e,
se ne rileva la nullità, ne dispone la rinnovazione entro il termine
perentorio di venti giorni. La rinnovazione sana i vizi. Gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento del
deposito del ricorso. Il
presidente chiede alle parti se intendono raggiungere un accordo consensuale
o discutere la causa. Se i
coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il
presidente concede un termine per perfezionare l’accordo e fissa una
successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la
pronuncia del decreto di omologazione. Le parti
hanno facoltà di presentarsi all’udienza con le condizioni già predisposte e
con l’istanza di omologazione. Il
presidente, anche d’ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole. Il
presidente nomina il giudice istruttore e fissa la prima udienza di
trattazione, concedendo al convenuto un termine sino a dieci giorni prima
entro il quale potrà costituirsi depositando memoria difensiva. La memoria
difensiva deve contenere, a pena di nullità, le circostanze di cui ai numeri
1), 2), 3), 4), 5) e 7) del terzo comma dell’articolo 706, concernenti il
ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande
riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della
domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un termine perentorio
per integrarla e l’integrazione impedisce ogni decadenza. Il
giudice, rilevata la nullità della memoria di costituzione ai sensi del
decimo comma, fissa al convenuto un termine perentorio di dieci giorni per
rinnovarla; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e
processuali dell’atto. Se si
verificano mutamenti nelle circostanze, l’ordinanza del presidente può essere
revocata o modificata dal giudice istruttore, a norma dell’articolo
177". |
La disposizione non sembra sollevare particolari problemi. Le modifiche si rendono necessarie, in parte, per l’adattamento al nuovo art. 706 c.p.c. e, in parte, per recepire la prassi attualmente seguita circa la possibilità che i coniugi si presentino con le condizioni già redatte, ovvero chiedano un differimento per perfezionare gli accordi. Trovo peraltro non molto felice l’espressione «e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di omologazione», la quale potrebbe indurre a ritenere necessaria la fissazione di un’udienza per la pronunzia del decreto di omologazione, ciò che è escluso (rectius: non è previsto) dall’art. 711 c.p.c. e che mi pare, francamente, eccessivo! |
Art. 13.
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Sul punto avrei una sola osservazione di tecnica legislativa, per così dire, «formale». Per quale motivo non si potrebbe pensare di «sfruttare» l’abrogazione dell’art. 709 c.p.c. per accorpare gli artt. 709-bis e ter e farne un unico nuovo art. 709, in modo da non aggiungere tali nuovi articoli ed inserirli meglio nel corpo del c.p.c.? |
Art. 14.
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Mi chiedo se sia veramente il caso di prevedere un’udienza collegiale di discussione della causa per ogni controversia familiare! Se si vuole conservare il principio della collegialità in queste materie mi sembra comunque opportuno restare al meccanismo descritto dal vigente c.p.c. (artt. 275 ss. c.p.c.) per le cause collegiali, per cui l’udienza è solo eventuale. La fissazione di una udienza collegiale di «spedizione» per ogni causa di separazione contenziosa e di divorzio non su domanda congiunta comporterebbe un inutile spreco di tempo e di energie. Lo stesso vale per la lettura in udienza del dispositivo. |
Art. 15.
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Per ragioni di certezza sarebbe forse opportuno chiarire che tale «entrata in funzione» deve ritenersi compiuta ad una certa data, con l’emanazione, probabilmente di un provvedimento ministeriale. Questo dies ad quem così importante non va legato ad un dato di mero fatto, difficilmente verificabile con uniformità su tutto il territorio nazionale. |
Art. 16.
2. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Non sono in grado di esprimere valutazioni circa la congruità della cifra che, peraltro, appare, anche ad un profano, veramente di modesta entità (non so se sarà sufficiente per le sole spese di trasloco dei fascicoli!). |
Art. 17.
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Una legge di questo genere ha bisogno, a mio avviso, di una vacatio legis piuttosto lunga. |
(*) Documento
presentato all’Audizione
di esperti esterni tenuta in data 17 giugno 2002 dalla Sesta Commissione del
Consiglio Superiore della Magistratura sul tema: «Pareri richiesti dal Ministro
della giustizia sui disegni di legge recante ‘Modifiche alla composizione ed
alle competenze del Tribunale penale per i minorenni’ e ‘Misure urgenti e
delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori’, approvati
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° marzo 2002».
([1])
Il relativo testo è disponibile al sito web seguente:
http://www.spaziominori.amalteaonline.com/archiviodoc/documenti/bozzalucidi.htm