App. Perugia, 8 marzo
Sul
tema v. anche Cass., 19 agosto 2005, n. 17009, secondo
cui «Qualora il coniuge assegnatario in sede di separazione della casa
familiare abbia proposto azione revocatoria diretta alla declaratoria di
inefficacia della vendita dell’immobile oggetto dell’assegnazione da parte del
marito, non ricorre il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica richiesto
dall’art. 295 c.p.c. per la sospensione necessaria del processo, tra la
predetta causa e il giudizio proposto dal compratore per ottenere la condanna
del venditore al rilascio del medesimo bene; infatti, nessuna influenza sull’esito
di quest’ultimo procedimento potrà avere il vittorioso esperimento dell’azione
pauliana che, non assicurando il rientro del bene nel patrimonio del debitore
alienante, produce la declaratoria di inefficacia relativa nei confronti dell’attore-creditore
degli atti di disposizione compiuti dal debitore in pregiudizio del credito di
cui sia titolare (nella specie, il diritto del coniuge separato all’assegno di
mantenimento o al diritto personale di godimento della casa familiare),
consentendogli di promuovere l’azione esecutiva e conservativa sul bene
distratto; d’altra parte, l’acquirente rimane, a tutti gli effetti,
proprietario del bene erga omnes, e,
quindi, anche nei confronti del creditore, potendolo alienare a terzi – senza
pregiudizio per i diritti da costoro acquistati in buona fede, salvo gli
effetti della trascrizione della domanda di revocazione – o ancora conseguire
il rilascio per ottenerne il godimento; d’altra parte, il conflitto fra il
diritto del terzo acquirente del bene e il diritto del coniuge di avere la
disponibilità del bene in forza del diritto personale di godimento derivante
dal provvedimento di assegnazione, va risolto in base all’anteriorità –
rispetto all’atto di alienazione – della data o della trascrizione di tale
provvedimento rispettivamente a seconda della durata,
entro od oltre il novennio, del diritto personale di godimento medesimo».