129.
Diritti dei coniugi in buona fede. —
Quando le condizioni del matrimonio
putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può
disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni
l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue
sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e
non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica
l’articolo 155.