Articolo 156
EFFETTI DELLA SEPARAZIONE SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio
del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di
ricevere dall’altro coniuge quanto e` necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
2. L’entita` di tale somministrazione e` determinata in relazione
alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
3. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli art.
433 e seguenti.
4. Il giudice che pronunzia la separazione puo` imporre al coniuge
di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo
che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai
precedenti commi e dall’art. 155.
5. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca
giudiziale ai sensi dell’art. 2818.
6. In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il
giudice puo` disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge
obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse
venga versata direttamente agli aventi diritto.
7. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza
di parte, puo` disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di
cui ai commi precedenti.
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N. Redaz. - Con sentenza 31.05.83, n. 144, la Corte Costituzionale
ha dichiarato incostituzionale il comma 6 nella parte in cui non
prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei
figli di coniugi separati consensualmente.
Con sentenza 19.01.87, n. 5, la Corte Costituzionale ha dichiarato
incostituzionale il comma 7 nella parte in cui non prevede che le
disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati
consensualmente.