2838.
Somma per cui l’iscrizione è eseguita. — Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli
atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione
o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per
l’iscrizione.
Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia
divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.