2906. Effetti. — Non hanno effetto in pregiudizio del creditore
sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa
sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento
eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con
le forme stabilite dalla legge.