342-ter.
Contenuto degli ordini di protezione.
— Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al
coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione
della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del
coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della
famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre
persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo
che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali
del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle
associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di
donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento
periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei
provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati,
fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la
somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro
dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi,
stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno
dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei
mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi
motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove
sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice
provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione,
ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.